mercoledì 20 aprile 2011

Schema di decreto legislativo per riordino permessi

dal sito www.uilpa.it

Il Governo, in attuazione della delega contenuta nell'art. 23 della legge n. 183 /2010 ha presentato nei giorni scorsi alle parti sociali uno schema di D. Lgs. di riordino della materia dei congedi, aspettative e dei permessi. A dire il vero, oltre ad un riordino delle diverse disposizioni in essere, nella bozza è prevista in alcuni casi una sostanziale modifica dell'attuale regolamentazione della materia.

E su diversi aspetti il riordino si caratterizza in senso restrittivo. Particolarmente penalizzanti sono le norme previste nell'art. 6 dello schema che introducono disposizioni per noi discriminanti nell'assistenza ai familiari disabili, più volte censurate dalla stessa Corte di Cassazione e che andrebbero, quindi, eliminate dal testo.

Inoltre al fine di garantire maggiore assistenza ai disabili appare necessario prevedere la possibilità di garantire il diritto all'assistenza anche ad un tutore o amministratore di sostegno, in mancanza di parenti o affini. Così come all'art. 3 relativo all'estensione del congedo parentale riteniamo necessario riconoscere tale diritto anche in caso di ricovero ospedaliero dei figli minori, invece escluso dal testo del Governo.

Per quanto concerne inoltre l'arco temporale di concessione dei benefici in caso di genitori adottivi o affidatari a nostro parere appare utile integrare l'art. 36 del D.Lgs 151/2001, per riconoscere il diritto al trattamento economico nei primi otto anni dall'ingresso del minore in famiglia. Nello schema di D.Lgs. all'art. 5 inoltre viene regolamentata anche l'aspettativa per dottorato di ricerca armonizzando nel settore del pubblico impiego le disposizioni previste dalla riforma Gelmini con riferimento sia alle modalità di concessione dell'aspettativa (compatibilità con le esigenze di servizio, eventuale fruizione nell'anno precedente, possesso del titolo di dottorato ) che di retribuzione (ripetibilità delle somme erogate nel biennio qualora vi sia recesso dal rapporto di lavoro da parte del dipendente).

Da segnalare inoltre all'art. 2 una maggiore flessibilità del congedo di maternità, con la possibilità di rientro anticipato in caso di interruzione della gravidanza ed all'art. 7 chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo di malattia per i lavoratori cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 50%.

Su queste osservazioni, avanzate dalla UIL nel corso dell'incontro e successivamente formalizzate ai rappresentanti del Governo nell'ambito del sistema di partecipazione che prevede che sulla materia vengano sentite preventivamente le parti sociali, vigileremo affinchè possano essere recepite nel testo definitivo del Decreto legislativo.

Per non indebolire il sistema di tutele e di assistenza già messo a dura prova nel nostro paese.

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