Il 17 marzo 2011 si celebrerà l'Unità d'Italia a costo zero, perché il giorno festivo andrà ad assorbire gli effetti giuridici ed economici della festività soppressa del 4 novembre. Ma non per tutti: agli oltre 550mila dipendenti di regioni ed enti locali il 150esimo «regalerà» un giorno di ferie in più
Come mai? Il motivo sta nel fatto che la festività del 4 novembre, spostata automaticamente alla prima domenica di novembre (articolo 1 della legge 54/1977), non generava ai dipendenti degli enti locali alcun tipo di beneficio né giuridico né economico. Infatti, negli enti pubblici non esistono clausole contrattuali tipiche del privato che prevedono benefici in busta paga per le festività cadenti in giorni festivi, oppure permessi aggiuntivi per tali giornate. Poiché il decreto nulla ha disposto in merito a San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Apostoli Pietro e Paolo, cioè le quattro festività soppresse previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 937/77, in analogia a quanto avvenuto con il ripristino della festività del 2 giugno (parere Aran 795-18I3), anche in questo caso si dovrebbero continuare a usufruire dei giorni di ferie secondo le regole ordinarie senza alcuna decurtazione. In conclusione sembrerebbe difficile, all'interno delle regole contrattuali, far «pagare» ai dipendenti pubblici la festa nazionale, come al contrario avverrà, in pratica, in molti settori del privato.
Per altro verso, non c'è alcun dubbio sul fatto che i dipendenti in servizio il 17 marzo (sia perché ordinariamente in turno, sia per altri motivi di servizio) avranno diritto alle maggiorazioni previste dai contratti collettivi per il lavoro nel giorno festivo. In modo del tutto analogo le stesse maggiorazioni spetteranno ai dipendenti in servizio la prima domenica di novembre.
In altri termini, al di là della dichiarazioni di principio inevitabilmente contenuta nel decreto legge che esclude alcun onere a carico a carico della pubblica amministrazione, in pratica la festività non solo determina sostanzialmente un giorno in più di «ferie» per i dipendenti, ma fa gravare sulle risorse del fondo un giorno in più di maggiorazioni per turno o per lavoro in giorno festivo infrasettimanale.
Infine, ai dipendenti in turno, per giurisprudenza prevalente, spetta esclusivamente la maggiorazione festiva senza alcun riposo compensativo.
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