La Sezione centrale controllo di legittimità, con delibera n. 3/2011 si è espressa sulla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
“Nelle disposizioni che incidono sull’ordinamento universitario del D.M. 10 settembre 2010 - con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha provveduto a definire la disciplina dei requisisti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - non è rinvenibile un eccesso di delega, in quanto la fonte normativa legittimante ha demandato al MIUR il compito di delineare una disciplina transitoria, nella prospettiva della riattivazione delle ordinarie procedure di assunzione dei docenti e di riduzione delle cause che hanno determinato la formazione del precariato nella scuola”. – recita la massima – “Con la conseguenza che la ridefinizione della disciplina concernente i requisiti e le modalità della formazione iniziale del personale docente non può non investire l’assetto ordinamentale preesistente, adeguandolo alle esigenze proprie della formazione universitaria e professionale dei docenti. L’art.5 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, che prevede l’adozione del decreto ministeriale quale strumento per la definizione annuale della programmazione degli accessi ai percorsi formativi, non è in contrasto con l’art. 39 della L. n. 449/1997, il quale richiede, invece, l’adozione di un DPCM per la programmazione degli accessi ai nuovi percorsi formativi, perchè i due provvedimenti operano su piani diversi: il primo riguarda la programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, mentre il secondo la programmazione degli accessi ai nuovi percorsi formativi che verranno attivati dagli Atenei”. “La deregolamentazione contenuta al 2° comma dell’art. 8 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è illegittima” – osserva il Collegio - in quanto con l’atto esaminato “vengono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine e grado: per cui è indispensabile prevedere la natura regolamentare dei decreti ministeriali che saranno successivamente emessi in ottemperanza al predetto comma. Le medesime considerazioni valgono per quanto disposto dall’art. 15, commi 2, 22 e 24 del decreto medesimo, che vanno espunti dal testo”.
Con delibera n. 4/2011, la Sezione è, quindi, tornata a deliberare in tema di affidamento di incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione (nella fattispecie, l’Autorità portuale di Palermo). Così, la massima della deliberazione, integralmente disponibile sul portale istituzionale: “Le Autorità portuali hanno natura giuridica di ente pubblico non economico, con la conseguente riconducibilità delle stesse nell’ambito soggettivo delle “Amministrazioni pubbliche” ex art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
La disposizione di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio genus posto dal legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari settori della P.A. Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di consulenza è necessario che l’Amministrazione conferente si sia dotata degli appositi strumenti procedurali previsti dall’art. 7, comma 6- bis del D.Lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la mancata adozione di tali strumenti costituisce motivo di illegittimità.
Inoltre, il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all’apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne dell’Ente”.
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