venerdì 4 marzo 2011

il 17 marzo non lo pagano i dipendenti

Ricevo dal sindacato FLP e pubblico

È ormai noto a tutti che il Governo ha emanato un decreto legge (il n. 5 del 22 febbraio 2011) con il quale dichiara il prossimo 17 marzo festa nazionale solo per quest’anno, ricorrendo il 150° anniversario dell’unita d’Italia.
Probabilmente, le polemiche della Lega e le richieste di Confindustria a non perdere giornate di lavoro, hanno spinto alcune amministrazioni pubbliche – e purtroppo alcuni sindacati – a ritenere che, visto che nel DL si parla di giornata festiva in sostituzione di quella del 4 novembre, quest’anno le cosiddette festività soppresse fruibili dai lavoratori scendessero da 4 a 3; a nostro parere non è così e lo diciamo dopo un’attenta lettura delle norme che si sono succedute in materia e che riassumiamo.
Il Decreto Legge recita, all’articolo 1, comma 1: "Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260", e allo stesso articolo, al comma successivo: "Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza….".

Ma cosa dice la Legge 260 del 1949???
Nulla, a parte l’ordine di esporre le bandiere negli uffici pubblici (articolo 4). Ma la stessa legge, all’articolo 5, recita: "Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unita nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane", e ancora: "Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, e dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". Successivamente, la Legge n. 54 del 1977, ha abrogato la festività del 4 novembre prescrivendo (articolo 1) che la festa della Unità Nazionale ha luogo nella prima domenica di novembre.

La legge 937 dello stesso anno ha poi fissato due giornate di congedo ordinario più 4 riposi senza dire alcunché su quali giornate di festività andavano a sostituire, anche perché negli anni sono stati modificati numerose volte i giorni che sono da considerarsi festivi.

I nostri contratti, nell’assegnare i due giorni di ferie aggiuntive e i 4 giorni di festività soppresse fanno riferimento solo e unicamente alla Legge 937/1977 e non la legge 260/1949.

Quindi, l’unica differenza a nostro parere,è che quest’anno chi lavorerà la prima domenica di novembre non avrà diritto al trattamento aggiuntivo previsto dall’articolo 5 della Legge 260/1949 mentre né avrà diritto chi lavorerà il 17 marzo.

È chiaro che il Decreto Legge è stato scritto in maniera volutamente "sgrammaticata" dal punto di vista del diritto, cercando di accontentare la Lega e la Confindustria ma è altrettanto chiaro (e sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario) che le nostre cosiddette festività soppresse sono godute ai sensi dei contratti collettivi e della Legge 937/1977 la quale, ribadiamo, non contiene nessun riferimento né al 4 novembre né ad altre festività da sostituire.

Ormai ci siamo abituati alle "furbate" tentate dal governo in carica ma stavolta, vuoi per ignoranza nello scrivere il decreto legge vuoi per altre ragioni, dal combinato disposto delle varie norme è chiaro che la festa nazionale del 17 marzo non è a carico dei lavoratori.
Sarebbe stata, oltretutto, l’ennesima incursione legislativa nei contratti collettivi del governo Berlusconi che non potremmo tollerare. Ciò che risulta strano è che più di un sindacato si sia affrettato ad avallare l’interpretazione sfavorevole ai lavoratori. Ma ormai anche a questo siamo abituati. A molti sindacati i contratti nazionali non interessano più e sui diritti continuano ad arretrare ogni giorno che passa.
La FLP si riserva di impugnare in tutte le sedi i provvedimenti delle Amministrazioni che adotteranno questa interpretazione penalizzante per i lavoratori.

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Che dire? Non so se piangere o ridere.

3 commenti:

Lorenzo da Napoli ha detto...

Giova ricordare peraltro che la relazione tecnica al decreto legge, in base alla quale hanno giustificato la riduzione delle festività soppresse, sostiene che "Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre". Ciò non è corretto, sia perchè come ricordavate, la legge n. 937 del 1977 non stabilisce una corrispondenza tra i giorni aggiuntivi da essa contempalti e le festività soppresse, sia anche perchè le festività soppresse sono 5 (erano 6, ma quella del 2 giugno è stata ripristinata) e non 4 (tanto è vero che la legge del 1977 prevede l'aggiunta di 6 giorni tra ferie e congedi per festività). Per questo motivo si potrebbe tranqullamente sostenere che uno dei giorni aggiuntivi previsti dalla legge del 1977 sia in corrispondenza non del 4 novembre ma della festività soppressa del giorno dei Santi Pietro e Paolo (che, lo ricordo, è festivo solo a Roma e nelle città dove i due santi vengono festeggiati come patroni). Tanto più che, secondo la legge n. 54 del 05/03/1977 (richiamata dalla relazione tecnica al decreto) il 4 novembre non è tecnicamente una festività soppressa ma più propriamente una festività "spostata" alla prima domenica di novembre.

autore ha detto...

L'emanazione di questo decreto evidenzia, ancora una volta, l'ignoranza di questa classe dirigente. Il solo pensiero che possano affrontare qualsiasi riforma mi fa tremare.

Anonimo ha detto...

buongiorno, vorrei solo capire meglio cosa vuol dire nello specifico " effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali" . non mi è chiaro "istituti giuridici e contrattuali". grazie