mercoledì 23 settembre 2009

In pensione con 40 anni di contributi

da Ilsole24ore.com

Quaranta anni di contributi, anche figurativi, bastano per la risoluzione unilaterale, da parte delle amministrazioni pubbliche, del rapporto di lavoro del personale dipendente, dirigenziale e non.

Nei prossimi tre anni, infatti, le PA potranno esercitare la facoltà di recesso prevista dal vigente co. 11 dell'art. 72 del Dl n. 112/2008, nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio effettivamente svolti.
Restano fuori dal campo di applicazione del requisito dell'"anzianità contributiva", oltre ai magistrati e ai professori universitari, anche i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, che non erano menzionati dal previgente testo normativo.
Questo, in sintesi, è quanto ha precisato il dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 4 del 16 settembre scorso (in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti), con la quale il ministro Brunetta ha dettato le istruzioni operative resesi necessarie in materia a seguito della conversione in legge del Dl n. 78/2009.L'art. 17, co. 35-novies, della legge n. 102/2009, di conversione del decreto "anticrisi", ha modificato il testo dell'art. 72, co. 11, del Dl n. 112 citato, ancorando l'esercizio della facoltà di risoluzione anticipata del rapporto ai quaranta anni di anzianità contributiva e non a quello dell'anzianità di servizio effettivo.
La misura, limitata ad un triennio "sperimentale": anni 2009, 2010 e 2011, è finalizzata alla riduzione del personale in servizio e rientra nell'ambito di interventi di razionalizzazione dell'organizzazione.
Per poter esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto, che decorre "dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente" è necessario un preavviso di sei mesi. È prevista inoltre una salvaguardia per i procedimenti già avviati. Da segnalare, infine, che l'amministrazione esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell'ambito del potere datoriale.
Il testo della circolare tratto da Sistema enti locali

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