Ricevo e pubblico dalla UILPA MEF
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,5% sulle nostre retribuzioni (esclusi Enti Pubblici non Economici), relativamente ai lavoratori dipendenti di ruolo già in servizio alla data del 31.12.2000, d'intesa con il nostro studio legale convenzionato Avv. Galleano, abbiamo predisposto il fac-simile di diffida collettiva.
Il documento dovrà essere
compilato a cura delle nostre strutture territoriali di settore
(coordinamenti di ministero o agenzia) che provvederanno a raccogliere le
firme ed i dati relativi ai lavoratori interessati, per l'inoltro, con
lettera di accompagnamento su carta intestata UIL PA agli uffici delle
amministrazioni in indirizzo (Ente di appartenenza, Uffici territoriali
della Ragioneria dello Stato).
Informiamo i lavoratori che anche questa
iniziativa non avrà costi per gli iscritti alla UIL PA.
Le ulteriori
iniziative di carattere legale (ricorsi collettivi al giudice del lavoro,
decreti ingiuntivi individuali per la restituzione delle somme indebitamente
trattenute) sono attualmente in fase di elaborazione e vi informeremo quanto
prima sulle modalità ed i tempi di attivazione, anche alla luce delle
decisioni che i Tribunali del lavoro dove sono pendenti le cause pilota
intentate dalla UIL PA, si pronuncino nel merito a seguito della decisione
della Corte Costituzionale.
Nei prossimi giorni vi invieremo comunque
un modello fac-simile per chiedere alle amministrazioni di appartenenza, ai
sensi della legge 241, la quantificazione delle somme trattenute dal
1.1.2011, di cui si chiede il rimborso, per l'eventuale successiva
predisposizione di decreti ingiuntivi.
Le strutture in indirizzo sono
invitate a dare la massima diffusione alla presente iniziativa,
sensibilizzando le articolazioni territoriali dei coordinamenti affinché sia
data possibilità a tutti i lavoratori di sottoscrivere la diffida.
La Segreteria Nazionale UILPA
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI
(provincia)
AL (amministrazione di
appartenenza)
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
OGGETTO: Ritenuta del 2,5% sull’80% della
retribuzione prevista dall’art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive
modifiche.
I sottoscritti
tutti dipendenti di ruolo del
…………………………… con anzianità antecedente al 1.1.2001,
PREMESSO
CHE:
·
l’art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010, convertito
in Legge n. 122/2010, prescrive che il
computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all’art.
2120 Cod. Civ., con l’applicazione di un’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione;
·
sino al 31 dicembre 2010 operava l’istituto della
indennità di buonuscita, in relazione al
quale l’art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni imponeva al
datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80%
della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al
2,5% sull’80% della retribuzione;
·
per effetto del nuovo sistema di calcolo della
predetta indennità, a decorrere dall’1.1.2011, viene meno la pretesa da parte
dell’Amministrazione di rivalersi della percentuale del 2,5%, dal momento che
il succitato art. 2120 Cod. Civ., stabilisce che la contribuzione è a totale
carico del datore di lavoro;
·
codesta amministrazione ha continuato, anche dopo
il 31.12.2010, e tuttora continua a trattenere illegittimamente il contributo
del 2,5% sull’80% della retribuzione;
·
La Corte costituzionale, con sentenza 223
dell’8/10/2012, depositata l’11 ottobre 2012, immediatamente esecutiva, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella
parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa
pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del
d.P.R. n. 1032 del 1973;
CHIEDONO
l’immediata
interruzione dell’illegittima trattenuta del
2,5% sull’80% della retribuzione e la restituzione
degli importi già prelevati illecitamente dall’1/1/2011 fino alla data odierna,
oltre ai relativi interessi e
rivalutazione monetaria.
Trascorsi venti giorni dal ricevimento della presente, in
mancanza di risposta positiva, si agirà innanzi alle sedi giudiziarie competenti,
per ogni comportamento illecito che dovesse emergere.
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2943 Cod. Civ. , il presente atto di diffida
e messa in mora, è da ritenersi anche quale atto interruttivo di ogni
prescrizione.
Distinti Saluti.
_____________ li __________________
1 commento:
..andate.. andate.. quando sarete lì vi chiederanno quali sono i vostri desideri da soddisfare, poi vi faranno iscrivere e ricatteranno l'amministrazione per esaudire i desideri dei neoiscritti (incarichi, trasferimenti,ecc.).. che schifo
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