Con l'emanazione del D.lgs n.163/2006, meglio conosciuto come il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo
regolamento di attuazione, il Dpr n.207/2010, l'acquisizione del
documento di regolarità contributiva (Durc) da parte della stazione
appaltante è di fatto un obbligo.
Nelle fasi procedimentali relative sia
all'affidamento della fornitura o del servizio, che nell'ambito del
pagamento degli stati di avanzamento fino alla liquidazione del saldo
finale, la stazione appaltante è tenuta all'acquisizione del durc.
In merito a quanto sopra, si ricorderà come il ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con interpello n.10 del 20 febbraio 2009, aveva fatto
presente, che la pubblica amministrazione, anche in caso di acquisti in
economia o di modesta entità, è tenuta a richiedere il durc, in qualità di
stazione appaltante ai sensi dell'art.16 bis, co.10 della legge n.2/2009.
Per
fare un esempio, un ufficio pubblico anche nel caso in cui dovesse affidare
ad una società editrice la fornitura di un abbonamento ad una particolare
rivista giuridica è tenuta a richiedere il documento in questione.