giovedì 11 dicembre 2008

Come si determina il fondo di istituto per le scuole

SEQUENZE CONTRATTUALI PREVISTE DALL’ART. 85, comma 3, E DALL’ART. 90, commi 1, 2, 3 e 5 DEL CCNL SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 29.11.2007
Art. 1
Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del Fondo dell’istituzione scolastica
1. L’art. 85 del CCNL Scuola sottoscritto il 29.11. 2007 è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.2.

In coerenza con i criteri definiti dal comma precedente, il riparto delle risorse complessive di cui all’art. 84 del presente CCNL, disponibili dal 31 dicembre 2007, è effettuato sulla base dei valori unitari annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e dei parametri per anno scolastico di riferimento, di seguito indicati:

  • € 4.157,00 Euro per ciascun punto di erogazione del servizio;
  • € 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  • € 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.
3. I valori unitari indicati al comma 2 saranno oggetto di aggiornamento nel successivo biennio contrattuale, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, nonché con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto. Nella stessa sede sarà quantificata, ai sensi degli artt. 56 c. 3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del presente CCNL, la decurtazione annuale complessiva a carico del fondo dell’istituzione scolastica, occorrente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’inclusione, nella base di calcolo del TFR, degli elementi retributivi di cui ai predetti articoli”.

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