L’articolo 1, comma 141, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato
dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in corso
di conversione, stabilisce che negli anni 2013, 2014 e 2015, fatte salve le
misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, le
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare
spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media
negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi, se non destinati
all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia
funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.
Va, comunque, ricordato che, ai
sensi dell’articolo 1, comma 165, della stessa legge n. 228/2012, il suddetto
limite di spesa non si applica agli investimenti connessi agli interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione
sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della
Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Al riguardo, si ritiene utile
fornire alcuni approfondimenti circa l’ambito oggettivo di applicazione della
normativa in discorso, considerando, in via generale, che, stante la portata
eccezionale della stessa, è da escludere che possa essere intesa in senso
estensivo e, quindi idonea a ricomprendere tutti i beni mobili. Piuttosto, si è
dell’avviso che le prescrizioni del comma 141 in discorso siano da riferirsi ai
beni definiti ‘mobilia’ (cioè, armadi, tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.),
destinati, unitamente agli ‘arredi’ – intesi come il complesso di oggetti che
servono a completare l’addobbo, anche con sola funzione di abbellimento, di un
locale – ad allestire gli uffici pubblici, allo scopo di renderli funzionali
allo svolgimento dell’attività amministrativa.
Per la puntuale identificazione dei
mobili e degli arredi, così definiti, da sottoporre al limite di spesa previsto
dal comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 in questione, si ritiene
che un utile riferimento, ancorché da non considerare precettivo in assoluto,
sia costituito dal vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV – di cui al
Regolamento n. 213/2008/CE del 28 novembre 2007 – il quale, come noto,
rappresenta un sistema di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti
pubblici allo scopo di agevolare gli operatori economici. In particolare, nella
divisione 39, gruppo 1 Mobili e gruppo
2 Arredamento, sono elencati i beni
considerati tali ai fini degli appalti pubblici, per cui è senz’altro nel
novero degli anzidetti beni che vanno individuati quelli da considerare ai fini
dell’applicazione delle norme di limitazione legale della spesa.
Si può ritenere, inoltre, che
qualora un’opera pubblica sia diretta alla costruzione, ristrutturazione o
adeguamento di immobili destinati all’utilizzo da parte di amministrazioni
pubbliche, la stessa ratio dell’esclusione espressamente prevista dal comma 141
(“salvo che l’acquisto sia funzionale
alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”) possa
ricorrere per le spese inerenti all’acquisto di mobili e arredi che siano state
ricomprese nel quadro economico dell'investimento e considerate, fin dalla fase
di progettazione dell’opera, strettamente funzionali a rendere fruibile
l’immobile per lo scopo istituzionale previsto. Occorre, peraltro, evidenziare
come l’anzidetta esclusione dal limite posto dalla normativa in esame possa essere
assentita in presenza dei seguenti presupposti:
-
la decisione di realizzare gli immobili e di acquistare mobili e arredi,
strettamente funzionali a rendere fruibile gli immobili stessi per lo scopo
istituzionale dell’ente, deve essere stata assunta prima della data di entrata
in vigore della legge di stabilità 2013;
-
a seguito della verifica degli organi interni di controllo, i risparmi
realizzabili siano superiori alla minore spesa derivata dall’attuazione del
comma 141.
Relativamente, poi, all’importo da
prendere in considerazione per il calcolo della percentuale massima, si è
dell’avviso che lo stesso vada riferito all’ammontare totale della spesa
sostenuta (impegnata) dall’amministrazione nel periodo di riferimento
(2010-2011).
Si rammenta, infine, che la
disposizione recata dal comma 142 dell’articolo 1 della medesima legge n.
228/2012 prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al
comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli
enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo 3502,
capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato. Detto comma 142, comunque, non
si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
A margine, si rammenta che la
violazione della disciplina in discorso è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Scheda tematica D.8 della circolare n. 8/2015 del RGS