venerdì 10 settembre 2010

Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

Circolare 19 luglio 2010 n.8 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Come noto, uno degli obiettivi perseguiti dall'inizio del mandato e' stato quello della riduzione del fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, ricercato sia attraverso l'introduzione di misure normative sia mediante la diffusione della cultura della trasparenza, finalizzata ad evidenziare buone e cattive prassi.
Nel corso del secondo anno, fino al mese di giugno 2010, le assenze registrano, rispetto ai valori prevalenti prima dell'entrata in vigore della norma, una riduzione media dei giorni di assenza per malattia pro-capite del 31,1% (2) .
E' utile richiamare innanzi tutto le indicazioni gia' fornite in passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in particolare, del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.». L'entrata in vigore di tale decreto rende peraltro superata la circolare n. 1 del 2009, relativa alle fasce orarie di reperibilita' per i malati oncologici, salve le indicazioni sull'utilizzo di modalita' flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita. Infatti, l'art. 2 del decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' le assenze eziologicamente riconducibili a «patologie gravi che richiedono terapie salvavita.».

Piu' recentemente, con la circolare n. 5 del 2010 sono stati dati indirizzi sullo specifico tema della responsabilita' connessa alla violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio di certificati con particolare riguardo ai medici e con la circolare n. 1 DFP-DDI sono state diramante le indicazioni per l'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti, inoltre, nell'ambito di pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet del Dipartimento, sezione pareri e note circolari.
In particolare, si segnalano i pareri n. 53 del 2008 relativo al post ricovero, n. 1 del 2009 sull'individuazione di alcune voci ai fini della decurtazione del trattamento economico previsto per il personale del comparto regioni - enti locali, n. 2 del 2010 sull'obbligatorieta' delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilita' del dipendente.
Considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai dipendenti interessati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina.
Si raccomanda alle amministrazioni l'osservanza dell'obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8 del 2008.
E' utile ricordare che per talune ipotesi e' stato previsto dalle norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art. 71, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che «Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.». Nel sottolineare la volonta' del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Dai vigenti contratti si evince in generale l'esclusione delle assenze riconducibili a queste cause dalla decurtazione e dal computo dei giorni dal periodo di comporto, in qualche caso salvaguardando espressamente pure «i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie» (cfr.: CCNL comparto scuola 29 settembre 2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo anche in questa sede quanto gia' detto a proposito dell'esenzione dalla reperibilita' (cfr.: parere n. 2 del 2010) ai fini dell'applicazione del regime di maggior favore e, cioe', il dovere dell'amministrazione di esentare il dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso sussiste la relativa documentazione medica a supporto.

Si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 71 menzionato, nel quale era contenuta una disciplina speciale di deroga per il personale del comparto sicurezza e difesa in relazione alle malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative, e' stato sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009. La novella riguarda, oltre che il personale del comparto sicurezza e difesa, anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma attualmente prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.».

Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa non e' soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva non puo' essere assimilata ad un'indennita' giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiche' viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attivita' svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura.
Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia gia' illustrato nelle precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta


(1) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza

(2) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 384

Nessun commento: