Ricevo dalla RDB e pubblico
Art. 589 CODICE PENALE
Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Art. 55 quinquies - Decreto BRUNETTA Decreto legislativo di attuazione della legge n°15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
False attestazioni o certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.
La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Ne consegue, quindi, che l'omicidio colposo, cioè chi cagiona per colpa la morte di una persona, è considerato un reato meno grave di chi attesta falsamente la propria presenza in ufficio.
1 commento:
ALE' RECORD!!!
Posta un commento