| Circolare n. 31 dell'8 luglio 2013 della RGS |
Premessa
Le modifiche introdotte
dalle recenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa
pubblica ed in particolare la costante attenzione posta sulla riduzione delle
spese di missione impongono un riesame della disciplina in materia di assenze
per l’espletamento di incarichi istituzionali presso enti/società/organismi
svolti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In via prioritaria, si
ricorda che lo svolgimento di tali incarichi non deve in ogni caso recare
pregiudizio all’assolvimento dei correnti compiti d’ufficio che, anche alla
luce della sensibile riduzione del personale causata dal blocco del turn over e del taglio operato dall’art.
2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, alle dotazioni organiche del personale delle
amministrazioni dello Stato, devono essere espletati con un impegno tale da
poter assicurare in ogni caso l’invarianza
delle prestazioni di servizio.
Al fine di assicurare il
corretto assolvimento dei compiti istituzionali è necessario contemperare la
durata delle missioni per lo svolgimento degli incarichi con l’esigenza di
contenimento della spesa. I dirigenti degli uffici sono tenuti a vigilare
affinché le assenze per lo svolgimento di tali incarichi, da parte del
personale dipendente, vengano contenute nei limiti indicati nella presente
circolare e ad autorizzare lo svolgimento di missioni, in deroga ai limiti
stabiliti, solamente nei casi tassativamente indicati e previo accertamento
della sussistenza delle previste motivazioni.
Per il completo
monitoraggio delle assenze per lo svolgimento di incarichi conferiti dal MEF, è
stata prevista, inoltre, l’implementazione del sistema di rilevazione delle
presenze (applicativo Spring) con
nuovi campi (come ad. es., la tipologia dell’ente, la denominazione dell’ente,
il luogo e il motivo dell’assenza riferiti ai soli codici di assenza INES e
INEA) che consentiranno di effettuare una puntuale verifica del rispetto dei
suddetti limiti da parte dell’ufficio competente.
La circolare n. 27 del 6
ottobre 2005, relativa alla “Rilevazione
delle assenze del personale per lo svolgimento di incarichi sindacali e di
revisione conferiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”, rivolta
ai soli Uffici Centrali di Bilancio e alle Ragionerie Territoriali dello Stato,
ha previsto l’invio semestrale di un prospetto riepilogativo delle assenze, in
formato Excel, da trasmettere per email
all’indirizzo igf.uff3@tesoro.it.
Tale adempimento verrà di
fatto superato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dalla rilevazione on line
delle assenze, per mezzo dell’applicativo Spring,
di tutto il personale che ricopre incarichi aggiuntivi di che trattasi, mirata
alla sola causale relativa a missioni istituzionali e presso enti di interesse
di questo Ministero.
A partire dal 1° ottobre
2013 saranno, infatti, inseriti sul Self Service
Spring, per una prima rilevazione in via sperimentale, dei nuovi campi
obbligatori associati ai soli codici relativi alle assenze per l’espletamento
di incarichi istituzionali (INES e INEA) e presso enti/società/organismi di
interesse MEF, ai quali i dipendenti incaricati dovranno fare riferimento
ogniqualvolta dovranno assentarsi dall’ufficio per lo svolgimento delle
attività connesse a tali incarichi.
Si fa presente che anche
l’assenza oraria relativa allo svolgimento di incarichi dovrà essere
giustificata con tali codici in modo tale da poter essere computata ai fini del
monitoraggio completo di tale tipologia di assenza.
Qualora dagli esiti di
tale monitoraggio risultasse un’eccessiva ed ingiustificata assenza dal
servizio, questa potrà formare oggetto di valutazione per la revoca
dell’incarico.
Per consentire ai
dirigenti responsabili di poter valutare per tempo l’impatto delle assenze sul
corretto assolvimento dei correnti compiti di ufficio, si raccomanda che tali
assenze debbano essere programmate, concordate e autorizzate con largo anticipo
(almeno una settimana prima, salvo convocazioni inattese ed urgenti).
Si segnala, infine, che
tutte le richieste di missione per lo svolgimento di incarichi istituzionali
sono soggette a parere, non vincolante, da parte del dirigente responsabile
(tramite accesso al cruscotto dal link indicato dalla email inviata in automatico dall’applicativo Spring) e nel caso particolare in cui tale richiesta, qualora
ricorrano i presupposti indicati nella presente circolare, superi i limiti
consentiti, dovrà essere fornita, da parte dello stesso dirigente, formale
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico (attraverso l’accesso al
cruscotto dal link indicato nella email
di autorizzazione predisposta automaticamente dall’applicativo Spring).
2.
Assenze
per l’espletamento di incarichi istituzionali presso enti/società ed organismi
in rappresentanza del MEF.
I dipendenti che hanno
assunto incarichi conferiti dal MEF sono tenuti, fermo restando il corretto
assolvimento degli obblighi previsti per la verifica della regolarità
amministrativo contabile, a limitare le
presenze presso gli enti/società/organismi sottoposti a controllo allo stretto
indispensabile.
Per lo svolgimento di tali
incarichi non si può, infatti, non tenere conto che l’evoluzione delle tecniche
di comunicazione consentono, allo stato attuale, un efficace dialogo virtuale tra
i vari attori, sicuramente meno oneroso e comunque utile a ridurre la necessità
della presenza fisica nel luogo di
missione.
Oltre all’osservanza di
quanto sopra esposto, il dipendente dovrà, inoltre, avere particolare
attenzione al contenimento degli oneri connessi allo svolgimento della missione
(spese di vitto, alloggio e trasporto) che, nel rispetto di quanto previsto al
riguardo dalla vigente normativa, dovranno conformarsi in ogni caso ai principi
di economicità e di diligenza.
E’ importante sottolineare
che la durata delle visite sindacali e l’assiduità delle stesse non può
prescindere dalla complessità dell’ente/società/organismo soggetto al
controllo.
Nel rispetto del limite
generale vanno però chiarite le modalità di assenza relative a particolari
tipologie di incarichi.
2.1. - Incarichi
di revisione presso Ambiti Territoriali Scolastici.
Particolare attenzione va
posta allo svolgimento di incarichi di revisione presso gli Ambiti Territoriali
Scolastici che sono stati oggetto, per effetto dell’art. 6, comma 20, del D.L.
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135, di un profondo processo di riorganizzazione.
Tale processo, che ha
visto ridurre di quasi 1000 unità il numero degli ambiti, costituti ora da non
meno di quattro istituzioni scolastiche, trova il suo fondamento normativo
nella necessità di comprimere le spese sui controlli presso tale tipologia di
enti.
L’esigenza di contenimento
della spesa non può, tuttavia, essere vanificata da un ingiustificato aumento
delle spese complessive relative allo svolgimento di missioni presso le
istituzioni scolastiche e rimane, pertanto, fermo, di norma, il limite
contenuto nella circolare n. 29 del 20 ottobre 2005 di due giornate lavorative
di assenza a visita (più l’eventuale assenza oraria per parte del giorno
precedente o successivo per consentire il raggiungimento della sede del plesso
scolastico ovvero della sede di servizio – da giustificare mediante apposita
timbratura con codici INES o INEA) per un totale annuo di visite uguale a tre.
E’ importante rilevare a
tale proposito che, dal momento che tutti gli ambiti sono composti da almeno
quattro istituzioni scolastiche, non è più prevista la deroga generalizzata al
limite delle visite contenuta nella citata circolare n. 29 ”nel caso in cui l’ambito comprenda più di
tre istituzioni scolastiche”, ma
saranno consentite deroghe a tali limiti, in via eccezionale e previa
autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio, solamente in considerazione:
·
della composizione degli ambiti territoriali
scolastici (uguale o superiore a 5 istituzioni scolastiche), tenuto sempre
conto della vicinanza o meno alla sede di servizio e della distanza delle
diverse istituzioni scolastiche;
·
di particolari e motivate necessità di
approfondimento legate a criticità della gestione da riferire al Dirigente
dell’Ufficio.
Al fine della concessione
dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso le Istituzioni
scolastiche, in deroga al limite dei due giorni, il dipendente dovrà fornire
opportune motivazioni soggette poi a specifica valutazione da parte del
Dirigente.
2.2. - Incarichi presso Comitati territoriali
della Croce Rossa
Gli incarichi di revisione
contabile presso i Comitati territoriali della Croce Rossa, sono assegnati,
secondo quanto previsto da apposita convenzione RGS – CRI, ai funzionari del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato “aventi la sede di servizio o la residenza nella medesima regione del
Comitato”.
Tali incarichi dovranno
essere espletati tenendo conto di quanto stabilito nella citata convenzione e,
nel rispetto della periodicità trimestrale delle visite, queste dovranno
essere, di norma, contenute al limite massimo di quattro giorni l’anno.
Ai funzionari che
risultano assegnatari di incarichi di revisione presso più Comitati si
raccomanda di programmare, ove possibile, le visite in modo tale da poter
espletare i compiti assegnati presso i diversi
Comitati in un’unica giornata di assenza.
2.3 – Incarichi presso
Commissioni e Comitati
Oltre alle tipiche
attività di vigilanza e controllo presso enti e società vengono assegnati, in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a dipendenti dello
stesso Dicastero, incarichi presso Commissioni e Comitati.
A tale riguardo è
importante distinguere, al fine del monitoraggio delle assenze, gli incarichi
che i dipendenti svolgono in “ragione
d’ufficio”, da quelli aggiuntivi che vengono assegnati ai dipendenti
medesimi su designazione e/o nomina del MEF
per compiti diversi da quelli direttamente connessi all’attività
dell’ufficio di appartenenza.
Solamente quest’ultima
fattispecie, infatti, riveste rilevanza ai fini del computo del totale delle
giornate di assenza che, pertanto, dovranno essere necessariamente inserite nel
“Self Service Spring”, senza
ricorrere, al momento della timbratura, alla causale generica “permesso per servizio”, ma facendo
riferimento ai medesimi codici di assenza (INES e INEA) i quali dovranno essere
impostati per giustificare anche le sole assenze orarie direttamente connesse
allo svolgimento di tale tipologia di incarico.
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Nel confidare
nella scrupolosa osservanza da parte delle SS.LL. in ordine a quanto sopra
esposto, si segnala che la vigilanza sul rispetto delle disposizioni fin qui
richiamate è affidata in particolare ai Dirigenti preposti alle varie
articolazioni di questo Dipartimento.
La circolare n. 27 del 6
ottobre 2005 viene annullata a partire dal 1° gennaio 2014, restando, pertanto,
vigenti gli adempimenti in essa previsti solo fino alla data del 31 dicembre
2013.
La presente circolare
sostituisce la circolare n. 29 del 20 ottobre 2005.
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