mercoledì 10 agosto 2011

La beffa della riqualificazioni

Ricevo e pubblico

Salve, mi chiamo xxxxxxxxxxx e sono un ex xxxxxxxx, Area IIIF1, transitata in AAMS dal 01/03/2011. Vorrei illustrare la mia situazione e quella di una mia collega per sapere se, sei a conoscenza di casi analoghi.
Abbiamo entrambe partecipato al corso-concorso di riqualificazione nell’ormai lontano 2004, per accedere da ex-C1 alla posizione economica ex-C2 (area III >F3). Siamo risultate idonee e siamo rimaste nel limbo per tutti questi anni con >la speranza di passare nel frattempo alla posizione C1Super a causa dello scorrimento delle graduatorie, ma quando era quasi giunto il nostro turno lo scorrimento è stato bloccato per effetto del CCNL 2006/2009 (Ciò almeno è quanto ci hanno riferito i colleghi al ministero).

LA BEFFA OLTRE IL DANNO
La riqualificazione del 2010, anziché sistemare prima le situazioni di tutti gli idonei, ha permesso di accedere alla qualifica immediatamente superiore, così ci ritroviamo ad essere superate da colleghi che , pur avendone titolo, non hanno voluto partecipare al corso-concorso del 2004, ma che essendo più anziani nel frattempo hanno conseguito la posizione economica ex-C1 SUPER e ora, anche per effetto dell’ulteriore allargamento dei posti, accedono alla posizione ex-C2 (Area III F3).
Noi invece accediamo alla posizione ex-C1SUPER ora Area III- F2 con l’utilizzo dei 10 punti (peraltro inutili perché saremmo passate comunque) dovuti alla idoneità conseguita nel 2004.

ALLA FACCIA DELLA MERITOCRAZIA!!!... termine di cui tutti si riempiono la bocca…….
A cosa è servito partecipare al corso–concorso, 5 settimane di corso, ore di studio da conciliare con figli piccoli e lavoro, e il superamento di ben due prove scritte ed un orale?

E’ UNA VERA INGIUSTIZIA!!!!!!
Almeno potevano farci accedere alla AREA III F3 CON L’UTILIZZO DEI PUNTI DI IDONEITA’.

Sai se ci sono altri colleghi nella nostra stessa situazione? Potresti inviarmi i nomi e l’eventuale mail vorremmo contattarli per intraprendere un’ azione legale se ce ne sono i presupposti.

Grazie mille per la collaborazione e scusa lo sfogo, saluti.

Autore - NB: se volete mettervi in contatto con la collega scrivete a notiziedalmef@gmail.com e inoltrerò il vostro messaggio.

2 commenti:

pharmacy drugstore ha detto...

A cosa è servito partecipare al corso–concorso, 5 settimane di corso, ore di studio da conciliare con figli piccoli e lavoro.

Anonimo ha detto...

Il giorno 25 marzo 2003 alle ore ACCORDO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART 17 DEL CCNL 1998/2001
DEL 16 FEBBRAIO 1999, CONCERNENTE LA MANCATA PREVISIONE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI
DENOMINATI "SUPER" NELLE POSIZIONI ECONOMICHE B1 E B2.


CONTRATTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 17 DEL CCNL DEL 16 FEBBRAIO
1999 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEI MINISTERI
PREMESSO che il Tribunale di Venezia - Sezione lavoro- in relazione alla causa
iscritta al R.G.L. n. 1367/01 , con ordinanza del 6 giugno 2002, ha ritenuto che
per poter definire la controversia di cui al giudizio fosse necessario risolvere
in via pregiudiziale, ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, la questione
concernente l' interpretazione autentica dell' art. 17 del CCNL sottoscritto il
16 febbraio 1999 per il personale del comparto dei Ministeri, al fine di
appurare sostanzialmente le motivazioni per le quali non sono stati previsti
sviluppi economici "super" per le posizioni economiche B1 e B2, escludendo di
fatto i dipendenti ivi inquadrati dalla possibilità di attribuzione degli
stessi;
CONSIDERATO che la questione interpretativa di cui sopra è stata sollevata in
relazione al ricorso presentato dal sig. Bellemo Massimo ed altri, tutti
dipendenti del Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il
Provveditorato di Venezia ed appartenenti all'area B, posizioni economiche B1 e
B2, i quali chiedono che venga dichiarata l'illegittimità del citato art. 17, in
quanto non prevedendo sviluppi super per i dipendenti inquadrati nelle
suindicate posizioni economiche, determina una situazione di disparità
all'interno del sistema classificatorio, non riconoscendo a tutti i dipendenti
le medesime possibilità di progressione;
CONSIDERATO che le parti, nella inequivocabile autonomia che viene loro
riconosciuta dall'ordinamento vigente, nel delineare il nuovo ordinamento
professionale e al fine di favorire la mobilità all'interno dello stesso, hanno
previsto un articolato sistema di progressioni sia verticali, da una posizione
economica all'altra, che comportano il mutamento del profilo professionale di
appartenenza e dei compiti assegnati, sia orizzontali (individuate come
"sviluppi super"), che sono meramente economici e non implicano il mutamento di
mansioni e che, attuandosi nell'ambito della stessa posizione economica di
inquadramento, sono essenzialmente finalizzati al riconoscimento delle
professionalità acquisite;
...