giovedì 4 agosto 2011

La riforma dei bilanci accorcia la competenza

Dopo un'attesa di oltre un mese, il 26 luglio è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il Dlgs 118/2011, sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Province e Comuni.

Nonostante lo scarso successo «mediatico», il provvedimento modificherà in modo sostanziale i bilanci di Regioni, Province e Comuni, già dal 2012 per coloro che si candideranno per l'attuazione della fase sperimentale prevista dal l'articolo 36.
Il decreto attua l'articolo 2, comma, comma 2, lettera h), della legge 42/2009 che, tra gli altri, stabilisce il principio della raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo nella procedura per i disavanzi eccessivi.

Sotto il profilo sostanziale, la novità più significativa per dirigenti e amministratori locali è senza dubbio la nuova definizione di competenza finanziaria. L'articolo 36, infatti, stabilisce che la sperimentazione (della durata di due esercizi finanziari) sia fondata sulla base di una nuova configurazione della competenza finanziaria. Il nuovo principio, pur essendo (come gli altri) mutuato dai principi contabili emanati dal l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, ha subito modifiche tali da stravolgere il modo attuale di contabilizzazione degli enti locali.

Accanto alla definizione secondo cui la competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), e al carattere autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, è previsto che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Per quanto riguarda l'entrata, non è più possibile accertare somme che scadono in esercizi futuri. Parallelamente, non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio l'obbligazione giuridica.
Di fatto, la contabilizzazione dei fatti gestionali è, con questa nuova impostazione, imputata negli esercizi finanziari "a valle" del processo di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese.
La contabilità finanziaria, con questo nuovo principio, non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa.
Il mutamento nella contabilizzazione presenta alcune criticità potenziali, ma anche molte opportunità, soprattutto in riferimento alla trasparenza dei bilanci e al governo della finanza pubblica.

Le principali criticità derivano dalla corretta contabilizzazione delle spese di investimento e dalla gestione della transazione tra un sistema contabile e un altro. Con il nuovo principio della competenza finanziaria, infatti, le modalità di contabilizzazione cambiano radicalmente, soprattutto in riferimento alla gestione delle spese per investimento: l'impegno dell'opera che si è programmato di realizzare non è registrato nell'anno in cui sono stati reperiti i mezzi finanziari ma, al contrario, in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori negli anni successivi.
Il nuovo principio si preoccupa in ogni caso di prevedere, al momento della progettazione dell'opera, di aver predisposto la copertura finanziaria per tutto l'investimento, pur senza registrare nello stesso anno l'impegno di spesa. Acquista, così, molta valenza la pluriennalità dei documenti di programmazione che oggi non pare al centro del processo decisionale (politico) e gestionale (tecnico).


Che cosa cambia
01 | COMPETENZA FINANZIARIA
Il decreto legislativo modifica il principio della competenza finanziaria, che guida i bilanci degli enti locali. Entrate e uscite possono essere iscritte a bilancio solo nell'esercizio in cui viene a scadere la relativa obbligazione giuridica, accorciando drasticamente l'intervallo tra iscrizione in bilancio ed effettiva realizzazione del movimento di cassa. Questo determina la necessità di una più attenta programmazione dei flussi, e prova a risolvere il nodo dei residui
02 | CONTABILITÀ ECONOMICA
Tra le novità della riforma, c'è l'affiancamento della contabilità economico-aziendale a quella finanziaria, caratteristica attuale dei bilanci degli enti locali. Il bilancio di contabilità finanziaria andrà quindi affiancato da quello di contabilità economica, ricalcolando le poste di entrata e uscita. L'obiettivo è quello di arrivare a consolidare il bilancio degli enti con quelli delle società e degli organismi controllati e partecipati, in modo da rappresentare l'azione complessiva
03 | LA SPERIMENTAZIONE
Tutte le novità entreranno a regime a partire dal 2014, ma saranno precedute da una sperimentazione progressivamente più ampia, per verificare i primi effetti delle nuove regole (in particolare sulla spesa per investimenti). Soprattutto per quel che riguarda il nuovo principio della competenza economica, la sperimentazione dovrebbe essere ampia fin dall'inizio, coinvolgendo Comuni di diverse fasce demografiche in tutte le aree territoriali del Paese

Articolo di Alessandro Beltrami pubblicato su il sito de Il Sole 24 ore

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