lunedì 8 agosto 2011

L'avanzo diventa «spia» del debito

L'imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica scade va attentamente valutato nella programmazione pluriennale in termini di rappresentazione negli stanziamenti di competenza. Apparentemente, avere a disposizione l'intera provvista finanziaria, e per contro impegnare la relativa spesa per la sola quota che scade, pone non poche conseguenze con un altro principio contabile: quello dell'equilibrio di bilancio.
Il vincolo al pareggio complessivo pone un necessario raccordo con la modalità di contabilizzazione (e previsione) che i principi gestionali, previsti dall'articolo 36 del decreto, dovranno sciogliere.
In particolare, andrà rivisto il significato che oggi è dato all'avanzo di amministrazione. Nei fatti, quando sarà operativo il nuovo sistema contabile, l'avanzo di amministrazione non rappresenterà più l'insieme delle economie registrate in sede di rendicontazione da poter applicare al bilancio di previsione. Al contrario, il risultato contabile rappresenterà l'indicatore degli impegni assunti negli anni precedenti, e la sua applicazione al bilancio di competenza indicherà l'effetto potenzialmente negativo in termini di indebitamento della Pa locale quando matureranno i pagamenti.

Tra le opportunità offerte da questo nuovo sistema di contabilizzazione, c'è senza dubbio quella di una maggiore trasparenza dei bilanci locali. La contabilità finanziaria proposta dal decreto, infatti, consente già in sede di previsione di conoscere lo stato di avanzamento delle opere e dei lavori pubblici programmati, riducendo al contempo in modo drastico la formazione dei residui passivi. Questo fenomeno, più volte emerso nel dibattito sui vincoli di finanza pubblica, è, molto spesso a ragione, considerato come una sorta di patologia della contabilità pubblica: una volta programmata e finanziata, l'opera pubblica è data come realizzata senza preoccuparsi del giusto peso economico e patrimoniale che ne consegue.

Il decreto, inoltre, detta una nuova disciplina degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dell'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria. Sarà un Dpcm in autunno (previsto dall'articolo 26) a definire nel dettaglio le modalità di applicazione del nuovo sistema contabile, che entrerà a regime in tutti gli enti dal 2014.

1 commento:

ray meds ha detto...

consente già in sede di previsione di conoscere lo stato di avanzamento delle opere e dei lavori pubblici programmati, riducendo al contempo in modo drastico la formazione dei residui passivi.