Oggetto: Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi.
Con la presente circolare, facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute da molteplici amministrazioni pubbliche, si forniscono ulteriori indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Si conferma che - fermi restando i diversi termini di adeguamento e/o particolari modalità di applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 o di parti di esso - risultano pienamente operativi ed attuabili le disposizioni relative agli obblighi di cessazione di efficacia e di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2011 dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto citato (15 novembre 2009), nonché di adeguamento di quelli sottoscritti dopo tale data ed in via transitoria adeguati ai soli principi enunciati dal Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva; agli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità.
Pertanto, si confermano le indicazioni operative fornite con la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010, n. 7, nei termini che sono stati chiariti con la lettera circolare del medesimo Ministro n. 1, del 17 febbraio 2011, in ordine all'applicazione, a seguito della sottoscrizione dell'Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Tali circolari risultano pienamente applicabili anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, considerato che le stesse rientrano tra le "amministrazioni dello Stato".
In ordine alle modalità del controllo esercitato ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, si rinvia alla sopra richiamata circolare nr. 7/2010 e si coglie l'occasione per ribadire che a tale controllo esterno sono sottoposti i contratti integrativi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché i contratti integrativi nazionali degli enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.
Sono, quindi, esclusi dal predetto controllo ex art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.
Ovviamente tali contratti integrativi rimangono soggetti al complesso dei controlli interni ed alle norme recate dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti alla citata circolare n. 7/2010.
Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, si precisa che a tali soggetti va inoltrato il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.
Con la presente circolare, facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute da molteplici amministrazioni pubbliche, si forniscono ulteriori indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Si conferma che - fermi restando i diversi termini di adeguamento e/o particolari modalità di applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 o di parti di esso - risultano pienamente operativi ed attuabili le disposizioni relative agli obblighi di cessazione di efficacia e di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2011 dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto citato (15 novembre 2009), nonché di adeguamento di quelli sottoscritti dopo tale data ed in via transitoria adeguati ai soli principi enunciati dal Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva; agli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità.
Pertanto, si confermano le indicazioni operative fornite con la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010, n. 7, nei termini che sono stati chiariti con la lettera circolare del medesimo Ministro n. 1, del 17 febbraio 2011, in ordine all'applicazione, a seguito della sottoscrizione dell'Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Tali circolari risultano pienamente applicabili anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, considerato che le stesse rientrano tra le "amministrazioni dello Stato".
In ordine alle modalità del controllo esercitato ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, si rinvia alla sopra richiamata circolare nr. 7/2010 e si coglie l'occasione per ribadire che a tale controllo esterno sono sottoposti i contratti integrativi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché i contratti integrativi nazionali degli enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.
Sono, quindi, esclusi dal predetto controllo ex art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.
Ovviamente tali contratti integrativi rimangono soggetti al complesso dei controlli interni ed alle norme recate dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti alla citata circolare n. 7/2010.
Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, si precisa che a tali soggetti va inoltrato il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.
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