lunedì 6 giugno 2011

Linee guida dalla Pa centrale

Articolo di Stefano Pozzoli pubblicato su www.ilsole24ore.com il 30 maggio scorso

Domani, se non ci saranno imprevisti dell'ultimo minuto, il Governo approverà in via definitiva il Dlgs di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili della Pa centrale. Un via libera al fotofinish, visto che proprio il 31 maggio è l'ultimo giorno utile per esercitare la delega. Se tutto andrà come previsto, e fortemente voluto dal ministero dell'Economia, verrà perfezionato un importante tassello della riforma contabile pubblica. Il legislatore, in realtà, ha richiesto a due distinti organismi di ridisegnare l'ordinamento della materia: al Comitato per i principi contabili ex legge 196/2009, che doveva tracciare il dettaglio dei principi per tutte le pubbliche amministrazioni ad eccezione delle regioni, degli enti locali, dei loro organismi strumentali e degli enti sanitari. Agli "esclusi" dovrà provvedere, invece, la commissione a sua volta immaginata dalla legge per il Federalismo (legge 42/2009), la Copaff.

Ai due comitati è stato imposto di agire in maniera coordinata ed uniforme. Esigenza di uniformità a cui si sono dimostrati attenti i membri della commissione bilancio della Camera, che hanno condizionato il loro parere positivo alla soluzione dell'unica vera difformità che si era evidenziata, quella relativa al tema della competenza finanziaria. Nello schema di decreto licenziato dalla Copaff si propendeva per una competenza focalizzata sul momento del pagamento, in quello predisposto per le altre amministrazioni su una competenza fondata invece sulla definizione del diritto di credito e debito.
Sul piano pratico la divergenza è rilevante: un credito può perfezionarsi nel 2011, mentre il diritto alla riscossione maturare nel 2012 o anche oltre. La scelta del momento di competenza è significativa e incide sulla consistenza di un importante fenomeno della contabilità pubblica, quello dei residui. In proposito la Commissione Bilancio ha espresso la sua preferenza, chiedendo che, almeno in via sperimentale, ci si uniformasse ai criteri dettati dal Copaff. Una decisione che ha anche forza tattica, perché i tempi non consentono al Mef di fare obiezioni.

Un'altra novità inserita nel decreto grazie al percorso in commissione è quella di aggiungere un articolo 16 bis, che affida al dicastero dell'Economia il compito di adottare entro 180 giorni un decreto che preveda uno schema tipo di bilancio consolidato e le sue modalità di applicazione. In questo modo si potrà realizzare un altro degli obiettivi della legge 196/2009, ovvero l'effettiva obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato.

Grazie a questo escamotage, la Commissione dei principi contabili, che arriva prima, segna un punto a suo favore, perché sarà lei a dettare le regole sul consolidato anche al Copaff, che in nome dell'uniformità dovrà adeguarsi. Da qui un segnale anche a comuni, province e regioni: il bilancio consolidato è destinato a diventare un obbligo di legge, e con modalità applicative chiare e, a breve, note.

Resta un'ambiguità nella norma: diventa o no obbligatoria una contabilità economico-patrimoniale in partita doppia? La legge 196/2009 lo prevederebbe ma la lettera del decreto è ambigua perché, sotto la dizione di «sistema integrato di scritturazione contabile» (articolo 6) può rientrarvi oppure no e soprattutto, sembra nascondere la paura di una normale contabilità di tipo aziendale. Vedremo. Bene ha fatto la commissione Bilancio del Senato a chiedere che venga inserita la previsione di una sezione dei documenti contabili dove si illustrino i prevedibili rischi sull'equilibrio economico (e quindi i fondi oneri ed i fondi rischi), per migliorare la significatività dell'informazione.
Un'ultima novità del decreto, opportunamente mantenuta, è quella dell'articolo 13: le società e gli altri enti che adottano il bilancio civilistico saranno comunque tenuti a produrre un documento di previsione redatto secondo la nomenclatura Cofog. Il documento dovrà essere vigilato (e quindi sottoposto a parere) degli organi di controllo. Un modo per rendere il documento di previsione non solo disponibile (molte società pubbliche ancora non lo redigono) ma anche ragionevolmente attendibile.

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