I) FONTI NORMATIVE
- Legge 22/11/2002 n. 266, art. 2;
- Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276, art. 86 – comma 10;
- Convenzione INPS – INAIL del 3/12/2003;
- Convenzione INPS – INAIL – Casse Edili del 15/4/2004;
- Nota n. 230 del 12/7/2005 del Ministero del Lavoro;
- Circolare INAIL n. 38 del 25/7/2005;
- Circolare INPS n. 92 del 26/7/2005;
- Circolare INPS n. 122 del 30/12/2005;
- Legge 27/12/2006 n. 296 – art. 1, commi 1175-1176;
- Decreto Ministeriale 24/10/2007;
- Circolare Ministero Lavoro e Previdenza sociale n. 5 del 30/1/2008;
- Legge 28/1/2009, n. 2 art. 16 bis, comma 10;
- Nota INAIL prot. N. 2724 del 4/2/2009;
- Nota MEF – Ragioneria Generale dello Stato – prot. 83994 del 24/7/2009.
II) GENERALITA’
L’art. 2 della legge 22/11/2002 n. 266 di conversione del D.L. 25/09/2002 ai commi 1, 1 bis e 2 ha testualmente previsto:
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento;
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l’Ente Pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’INPS, l’INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
L’art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 come modificato dall’art. 86 comma 10 del Decreto Leg.vo 276 del 10/9/2003 ha testualmente disposto “Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 1…OMISSIS…b.bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
Dette disposizioni hanno stabilito quindi che INPS, INAIL e Casse edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificata sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra INPS e INAIL e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra INPS, INAIL e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Per la pratica attuazione delle disposizioni suddette e da quanto fissato dalle convenzioni in questione sono state emanate la circolare INAIL n. 38 del 25/7/2005 e le circolari n. 92 del 26 luglio 2005 e n. 122 del 30/12/2005 emesse dall’INPS nonchè la nota n. 230 del 12/7/2005 con cui il Ministero del Lavoro ha approvato la circolare convenzione INPS-INAIL-Casse Edili.
III) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC
A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto ma anche gli appalti di servizi e forniture, la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori come appresso indicato:
Appalti pubblici di forniture
• per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• per l'emissione del certificato di pagamento
• all'atto del pagamento finale
Appalti pubblici di servizi
• per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• all'atto della regolare esecuzione
• alla liquidazione di ogni fattura
Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione
• per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)
• per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto)
Acquisti in economia o di modesta entità
• con nota prot. 83994 del 24/7/2009 il MEF Ragioneria Generale dello stato richiamando la nota del Ministero del Lavoro prot. 25/1/0002599 del 20 febbraio 2009 ha chiarito che in presenza della vigente normativa il DURC deve essere richiesto senza alcuna eccezione anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.
B) Richiedenti il DURC
Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i propri intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria).
Sono altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.
C) Rilascio del DURC
Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Ai fini della verifica di tale dichiarazione da parte della stazione appaltante dovrà essere richiesto il DURC.
D) Requisiti di Regolarita'
Ai fini del rilascio del DURC, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correttezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri di seguito indicati.
IV) PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL DURC
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo è disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni struttura territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
1) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero tramite l’accesso ai consueti canali delle strutture territoriali di INPS o INAIL.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta del DURC per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
- Portale orizzontale (http://www.sportellounicoprevidenziale.it/) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
- Portale verticale INAIL (http://www.inail.it/) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (http://www.inail.it/) per aziende ed intermediari.
L'utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).
In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da aziende ed intermediari appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica).
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica
a) sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica;
b) sia richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di INPS o di INAIL.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni struttura territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.
Laddove peraltro la regolarità contributiva debba essere attestata da un unico Ente (come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il sistema unificato di accertamento e riscossione gestito dall’Inps), il modulo di richiesta deve essere inviato a quest’ultimo.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse assegnandogli il termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
Il ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della pratica.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti).
2) Modalità e tempi di rilascio
Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le strutture rilevanti alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
L'Ente che rilascia il DURC provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto verificato dall'altro Ente.
Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:
• l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INPS;
• l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al rilascio;
• l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una struttura territoriale dell'INPS.
• Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:
• l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
• l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente deputato al rilascio;
• l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una struttura territoriale dell'INAIL.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).
Qualora uno solo degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC attestante la non regolarità.
Il DURC verrà emesso anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso. A tale proposito, le Strutture devono porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso per decorso del termine.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.
3) Precisazioni
Presso qualsiasi struttura territoriale degli Enti convenzionati può essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della struttura competente.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per l’accertamento e il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
V – NUOVA NORMATIVA: Innovazioni e continuità rispetto alla normativa precedente
a) LA LEGGE 27/12/2006 N. 296 – ARTICOLI 1175 E 1176
L’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di interventi legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato dalla previsione di cui all’ art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
Detto comma ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” fosse subordinata al possesso del documento stesso.
Il successivo comma 1176, dell’art. 1, della legge n. 296/2006 demandava alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Il decreto ministeriale in questione emanato in data 24 ottobre 2007 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 e le sue previsioni entravano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
b) IL DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007
L’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, ha rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
Il Decreto in esame che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalle circolari dell’ INPS n. 92 del 26 luglio 2005, dell’INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) prot. n. 230 del 12 luglio 2005 – costituisce quindi ad oggi il principale riferimento normativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al quale occorre pertanto prestare attenzione nell’affrontare le diverse problematiche emerse già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità.
c) LA CIRCOLARE N. 5 del 30/1/2008 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale esplicativa del D.M. 24/10/2997
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 5 del 30/1/2008 ha provveduto a chiarire con riferimento ad ogni singola disposizione contenuta nel Decreto 24/10/2007, gli aspetti di maggiore rilievo dello stesso, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina preesistente.
• Soggetti obbligati (art. 1)
Nell'individuare i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Decreto regolamenta in modo unitario le modalità di rilascio ed i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest'ultima venga richiesta.
Per quanto attiene invece al campo di applicazione del Decreto va sottolineato che la dicitura appena riportata “Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” superando il precedente orientamento interpretativo fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005), nell'ottica di una lettura sistematica della disciplina in materia - il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, "nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia" ciò in quanto ad una più approfondita analisi l'art. 3, comma 8, del n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle "imprese esecutrici" ma anche ai "lavoratori autonomi". Ciò comporta che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.
• ) Soggetti tenuti al rilascio del DURC (art. 2)
L'art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del DURC; soggetti che, oltre all'INPS e all'INAIL, sono individuati negli "altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria", previa una apposita convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'INPS e dall'INAIL. Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL hanno continuato a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa.
• Soggetto richiedente e modalità di rilascio (art. 3)
L'art. 3 individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate circolari degli Enti previdenziali e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE). Il 3° comma dell’articolo in esame infatti testualmente dispone: “Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA)”. In linea generale viene altresì sottolineata la preferenza per la richiesta del DURC mediante strumento informatico, al fine di favorire la snellezza e tempestività del procedimento.
Va ancora evidenziato che la Legge 28/1/2009, n. 2 all’art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modificazioni e dall’articolo 43, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2724 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.
• Contenuto del documento (art. 4)
Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
Esso deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale o unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
• Requisiti di regolarità contributiva (art. 5)
La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un DURC regolare, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al riguardo non sussistono particolari novità rispetto a quanto già chiarito con la citata circolare di INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Si ricorda in ogni caso che gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse Edili). Da sottolineare, in particolare, anche il fatto che tali versamenti devono essere "accertati ( ...) come dovuti" dagli Istituti a conclusione della fase istruttoria.
Va poi evidenziato che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio assenso.
In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".
• Emissione del DURC (art. 6)
L'emissione del DURC, ai sensi dell'art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, così come già fissato dagli appositi atti regolamentari degli Istituti.
Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3 del Decreto che prevede un meccanismo di "preavviso di accertamento negativo". In sostanza tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, introduce una "sospensione" (non una interruzione) del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della irregolarità, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del "preavviso" non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, comma 3 che introduce - come si dirà meglio in seguito - una sorta di "franchigia", che consente l'emissione di un DURC regolare anche in presenza di omissioni contributive di modesta entità.
Istruttoria della richiesta
Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata, la Cassa edile) hanno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e comunque, come detto, entro trenta giorni dalla richiesta (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del procedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
Qualora anche uno solo degli Enti dichiari l'impresa irregolare, è rilasciato un Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei motivi della stessa, fermo restando l'obbligo di porre in essere preventivamente la procedura di all'articolo 6.
Silenzio assenso
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali scatta evidentemente e relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi il c.d. silenzio assenso.
Per quanto concerne l'ambito edile, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si siano pronunciati in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile competente è tenuto ad emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche soltanto da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
Emissione e trasmissione del Documento
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) - salvo per quanto concerne le ipotesi di cui all'art. 3, comma 4 - è firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità. Nel caso in cui richiedente sia l' impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC è quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato deve essere comunque inviata a quest'ultima.
• Validità del DURC e verifica dei requisiti (art. 7)
Quanto alla validità del Documento l'art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il DURC utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così come previsto dall'art. 39-septies del DL n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006). Il differente regime si spiega in quanto nell'ambito degli appalti pubblici il Documento è richiesto non soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell'appalto relative, ad esempio, al pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori, mentre per gli appalti privati è richiesto dal committente solo prima dell'inizio dei lavori. Con riferimento ai benefici, invece, essendo questi ultimi erogati normalmente con cadenza mensile ed essendo verificata sempre con cadenza mensile da parte dell'Organismo previdenziale la regolarità dei versamenti contributivi, il DURC ha una efficacia probatoria di norma non superiore al mese. Sempre in relazione ai benefici contributivi, va comunque osservato che la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri enti previdenziali potrà avvenire con cadenza periodica diversa rispetto alla contribuzione lNPS e quindi per periodi superiori al mese.
• Cause non ostative al rilascio del DURC (art. 8)
La disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla circolare emanata da INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), con una sostanziale differenza per quanto attiene al contenzioso amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse "questioni controverse o interpretative" e fosse "adeguatamente motivato e non (...) manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi" (in sostanza si rimetteva ad una valutazione sostanzialmente discrezionale dell'Istituto la scelta se rilasciare o meno il DURC), Il Decreto stabilisce oggi invece che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato - come anticipato - dalla previsione secondo cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC una omissione contributiva "non grave". La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:
uno scostamento "inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione"
o, comunque, "uno scostamento inferiore ad Euro 100,00", fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
In sostanza, pertanto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00.
La scelta di introdurre un parametro di valutazione della gravità dell'inadempimento deriva dal fatto che il Legislatore, in più occasioni - e da ultimo con l'art. 38, comma 1 lett. i), del n. 163/2006 - ha escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici anche coloro "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali". La gravità dell'eventuale omissione contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel parametro introdotto dal Decreto limitando di fatto alla possibile discrezionalità degli stessi Enti previdenziali ovvero delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.
VI –SOLUZIONI AD ALCUNE PROBLEMATICHE
Tra Enti Pubblici deve essere richiesto il DURC?
La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito, quando la controparte contraente delle Istituzioni scolastiche sia un altro Ente Pubblico.
Il DURC deve essere acquisito per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei compensi previsti per i liberi professionisti (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, etc.)?
Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacchè si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.
Il DURC deve essere acquisito anche per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori CONSIP?
All’atto dell’adesione da parte dell’Ente alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi a favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP aveva già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, in altre parole all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa. Quanto detto vale anche nel caso di utilizzazione del “Mercato Elettronico”.
Per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono è necessario acquisire il DURC?
In questi casi sarebbe stato opportuno prescindere dall’acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il Ministero del Lavoro anche in questo caso ha ritenuto sussistente l’obbligo di acquisire il DURC per qualsiasi tipo di società appaltante.
Il DURC deve essere richiesto per gli acquisti effettuati mediante minute spese?
In questi casi, quando si procede all’acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale, si ritiene che possa prescindersi dall’acquisizione del DURC dell’esercente presso cui il prodotto è stato acquistato.
Il DURC può essere sostituito da altra documentazione?
Il DURC per le imprese iscritte alla Casse Edili, all’INPS e all’INAIL, non può essere mai sostituito da altra documentazione o da un’autocertificazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva di una gara, della stipula di un contratto o del pagamento di una fattura. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035, depositata il 25 agosto 2008, in cui è stata confermata la decisione emessa dal TAR Lombardia (sezione di Brescia, sentenza 635/2006) che ammetteva l’esclusione da una gara di appalto per lavori edili, la ditta aggiudicataria che, anziché presentare il documento unico di regolarità contributiva, aveva fornito un’autocertificazione corredata dalle copie dei modelli F24 di versamento dei contributi.
Detto orientamento è del resto coerente con quanto previsto dalla nota del MEF 24/7/2009 che ha modificato il proprio precedente orientamento di cui alla nota 31504 del 7/5/2009.
Deve essere acquisito il DURC anche per una società senza dipendenti?
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, superando il suo precedente orientamento interpretativo, dal punto di vista di una lettura sistematica della normativa in materia, ha confermato che il DURC deve essere acquisito oltre che per i lavoratori autonomi anche per le società senza dipendenti e per gli imprenditori unipersonale (ad es. per gli artigiani).
Il DURC deve essere acquisito nel caso di accensione di abbonamenti a quotidiani, riviste, periodici o banche dati informatiche?
In linea di massima, in questi casi si può prescindere dall’acquisizione del DURC.
23 commenti:
Buongiorno ,
potrebbe indicare meglio dove il Ministero specifica che anche per le societa' senza dipendenti , e' richiesto il durc ? E poi a chi dovrebbero richiederlo le suddette ?
A me non risulta.
Grazie
Caro anonimo, ho riportato, per dovere di informazione, la nota emanata dall' URS del Piemonte.
Salve, volevo sapere se devono rilasciare il durc anche le ditte artigiane di autotrasporto conto terzi(padroncini)anche se ditte individuali? grazie
Loro vanno a puttane e a noi ci spolpano losso del collo
Pietro Francesco CRISEO
Buonasera,
avrei bisogno di un chiarimento: nel caso di un ente pubblico che partecipi ad una gara bandita da una società a partecipazione pubblica, l'ente è tenuto alla presentazione del DURC?
Grazie
La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito quando la controparte contraente dell’Università sia un altro Ente Pubblico. Il DURC, infatti, non deve essere acquisito ad esempio per le fatture che le ASL inviano all’Ente per il pagamento del corrispettivo dovuto per le visite fiscali effettuate dai loro medici legali, in caso di assenza per malattia dei dipendenti dell’Ente.
www.polosociale.unifi.it/upload/sub/FAQ.doc
buongiorno, vi sarei molto grato se poteste dirmi se un avvocato deve rilasciare il durc all'ente pubblico a favore del quale ha fornito una prestazione di assistenza giudiziale.
e nel caso debba o meno rilasciarlo quale siano le motivazioni sottese.
Grazie.
Alberto
Buongiorno, il Comune è tenuto a rilasciare il Durc all'Impdap?
Il DURC è rilasciato dagli enti previdenziali. Il Comune lo potrebbe richiedere.
Quando è scritto sul DURC che l'INPS "non si è pronunciato" che vuol dire e perchè è stato rilasciato lo stesso il documento?
grazie
F.
L'indicazione, contenuta nel d.u.r.c., “non si è pronunciato” è coerente con la previsione della procedura prevista nell'ipotesi in cui sia decorso il termine di 30 giorni senza alcuna pronuncia da parte dell' Inps: infatti, il termine massimo per il rilascio del DURC (cfr. Circolare INPS n. 51/2008) è di 30 giorni.
Ai sensi, poi, dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il decorso dei 30 giorni è sospeso per un termine non superiore a 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria, quando venga accertata una situazione di irregolarità (“Preavviso di accertamento negativo”).
Nel caso in cui decorra il termine di 30 giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso (cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 2008) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Catania, Sez. III, sentenza 16.01.2012 n. 116 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
salve, se per motivi di disponibilità economica non è possibile pagare una fattura e arriva la disponibilita dopo due anni, come mi devo comportare? devo richiedere un nuovo DURC? e se non è in regola? grazie
Attendere prego...
la domanda ha messo in crisi il sistema ... bravo vediamo quanto tempo ci vuole per una risposta! Attendere prego...
Ritengo inopportuno l'ultimo commento, in quanto non è dovuta nessuna risposta.
Infatti questo blog vuole essere un aiuto per i colleghi, possibilmente educati.
In merito alla domanda del 12 aprile era semplicemente sfuggita .
Buon lavoro
Salve
una banca può richiedere il DURC su un contratto stipulato più di 10 anni fa?
grazie.
Considerato che il durc va richiesto "per tutte le fasi di partecipazione, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione
definitiva, stipula contratto, per ogni pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni
relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione,
per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale"...ritengo di si.
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0229_AT_VADEMECUM_DEL_DURC.pdf
ti suggerisco il post http://ministeriale.blogspot.it/2012/09/durc-e-autocertificazione-ultime-novita.html
Per le ditte senza dipendenti non iscritte all'INAIL, non è possibile richierede il DURC in via telematica tramite lo sportello unico.
Come se deve accertare la regolarità contributiva in questi casi? Basta un'autocertificazione con allegati ii pagamenti dei contributi all'INPS o è possibile e necessaria fare una richiesta cartacea all'INPS?
Buonasera. in merito alla titolarità passiva del DURC in capo agli enti pubblici (Aziende Sanitarie), vi è una certa contradditorietà, almeno apparentemente, tra le risposte date nel vademecum stilato dal ministero dell'Interno (http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0229_AT_VADEMECUM_DEL_DURC.pdf):
"CHI E’ SOGGETTO PASSIVO
Tutti gli operatori economici che acquisiscono una committenza di un lavoro pubblico o privato.
Per i professionisti o le a
ssociazioni professionali occorre distingue
re se sono datori di lavoro o se
sono operatori individuali. Nel prim
o caso oltre alla propria
regolarità contributiva
da richiedere alla
cassa pensione di competenza, occorre richiedere
il DURC ad INPS o INAIL per il/i dipendente/i.
Sono soggetti a DURC anche gli Enti Pubblici ed i lo
ro Enti strumentali ( a titolo esemplificativo
COGESA, CISA, CBRA, GAIA
, ASP ecc.) in virtù del principio de
lla tendenziale parificazione dei
soggetti pubblici ai privati.
(Interpello n. 9/2009) " e quanto, ad esempio, riportato in questo blog (v. infra, "VI –SOLUZIONI AD ALCUNE PROBLEMATICHE
Tra Enti Pubblici deve essere richiesto il DURC?
La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito, quando la controparte contraente delle Istituzioni scolastiche sia un altro Ente Pubblico.").
POtete darmi una mano, siamo tempestati di richieste (abbiamo sempre il durc irregolare per una discrepanza con INPS, che saniamo di persona mensilmente) da parte degli altri enti pubblici che vorrebbero pagarci per prestazioni rese, ma non hanno indicazioni certe circa la non obbligatorietà della richiesta.
anche il ministero del lavoro (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/vigilanza/DURC/Faq_durc_applicazione_requisiti.htm), per un caso non proprio analogo (concessione di contributi UE) esclude la necessità di produrre DURC da parte di università.
grazie
elena
A mio avviso non può essere richiesto il DURC a soggetti pubblici.
grazie. Sono anch'io del medesimo avviso. Non riesco però ad eccepire l'inapplicabilità (se non sulla base della logica e della ratio della norma), a fronte di interpretazioni autentiche (es interpello min lavoro 9/2009) che invece ne ribadiscono l'applicabilità.
chiedo contributi normativi, che io al momento non riesco a reperire.
grazie
elena
Buonasera, volevo porre il seguente quesito: può un DURC essere emesso dall'INAIL dove ha sede legale la società (Es. Bolzano) e dall'INPS dove ha sede operativa l'impresa (es. Bologna)?
Buonasera, volevo porre il seguente quesito:
L'asl di Salerno e' l'unica Asl in Campania che sta richiedendo il Durc ai centri di medicina accreditati per il pagamento. I centri accreditati sostengono che il Durc non sia dovuto nel caso specifico poiché il durc e' normativa attinente ai pagamenti a seguito di vincita di appalti ed il rapporto di accreditamento e' invece fuori da qualsiasi schema di appalto così come stabilito dal l'autorità che vigila sui contratti pubblici che in tema di traccibilita' esclude espressamente i centri di medicina accreditati dalle previsioni dell'appalto. A questo si aggiunge che l'asso salerno e' l'unica Asl a richiedere il Durc tra tutte quelle campane. E' fondata o meno tale richiesta? Si conclude specificando che per i centro accreditati l'asl e' l'unico committente ed i ritardi a 4 mesi di pagamento pregiudicano a loro volta la possibilità di pagare le ritenute contributive e previdenziali.
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