mercoledì 5 maggio 2010

Durc questo sconosciuto

Un collega gentilmente mi ha inviato queste FAQ di cui non ne conosco la provenienza e per tanto non ne garantisco la correttezza.


1) Qual è la normativa di dettaglio sul DURC?

La disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché da ultimo nella Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.

2) Chi deve richiedere il DURC?

Si segnala che con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato convertito il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale. La predetta Legge all’art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che: “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.

Tanto dato, si invitano tutte le Uadr, che non abbiano già provveduto in merito, ad acquisire il DURC delle ditte, avvalendosi direttamente del portale messo a disposizione dallo Sportello Unico Previdenziale, previa acquisizione del codice PIN di accesso, il quale potrà essere richiesto presso ogni sede dell’INPS e dell’INAIL o della Cassa Edile territorialmente competente.

3) È necessario acquisire il DURC anche per le forniture di beni, per i servizi e per i lavori in economia?

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (…)». Da ciò discende, pertanto, la necessità di acquisire il DURC non solo

nell’ambito delle procedure concorrenziali (ovvero del cottimo fiduciario), volte all’affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori in economia, ma anche nel caso, laddove consentito, degli affidamenti diretti operati da parte del responsabile del procedimento. La correttezza di questo modus operandi, è confermata anche dal dettato normativo dell’art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/06 che a tale proposito dispone in linea generale che “l’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.

Attualmente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è consentito per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, come in ossequio alle disposizioni normative di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 20.000,00. Si precisa che il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. all’art. 253 “Norme transitorie”, comma 22, ha previsto che fino all’entrata in vigore del Regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, i lavori in economia continueranno ad essere disciplinati dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, invece, per le forniture e servizi in economia resteranno in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni, in esecuzione dell’art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

4) Tra Enti Pubblici deve essere richiesto il DURC?

La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito quando la controparte contraente dell’Università sia un altro Ente Pubblico. Il DURC, infatti, non deve essere acquisito ad esempio per le fatture che le ASL inviano all’Ente per il pagamento del corrispettivo dovuto per le visite fiscali effettuate dai loro medici legali, in caso di assenza per malattia dei dipendenti dell’Ente.

5) Il DURC deve essere acquisito per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei compensi previsti in favore di liberi professionisti (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, etc.)?

Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei rofessionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizioni dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.

6) Il DURC deve essere acquisito anche per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori CONSIP?

All’atto dell’adesione da parte dell’Ente alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà gia provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa. Quanto detto vale anche nel caso di utilizzazione del “Mercato Elettronico”.

7) Per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono è necessario acquisire il DURC?

In questi casi è opportuno prescindere dall’acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano dei servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto).

8) Il DURC deve essere richiesto per gli acquisti effettuati mediante rimborso per cassa economale?

In questi casi, quando si procede all’acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale, si può prescindere dall’acquisizione del DURC da parte dell’esercente presso cui il prodotto è stato acquistato.

9) La scadenza del DURC può essere prorogata da 30 a 90 giorni?

Il DURC, nell’ambito degli appalti pubblici, come previsto dal D.M. 24 ottobre 2007 e nella sua circolare esplicativa n. 5/2008, ha una validità di 30 giorni, in quanto la sua efficacia probatoria, circa la regolarità dei versamenti contributivi, è di norma non superiore al mese. La validità del DURC si estende, quindi, per 30 giorni dal rilascio; ciò implica che da tale data e per i successivi 30 giorni, possono essere effettuati pagamenti. Sul documento cartaceo sono normalmente indicate più date, quella da tener presente quale data del suo rilascio, è quella scritta in basso sulla sinistra accanto alla dicitura “Originale”.

La validità del DURC per tutti gli appalti pubblici, ad ogni modo, è sempre legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (ad es. stipula del contratto, pagamento di un SAL, ecc.). A tale proposito si veda la Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008. Ad ogni modo una volta acquisito il DURC relativo ad un’impresa, è opportuno, verificata la sua regolarità, procedere quanto prima al pagamento della fattura, al fine di evitare l’inutile decorrere del termine di validità mensile del documento stesso.

10) Nel caso della cessione di un credito da parte di una società fornitrice di beni o servizi per l’Ente, da chi deve essere acquisito il DURC?

La cessione del credito (ex art. 1260 c.c.) è un caso tipico di novazione dal punto di vista attivo ell’obbligazione dedotta nel contratto. Nel caso di specie, la titolarità del credito si trasferisce dall’impresa cedente all’impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata. Nell’ipotesi appena descritta, ai fini dei pagamenti, sarebbe ottimale per l’Ente acquisire il DURC relativo sia all’impresa cedente sia a quella cessionaria. Ad ogni modo verranno date ulteriori delucidazioni in merito.

11) Cosa accade nel caso di contratto di factoring?

Il factoring è un contratto atipico attraverso il quale un soggetto (normalmente imprenditore) cede in massa ad altro soggetto (c.d. factor, anch’esso imprenditore, per lo più una società finanziaria) tutti i suoi crediti, presenti e futuri, a fronte dell’immediata corresponsione del valore dei crediti ceduti, dedotto il compenso (commissione) previsto in favore del factor. Il factoring, oltre a tale funzione di finanziamento, può avere anche funzione di gestione (contabilità e riscossione dei crediti) e di assicurazione (il factor può assumersi l’impegno di pagare all’imprenditore l’ammontare del credito, anche se non riuscirà poi a farsi pagare dal debitore).

12) Il DURC può essere sostituito da altra documentazione?

Il DURC per l’imprese iscritte alle Casse Edili, all’INPS o all’INAIL, non può essere mai sostituito da altra documentazione o da un'autocertificazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva di una gara, della stipula di un contratto o del pagamento di una fattura. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035, depositata il 25 agosto 2009, in cui è stata confermata la decisione emessa dal TAR Lombardia (sezione di Brescia, sentenza 635/2006) che ammetteva l'esclusione da una gara di appalto per lavori

edili, la ditta aggiudicataria che, anziché presentare il documento unico di regolarità contributiva, aveva fornito un'autocertificazione corredata dalle copie dei modelli F24 di versamento dei contributi.

13) Quali sono le condizioni che attestano la regolarità contributiva di un’impresa?

La regolarità contributiva di un’impresa è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

• Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

• Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

• Inesistenza di inadempienze in atto;

• Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

• Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La Circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro precisa che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta. In mancanza dei requisiti, gli Istituti Previdenziali invitano le imprese a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni, decorrenti dall’accertamento dell’irregolarità.

14) Quali sono le omissioni contributive “non gravi” e quindi non ostative al rilascio del DURC? E nel caso di DURC irregolare di una ditta, quali sono i comportamenti che la P.A. deve adottare?

La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali anche quando ricorrano le seguenti condizioni:

• crediti dell’Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

• crediti dell’Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi sia la pendenza di un contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di un contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato della sentenza);

• aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

Ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto o della verifica di un’autocertificazione in fase di gara, non osta al rilascio del DURC uno scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate o comunque inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, le imprese sono, comunque, obbligate a versare l’importo dovuto entro i 30 giorni successivi.

Pertanto, in tali casi, gli Istituti Previdenziali devono invitare l’impresa a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC. Se l’impresa non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell’appalto.

Nella fase, invece, di aggiudicazione definitiva di una gara di appalto, qualora all’atto della verifica del possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta dichiarata aggiudicataria provvisoria, si riscontri nei suoi confronti un DURC irregolare, la Stazione Appaltante non può escludere automaticamente la ditta in questione dalla gara in corso di svolgimento, facendo leva esclusivamente sul dettato normativo di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/06 che prevede l’ipotesi dell’esclusione dalla partecipazione ad un appalto di operatore economico che abbia commesso “violazioni gravi”, definitivamente accertate”, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la

legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabilito. La semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva, come confermato dalla sentenza del TAR Puglia n. 6104/2006, non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola, anche perché il documento di cui trattasi non specifica nulla a proposito della definitività o meno dell’accertamento. In tale senso si sono pronunciati anche il TAR Lazio, nella sentenza n. 45/2007 ed il TAR Calabria (Sez. I distaccata di Reggio Calabria), nella sentenza 537/2008, i quali ribadiscono che la mera esistenza di partite di debito nei confronti dell’INPS o dell’INAIL a carico di un’impresa, non implica automaticamente un’irregolarità contributiva tale da giustificare un’esclusione dalla procedura di gara e/o la revoca dell’eventuale aggiudicazione.

A tale proposito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla scia degli orientamenti giurisprudenziali su riportati, nella Deliberazione n. 28 del 06/02/2007 nonché nel Parere n. 102/07 dell’08/11/2007, ha ribadito che la presenza di un DURC che attesti l’irregolarità contributiva di una impresa, non comporta automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara, già disposta in favore dell’impresa stessa. La Stazione Appaltante, nel caso di specie, deve verificare, anche in contraddittorio con l’impresa, se la stessa, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del

debito. Nelle ipotesi appena citate, l’impresa dovrà essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

Quindi, anche durante la fase esecutiva del contratto, qualora all’atto del pagamento di un SAL o di un saldo finale ad esempio per una fornitura, ci si imbatta in un DURC irregolare è necessario che i vari uffici interessati procedano alle verifiche su descritte, al fine di accertare l’assenza di cause ostative al rilascio del DURC nel momento in cui sia stata avanzata la richiesta di detta certificazione. Ad ogni modo verranno date ulteriori delucidazioni in merito.

15) Deve essere acquisito il DURC anche per una società senza dipendenti?

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, superando il suo precedente orientamento interpretativo, nell’ottica di una lettura sistematica della normativa in materia, ha confermato che il DURC deve essere acquisito oltre che per i lavoratori autonomi anche per le società senza dipendenti nonché per gli imprenditori unipersonali (ad es. per gli artigiani).

16) Il DURC deve essere acquisito anche per le ditte straniere?

Per le imprese straniere, comunitarie e extracomunitarie, che distacchino lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, il DURC non può essere sostituito da un’autocertificazione, neanche se redatta dall’imprenditore o in presenza dei modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, in seguito all’Interpello n. 6/2009 del 6 febbraio 2009.

A tale proposito si ricorda che il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 96/74/CE e il cui ambito di applicazione riguarda sia le imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia sia le imprese stabilite in uno Stato non membro, sancisce che ai lavoratori distaccati nel nostro Paese vengano garantite le “medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per gli aspetti previdenziali esiste, invece, una differenziazione tra le aziende che hanno sede in un Paese extracomunitario da quelle che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione europea. Le imprese extracomunitarie, secondo il diritto internazionale privato (ex art. 61 della L. n. 285/1985) e sempre che non sussistano norme di diritto internazionale pattizio che dispongano diversamente, devono assicurare ai propri lavoratori distaccati, le stesse condizioni del Paese in cui avviene la prestazione lavorativa, quindi, nei confronti di quest’ultimi appare applicabile l’intera normativa italiana.

Per i lavoratori distaccati dalle imprese comunitarie, invece, trova applicazione il “principio di personalità”, opposto al principio di territorialità vigente in materia di condizioni di lavoro.

Più precisamente, l’art 14 del Regolamento CEE n. 1408/1971 prevede nei confronti dei lavoratori comunitari distaccati, l’applicazione della legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora eserciti parte della sua attività anche in tale Paese, ovvero il regime previdenziale del Paese in cui ha sede l’azienda comunitaria, qualora il lavoratore sia residente in un Paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività lavorativa ossia quando la prestazione non è eseguita con regolarità all’interno di un solo Stato. Pertanto, con riferimento alle imprese straniere che vogliano esercitare attività riconducibili all’edilizia sul territorio italiano, il Ministero del Lavoro ribadisce che “mentre per le imprese extracomunitarie che operano in territorio nazionale può affermarsi l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili” e conseguentemente si è tenuti al possesso del DURC, “per quelle comunitarie tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese”. Questo accade ad esempio per le imprese francesi, tedesche ed austriache, con i cui Paesi di provenienza, l’Italia ha già sottoscritto convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

In linea generale si desume, da quanto riportato nel corpo del testo, che il DURC non debba essere acquisito, qualora la ditta di cui trattasi sia totalmente soggetta alla normativa straniera.

17) Il DURC deve essere acquisito nel caso di accensione di abbonamenti a quotidiani, riviste,

periodici o banche dati informatiche?

In linea di massima, in questi casi si può prescindere dall’acquisizione del DURC.


Nessun commento: