giovedì 10 ottobre 2013

Modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità.

Ricevo dal Dipartimento Politiche PRevidenziali del FLP e pubblico

L’INPS con Messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013 aveva sospeso di fatto l’operatività della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , dando indicazioni di tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilità presentate dalla data del 1° gennaio 2013, in quanto il comma 240 dell’art.1 di detta legge, modificava l’art. 2 della legge n. 222 del 12.6.1984, nell’ipotesi in cui il richiedente aveva i contributi accreditati in due o più forme assicurative.
In data 3.10.2013 con circolare n. 140, l’INPS ha sciolto la riserva, fornendo le istruzioni per l’applicazione della normativa in materia di pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e chiarendo, nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative, dal 1° gennaio 2013, l’art.1 comma 240 prevede per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato, tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile (cioè non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico) nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
 
 
NdA: La circolare è scaricabile dal sito dell'INPS

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