martedì 23 aprile 2013

rilevazione debiti ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.


Nota n. 2589 del 22 aprile 2013

Con riferimento alla rilevazione di cui all’oggetto e alla nota n. 2536 del 18 aprile 2013 recante indicazioni operative al riguardo, e viste le richieste di chiarimento pervenute da numerose istituzioni scolastiche, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni e prorogare il termine della rilevazione al giorno 24 aprile p.v.:
  • i debiti da segnalare sono tutti quelli maturati entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che siano fuori bilancio oppure che siano iscritti in bilancio e non siano pagabili con la cassa dell’istituzione o mediante la riscossione di residui attivi di competenza di soggetti diversi dal Ministero (Comuni, Province, Regioni, UE, privati, ecc…). Si tratta cioè di debiti appartenenti alle fattispecie indicate e coperti finanziariamente con residui attivi del Ministero;
  • non debbono essere inseriti debiti pagabili con la cassa già a disposizione delle scuole;
  • non debbono essere segnalati debiti già saldati, nemmeno se il saldo è avvenuto avvalendosi di fondi diversi da quelli che avrebbero ordinariamente finanziato l’attività;
  • non debbono essere inseriti residui attivi. Si raccomanda di non confondere il concetto di residuo attivo con quello di residuo passivo; 
  • non debbono essere inseriti debiti coperti da residui attivi riferiti ad enti diversi dallo Stato, che si ritiene di poter riscuotere in futuro;
  • si ribadisce che è necessaria la validazione dei dati immessi a cura del dirigente scolastico;
  • non debbono essere segnalati debiti verso il personale;
  • non debbono essere inseriti debiti erariali o previdenziali;
  • non debbono essere inseriti debiti maturati successivamente al 31 dicembre 2012;
  • non debbono essere inseriti debiti coperti con residui attivi per PON, POR, FESR, FAS;
  • non debbono essere inseriti debiti per spese di lite (spese legali, ecc…); ai relativi debiti si dovrà far fronte con la relativa ordinaria procedura;
  • le fatture non ancora pagate per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico sino al 6 luglio 2012 (giorno precedente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) debbono essere segnalate purché non siano già pagate e se il relativo onere finanziario trova copertura non nella cassa bensì in residui attivi di competenza dello Stato;
  • le fatture per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico dal 7 luglio 2012 in poi (giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) non debbono essere pagate, ai sensi del citato DL 95/2012, e se in bilancio è iscritto un residuo passivo per detta voce di spesa, dovrà essere radiato. Infatti dalla citata data la spesa per accertamenti medico legali non è più a carico delle istituzioni scolastiche ed educative statali. 


Conseguentemente dette spese non debbono essere oggetto della rilevazione di cui trattasi;

 nel caso in cui non vi siano debiti da segnalare e non ve ne siano nemmeno di pre caricati, la scuola per poter chiudere la rilevazione, può inserire una fattura fittizia con i seguenti estremi:

Tipo Contratto: Appalti Storici, Ditta: va ricercato il nominativo “ASSENZA RILEVAZIONE”, Data Fattura: 31/12/2012, Numero fattura : 9999, Anno competenza: 2012, Mese da: Dicembre, Mese a: Dicembre, Causale(libera) : ASSENZA RILEVAZIONE, Importo fattura: 1. 
Ciò consentirà di accedere alla maschera successiva, con cui sarà possibile validare la rilevazione tramite il tasto “SALVA E RILEVA”. Nella maschera successiva si potrà quindi selezionare la spunta “ASSENZA DI RILEVAZIONE” e terminare con successo la rilevazione.

Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti

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