venerdì 5 aprile 2013

Gli schemi standard di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

Pubblicato sul sito della Ragioneria Generale

L’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1”. 
A realizzazione di tale adempimento è stata pubblicata la circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, a valle di un intenso lavoro di collaborazione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha coordinato la realizzazione della sezione relativa alla relazione tecnico-finanziaria, ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha coordinato la realizzazione della sezione relativa alla relazione illustrativa. 

Questa sezione del sito della Ragioneria Generale dello Stato vuole essere una “specifica sezione” dedicata a questo argomento.
In essa, oltre alla circolare n. 25/2012 ed altra documentazione di interesse, trovano collocazione apposite note applicative.
Infatti, anche a causa della continua evoluzione della materia (ad esempio gli interventi correttivi voluti dal legislatore per affrontare la crisi economica nazionale ed internazionale in atto) ed alle differenze fra i diversi comparti di contrattazione collettiva, si rendono necessari approfondimenti, puntualizzazioni ed aggiornamenti, appunto, operativi. Esigenze di celerità e speditezza hanno perciò suggerito come opportuno che la Ragioneria Generale e il Dipartimento della Funzione Pubblica possano tempestivamente pubblicare sui rispettivi siti istituzionali tali approfondimenti.
Gli approfondimenti proposti nascono da esigenze di collaborazione e indirizzamento sulla complessa materia della contrattazione integrativa. Non hanno né pretendono di avere il carattere di obbligatorietà che ha la circolare n. 25/2012.
Vogliono costituire, piuttosto, una motivata ed argomentata disamina sugli specifici temi di volta in volta trattati, resa a titolo di supporto agli attori coinvolti e perfettibile in base anche a segnalazioni delle stesse amministrazioni.


40-bis. Controlli in materia di contrattazione integrativa. 
1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

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