Continuano a pervenire richieste di chiarimenti rispetto all’affermazione “ tale compenso è
omnicomprensivo e quindi al lordo di ogni onere a carico dello Stato ” contenuta nel
precedente nostro documento datato 07/12/11.
E’ inoltre pervenuta una missiva da parte di un “Revisore MIUR“ (che ringraziamo per l’attenzione
ma desidereremmo fosse tale e tanta anche quando non parliamo dei Loro compensi) a mezzo
della quale citando una sentenza della Corte dei Conti , una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
(ambedue riguardanti gli Enti locali ) “ci ricorda” che l’IRAP è a carico dell’Ente locale che eroga
il compenso al lavoratore e, citando la circolare MIUR 92/2003 sull’argomento che l’IRAP
“rimane a carico della scuola”.
Non abbiamo mai affermato il contrario, anzi . Di seguito lo dimostreremo.
Il problema è un altro .
La scuola per quanto riguarda la retribuzione del personale vive di finanza derivata . Riceve dallo
Stato tanto quanto deve pagare. Valga quale esempio i fondi per le supplenze brevi : riceve il
lordo dipendente ed anche l’Irap da versare . Così non è per quanto riguarda i compensi per i
revisori, infatti le somme erogate alle scuole capofila sono solo ed esclusivamente euro 1.629,00
x 2 (queste cose i Revisori le sanno ! ? ).
Ebbene, in assenza di apposita assegnazione come fa una scuola a pagare l’Irap?
Se paga il compenso per l’importo unitario suddetto (considerandolo lordo dipendente) e versa
l’IRAP dovrà attingere alla “sua” cassa, ai “suoi” fondi, distraendoli dalle attività e dai progetti .
Se paga il compenso per l’importo unitario suddetto (considerandolo sempre lordo dipendente) e
non versa l’IRAP incorre in sanzione.
Nell’un caso e nell’altro i Revisori potrebbero esplicitare rilievo. O no ?
Gli attenti lettori del nostro sito ne hanno avuto notizia leggendo i vari documenti
pubblicati sull’argomento , ma tant’è !
La storia:
in data 21 marzo 2011 quest’ Associazione inviava un documento dove era esplicitamente scritto :
“ Per il corrente anno finanziario la nota MIUR del novembre 2010 sul Programma Annuale prevede il solo
finanziamento per il compenso lordo dipendente spettante ai revisori dei conti.
Questa situazione, non conforme alla normativa vigente, ha generato e genera problematiche difficili da
risolvere ed a volte ha determinato anche conflittualità tra le Scuole appartenenti allo stesso ambito.
È opinione dell’Associazione scrivente che il costo complessivo dei revisori dei conti ( compenso, indennità e
rimborsi ) debba essere totalmente garantito dai finanziamenti ministeriali e che alla corresponsione delle
spettanze debbano provvedere esclusivamente le scuole capofila, per evidenti ragioni di semplificazione ed
economicità” .
In data 19 aprile 2011 alle ore 8.59 quest’ Associazione inviava via mail un documento all’interno
del quale si affermava :
“Per il rimborso spese agli stessi Revisori ( e per il differenziale tra lordo dipendente e lordo Stato sui
compensi ) le scuole sono costrette a far ricorso al finanziamento per le spese di funzionamento
amministrativo e didattico la cui esiguità è già stata rappresentata”.
Alle ore 10.18 dello stesso giorno il Dott. Filisetti rispondeva via mail quanto di seguito:
“la somma finanziata alle scuole per il compenso revisori dei conti è omnicomprensivo, quindi al lordo di
qualunque onere. Con la direttiva 102/2010 si è provveduto altresì a minimizzare i costi rimborso spese.”
Alle ore 12,32 dello stesso giorno ribadivamo :
“ La sostenuta tesi che la somma finanziata alle Scuole per il compenso dei Revisori dei Conti è
omnicomprensiva non trova riscontro con gli atti formali emessi da codesto Ministero di concerto con il
MEF.
Un compenso lordo spettante ad un soggetto è per sua definizione lordo dipendente e non omnicomprensivo
degli oneri a carico dell’amministrazione, se non espressamente previsto. Questa previsione nel decreto non
c’è.”
Alle ore 14.13 ricevevamo:
“ Ringrazio per il suo contributo, ma il nostro indirizzo resta per l’omnicomprensività.”
Alle ore 15.28 abbiamo scritto :
“Preg.mo Direttore,
rispetto l’opinione che esprime ma osservo che il “ vostro indirizzo “ non è conforme al decreto ministeriale.
Le scuole e gli organi di gestione del Ministero sono tenuti a rispettare le norme e non le opinioni, peraltro
nemmeno argomentate.
Se le scuole dovessero seguire il “ vostro indirizzo “ e i revisori ( quando li nominerete ) dovessero
contestare il pagamento, suggeriremo di rivolgersi al suo Ufficio nella speranza che possa bastare.
Vista la sostanziale differenza di posizioni, sarebbe utile che si esprimessero sull’argomento il Capo
Dipartimento del MIUR ( Dr. Biondi ) e il Ragioniere Generale dello Stato ( Dr. Canzio ), magari se del caso
modificando il decreto ministeriale in questione ( D.M. 3 luglio 2007 ).”
OGGI 14/12/11
Al seguente specifico quesito posto da parte di un Direttore sga :
“ Leggendo tutte le circolari emanate al riguardo, alla fine non so ancora che cosa fare con la liquidazione
del compenso ai miei revisori, uno dipendente del Mef e l’altro del Miur; dall’importo lordo di € 1.629,00
devo detrarre l’ irap oppure no?”
La dott.ssa Davoli risponde testualmente:
“ Provo a mettere un po’ in fila i problemi e a rispondere:
Premesso che il compenso annuo per i revisori è attualmente ridotto ad € 1628,00 al lordo Stato, la Circolare
n.92 del 4 dicembre 2003 nel precisare la misura del compenso spettante ai Revisori, stabilito dal Decreto
Ministeriale del 18 novembre 2003 a suo tempo in € 1810,00 esplicita che, nel caso di Revisore il cui
compenso è classificabile quale reddito di lavoro dipendente, l’IRAP è a carico della scuola, nel senso che è
la scuola capofila ad effettuare il versamento; diversamente dal caso di Revisore libero professionista il cui
compenso risulta essere reddito di lavoro autonomo per il quale l’IRAP è a totale carico del percettore.
Sempre per il secondo caso, revisore libero professionista, caso sub b) la Circolare precisa che il percettore
dovrà emettere regolare fattura gravata del contributo previdenziale e dell’IVA.
Nelle nomine dei revisori (prot. 3456 del 3.5.2011 pervenute agli interessati è precisato che “il compenso
è omnicomprensivo e quindi al Lordo di ogni onere a carico dello Stato” .
Per i Revisori liberi professionisti l’importo di € 1.629 è effettivamente da considerare omnicomprensivo sia
del contributo previdenziale della Cassa Previdenza di appartenenza sia dell’importo dell’IVA.
Per i Revisori il cui compenso è classificabile quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente l’IRAP
è compresa nell’importo lordo spettante di € 1.629. “
Elisabetta Davoli
Dal momento che nostro compito è quello di contribuire a che le scuole e quindi i relativi
operatori (dsga e dirigenti) non incorrano in errori e conseguenti sanzioni, pur non condividendo
le indicazioni ministeriali come sopra esplicitato, non possiamo far altro che suggerire ai Direttori
s.g.a ed ai Dirigenti scolastici di attenervisi e nel contempo invitiamo i Revisori a rivolgersi a
chi di competenza (chi ha Loro conferito l’incarico) per le rimostranze del caso evitando inutili
pressioni sugli operatori sopra menzionati.
dal sito www.fnada.it
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