giovedì 30 giugno 2011

I collaboratori di Tremonti

In questi giorni si è dato ampio spazio al fatto che un consulente del ministro Tremonti, Marco Milanese, coinvolto da non indagato nelle indagini sulla P4, si è dimesso. Nessuno però ha dato notizia di un’interrogazione parlamentare che riguarda un collaboratore ben più “di peso” del ministro Tremonti: il suo capo di Gabinetto, Vincenzo Fortunato.

Proprio oggi, grazie all’interrogazione proposta da Rita Bernardini e altri cinque deputati radicali, verrà infatti trattata in commissione Giustizia della Camera un’interrogazione sulla cosiddetta “giurisdizione domestica” dei magistrati amministrativi.

In tale interrogazione si cita espressamente il cosiddetto “concorso delle mogli”, un concorso al Tar passato agli onori della cronaca per la vittoria da parte della moglie del Fortunato, la signora Paola Palmarini, dopo che il marito aveva partecipato alla nomina della commissione, presieduta da Pasquale De Lise (attuale presidente del Consiglio di Stato, coinvolto nelle intercettazioni della cosiddetta cricca).

In realtà, l’interrogazione era stata già proposta dall’Italia dei Valori, sia con un’interrogazione del senatore Elio Lanutti (sempre attento ai veri problemi del Paese, ma ancora in attesa di risposta), che da Di Pietro e Palomba (responsabile settore giustizia dell’IdV) con la formula del question time. Tale ultimo question time a firma Di Pietro-Palomba, però, è stato però inspiegabilmente ritirato dall’Italia dei Valori prima ancora di ottenere una risposta del Governo.

Cosa accomuna Di Pietro e Tremonti?

Proprio il Capo di gabinetto: Vincenzo Fortunato prima di rivestire tale carica al servizio del ministro delle Finanze Tremonti, la svolgeva al servizio di Antonio Di Pietro, quando questi era ministro delle Infrastrutture!

Articolo di Alessio Liberati pubblicato su www.ilfattoquotidiano.it

martedì 28 giugno 2011

Amministrazioni pubbliche escluse dallo spesometro

Gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico sono esclusi dallo spesometro anche per le operazioni realizzate nell'ambito delle attività commerciali. Inoltre vengono modificate sostanzialmente le specifiche tecniche per consentire il corretto riepilogo, tra l'altro, delle operazioni con pagamento frazionato, delle note di variazione e per coloro che applicano il regime del margine.
Con due mosse il direttore dell'agenzia delle Entrate semplifica la vita degli enti pubblici e adegua i tracciati record alle interpretazioni fornite con la circolare 24/E del 31 maggio 2011. Tutto in tempo utile non solo per il primo adempimento che sarà il 31 ottobre 2011, ma anche per i nuovi operatori che saranno inclusi nell'obbligo a partire dal prossimo 1° luglio.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate di ieri ha escluso dal nuovo adempimento dello spesomentro (le comunicazioni per le operazioni superiori a 3.000 ovvero 3.600 euro) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Tra questi soggetti rientrano tutti gli enti che appartengono alla pubblica amministrazione, nonché gli enti che svolgono attività di interesse pubblico (tra cui le comunità montane, le università, gli enti di ricerca, le Asl, l'Inps e l'Inail).
Il provvedimento motiva l'esclusione in relazione alle peculiari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a questi soggetti che difficilmente possono effettuare preliminarmente una corretta separazione tra le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate in ambito di attività istituzionale e in ambito di attività commerciale.
Il problema, già evidenziato (si veda Il Sole 24 Ore del 2 giugno), riguarda le operazioni miste quando un ente effettua un acquisto di beni e servizi per le sue esigenze totali, senza sapere a monte come tali acquisti verranno destinati. Destinazione che sarà nota solo al momento della loro utilizzazione.
La motivazione potrebbe aprire la strada all'interpretazione restrittiva (immotivata), di escludere dall'obbligo solo gli enti con contabilità finanziaria e non quelli che per legge devono avere, già oggi, la contabilità economica (vedi le Asl). In effetti, il problema (anche se con minore impatto) esiste anche per gli enti che utilizzano la contabilità economica. Pertanto si ritiene che l'esclusione fissata dal provvedimento riguardi tutti gli organismi pubblici a prescindere dal tipo di contabilità utilizzata.
La circolare 24/E/2011, che ha interpretato in modo sistematico il nuovo obbligo dello spesometro, ha cercato di semplificare e razionalizzare il monitoraggio di una serie di operazioni. Il provvedimento del direttore di ieri ha ratificato queste interpretazioni adattando, di conseguenza, anche le specifiche tecniche che informeranno i software che verranno predisposti per effettuare la compilazione e l'invio della comunicazione. In particolare, sono state riviste le regole di rilevazione delle operazioni frazionate per le quali è sempre necessario inserire anche il totale dell'operazione di riferimento, ovvero le note di variazione per le quali è richiesto l'esplicito aggancio alla fattura originaria.

Articolo di B.Sa. pubblicato su www.ilsole24ore.com

lunedì 20 giugno 2011

Il 17 marzo paga uguale a quella del 4 novembre

Articolo pubblicato su www.ilsole24ore.com

Il trattamento economico da erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011 è pari a quello previsto per la giornata del 4 novembre o di una delle altre festività soppresse di cui alla legge 54/77.
Lo chiarisce il ministero del Lavoro nell'interpello 25/2011, diffuso ieri.
È stato chiesto di conoscere il corretto trattamento retributivo per la festività del 17 marzo 2011 – introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 5/2011, convertito in legge 47/2011 – e, in particolare, la retribuzione da riconoscere nel caso di assenza o di avvenuta prestazione lavorativa. La Confindustria ha chiesto se si può individuare un trattamento economico e normativo a scelta fra una delle festività soppresse in base alla legge 54/77.
Il principio giuridico che ha guidato l'interpretazione ministeriale è il passaggio normativo in cui viene stabilito che il trattamento economico e normativo della nuova festività deve «evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private».
Secondo il ministero, il mancato richiamo all'articolo 5 della legge 260/49 porta a ritenere che il legislatore abbia inteso escludere l'applicazione, alla nuova festività nazionale, del trattamento normalmente spettante, in via ordinaria, alla generalità delle ricorrenze.
A quella del 17 marzo 2011 e solo per questo anno è stato "trasferito" il trattamento che i datori di lavoro avrebbero, altrimenti, attribuito in occasione delle festività soppresse.
Pertanto, se il Ccnl ha riconosciuto quattro giorni di ferie in luogo delle altrettante festività soppresse (legge 54/77) il trattamento economico del 17 marzo 2011 è il seguente:
  • senza prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà il trattamento economico pari a una giornata di ferie, riducendo il contatore da quattro a tre giornate residue;
  • con prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà riconoscere il medesimo trattamento economico previsto in caso di giornata lavorativa della festività del 4 novembre o in una delle altre festività soppresse.

giovedì 16 giugno 2011

Applicazione dell’art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78


In relazione alle numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122, pervenute anche nelle vie brevi, si forniscono, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i seguenti indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove richiamate.



martedì 14 giugno 2011

Proroga per inserire i dati dei residui delle scuole

Evidenzio che la nota che proroga i termini al 15 giugno per inserire i dati dei residui attivi e passivi mi è pervenuta oggi alle 9.14 , cioè il giorno dopo la scadenza.
Che amarezza vedere la RGS ridotta così!!


Ai Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato

Loro sedi



L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale - Ufficio II con nota prot. AOODRFR-7317 del 3 giugno 2011 ha emanato istruzioni ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali per la rilevazione dei residui prevista dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 20 del 23 maggio 2011.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la citata circolare n. 20/2011 è stata concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che, pertanto, le modalità di compilazione delle tabelle relative alla rilevazione dei residui attivi e passivi sono state condivise.

Con la citata nota del 3 giugno 2011 l’Ufficio scolastico in questione ha fornito istruzioni non conformi a quanto stabilito, creando così incertezza in merito alla compilazione dei modelli allegati alla circolare.

Si invitano pertanto, le SS.LL. a dare istruzioni ai revisori in rappresentanza del MEF in linea con quanto indicato nella richiamata circolare n. 20/2011.

Con l’occasione, tenuto conto delle segnalazioni pervenute, intese a richiedere la proroga del termine di conclusione delle operazioni di inserimento dei dati, si comunica che l’apposita funzione presente nell’applicativo “Athena2” (voce di menu “Rilevazione R.A.P. e Sit.Fin.”) rimarrà accessibile fino al 15 giugno 2011.

Le SS.LL. medesime avranno cura di portare tempestivamente a conoscenza dei revisori in rappresentanza del Mef quanto sopra.





L'Ispettore Generale Capo di Finanza

(Domenico Mastroianni)

lunedì 13 giugno 2011

Durc per ditta individuale

Salve, scusate io ho una ditta individuale con sola partita iva (non ho nessun dipendente), fino a poco tempo fa lavoravo con le scuole ma adesso non più perché non ho l'iscrizione alla camera di commercio e di conseguenza non posso avere il durc.
Una scuola che ha preso merce da me nel 2009 e nei primi del 2010 non sapeva del durc e siccome era abituata a tardare nei pagamenti a gennaio 2011 mi chiama dicendo che se non ho il durc non mi può pagare. che posso fare? grazie

domenica 12 giugno 2011

Consuntivo scuole in Sicilia

Con la circolare n.15 del 9/6/2011 è stato ulteriormente differito al 30 settembre (ergo 15/10/2011) il termine per l'approvazione del consuntivo 2010 nelle scuole in Sicilia.

sabato 11 giugno 2011

Ministro Brunetta dia i numeri.

Articolo di Eleonora Voltolina pubblicato su www.ilfattoquotidiano.it

Diamo una mano al ministro Brunetta. Tra le decine di interrogazioni parlamentari che giacciono senza risposta ce n’è una in particolare che dovrebbe stare a cuore a tutti coloro che sono interessati al mercato del lavoro, all’occupazione giovanile e alle tematiche del pubblico impiego. È quella che all’inizio di aprile – i tempi stretti, si sa, non sono propri della politica e delle istituzioni – Donella Mattesini (Pd) ha rivolto al ministro della Pubblica amministrazione per chiedergli un semplice numero: quello degli stagisti in forza presso gli enti pubblici italiani. Il dato infatti è sconosciuto. Grazie all’Unione delle Camere di commercio si conosce in maniera abbastanza precisa il numero di persone che ogni anno fanno questo tipo di esperienze nelle imprese private – 322mila nel solo 2009, un dato aumentato addirittura del 41% negli ultimi quattro anni – ma invece quello di chi va negli enti pubblici è ignoto. Punto di domanda. Black out.

E allora diamo una mano al ministro Brunetta. Un aiutino, una vocale, la telefonata da casa. Ministro, solo gli studenti universitari che ogni anno fanno stage negli uffici di sua competenza – comuni province e regioni, ministeri, tribunali, università, agenzie ambientali, istituti previdenziali, asl, comunità montane… – sono quasi 80mila. Ci si arriva partendo dai dati Almalaurea, con qualche approssimazione e un pizzico di disinvoltura nell’ampliare il dato alla totalità degli studenti universitari italiani. Un altro aiutino: di tutto l’esercito degli stagisti negli enti pubblici, questi 80mila rappresentano esclusivamente quelli che svolgono tirocini mentre fanno l’università. È plausibile che a fare stage nelle pubbliche amministrazioni dopo la laurea siano altrettanti. Quindi potremmo dire, con buona probabilità, che più o meno 150mila studenti universitari e neodottori fanno ogni anno stage negli enti pubblici.

Oltre a questi, drenati dalle università, è assodato che ce ne siano altre decine di migliaia: innanzitutto la categoria dei diplomati, poi quella dei laureati non “neo”, infine quella di chi fa master o scuole di specializzazione che al loro interno, o al termine, prevedono più o meno lunghi periodi di stage “per completare la formazione”.

E quindi circa 200mila giovani ogni anno entrano negli enti come stagisti, danno una mano, imparano ma spesso anche insegnano – basti pensare alle competenze informatiche che a molti funzionari pubblici difettano – e sopratutto producono. Dalle piccole cose, le fotocopie le relazioni le tabelle excel, alle grandi cose, quando per esempio – e capita, eccome se capita – allo stagista vengono affidati compiti specifici da svolgere in autonomia, perché il personale è poco e il lavoro è tanto.

200mila è però un numero impreciso. Conoscere quello esatto sarebbe utile per molte ragioni, innanzitutto per comprendere meglio il fenomeno: ragionare su un tema conoscendone l’entità è sempre meglio che andare a tentoni. In secondo luogo, per capire quanto gli enti si appoggino sugli stagisti; è cosa nota che, a partire dai tagli e dai bilanci in rosso, gli amministratori della cosa pubblica cercano di reperire risorse là dove costano meno: ed è innegabile che i tirocinanti costino meno, anzi non costino nulla, non avendo diritto allo status di “lavoratori”, a uno stipendio, a una prospettiva occupazionale. Tre mesi, sei mesi, talvolta addirittura un anno di stage e poi arrivederci e grazie, del resto si sa che nel pubblico non si assume a chiamata, bensì soltanto tramite concorso. Ed è il mito dell’impiego pubblico, della serie “forse qualcosa ne ricavo, forse mettendo un piede dentro finisco per restare” – per giovani costantemente alla ricerca di un minimo di stabilità, in un mondo del lavoro che offre ben poche certezze – la leva che spinge questo abnorme numero di ragazzi ogni anno ad accettare di lavorare gratis per lo Stato. Perché di questo si tratta.

Un altro aiutino, ministro. Solo al ministero degli Esteri attraverso il programma Mae-Crui entrano 1.800 tirocinanti ogni anno. Vergognosamente senza percepire nemmeno un euro di rimborso spese, malgrado vengano sparpagliati per il mondo e finiscano talvolta nelle ambasciate e nei consolati più lontani. Nessun tipo di rimborso, tutto a carico loro, perfino il viaggio, l’alloggio, addirittura l’assicurazione medica indispensabile in quei Paesi dove la sanità è a pagamento. Pensare che basterebbe destinare lo 0,2% del bilancio del Mae a questo scopo, e tutti gli stagisti potrebbero godere di un rimborso spese decente… Ma questa è un’altra storia, e chiama in causa un altro ministro, il suo collega Frattini.

Coraggio, ministro Brunetta. Faccia un censimento degli stagisti negli enti pubblici. È importante per lei per capire cosa succede nella sua parrocchia, è importante per tutti noi scoprire alla fine chi paga i tagli alla pubblica amministrazione… Non sarà mica che, invece di riformarla e renderla più efficiente, si stia semplicemente spostando il peso della carenza e dell’inadeguatezza del personale su giovani di belle speranze ma senza tutele?

martedì 7 giugno 2011

Condividete la mia risposta su quesito DURC?

Ricevo e pubblico:

Abbiamo la necessità di porgerLe un quesito sul DURC:
a tutti i nostri fornitori facciamo compilare sia il modello sulla tracciabilità dei flussi sia il modello relativo al conto corrente bancario o postale dedicato.

Il fornitore stesso dopo aver compilato i documenti sopra citati allega anche il DURC rilasciatogli o dall’INPS o dall’INAIL di competenza (trimestralmente valido), per dimostrare la sua regolarità contributiva.
Nel frattempo che il fornitore ci consegni la merce o svolga il servizio richiestogli noi come scuola richiediamo il DURC per via telematica, attiviamo anche la procedura per l’emissione del CIG, contattiamo l’EQUITALIA per richieste di eventuali inadempienze, se il compenso della fattura è superiore ai 10.000,00 euro.

PREMESSA: dato che abbiamo agli atti il modello relativo alla tracciabilità dei flussi, il modello del conto corrente dedicato, copia del DURC consegnato dal fornitore, la richiesta fatta dalla scuola all’ente competente per il rilascio del DURC;
dato che per il DURC richiesto dalla scuola occorre aspettare i tempi tecnici che vanno da un minimo di 30gg ad un massimo di 90gg;
DOMANDA: nel frattempo che aspettiamo il DURC (e al fine di non congestionare l’ufficio con l’accumularsi di fatture) possiamo già pagare avendo agli atti le dichiarazioni firmate dal fornitore?

In attesa di sua risposta le porgo cordiali saluti

MIA RISPOSTA: Non è possibile procedere al pagamento con la sola dichiarazione del fornitore, dovete avere il DURC originale consegnato dalla ditta o direttamente dall'ente competente al rilascio.

lunedì 6 giugno 2011

Linee guida dalla Pa centrale

Articolo di Stefano Pozzoli pubblicato su www.ilsole24ore.com il 30 maggio scorso

Domani, se non ci saranno imprevisti dell'ultimo minuto, il Governo approverà in via definitiva il Dlgs di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili della Pa centrale. Un via libera al fotofinish, visto che proprio il 31 maggio è l'ultimo giorno utile per esercitare la delega. Se tutto andrà come previsto, e fortemente voluto dal ministero dell'Economia, verrà perfezionato un importante tassello della riforma contabile pubblica. Il legislatore, in realtà, ha richiesto a due distinti organismi di ridisegnare l'ordinamento della materia: al Comitato per i principi contabili ex legge 196/2009, che doveva tracciare il dettaglio dei principi per tutte le pubbliche amministrazioni ad eccezione delle regioni, degli enti locali, dei loro organismi strumentali e degli enti sanitari. Agli "esclusi" dovrà provvedere, invece, la commissione a sua volta immaginata dalla legge per il Federalismo (legge 42/2009), la Copaff.

Ai due comitati è stato imposto di agire in maniera coordinata ed uniforme. Esigenza di uniformità a cui si sono dimostrati attenti i membri della commissione bilancio della Camera, che hanno condizionato il loro parere positivo alla soluzione dell'unica vera difformità che si era evidenziata, quella relativa al tema della competenza finanziaria. Nello schema di decreto licenziato dalla Copaff si propendeva per una competenza focalizzata sul momento del pagamento, in quello predisposto per le altre amministrazioni su una competenza fondata invece sulla definizione del diritto di credito e debito.
Sul piano pratico la divergenza è rilevante: un credito può perfezionarsi nel 2011, mentre il diritto alla riscossione maturare nel 2012 o anche oltre. La scelta del momento di competenza è significativa e incide sulla consistenza di un importante fenomeno della contabilità pubblica, quello dei residui. In proposito la Commissione Bilancio ha espresso la sua preferenza, chiedendo che, almeno in via sperimentale, ci si uniformasse ai criteri dettati dal Copaff. Una decisione che ha anche forza tattica, perché i tempi non consentono al Mef di fare obiezioni.

Un'altra novità inserita nel decreto grazie al percorso in commissione è quella di aggiungere un articolo 16 bis, che affida al dicastero dell'Economia il compito di adottare entro 180 giorni un decreto che preveda uno schema tipo di bilancio consolidato e le sue modalità di applicazione. In questo modo si potrà realizzare un altro degli obiettivi della legge 196/2009, ovvero l'effettiva obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato.

Grazie a questo escamotage, la Commissione dei principi contabili, che arriva prima, segna un punto a suo favore, perché sarà lei a dettare le regole sul consolidato anche al Copaff, che in nome dell'uniformità dovrà adeguarsi. Da qui un segnale anche a comuni, province e regioni: il bilancio consolidato è destinato a diventare un obbligo di legge, e con modalità applicative chiare e, a breve, note.

Resta un'ambiguità nella norma: diventa o no obbligatoria una contabilità economico-patrimoniale in partita doppia? La legge 196/2009 lo prevederebbe ma la lettera del decreto è ambigua perché, sotto la dizione di «sistema integrato di scritturazione contabile» (articolo 6) può rientrarvi oppure no e soprattutto, sembra nascondere la paura di una normale contabilità di tipo aziendale. Vedremo. Bene ha fatto la commissione Bilancio del Senato a chiedere che venga inserita la previsione di una sezione dei documenti contabili dove si illustrino i prevedibili rischi sull'equilibrio economico (e quindi i fondi oneri ed i fondi rischi), per migliorare la significatività dell'informazione.
Un'ultima novità del decreto, opportunamente mantenuta, è quella dell'articolo 13: le società e gli altri enti che adottano il bilancio civilistico saranno comunque tenuti a produrre un documento di previsione redatto secondo la nomenclatura Cofog. Il documento dovrà essere vigilato (e quindi sottoposto a parere) degli organi di controllo. Un modo per rendere il documento di previsione non solo disponibile (molte società pubbliche ancora non lo redigono) ma anche ragionevolmente attendibile.

Chiarimenti su allegato 3

Ricevo e pubblico

Buongiorno. Premesso che non ho ancora ricevuto la richiesta da parte del mio revisore del MEF e che comunque io mi sono già attivato ed ho preparato delle schede in excel che ho completato e quadrato. Mi sorge un dubbio per quanto riguarda l'allegato 3. Quota accessorio riscosso e non impegnato al 31/12/2010. Vanno inseriti in questa rilevazione anche i fondi per i corsi di recupero e le ore per la pratica sportiva che comunque sono stati realizzati ma non ancora pagati riferiti al periodo settembre dicembre 2010 oppure essendo fondi che sono già destinati ma prelevati dall'avanzo di amministrazione devono essere considerati non impegnati e dunque inseriti nella rilevazione?
In attesa di chiarimenti io all'allegato n. 3 ho inserito solo il fondo cassa al 31.12.2010. Grazie per un eventuale chiarimento.

venerdì 3 giugno 2011

Comicazione USB Mef

Ricevo dalla USB Mef e pubblico


TURNI E REPERIBILITA’

Il 25 maggio 2011 l’Amministrazione ci ha inviato la nota concernente la quantificazione di turni e reperibilità non autorizzati, effettuati presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento del Tesoro nel primo trimestre del 2011, specificando che l’informazione è stata fornita alle Organizzazioni Sindacali in applicazione dell’accordo FUA 2010 sottoscritto in data 27 aprile u.s..

La USB MEF aveva già denunciato duramente lo sforamento di quest’istituto avvenuto nel corso del 2010 in palese violazione di tutte le norme contrattuali ed aveva diffidato l’Amministrazione dall'utilizzare impropriamente i fondi del FUA per sanare situazioni fuori controllo in assenza di preventive ed opportune verifiche.

La stessa Amministrazione si era impegnata a produrre, in tempi brevi, un progetto complessivo di riorganizzazione dei turni e reperibilità con l’individuazione di criteri oggettivi e trasparenti.

Invece, come se nulla fosse, viene trasmessa la suddetta informazione a consuntivo che vergognosamente reitera di fatto, anche per il 2011, una gestione di queste particolari posizioni lavorative del tutto incontrollabile e unilaterale.

La USB MEF reputa del tutto inaccettabile questo metodo “furbesco” dell’Amministrazione e non è in alcun modo disponibile a vedere sottratte le risorse economiche che appartengono a tutti i lavoratori in favore di detti istituti senza poterne verificare la necessità e l’equo utilizzo.

Questa Organizzazione Sindacale ritiene, quindi, che il pagamento di turni e reperibilità non autorizzati debba essere congelato ed eventualmente conguagliato successivamente alla definizione di un urgentissimo ed apposito accordo complessivo concernente le particolari posizioni lavorative.

Qualora intenda proseguire con questa modalità extra-contrattuale, l’Amministrazione si assumerà la piena responsabilità di tutte le conseguenze provocate anche ai lavoratori che svolgono questa attività per effettive e documentate necessità.



RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
La situazione operativa delle RTS continua ad essere disastrosa anche per la mancanza di qualsivoglia intervento dell’Amministrazione.

Questi uffici sono letteralmente abbandonati a loro stessi, con ricadute sempre più pesanti sulle condizioni operative dei lavoratori e sulla quantità e qualità dei servizi.

L’Amministrazione tenta colpevolmente di minimizzare la situazione, ma continuano ad arrivare segnalazioni di disfunzioni e paralisi operativa di varia natura.

Lo storico servizio d’assistenza fiscale è stato annullato in diverse RTS ed ancora sono paralizzate le Commissioni mediche di verifica prima presenti su tutte le province ed ora solo nei capoluoghi di regione.

La logistica provoca interrogativi e dubbi, come già successo per la RTS di Salerno e adesso con quella di Siena.

Persino i normali servizi d’istituto sono a rischio o sospesi, come ad esempio nella RTS d’Aosta la cui Direzione ha inviato la nota di seguito riportata: “Si comunica che, causa assenza dell’unico addetto ormai non più sostituibile, a decorrere dalla data del 6 giugno 2011 e sino alla data del 17 giugno 2011 si interrompono i servizi di assistenza/vigilanza e monitoraggio inerenti le seguenti attività della Ragioneria territoriale di Aosta: Conto annuale del personale; relazione annuale al predetto conto annuale; monitoraggio trimestrale della spesa; SIOPE. Con separata comunicazione si informerà l’utenza e gli altri soggetti interessati della citata interruzione. Distinti saluti. Il Direttore

La USB MEF aveva ampiamente previsto le conseguenze dello smantellamento territoriale del MEF ma nessuno avrebbe mai potuto pensare che l’Amministrazione potesse arrivare a tale livello di incapacità gestionale e vergognosa latitanza sulle problematiche denunciate.



FUA 2010, SVILUPPI ECONOMICI, SIVAP
Si è ancora in attesa della certificazione da parte degli organi di controllo dell’accordo FUA del 27 Aprile 2011. La USB MEF, pur non avendolo sottoscritto, ritiene che il pagamento debba avvenire entro luglio 2011 al fine di ripristinare le abituali tempistiche della corresponsione del salario accessorio ai lavoratori.

La nostra Organizzazione Sindacale non è disponibile a tollerare colpevoli ritardi come quelli avvenuti in occasione della lavorazione del FUA 2009, anche perché non giustificabili da tempi tecnici o inconvenienti di altra natura.

In ordine al completamento delle lavorazioni di controllo delle domande concernenti gli sviluppi economici, la USB MEF ritiene che la stesura delle graduatorie non possa essere procrastinabile oltre il mese di giugno p.v..

L’Amministrazione ha comunicato per le vie brevi che il controllo delle istanze è in fase di ultimazione ma questa Organizzazione Sindacale rimane in attesa della formalizzazione delle suddette comunicazioni e della convocazione di un incontro su questa specifica fattispecie.

Infine, per quanto riguarda l’introduzione in via sperimentale, a decorrere dal 1 luglio p.v., del Sistema di valutazione della performance individuale (SIVAP), l’Amministrazione non ha fornito ulteriori informazioni a seguito dell’incontro del 27 aprile u.s. e pertanto non si conoscono i provvedimenti che la stessa sta predisponendo per la messa in opera di questo famigerato strumento.

La nostra Organizzazione Sindacale ha già espresso la sua determinazione a combattere e sabotare quest’odioso sistema ed è pronta a rispondere con le conseguenti azioni di lotta e resistenza coinvolgendo tutti i lavoratori.

mercoledì 1 giugno 2011

Chiarimenti sulla trasmissione dei contratti all'ARAN

Oggetto: Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi.


Con la presente circolare, facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute da molteplici amministrazioni pubbliche, si forniscono ulteriori indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Si conferma che - fermi restando i diversi termini di adeguamento e/o particolari modalità di applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 o di parti di esso - risultano pienamente operativi ed attuabili le disposizioni relative agli obblighi di cessazione di efficacia e di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2011 dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto citato (15 novembre 2009), nonché di adeguamento di quelli sottoscritti dopo tale data ed in via transitoria adeguati ai soli principi enunciati dal Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva; agli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità.

Pertanto, si confermano le indicazioni operative fornite con la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010, n. 7, nei termini che sono stati chiariti con la lettera circolare del medesimo Ministro n. 1, del 17 febbraio 2011, in ordine all'applicazione, a seguito della sottoscrizione dell'Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Tali circolari risultano pienamente applicabili anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, considerato che le stesse rientrano tra le "amministrazioni dello Stato".

In ordine alle modalità del controllo esercitato ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, si rinvia alla sopra richiamata circolare nr. 7/2010 e si coglie l'occasione per ribadire che a tale controllo esterno sono sottoposti i contratti integrativi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché i contratti integrativi nazionali degli enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.

Sono, quindi, esclusi dal predetto controllo ex art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.

Ovviamente tali contratti integrativi rimangono soggetti al complesso dei controlli interni ed alle norme recate dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti alla citata circolare n. 7/2010.

Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, si precisa che a tali soggetti va inoltrato il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.