martedì 25 maggio 2010

Gli amici della Presidenza

Mentre il Governo preannuncia il blocco dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, stranamente sul sito dell'Aran viene pubblicato il seguente comunicato:

24/05/2010 COMUNICATO STAMPA- ARAN :
firmata l’ipotesi di rinnovo del contratto di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.
E’ stata sottoscritta all’Aran, oggi pomeriggio, l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dei 2 mila cento dipendenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri per il biennio economico 2008 – 2009.

Il contratto prevede un aumento medio a regime di 86,45 euro mensili, corrispondente all’incremento del 3,2%, previsto per il suddetto periodo contrattuale.

MA VAFFA................. i soliti amici!!

lunedì 24 maggio 2010

Ministeriali a fare la spesa durante il lavoro: 100 indagati

Leggo sul Corriere.Roma.it e ho la sgradita sensazione che il Governo stia preparando l'opinione pubblica ad una manovra di lacrime e sangue per gli statali.

ROMA - Un centinaio di indagati, fra civili e militari, nella sede distaccata del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in via dell’Arte, all’Eur. A incastrare decine e decine di impiegati le telecamere che da anni non funzionavano, nell’atrio della sede del dicastero, ma sarebbero state messe in uso ai primi sospetti che qualcuno, in orario di lavoro, si dedicasse ad altro: fare spesa, stare con i figli, prendersi un caffè. Ed è già polemica sul «Grande Fratello» al ministero, un occhio indiscreto che nel riprendere i lavoratori della cui lealtà si dubitava si dev’essere per forza soffermato anche sugli altri. Secondo gli avvocati di alcuni indagati, le riprese non erano previste da un accordo sindacale, né c’era una richiesta del pm che giustificasse la loro visione preventiva per ricostruire fotogramma dopo fotogramma l’andirivieni degli impiegati.
Secondo la procura, l’escamotage per uscire in orario di lavoro era duplice: chi per guadagnare l’uscita s’infilava fra i tornelli, del tipo in uso nelle metropolitane, con le due porte scorrevoli trasparenti mai perfettamente allineate. E chi, invece, si faceva prestare il cartellino da altri per andare fuori dall’ufficio quando avrebbe dovuto invece sedere alla scrivania. Unico, invece, il reato contestato: truffa ai danni dello Stato. «Violazione dell’articolo 640 comma secondo del codice penale - si legge nel provvedimento con cui è stata formulata l’accusa - perché con artifizi e raggiri, il dipendente tenuto ad un determinato orario, si allontanava dal luogo di lavoro, senza segnalare l’allontanamento e il rientro in ufficio mediante il badge in dotazione, procurandosi un ingiusto profitto, costituito dalle retribuzioni per attività non svolta, in danno del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

A via dell’Arte sono in corso gli interrogatori. Talmente complesse, le indagini disposte tra gli altri dal pm Mario Ardigò, che si è deciso di dividere gli impiegati in scaglioni, con fasce orarie diverse, perché accanto a chi è già stato iscritto nel registro degli indagati c’è una massa di dipendenti sentiti, per ora, come «persone informate sui fatti».
A far deflagrare l’inchiesta - appoggiata, sembra, dal ministro Altero Matteoli, che vuole venga fatta luce su questa storia - la classica soffiata. Alcuni lavoratori avrebbero segnalato i comportamenti anomali dei colleghi a chi si occupa del personale.
E sarebbe bastato poco - appunto l’analisi delle immagini delle telecamere sistemate nella sede distaccata del dicastero - per dare conferma ai sospetti. Come riferimento è stata presa la settimana dal 12 al 19 marzo scorso: persone immortalate alle 12.30 all’esterno del tornello, avrebbero dovuto essere, a quell’ora, in ufficio. Non sono serviti approfondimenti particolari.
Mentre le indagini vanno avanti, facendo emergere fra l’altro una compravendita di tagliandi per il parcheggio che si trova nei pressi degli uffici, le difese hanno già pronti argomenti decisivi. Primo fra tutti, quello appunto delle immagini «rubate». «Non è una nostra invenzione - puntualizza l’avvocato Claudio Natale - ma è il Garante della privacy a dire che per riprendere i lavoratori occorre avvertire il responsabile sindacale dell’azienda, e non ci risulta sia accaduto in questo caso. Quindi le riprese sono illegittime». Secondo punto: «Un conto è mancare due ore dal lavoro. Un altro è andare fuori per la pausa pranzo, ad esempio dalle 12.30 alle 13 anziché dalle 14 alle 14.30, visto che a via dell’Arte manca la mensa interna e quelle di altri istituti vicini osservano un determinato orario. Alla fine della giornata, il tempo passato in ufficio è lo stesso. Non c’è nessun ingiusto profitto. Eppoi, non viene contestato un allontanamento sistematico, ma per due, tre volte in quindici giorni». Più o meno le stesse obiezioni da un altro legale, il professor Leonardo Mazza, che solleva anche lui dubbi sulla «conformità delle riprese filmate degli ingressi e delle uscite dei lavoratori. Gli indizi sono labili, le contestazioni minime, come essere usciti un’ora prima del previsto. Inezie».
L’inchiesta è ancora agli inizi, tutto ancora da verificare. Dal ministero, la linea che per ora prevale è quella del riserbo. Poco o nulla da via dell’Arte, dove è ormai impossibile far finta di nulla, con tale scompiglio. Viene solo ribadita la «piena fiducia nella magistratura, l’unica che può dare contorni più precisi a questa vicenda».

Laura Martellini

venerdì 21 maggio 2010

Delucidazioni sul DURC

Comunicazione dell'URS del Piemonte sul DURC


I) FONTI NORMATIVE

- Legge 22/11/2002 n. 266, art. 2;
- Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276, art. 86 – comma 10;
- Convenzione INPS – INAIL del 3/12/2003;
- Convenzione INPS – INAIL – Casse Edili del 15/4/2004;
- Nota n. 230 del 12/7/2005 del Ministero del Lavoro;
- Circolare INAIL n. 38 del 25/7/2005;
- Circolare INPS n. 92 del 26/7/2005;
- Circolare INPS n. 122 del 30/12/2005;
- Legge 27/12/2006 n. 296 – art. 1, commi 1175-1176;
- Decreto Ministeriale 24/10/2007;
- Circolare Ministero Lavoro e Previdenza sociale n. 5 del 30/1/2008;
- Legge 28/1/2009, n. 2 art. 16 bis, comma 10;
- Nota INAIL prot. N. 2724 del 4/2/2009;
- Nota MEF – Ragioneria Generale dello Stato – prot. 83994 del 24/7/2009.


II) GENERALITA’

L’art. 2 della legge 22/11/2002 n. 266 di conversione del D.L. 25/09/2002 ai commi 1, 1 bis e 2 ha testualmente previsto:
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento;
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l’Ente Pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’INPS, l’INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
L’art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 come modificato dall’art. 86 comma 10 del Decreto Leg.vo 276 del 10/9/2003 ha testualmente disposto “Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 1…OMISSIS…b.bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
Dette disposizioni hanno stabilito quindi che INPS, INAIL e Casse edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificata sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra INPS e INAIL e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra INPS, INAIL e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Per la pratica attuazione delle disposizioni suddette e da quanto fissato dalle convenzioni in questione sono state emanate la circolare INAIL n. 38 del 25/7/2005 e le circolari n. 92 del 26 luglio 2005 e n. 122 del 30/12/2005 emesse dall’INPS nonchè la nota n. 230 del 12/7/2005 con cui il Ministero del Lavoro ha approvato la circolare convenzione INPS-INAIL-Casse Edili.

III) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC

A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto ma anche gli appalti di servizi e forniture, la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori come appresso indicato:
Appalti pubblici di forniture
• per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• per l'emissione del certificato di pagamento
• all'atto del pagamento finale
Appalti pubblici di servizi
• per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• all'atto della regolare esecuzione
• alla liquidazione di ogni fattura
Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione
• per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)
• per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto)
Acquisti in economia o di modesta entità
• con nota prot. 83994 del 24/7/2009 il MEF Ragioneria Generale dello stato richiamando la nota del Ministero del Lavoro prot. 25/1/0002599 del 20 febbraio 2009 ha chiarito che in presenza della vigente normativa il DURC deve essere richiesto senza alcuna eccezione anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

B) Richiedenti il DURC
Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i propri intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria).
Sono altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.

C) Rilascio del DURC
Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Ai fini della verifica di tale dichiarazione da parte della stazione appaltante dovrà essere richiesto il DURC.

D) Requisiti di Regolarita'
Ai fini del rilascio del DURC, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correttezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri di seguito indicati.

IV) PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL DURC
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo è disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni struttura territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
1) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero tramite l’accesso ai consueti canali delle strutture territoriali di INPS o INAIL.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta del DURC per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
- Portale orizzontale (http://www.sportellounicoprevidenziale.it/) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
- Portale verticale INAIL (http://www.inail.it/) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (http://www.inail.it/) per aziende ed intermediari.
L'utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).
In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da aziende ed intermediari appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica).
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica
a) sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica;
b) sia richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di INPS o di INAIL.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni struttura territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.
Laddove peraltro la regolarità contributiva debba essere attestata da un unico Ente (come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il sistema unificato di accertamento e riscossione gestito dall’Inps), il modulo di richiesta deve essere inviato a quest’ultimo.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse assegnandogli il termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
Il ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della pratica.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti).

2) Modalità e tempi di rilascio
Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le strutture rilevanti alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
L'Ente che rilascia il DURC provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto verificato dall'altro Ente.
Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:
• l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INPS;
• l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al rilascio;
• l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una struttura territoriale dell'INPS.
• Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:
• l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
• l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente deputato al rilascio;
• l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una struttura territoriale dell'INAIL.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).
Qualora uno solo degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC attestante la non regolarità.
Il DURC verrà emesso anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso. A tale proposito, le Strutture devono porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso per decorso del termine.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.

3) Precisazioni
Presso qualsiasi struttura territoriale degli Enti convenzionati può essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della struttura competente.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per l’accertamento e il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

V – NUOVA NORMATIVA: Innovazioni e continuità rispetto alla normativa precedente

a) LA LEGGE 27/12/2006 N. 296 – ARTICOLI 1175 E 1176
L’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di interventi legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato dalla previsione di cui all’ art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
Detto comma ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” fosse subordinata al possesso del documento stesso.
Il successivo comma 1176, dell’art. 1, della legge n. 296/2006 demandava alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Il decreto ministeriale in questione emanato in data 24 ottobre 2007 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 e le sue previsioni entravano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


b) IL DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007
L’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, ha rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
Il Decreto in esame che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalle circolari dell’ INPS n. 92 del 26 luglio 2005, dell’INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) prot. n. 230 del 12 luglio 2005 – costituisce quindi ad oggi il principale riferimento normativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al quale occorre pertanto prestare attenzione nell’affrontare le diverse problematiche emerse già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità.

c) LA CIRCOLARE N. 5 del 30/1/2008 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale esplicativa del D.M. 24/10/2997
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 5 del 30/1/2008 ha provveduto a chiarire con riferimento ad ogni singola disposizione contenuta nel Decreto 24/10/2007, gli aspetti di maggiore rilievo dello stesso, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina preesistente.
• Soggetti obbligati (art. 1)
Nell'individuare i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Decreto regolamenta in modo unitario le modalità di rilascio ed i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest'ultima venga richiesta.
Per quanto attiene invece al campo di applicazione del Decreto va sottolineato che la dicitura appena riportata “Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” superando il precedente orientamento interpretativo fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005), nell'ottica di una lettura sistematica della disciplina in materia - il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, "nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia" ciò in quanto ad una più approfondita analisi l'art. 3, comma 8, del n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle "imprese esecutrici" ma anche ai "lavoratori autonomi". Ciò comporta che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

• ) Soggetti tenuti al rilascio del DURC (art. 2)
L'art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del DURC; soggetti che, oltre all'INPS e all'INAIL, sono individuati negli "altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria", previa una apposita convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'INPS e dall'INAIL. Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL hanno continuato a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa.

• Soggetto richiedente e modalità di rilascio (art. 3)
L'art. 3 individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate circolari degli Enti previdenziali e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE). Il 3° comma dell’articolo in esame infatti testualmente dispone: “Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA)”. In linea generale viene altresì sottolineata la preferenza per la richiesta del DURC mediante strumento informatico, al fine di favorire la snellezza e tempestività del procedimento.
Va ancora evidenziato che la Legge 28/1/2009, n. 2 all’art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modificazioni e dall’articolo 43, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2724 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.

• Contenuto del documento (art. 4)
Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
Esso deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale o unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

• Requisiti di regolarità contributiva (art. 5)
La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un DURC regolare, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al riguardo non sussistono particolari novità rispetto a quanto già chiarito con la citata circolare di INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Si ricorda in ogni caso che gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse Edili). Da sottolineare, in particolare, anche il fatto che tali versamenti devono essere "accertati ( ...) come dovuti" dagli Istituti a conclusione della fase istruttoria.
Va poi evidenziato che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio assenso.
In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".


• Emissione del DURC (art. 6)
L'emissione del DURC, ai sensi dell'art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, così come già fissato dagli appositi atti regolamentari degli Istituti.
Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3 del Decreto che prevede un meccanismo di "preavviso di accertamento negativo". In sostanza tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, introduce una "sospensione" (non una interruzione) del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della irregolarità, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del "preavviso" non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, comma 3 che introduce - come si dirà meglio in seguito - una sorta di "franchigia", che consente l'emissione di un DURC regolare anche in presenza di omissioni contributive di modesta entità.
Istruttoria della richiesta
Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata, la Cassa edile) hanno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e comunque, come detto, entro trenta giorni dalla richiesta (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del procedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
Qualora anche uno solo degli Enti dichiari l'impresa irregolare, è rilasciato un Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei motivi della stessa, fermo restando l'obbligo di porre in essere preventivamente la procedura di all'articolo 6.
Silenzio assenso
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali scatta evidentemente e relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi il c.d. silenzio assenso.
Per quanto concerne l'ambito edile, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si siano pronunciati in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile competente è tenuto ad emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche soltanto da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.


Emissione e trasmissione del Documento
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) - salvo per quanto concerne le ipotesi di cui all'art. 3, comma 4 - è firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità. Nel caso in cui richiedente sia l' impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC è quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato deve essere comunque inviata a quest'ultima.

• Validità del DURC e verifica dei requisiti (art. 7)
Quanto alla validità del Documento l'art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il DURC utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così come previsto dall'art. 39-septies del DL n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006). Il differente regime si spiega in quanto nell'ambito degli appalti pubblici il Documento è richiesto non soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell'appalto relative, ad esempio, al pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori, mentre per gli appalti privati è richiesto dal committente solo prima dell'inizio dei lavori. Con riferimento ai benefici, invece, essendo questi ultimi erogati normalmente con cadenza mensile ed essendo verificata sempre con cadenza mensile da parte dell'Organismo previdenziale la regolarità dei versamenti contributivi, il DURC ha una efficacia probatoria di norma non superiore al mese. Sempre in relazione ai benefici contributivi, va comunque osservato che la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri enti previdenziali potrà avvenire con cadenza periodica diversa rispetto alla contribuzione lNPS e quindi per periodi superiori al mese.

• Cause non ostative al rilascio del DURC (art. 8)
La disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla circolare emanata da INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), con una sostanziale differenza per quanto attiene al contenzioso amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse "questioni controverse o interpretative" e fosse "adeguatamente motivato e non (...) manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi" (in sostanza si rimetteva ad una valutazione sostanzialmente discrezionale dell'Istituto la scelta se rilasciare o meno il DURC), Il Decreto stabilisce oggi invece che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato - come anticipato - dalla previsione secondo cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC una omissione contributiva "non grave". La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:
uno scostamento "inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione"
o, comunque, "uno scostamento inferiore ad Euro 100,00", fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
In sostanza, pertanto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00.
La scelta di introdurre un parametro di valutazione della gravità dell'inadempimento deriva dal fatto che il Legislatore, in più occasioni - e da ultimo con l'art. 38, comma 1 lett. i), del n. 163/2006 - ha escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici anche coloro "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali". La gravità dell'eventuale omissione contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel parametro introdotto dal Decreto limitando di fatto alla possibile discrezionalità degli stessi Enti previdenziali ovvero delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.

VI –SOLUZIONI AD ALCUNE PROBLEMATICHE

Tra Enti Pubblici deve essere richiesto il DURC?
La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito, quando la controparte contraente delle Istituzioni scolastiche sia un altro Ente Pubblico.

Il DURC deve essere acquisito per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei compensi previsti per i liberi professionisti (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, etc.)?
Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacchè si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.

Il DURC deve essere acquisito anche per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori CONSIP?
All’atto dell’adesione da parte dell’Ente alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi a favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP aveva già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, in altre parole all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa. Quanto detto vale anche nel caso di utilizzazione del “Mercato Elettronico”.

Per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono è necessario acquisire il DURC?
In questi casi sarebbe stato opportuno prescindere dall’acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il Ministero del Lavoro anche in questo caso ha ritenuto sussistente l’obbligo di acquisire il DURC per qualsiasi tipo di società appaltante.

Il DURC deve essere richiesto per gli acquisti effettuati mediante minute spese?
In questi casi, quando si procede all’acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale, si ritiene che possa prescindersi dall’acquisizione del DURC dell’esercente presso cui il prodotto è stato acquistato.

Il DURC può essere sostituito da altra documentazione?
Il DURC per le imprese iscritte alla Casse Edili, all’INPS e all’INAIL, non può essere mai sostituito da altra documentazione o da un’autocertificazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva di una gara, della stipula di un contratto o del pagamento di una fattura. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035, depositata il 25 agosto 2008, in cui è stata confermata la decisione emessa dal TAR Lombardia (sezione di Brescia, sentenza 635/2006) che ammetteva l’esclusione da una gara di appalto per lavori edili, la ditta aggiudicataria che, anziché presentare il documento unico di regolarità contributiva, aveva fornito un’autocertificazione corredata dalle copie dei modelli F24 di versamento dei contributi.
Detto orientamento è del resto coerente con quanto previsto dalla nota del MEF 24/7/2009 che ha modificato il proprio precedente orientamento di cui alla nota 31504 del 7/5/2009.

Deve essere acquisito il DURC anche per una società senza dipendenti?
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, superando il suo precedente orientamento interpretativo, dal punto di vista di una lettura sistematica della normativa in materia, ha confermato che il DURC deve essere acquisito oltre che per i lavoratori autonomi anche per le società senza dipendenti e per gli imprenditori unipersonale (ad es. per gli artigiani).

Il DURC deve essere acquisito nel caso di accensione di abbonamenti a quotidiani, riviste, periodici o banche dati informatiche?
In linea di massima, in questi casi si può prescindere dall’acquisizione del DURC.

mercoledì 19 maggio 2010

Trasmissione telematica dei contratti integrativi

Sul sito dell'aran risulta che è stata attivata, per l’invio telematico della documentazione concernente i contratti integrativi, ai sensi dell'art. 40-bis comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 55 d.lgs. 150/2009, l’apposita casella di posta elettronica certificata integrativo@pec.aranagenzia.it, ove trasmettere la documentazione, avendo cura di riportare nel corpo del messaggio le seguenti informazioni:
nome dell'amministrazione
comparto di appartenenza
periodo di vigenza contrattuale
nome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica di un referente.Qualora non si disponesse di casella di posta elettronica certificata, l’invio potrà essere effettuato all’indirizzo contrattointegrativo@aranagenzia.it
Il sistema genererà in automatico un messaggio di conferma avvenuta ricezione.
Si raccomanda la massima attenzione al fine di ridurre le dimensioni degli allegati inviati.

lunedì 17 maggio 2010

Un premio troppo piccolo per il merito

articolo di Luigi Oliveri pubblicato il 14 maggio 2010 su www.lavoce.info


Molto rumore per nulla. La "riforma Brunetta", almeno per il comparto degli enti locali, rischia di fallire proprio lì dove aveva puntato decisamente, cioè il rilancio della meritocrazia.Troppo poche, infatti, sono le risorse distribuibili per incentivare i più meritevoli, rispetto agli sforzi organizzativi richiesti dalla riforma.

UN INCENTIVO MOLTO POVERO

Il censimento del personale locale relativo al 2008, effettuato dal ministero dell’Interno in base al Conto del personale elaborato dal ministero dell'Economia, rileva che “le risorse complessivamente destinate alla produttività individuale nell’anno 2008 ammontano a euro 191.610.983 e hanno riguardato in totale n. 916.563 dipendenti”. Dividendo le due cifre, si ottiene che in media il premio per la produttività individuale distribuito ammonta a 209,05 euro per ciascun dipendente.
Il dato appare viziato, perché è lo stesso censimento a rilevare che complessivamente i dipendenti degli enti locali sono 457.840. Assumendo, allora, che le risorse siano effettivamente quelle rilevate, in media, a ciascun dipendente spetta, come produttività individuale, la somma di 418,51 euro. Su un salario medio lordo di 25.000 euro si tratterebbe dell’1,67%. In entrambi i casi, ma specialmente nella prima ipotesi, l’unica considerazione possibile è prendere atto che la montagna, come sul dirsi, ha partorito un topolino.
L'effetto concreto dei sistemi di valutazione finalizzati a esaltare la meritocrazia, premiare effettivamente i meritevoli e sanzionare gli incapaci, almeno nel sistema locale, si concretizza in ben modesta cosa. La media dei premi per il risultato è poco più di un’erogazione simbolica, il cui importo – si ribadisce, in media – non può certamente essere considerato un risultato particolarmente incentivante per il destinatario.

LE COMPLESSITÀ DELLA VALUTAZIONE

Questa considerazione getta una luce diversa sul decreto legislativo 150/2009 che proprio sulla meritocrazia e sul sistema di premio ai dipendenti capaci fonda gran parte, almeno quella “mediatica”, del suo impatto. Se, come da più parti affermato, scopo della norma è correggere anche i “fallimenti” delle precedenti discipline sul personale pubblico, appare chiaro che uno tra i più evidenti scostamenti tra le buone intenzioni e i risultati effettivi delle riforme è proprio l’effetto concreto dei sistemi di valutazione. L’impianto del sistema desumibile dalla riforma è estremamente complesso, se non complicato: si è introdotta una commissione nazionale per la valutazione, si è posto enfaticamente l’accento sul “ciclo della gestione della performance”, si è rinunciato all’utilizzo della lingua italiana appunto per parlare di performance invece che di risultato o merito, si sono introdotte “fasce di valutazione” che obbligatoriamente impongono di predeterminare quanti dipendenti sono meritevoli e quanti poco produttivi, si connette la valutazione individuale al risultato dell’ente nel suo complesso e della struttura presso la quale si opera, determinando un reticolo quasi inestricabile di connessioni tra gli elementi da valutare.
Insomma, l’impatto organizzativo del diverso sistema di valutazione derivante dalla riforma è particolarmente pesante e complesso da gestire. Fermo restando che ogni riforma tendente all’incremento della produttività del lavoro pubblico è la benvenuta, in una logica costi/benefici, sarebbe lecito aspettarsi che questo complicato sistema di valutazione crei, oltre ai valori della meritocrazia e della logica del servizio, anche il valore di un reale incentivo per i lavoratori pubblici. Ma, se la media della retribuzione di risultato è di poco più di 400 euro si può dubitare dell’efficacia incentivante del sistema.
I singoli dipendenti pubblici potranno essere spinti verso il merito e la crescita della produttività più per il senso di responsabilità e di servizio verso la cittadinanza, che non per aspettative di significativi incrementi retributivi.
Il rischio è che, simmetricamente, i dipendenti portati – patologicamente – ad avere un atteggiamento più passivo e improduttivo non siano per nulla indotti dal sistema a un significativo cambio. Competere allo scopo di avere un incentivo poco significativo, non costituisce probabilmente una spinta concreta verso il miglioramento delle proprie prestazioni lavorative.
La sensazione, allora, è che l’effetto realmente voluto dal legislatore sia più quello della “caccia al fannullone”, che non dell’incentivazione dei meritevoli.
Certo, a limitare gli effetti economici della valutazione sono state le stesse amministrazioni locali: l’abuso delle progressioni orizzontali, cioè gli aumenti agli stipendi, ha prosciugato le risorse decentrate a tutto detrimento del finanziamento di quelle destinate a premiare il risultato, cosa, peraltro, molto gradita alle organizzazioni sindacali, che puntano decisamente alla limitazione degli effetti di differenziazione della valutazione.
In ogni caso, così come stanno le cose, per ripartire poco più di 400 euro deve scattare una revisione “epocale” dei sistemi di valutazione, che racchiude il rischio di una crescita della spesa per consulenze e incarichi necessari per comprendere e applicare il sistema.

giovedì 13 maggio 2010

Dlgs 150: una riforma in mostra

di Carlo Mochi Sismondi, presidente di FORUM PA - anticipazione dello Speciale FORUM PA pubblicato su Gpi n. 5
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Quando nel '90 cominciammo l'avventura di FORUM PA era in preparazione quella che è stata forse la prima legge di riforma della PA in senso moderno, la legge n. 241/1990 sulla trasparenza e l'accesso alla documentazione amministrativa. Allora volemmo sottolineare quella coincidenza con lo slogan "una legge in mostra" che accompagnò la prima edizione del FORUM PA.
Oggi, passati più di vent'anni e tante leggi di riforma, di nuovo potremmo caratterizzare la prossima edizione del FORUM PA, che si aprirà alla Fiera di Roma dal 17 al 20 maggio, con la proposta "Una riforma in mostra". La riforma Brunetta infatti, che lo scorso anno aveva appena visto la luce con la legge delega n. 15/2009 e le prime bozze di decreti delegati, ha ormai una sua organicità normativa e una sua effettiva cogenza, almeno per le amministrazioni centrali dello Stato.
Ma che vuol dire mettere al centro di una manifestazione complessa come FORUM PA una riforma legislativa come quella proposta dal Dlgs n. 150/2009 e dai provvedimenti sull'azione collettiva, sulla valutazione, sulla contrattazione, sulla digitalizzazione della PA?
Tre saranno gli obiettivi in questo campo per altro centrale nella manifestazione: fornire gli strumenti per conoscere e per applicare la riforma; proporre luoghi e momenti per il confronto e per la discussione, anche critica, sui punti più controversi della normativa; far toccare con mano cosa si è già fatto e cosa è possibile fare nell'azione di modernizzazione della PA. Vediamoli uno per uno.
Riforma Brunetta: istruzioni per l'uso
Due saranno i mezzi principali con cui presentare la riforma della PA in forma chiara e soprattutto utile. Il primo sarà la consegna di un "kit" rappresentato da una memoria Usb da 2 gigabyte in cui sarà inserita, con un menu di immediata e facile comprensibilità, tutta la documentazione aggiornata sulle leggi e i relativi manuali d'uso; la presentazione delle sedici grandi iniziative impostate per la modernizzazione della PA; gli strumenti della riforma, ossia un catalogo di tool informatici, di software, di soluzioni operative che le aziende di Ict hanno immaginato per l'applicazione delle norme e delle procedure ad esse connesse (valutazione, obiettivi, sviluppo delle risorse umane ecc.).
Un secondo mezzo sarà dato dai seminari di presentazione dei vari aspetti della riforma che saranno svolti dagli stessi soggetti che la riforma hanno scritto (si veda il box sui convegni della riforma). Parleremo così del ciclo della performance e della premialità, della nuova disciplina della dirigenza, della trasparenza e della customer satisfaction coinvolgendo anche la nuova Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza.
Fare il tagliando alla riforma
Comunque la si voglia giudicare, anche i più tenaci denigratori devono ammettere che la riforma Brunetta segna una decisa discontinuità. Ma se è il punto di arrivo di un complesso processo normativo, deve essere anche il punto di partenza per successivi aggiustamenti e miglioramenti che la delega stessa consente. In questo senso è opportuna, a sei mesi dalla sua entrata in vigore, una revisione critica dei temi più controversi. Chiamiamo quindi a "fare il tagliando alla riforma" tutte le componenti interessate: i sindacati in primis, poi le autonomie locali e funzionali, le regioni, la sanità.
Il dibattito, che si svilupperà sia in alcuni appuntamenti congressuali, sia sul web, potrà essere da guida per i futuri provvedimenti migliorativi.
Far toccare con mano la nuova PA
Una grande "piazza dell'innovazione" accoglierà i visitatori di FORUM PA che potranno così avere un'immediata e concreta visione di cosa sta cambiando con il processo di modernizzazione in alcuni campi chiave. Presenteremo quindi iniziative, progetti e realizzazioni sulla giustizia digitale, sulla sanità digitale, sulla scuola digitale, sull'azione di dematerializzazione della documentazione amministrativa per una PA senza carta. E ancora si potrà direttamente portare a casa una casella di Posta elettronica certificata per una comunicazione più facile e diretta con la PA, si potrà capire direttamente come usare i nuovi motori di ricerca per la PA e così via.
Insomma, a nostro parere, "mettere in mostra una riforma" vuol dire farla uscire dalla cerchia dei giuristi e degli specialisti, porla sotto gli occhi di tutti, rendere comprensibile cosa cambia e per chi, proporre critiche e suggerimenti, dar conto di esperienze positive e negative. In una parola metterla al centro di un processo democratico e partecipativo perché sia la PA sia le leggi che la modernizzano non sono appannaggio dei politici, ma sono "beni comuni" al servizio del Paese.
La redazione consiglia Guida al Pubblico impiego, il mensile di taglio pratico ed operativo che aggiorna sulle novità in materia di pubblico impiego. Tutti i giorni, poi, l'informazione continua, per gli abbonati, a colpi di click sul sito www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com

mercoledì 12 maggio 2010

Organismi di valutazione tra vecchio e nuovo

Vi segnalo l'interessante articolo di Francesco Verbaro, segretario generale del ministero del Lavoro pubblicato sul sito de "Il Sole24ore" nel quale l'autore analizza il nuovo sistema di valutazione prevista dalla riforma voluta dal ministro Brunetta.

martedì 11 maggio 2010

Il TUPI e il contratto integrativo

L'articolo 40 bis del testo unico sul pubblico impiego stabilisce :


1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3.
La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.


5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.


7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.



giovedì 6 maggio 2010

La politica di bilancio nei primi due anni di governo

Analisi della politica di bilancio dell'attuale governo a cura di Silvia Giannini pubblicato su www.lavoce.info

Nell’ultimo anno e mezzo la politica di bilancio si è svolta, in gran parte, al di fuori della sessione di bilancio (i tre mesi dedicati tradizionalmente dal Parlamento all’esame della legge Finanziaria) e mediante lo strumento della decretazione di urgenza.
Tra novembre 2008 e marzo 2010 sono stati emanati ben sei decreti legge. Da tempo, anche in questi giorni, si parla molto di equilibrio dei poteri tra governo e Parlamento.
I decreti legge spostano naturalmente l'equilibrio in una direzione favorevole al governo. Ma qui c’è qualcosa di più preoccupante: la frammentazione della politica di bilancio con una perdita di trasparenza delle scelte e dei risultati delle stesse sui conti pubblici, che rende molto difficile qualsiasi discussione informata sulla finanza pubblica.
I sei decreti legge, secondo le valutazioni ufficiali, hanno comportato minori entrate e maggiori spese per circa 16,6 miliardi di euro nel 2009 e 10 miliardi per ciascuno dei due anni successivi (2010 e 2011). A loro volta, questi importi sono stati coperti, sempre secondo le stime del governo, da variazioni di entrate e spese di segno opposto, in modo da lasciare pressoché invariati i saldi di bilancio (entrate meno spese finali).
Gli andamenti delle voci di bilancio appena ricordate testimoniano da un lato la volontà del governo di tenere ferma la barra sui conti pubblici, per non aumentare con misure discrezionali il disavanzo, dall’altro il desiderio di mostrare, con interventi ripetuti, il continuo impegno per fronteggiare la crisi.
Dalla breve “guida alla lettura” dei sei decreti legge emerge tuttavia che essi si caratterizzano per la loro frammentarietà, sia dal lato delle entrate, che da quello delle spese: si tratta di un insieme poco organico di micro-misure e di interventi parziali, dal bonus temporaneo alle famiglie povere, ai numerosi microincentivi attuati o con trasferimenti o con sconti fiscali, che disperdendosi in mille rivoli sembrano più adatti a massimizzare il numero dei potenziali beneficiari, che a fronteggiare davvero la difficile situazione economica.
Nel caso delle entrate, l’intervento più consistente (3,7 miliardi) è la riduzione dell’acconto Irpef, che il governo stima ottimisticamente di recuperare integralmente con l’autotassazione di giungo-luglio 2010.
La copertura delle minori entrate e delle maggiori spese è poi imputabile a entrate una tantum (per scudo fiscale e per imposte sostitutive sulle imprese, che si tradurranno in minori gettiti futuri) e a rimodulazioni e riduzione di altre spese, per incentivi, per le aree sottoutilizzate e per spese in conto capitale.
Nel complesso, aumentano sia le entrate che le spese, ovvero, a parità di saldo, il peso del settore pubblico. Nel 2009 l’aumento netto di entrate e spese attese dai provvedimenti governativi è di circa 5 miliardi di euro.
A fronte di questi interventi del governo, i conti pubblici 2009, resi noti a inizio marzo dall’Istat, e ripresi anche nell’ultimo Bollettino economico della Banca d’Italia, mostrano: un peggioramento del disavanzo, dal 2,7% al 5,7% del Pil (contro il 5,3% ancora previsto nell’ultima nota di aggiornamento al programma di stabilità del gennaio 2010); una crescita delle spese maggiore di quella discrezionalmente decisa dal governo con i provvedimenti ricordati; una riduzione, invece che un aumento, delle entrate. Questi andamenti per molti aspetti non sorprendono, in quanto il peggioramento dell’attività economica (il Pil è calato del 3% circa in termini monetari, nel 2009) si riflette automaticamente in un aumento del disavanzo, ad esempio, perché aumentano gli esborsi per la cassa integrazione e gli assegni di disoccupazione e si riducono le basi imponibili delle principali imposte.
Tuttavia, l’andamento del ciclo economico non sembra in grado di spiegare integralmente, assieme agli effetti discrezionali di cui si è detto, l’andamento delle entrate e delle spese pubbliche effettivamente osservato nel 2009. Ad esempio, le imposte dirette che erano stimate in circa 238 miliardi di euro nella Relazione previsionale e programmatica di settembre 2009, e 234 miliardi nell’aggiornamento del programma di stabilità del gennaio 2010, risultano essere a consuntivo, secondo i dati Istat e Banca d’Italia, 223 miliardi circa.
Vedremo fra breve se la Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, attesa per fine aprile, sarà in grado di chiarire meglio questi andamenti, distinguendo fra i reali effetti delle politiche di bilancio di questi primi due anni di legislatura, quelli automatici legati al ciclo economico e quelli eventualmente imputabili ad altri fattori, quali errori di previsione, andamento inerziale di alcune spese pubbliche e, non ultimo, un possibile aumento dell’evasione, come verificato anche in altri paesi a seguito della crisi.

mercoledì 5 maggio 2010

Durc questo sconosciuto

Un collega gentilmente mi ha inviato queste FAQ di cui non ne conosco la provenienza e per tanto non ne garantisco la correttezza.


1) Qual è la normativa di dettaglio sul DURC?

La disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché da ultimo nella Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.

2) Chi deve richiedere il DURC?

Si segnala che con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato convertito il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale. La predetta Legge all’art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che: “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.

Tanto dato, si invitano tutte le Uadr, che non abbiano già provveduto in merito, ad acquisire il DURC delle ditte, avvalendosi direttamente del portale messo a disposizione dallo Sportello Unico Previdenziale, previa acquisizione del codice PIN di accesso, il quale potrà essere richiesto presso ogni sede dell’INPS e dell’INAIL o della Cassa Edile territorialmente competente.

3) È necessario acquisire il DURC anche per le forniture di beni, per i servizi e per i lavori in economia?

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (…)». Da ciò discende, pertanto, la necessità di acquisire il DURC non solo

nell’ambito delle procedure concorrenziali (ovvero del cottimo fiduciario), volte all’affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori in economia, ma anche nel caso, laddove consentito, degli affidamenti diretti operati da parte del responsabile del procedimento. La correttezza di questo modus operandi, è confermata anche dal dettato normativo dell’art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/06 che a tale proposito dispone in linea generale che “l’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.

Attualmente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è consentito per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, come in ossequio alle disposizioni normative di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 20.000,00. Si precisa che il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. all’art. 253 “Norme transitorie”, comma 22, ha previsto che fino all’entrata in vigore del Regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, i lavori in economia continueranno ad essere disciplinati dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, invece, per le forniture e servizi in economia resteranno in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni, in esecuzione dell’art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

4) Tra Enti Pubblici deve essere richiesto il DURC?

La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito quando la controparte contraente dell’Università sia un altro Ente Pubblico. Il DURC, infatti, non deve essere acquisito ad esempio per le fatture che le ASL inviano all’Ente per il pagamento del corrispettivo dovuto per le visite fiscali effettuate dai loro medici legali, in caso di assenza per malattia dei dipendenti dell’Ente.

5) Il DURC deve essere acquisito per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei compensi previsti in favore di liberi professionisti (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, etc.)?

Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei rofessionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizioni dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.

6) Il DURC deve essere acquisito anche per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori CONSIP?

All’atto dell’adesione da parte dell’Ente alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà gia provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa. Quanto detto vale anche nel caso di utilizzazione del “Mercato Elettronico”.

7) Per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono è necessario acquisire il DURC?

In questi casi è opportuno prescindere dall’acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano dei servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto).

8) Il DURC deve essere richiesto per gli acquisti effettuati mediante rimborso per cassa economale?

In questi casi, quando si procede all’acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale, si può prescindere dall’acquisizione del DURC da parte dell’esercente presso cui il prodotto è stato acquistato.

9) La scadenza del DURC può essere prorogata da 30 a 90 giorni?

Il DURC, nell’ambito degli appalti pubblici, come previsto dal D.M. 24 ottobre 2007 e nella sua circolare esplicativa n. 5/2008, ha una validità di 30 giorni, in quanto la sua efficacia probatoria, circa la regolarità dei versamenti contributivi, è di norma non superiore al mese. La validità del DURC si estende, quindi, per 30 giorni dal rilascio; ciò implica che da tale data e per i successivi 30 giorni, possono essere effettuati pagamenti. Sul documento cartaceo sono normalmente indicate più date, quella da tener presente quale data del suo rilascio, è quella scritta in basso sulla sinistra accanto alla dicitura “Originale”.

La validità del DURC per tutti gli appalti pubblici, ad ogni modo, è sempre legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (ad es. stipula del contratto, pagamento di un SAL, ecc.). A tale proposito si veda la Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008. Ad ogni modo una volta acquisito il DURC relativo ad un’impresa, è opportuno, verificata la sua regolarità, procedere quanto prima al pagamento della fattura, al fine di evitare l’inutile decorrere del termine di validità mensile del documento stesso.

10) Nel caso della cessione di un credito da parte di una società fornitrice di beni o servizi per l’Ente, da chi deve essere acquisito il DURC?

La cessione del credito (ex art. 1260 c.c.) è un caso tipico di novazione dal punto di vista attivo ell’obbligazione dedotta nel contratto. Nel caso di specie, la titolarità del credito si trasferisce dall’impresa cedente all’impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata. Nell’ipotesi appena descritta, ai fini dei pagamenti, sarebbe ottimale per l’Ente acquisire il DURC relativo sia all’impresa cedente sia a quella cessionaria. Ad ogni modo verranno date ulteriori delucidazioni in merito.

11) Cosa accade nel caso di contratto di factoring?

Il factoring è un contratto atipico attraverso il quale un soggetto (normalmente imprenditore) cede in massa ad altro soggetto (c.d. factor, anch’esso imprenditore, per lo più una società finanziaria) tutti i suoi crediti, presenti e futuri, a fronte dell’immediata corresponsione del valore dei crediti ceduti, dedotto il compenso (commissione) previsto in favore del factor. Il factoring, oltre a tale funzione di finanziamento, può avere anche funzione di gestione (contabilità e riscossione dei crediti) e di assicurazione (il factor può assumersi l’impegno di pagare all’imprenditore l’ammontare del credito, anche se non riuscirà poi a farsi pagare dal debitore).

12) Il DURC può essere sostituito da altra documentazione?

Il DURC per l’imprese iscritte alle Casse Edili, all’INPS o all’INAIL, non può essere mai sostituito da altra documentazione o da un'autocertificazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva di una gara, della stipula di un contratto o del pagamento di una fattura. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035, depositata il 25 agosto 2009, in cui è stata confermata la decisione emessa dal TAR Lombardia (sezione di Brescia, sentenza 635/2006) che ammetteva l'esclusione da una gara di appalto per lavori

edili, la ditta aggiudicataria che, anziché presentare il documento unico di regolarità contributiva, aveva fornito un'autocertificazione corredata dalle copie dei modelli F24 di versamento dei contributi.

13) Quali sono le condizioni che attestano la regolarità contributiva di un’impresa?

La regolarità contributiva di un’impresa è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

• Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

• Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

• Inesistenza di inadempienze in atto;

• Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

• Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La Circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro precisa che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta. In mancanza dei requisiti, gli Istituti Previdenziali invitano le imprese a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni, decorrenti dall’accertamento dell’irregolarità.

14) Quali sono le omissioni contributive “non gravi” e quindi non ostative al rilascio del DURC? E nel caso di DURC irregolare di una ditta, quali sono i comportamenti che la P.A. deve adottare?

La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali anche quando ricorrano le seguenti condizioni:

• crediti dell’Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

• crediti dell’Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi sia la pendenza di un contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di un contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato della sentenza);

• aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

Ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto o della verifica di un’autocertificazione in fase di gara, non osta al rilascio del DURC uno scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate o comunque inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, le imprese sono, comunque, obbligate a versare l’importo dovuto entro i 30 giorni successivi.

Pertanto, in tali casi, gli Istituti Previdenziali devono invitare l’impresa a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC. Se l’impresa non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell’appalto.

Nella fase, invece, di aggiudicazione definitiva di una gara di appalto, qualora all’atto della verifica del possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta dichiarata aggiudicataria provvisoria, si riscontri nei suoi confronti un DURC irregolare, la Stazione Appaltante non può escludere automaticamente la ditta in questione dalla gara in corso di svolgimento, facendo leva esclusivamente sul dettato normativo di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/06 che prevede l’ipotesi dell’esclusione dalla partecipazione ad un appalto di operatore economico che abbia commesso “violazioni gravi”, definitivamente accertate”, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la

legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabilito. La semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva, come confermato dalla sentenza del TAR Puglia n. 6104/2006, non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola, anche perché il documento di cui trattasi non specifica nulla a proposito della definitività o meno dell’accertamento. In tale senso si sono pronunciati anche il TAR Lazio, nella sentenza n. 45/2007 ed il TAR Calabria (Sez. I distaccata di Reggio Calabria), nella sentenza 537/2008, i quali ribadiscono che la mera esistenza di partite di debito nei confronti dell’INPS o dell’INAIL a carico di un’impresa, non implica automaticamente un’irregolarità contributiva tale da giustificare un’esclusione dalla procedura di gara e/o la revoca dell’eventuale aggiudicazione.

A tale proposito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla scia degli orientamenti giurisprudenziali su riportati, nella Deliberazione n. 28 del 06/02/2007 nonché nel Parere n. 102/07 dell’08/11/2007, ha ribadito che la presenza di un DURC che attesti l’irregolarità contributiva di una impresa, non comporta automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara, già disposta in favore dell’impresa stessa. La Stazione Appaltante, nel caso di specie, deve verificare, anche in contraddittorio con l’impresa, se la stessa, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del

debito. Nelle ipotesi appena citate, l’impresa dovrà essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

Quindi, anche durante la fase esecutiva del contratto, qualora all’atto del pagamento di un SAL o di un saldo finale ad esempio per una fornitura, ci si imbatta in un DURC irregolare è necessario che i vari uffici interessati procedano alle verifiche su descritte, al fine di accertare l’assenza di cause ostative al rilascio del DURC nel momento in cui sia stata avanzata la richiesta di detta certificazione. Ad ogni modo verranno date ulteriori delucidazioni in merito.

15) Deve essere acquisito il DURC anche per una società senza dipendenti?

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, superando il suo precedente orientamento interpretativo, nell’ottica di una lettura sistematica della normativa in materia, ha confermato che il DURC deve essere acquisito oltre che per i lavoratori autonomi anche per le società senza dipendenti nonché per gli imprenditori unipersonali (ad es. per gli artigiani).

16) Il DURC deve essere acquisito anche per le ditte straniere?

Per le imprese straniere, comunitarie e extracomunitarie, che distacchino lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, il DURC non può essere sostituito da un’autocertificazione, neanche se redatta dall’imprenditore o in presenza dei modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, in seguito all’Interpello n. 6/2009 del 6 febbraio 2009.

A tale proposito si ricorda che il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 96/74/CE e il cui ambito di applicazione riguarda sia le imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia sia le imprese stabilite in uno Stato non membro, sancisce che ai lavoratori distaccati nel nostro Paese vengano garantite le “medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per gli aspetti previdenziali esiste, invece, una differenziazione tra le aziende che hanno sede in un Paese extracomunitario da quelle che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione europea. Le imprese extracomunitarie, secondo il diritto internazionale privato (ex art. 61 della L. n. 285/1985) e sempre che non sussistano norme di diritto internazionale pattizio che dispongano diversamente, devono assicurare ai propri lavoratori distaccati, le stesse condizioni del Paese in cui avviene la prestazione lavorativa, quindi, nei confronti di quest’ultimi appare applicabile l’intera normativa italiana.

Per i lavoratori distaccati dalle imprese comunitarie, invece, trova applicazione il “principio di personalità”, opposto al principio di territorialità vigente in materia di condizioni di lavoro.

Più precisamente, l’art 14 del Regolamento CEE n. 1408/1971 prevede nei confronti dei lavoratori comunitari distaccati, l’applicazione della legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora eserciti parte della sua attività anche in tale Paese, ovvero il regime previdenziale del Paese in cui ha sede l’azienda comunitaria, qualora il lavoratore sia residente in un Paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività lavorativa ossia quando la prestazione non è eseguita con regolarità all’interno di un solo Stato. Pertanto, con riferimento alle imprese straniere che vogliano esercitare attività riconducibili all’edilizia sul territorio italiano, il Ministero del Lavoro ribadisce che “mentre per le imprese extracomunitarie che operano in territorio nazionale può affermarsi l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili” e conseguentemente si è tenuti al possesso del DURC, “per quelle comunitarie tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese”. Questo accade ad esempio per le imprese francesi, tedesche ed austriache, con i cui Paesi di provenienza, l’Italia ha già sottoscritto convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

In linea generale si desume, da quanto riportato nel corpo del testo, che il DURC non debba essere acquisito, qualora la ditta di cui trattasi sia totalmente soggetta alla normativa straniera.

17) Il DURC deve essere acquisito nel caso di accensione di abbonamenti a quotidiani, riviste,

periodici o banche dati informatiche?

In linea di massima, in questi casi si può prescindere dall’acquisizione del DURC.