Bentrovati e scusate per la mia lunga assenza. Qualcuno spero se ne sia accorto!
Ritorno pubblicando l'articolo di Paola Cosmai, avvocato - in Guida al Pubblico impiego n. 12/2009 pubblicato su http://www.ilsole24ore.com/ riguardo alla decisionedel 6 novembre 2009, n. 6948 del Consiglio di Stato, sez. VI.
Secondo la Corte non contrasta col principio generale di non aggravamento del procedimento il bando di concorso che obblighi, in maniera chiara e tassativa, i concorrenti non solo ad allegare l'elenco specifico dei titoli posseduti, ma anche ad allegarne copia alla domanda di partecipazione, nel caso in cui gli stessi non siano già detenuti dall'amministrazione procedente, dovendo l'esigenza di semplificazione coniugarsi con quella di celerità della procedura selettiva. Né le eventuali omissioni possono essere sanate ricorrendo all'integrazione documentale, semmai utilizzabile al solo fine di regolarizzare o emendare meri errori materiali contenuti in documenti o dichiarazioni già prodotte.
La decisione in esame ha il pregio di coniugare in maniera concreta ed attuale i principi generali di celerità ed efficienza che informano l'agire pubblico con quello specifico della par condicio che caratterizza le procedure concorsuali, ritenendo non solo legittimo il bando che richieda al candidato di allegare alla domanda l'elenco analitico dei titoli posseduti e valutabili oltre che una loro copia, quando non già detenuta dall'amministrazione procedente, ma anche negando che le relative omissioni possano essere emendate ex post attraverso l'integrazione documentale , risolvendosi in un inammissibile perfezionamento sostanziale dell'istanza originaria, in pregiudizio degli altri concorrenti .
Tenuto conto delle coordinate indicate nella decisione e del dato che la celerità dell'azione della PA, soprattutto nella sedes materiae, è inversamente proporzionale alla complessità del suo apparato burocratico e al numero dei partecipanti, in maniera condivisibile la giurisprudenza ha trovato il giusto punto di equilibrio tra le opposte esigenze, ritenendo legittimi i bandi che obblighino i concorrenti ad allegare alla domanda di partecipazione un elenco, separato ed analitico, dei titoli posseduti, accludendone altresì copia, ove non già detenuta dall'amministrazione procedente, non costituendo per essi onere particolarmente gravoso o inesigibile.
Baricentro che non soffre la destabilizzazione dell'istituto dell'integrazione documentale, rimedio precluso quante volte il candidato non assolvendo agli oneri predetti, incorra non già in irregolarità formali, quanto in vere e proprie omissioni sostanziali ed originarie della domanda non emendabili, pena la violazione della par condicio degli altri concorrenti, eventualmente pretermessi nel caso in cui, successivamente allo spirare dei termini di candidatura, altri aspiranti siano ammessi a produrre ex novo documenti mai significati prima.
Tanto, si soggiunge, soprattutto allorquando trattasi di concorsi per soli titoli, costituendo questi l'unico criterio di comparazione, e per posti di particolare rilievo e responsabilità, per ricoprire i quali anche a mancanze di tal genere può attribuirsi una valenza sintomatica.
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il testo della decisione
Ritorno pubblicando l'articolo di Paola Cosmai, avvocato - in Guida al Pubblico impiego n. 12/2009 pubblicato su http://www.ilsole24ore.com/ riguardo alla decisionedel 6 novembre 2009, n. 6948 del Consiglio di Stato, sez. VI.
Secondo la Corte non contrasta col principio generale di non aggravamento del procedimento il bando di concorso che obblighi, in maniera chiara e tassativa, i concorrenti non solo ad allegare l'elenco specifico dei titoli posseduti, ma anche ad allegarne copia alla domanda di partecipazione, nel caso in cui gli stessi non siano già detenuti dall'amministrazione procedente, dovendo l'esigenza di semplificazione coniugarsi con quella di celerità della procedura selettiva. Né le eventuali omissioni possono essere sanate ricorrendo all'integrazione documentale, semmai utilizzabile al solo fine di regolarizzare o emendare meri errori materiali contenuti in documenti o dichiarazioni già prodotte.
La decisione in esame ha il pregio di coniugare in maniera concreta ed attuale i principi generali di celerità ed efficienza che informano l'agire pubblico con quello specifico della par condicio che caratterizza le procedure concorsuali, ritenendo non solo legittimo il bando che richieda al candidato di allegare alla domanda l'elenco analitico dei titoli posseduti e valutabili oltre che una loro copia, quando non già detenuta dall'amministrazione procedente, ma anche negando che le relative omissioni possano essere emendate ex post attraverso l'integrazione documentale , risolvendosi in un inammissibile perfezionamento sostanziale dell'istanza originaria, in pregiudizio degli altri concorrenti .
Tenuto conto delle coordinate indicate nella decisione e del dato che la celerità dell'azione della PA, soprattutto nella sedes materiae, è inversamente proporzionale alla complessità del suo apparato burocratico e al numero dei partecipanti, in maniera condivisibile la giurisprudenza ha trovato il giusto punto di equilibrio tra le opposte esigenze, ritenendo legittimi i bandi che obblighino i concorrenti ad allegare alla domanda di partecipazione un elenco, separato ed analitico, dei titoli posseduti, accludendone altresì copia, ove non già detenuta dall'amministrazione procedente, non costituendo per essi onere particolarmente gravoso o inesigibile.
Baricentro che non soffre la destabilizzazione dell'istituto dell'integrazione documentale, rimedio precluso quante volte il candidato non assolvendo agli oneri predetti, incorra non già in irregolarità formali, quanto in vere e proprie omissioni sostanziali ed originarie della domanda non emendabili, pena la violazione della par condicio degli altri concorrenti, eventualmente pretermessi nel caso in cui, successivamente allo spirare dei termini di candidatura, altri aspiranti siano ammessi a produrre ex novo documenti mai significati prima.
Tanto, si soggiunge, soprattutto allorquando trattasi di concorsi per soli titoli, costituendo questi l'unico criterio di comparazione, e per posti di particolare rilievo e responsabilità, per ricoprire i quali anche a mancanze di tal genere può attribuirsi una valenza sintomatica.
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il testo della decisione
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