venerdì 30 marzo 2012

Modalita’ e tariffe dell’incarico di RSPP

Ai sensi degli articoli 8 e 8bis del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, il Dirigente Scolastico - fermo restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro (Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292) - designa, nell'ambito del personale in servizio, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge sempre che egli non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.

La scelta del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) rientra, dunque, nei poteri del Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e disponibili è possibile il ricorso alternativo all'esterno. Va comunque sottolineato che, anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico la responsabilità dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto esterno come un'integrazione del servizio, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento. Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa in considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all'istituzione medesima provviste di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile. 

Come successive subordinate vengono poi individuate:
- l'utilizzazione di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole consorziate; 
- il ricorso a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove questo sia disponibile; 
- il ricorso a prestazioni esterne presso Enti Specializzati, nonché in assenza di ogni altra alternativa, 
- il ricorso a prestazioni professionali esterne. 

Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio. 

Nel caso in cui, all’interno dell’Istituzione scolastica, non siano reperibili tra il personale, specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) può avvalersi dell'opera di esperti esterni ai sensi dell’art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale) comma 4 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 per conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. n. 195/2003 che ha modificato il D.Lgs. 626/94, introducendo l’art. 8-bis). 

Concorde alla precedente normativa, l’art.32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 (Decreto legge Bersani) recita che ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: 
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nel caso in cui l’ attività di contrattazione ecceda il cui valore complessivo del limite di spesa di 2.000,00 euro oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto. 
Nel caso in cui l’importo sia inferiore a 2.000,00 euro o al limite di spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente, o consultando un solo contraente oppure qualora lo ritenesse opportuno procedere alla comparazione delle offerte di almeno tre esperti direttamente interpellati, e successivamente concludere il contratto mediante ricorso alla trattativa diretta oppure alla trattativa privata. 
Naturalmente le Amministrazioni Pubbliche devono disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Al fine di adottare le misure di pubblicità e trasparenza, le Amministrazioni dovranno rendere noti mediante l’inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. 

La Corte dei Conti, ha ribadito l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione (linee di indirizzo sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - finanziaria 2005 - in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza. Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo. Delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05). I principi guida elaborati dalla Corte dei Conti, ed espressamente richiamati dalla Sezione giurisdizionale per il Veneto, relativamente alla eventualità di un danno erariale per affidamento di consulenze e delle correlate responsabilità, possono essere così riassunti quali condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi: 
- Rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione conferente. 
 - Impossibilità per l'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione. - Specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico. 
- Temporaneità dell'incarico. 
- Proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione. 

Inoltre deve ritenersi che tali condizioni debbano tutte ricorrere contemporaneamente perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale. Tale necessità, oltre a rispondere alla impostazione delle norme prima richiamate è stata affermata esplicitamente dalla stessa Corte. Può essere utile, infine, nell'ambito della ricognizione delle professionalità esistenti all'interno, verificare la possibilità e la convenienza della formazione o dell’aggiornamento del personale interno sotto utilizzato o da riconvertire, in attuazione del principio guida che discende dalle finalità indicate dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in particolare per "realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane". 

 Per la formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/2006 è stato pubblicato l’Accordo fra Stato e Regioni in attuazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39" che sancisce gli obblighi formativi per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendali (RSPP) e per gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali (ASPP). 

L'articolo di Vincenzo Randazzo è pubblicato su Puntosicuro.it  , dove è anche possibile scaricare autenticandosi  lo “Schema del contratto di prestazione d’opera occasionale per incarico esterno di RSPP nelle scuole” (formato Word, 175 kb). 

1 commento:

Unknown ha detto...

Il Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro prevede che tutte le aziende debbano dotarsi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il cui compito è quello di coadiuvare il datore di lavoro nella redazione del DVR. Secondo la normativa in vigore può essere nominato Responsabile un consulente (RSPP ESTERNO) un dipendente dell'azienda o il datore stesso.