Cari Amici e care Amiche,
abbiamo ricevuto una nota dell'Aran che chiarisce che "le RSU sono prorogate" e si ritiene che "le RSU vigenti, quale soggetto sindacale necessario, non decadono alla data del 30 novembre 2010, ma proseguono nello svolgimento delle loro funzioni fino al prossimo rinnovo elettorale, mantenendo, altresi', invariate tutte le prerogative alle stesse riconosciute dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti".
In allegato anche il parere del prof. Carmine Russo con il quale si recitano in modo esplicito le ragioni dell’impossibilità di un rinnovo non definito su una base unica nazionale e previo accordo con tutte le Organizzazioni Sindacali, già diffuso in precedenza in alcune situazioni dove si era prospettato un rinnovo sparso delle RSU.
Con l’occasione vi ricordo che, essendosi concluso il ciclo del controllo previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 4 novembre 2010, relativo ai criteri di ripartizione delle somme di cui all’art. 3, comma 165 della L. 350/2003, il 24 novembre è stato sottoscritto in via definitiva il summenzionato accordo.
Parere del prof. Carmine Russo, giuslavorista Università Magna Grecia e consulente giuridico Cisl Fp
L’elezione delle RSU è disciplinata dall’art. 1, Parte seconda del CCNQ del 7/8/1998.
In questo articolo sono previste due ipotesi:
• l’elezione triennale generale, al termine del cui periodo le RSU elette decadono automaticamente e senza possibilità di proroga;
• l’elezione della RSU che sia decaduta durante il mandato triennale per decadenza o dimissioni di una quota di componenti superiore al 50%.
Le due ipotesi vanno tenute distinte per evitare che in fasi di ritardo del rinnovo triennale si possa ricorrere alla seconda strada per aggirare la normativa contrattuale.
1. In primo luogo bisogna ricordare che l’elezione triennale e contemporanea delle RSU che coinvolge l’intero assetto di rappresentanza di amministrazioni e lavoratori (ARAN e sindacati rappresentativi) con procedure e calendarizzazioni che garantiscano la segretezza e la trasparenza (i due termini non sono antitetici) del voto sono necessarie anche per consentire la misurazione della rappresentatività dei soggetti negoziali (anche se – come si sa – non esiste un nesso di causalità tra modifica dei comparti ed elezioni, visto che le elezioni servono anche a individuare la rappresentanza locale dei lavoratori);
2. Invece, l’elezione della singola RSU che non possa più operare per decadenza di una quota maggioritaria dei suoi componenti, assolve solo a questa seconda funzione e lascia inalterata la misurazione della rappresentatività. L’elezione della singola RSU è possibile quindi solo nel corso del triennio di vigenza del mandato delle RSU elette con procedure generali e contemporanee e, comunque, solo perché si inserisce in un contesto più generale definito dalle elezioni nazionali .
3. Nel caso in cui alla scadenza del triennio del mandato generale, approfittando dell’improrogabilità del mandato, si svolgessero elezioni diffuse e non coordinate
nelle amministrazioni con RSU scadute per decadenza della maggioranza dei componenti e/o perché si dovesse ritenere che la fine del triennio senza immediato rinnovo comporti l’esautoramento del coordinamento nazionale e renda possibile la rielezione libera e sparsa delle RSU, si contraddirebbe la ratio (trasparenza e segretezza) dell’elezione nazionale valida anche per la misurazione della rappresentatività e, di fatto si opererebbe al di fuori e contro il CCNQ del 1998.
4. Un’interpretazione più corretta porta a dire che:
a. la fine del triennio non rende possibile una proroga tacita del mandato delle RSU e quindi è necessario avviare l’elezione o ipotesi alternative comunque coordinate dai rappresentanti nazionali di amministrazioni e lavoratori che hanno firmato la norma contrattuale;
b. Solo le RSU decadute per decadenza della maggioranza dei componenti possono essere rinnovate, ma il voto non può avere valore ai fini della misurazione della rappresentatività .
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