mercoledì 17 novembre 2010

C'è cattiva gestione anche per sciatteria

articolo di Arturo Bianco pubblicato su www.ilsole24ore.it

Utilizzare in modo improprio le risorse dell'economato, anche se ciò avviene nell'interesse dell'ente e su indicazione degli amministratori, e non individuare chiaramente le varie tipologie di entrate fa scattare la responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti (nonché ai revisori dei conti, se non sono stati effettuati i necessari controlli). Possono essere così riassunte le indicazioni dettate dalla sentenza 163 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti delle Marche, depositata lo scorso 6 ottobre.
Siamo nell'ambito di due distinte forme di responsabilità: per i dirigenti si deve parlare di "mala gestio", cioè di errori ed omissioni nella gestione che devono comunque essere censurati; per i revisori c'è omissione del dovere di controllo.
La violazione dei «più elementari obblighi di servizio propri di un contabile, al fine di una sana e regolare gestione anche solo documentale» determina il maturare di responsabilità amministrativa.
Essa nasce per il semplice fatto di «avere tenuto una contabilità estremamente confusa e inattendibile, tale comunque da non consentire, nel corso degli anni, forme di tracciabilità e riscontrabilità dei flussi di entrata e di uscita tra loro collegati, che potesse dar conto della reale esistenza degli stessi (per effetto, ad esempio, dell'omessa protocollazione e registrazione delle operazioni, tali da rendere molte poste non intellegibili)». Come si vede, per i giudici contabili merita di essere censurata anche la "sciatteria" nella gestione.
Non costituisce circostanza esimente il fatto che il dipendente non si sia appropriato delle risorse, ma le abbia utilizzate per dare risposta alle richieste provenienti dagli amministratori.
Inoltre, «per ragioni contingenti e necessitate, se le disponibilità da riscossione dei diritti siano state utilizzate per pagare spese economali di carattere urgente, occorreva però conferire a siffatto spostamento carattere del tutto provvisorio, provvedendo subito dopo a reintegrare, con nuove anticipazioni economali, la consistenza di quei diritti che andavano riversati».
Viene poi chiarito che «è ormai ravvisabile una configurazione unitaria delle due forme di illecito connesse alla responsabilità amministrativa ed a quella contabile, tendenti a convergere nella comune categoria della cosiddetta responsabilità finanziaria, in quanto ambedue volte alla verifica ed al ristoro di un danno erariale perseguibile ad iniziativa e cura del Procuratore regionale con i connessi oneri probatori a questo incombenti».
In capo ai revisori dei conti la responsabilità matura «in ragione del comportamento gravemente colposo concretatosi nell'omissione ovvero nel ritardo dell'attività di vigilanza". Essi hanno un dovere supplementare di vigilanza nei casi in cui le altre forme di controllo sono attenuate o ridotte (nel caso specifico il responsabile del settore finanziario era anche responsabile dell'economato).

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