Nota del Ministero dell'Istruzione inviata per posta elettronica alle istituzioni scolastiche
Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a
codesta scuola per l'anno 2011 è pari ad euro xxxxxxx. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2011.
L’ulteriore somma di euro xxxxxxxx, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, detta somma di euro xxxxxxx non deve essere prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo "Cedolino unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:
- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc...);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, l’acconto di 4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale, per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio.
Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al
Consiglio d'istituto, corredato del parere di regolarità contabile dei revisori dei conti (art. 2 comma 3 D.I. n. 44/2001).
La gestione provvisoria "in dodicesimi" (art. 8 D.I. n. 44/ 2001) è prevista solo nel caso in cui il Consiglio di istituto non abbia potuto approvare il programma annuale prima dell'inizio dell'esercizio; dovrebbe trattarsi dunque di una situazione eccezionale, da evitare per quanto possibile.
EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA11
Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:
- per "Supplenze brevi e saltuarie", sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio. Al riguardo, si rimanda al successivo paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie";
- per onorare i contratti già stipulati in attuazione delle direttive ministeriali nn. 68 e 92 del 2005, con scadenza successiva al primo gennaio 2010 e non risolvibili anticipatamente, limitatamente alla somma eccedente euro xxxxxxx, in quanto già compresa nella risorsa assegnata con la presente (cfr. paragrafo “Entrate”);
- per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici e/o degli assistenti amministrativi e/o tecnici, per il periodo settembre dicembre 2011;
- per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l’esercizio finanziario 2011;
- per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL), al fine di consentire l’erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza prevista per legge;
- per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2011/2012 (art. 9 CCNL).
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze.
Le integrazioni alla risorsa finanziaria effettuate da questa Direzione generale, saranno comunicate con una e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola e saranno denominate “assegnazioni”. Esse dovranno essere accertate secondo le indicazioni contenute nella e-mail medesima, una volta perfezionate le necessarie variazioni di bilancio (cfr. paragrafo "Gestione" e art. 6 D.I. n. 44/2001).
Non si possono accertare entrate, per quanto di competenza di questa Direzione Generale, se non
specificamente autorizzate con apposita comunicazione.
Inoltre, questa Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro xxxxxxxxxxxx come sopra assegnata per gli istituti contrattuali, che non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate (cfr. paragrafo "Cedolino unico "):
- per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL);
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire la remunerazione anche del personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi;
- per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2011 (quota anno scolastico 2011/12);
- per incrementare il fondo dell'istituzione scolastica, limitatamente alle scuole e ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, che dispone "La somma di euro xxxxxxxx è destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA". Si tratta di istituti contrattuali finanziati col FIS (art. 88 lett. g, h, i, j del CCNL), per i quali potrà comunque essere attribuita una quota aggiuntiva al FIS medesimo;
- sulla base di eventuali apposite rilevazioni che potranno essere disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe già finanziati) nonché per gli esami dei corsi integrativi e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione;
- in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).
Per i seguenti istituti contrattuali, che non gravano sul FIS, non è disponibile una specifica risorsa finanziaria
- le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL).
Fermo restando quanto sopra, l’argomento sarà oggetto di confronto sindacale a livello nazionale. Si richiama l'attenzione sulla responsabilità del dirigente scolastico in caso di assunzione di impegni di spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria.
ENTRATE
la risorsa finanziaria di euro xxxxx, determinata applicando i criteri di cui al DM21/07, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).
La risorsa finanziaria sulla quale codesta scuola può fare affidamento, per quanto di competenza di questa Direzione Generale, è quella sopra citata, ed è stata determinata come di seguito:
- assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A DM21/07) (cfr. paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie);
- quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- solo alle scuole individuate quali capofila all’interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente da questa Direzione Generale.
Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende anche:
- (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) euro xxxxxx quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2011. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”;
- (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del DI66/2001) euro xxxx quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2011. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”
Tale risorsa finanziaria deve essere suddivisa tra le attività e i progetti (cfr. art. 2 comma 6 D.I. 44/01), come meglio specificato nel successivo paragrafo “Spese”.
Non si possono accertare altre entrate, per quanto di competenza di questa Direzione Generale se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione.
L'avanzo di amministrazione presunto deve essere calcolato avendo cura di stimare le riscossioni ed i pagamenti presunti sino alla fine dell'esercizio 2010, nonché le variazioni ai residui che si stima di apportare entro la fine dell'esercizio 2010 (mod. C di cui all’art. 3 D.I. 44/01, da allegare al Programma Annuale).
In particolare, nel citato modello C si dovrà prevedere la riscossione totale di tutti gli accertamenti per l’anno 2010 autorizzati da questa Direzione Generale con propria comunicazione, salva la previsione di un residuo attivo di importo pari all’accertamento relativo ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica, per il periodo settembre-dicembre 2010.
L’avanzo dovrà essere iscritto in entrata all'aggregato "01 Avanzo di amministrazione presunto", voci "01 Avanzo non vincolato" e "02 Avanzo vincolato" a seconda della natura.
Al riguardo dei vincoli, si osserva che l'art. 21 comma 5 della legge 59/97 e l'art. 1 comma 2 del D.I. 44/01 dispongono, riguardo le somme assegnate dallo Stato, che la "dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola."
Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.
Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l’entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta da parte del soggetto assegnatario.
Si invitano pertanto le istituzioni, a verificare l'effettiva necessità di mantenere i vincoli medesimi, alla luce delle considerazioni sopra riportate.
Si rammenta che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.” (art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167). Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.
SPESE
Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate (art. 2 comma 5 D.I. 44/01).
Le entrate complessivamente disponibili, contribuiscono alla copertura delle spese nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) sino all’importo massimo di euro 41.965,51sull'attività "A01 Funzionamento amministrativo generale" (mod. A spese), quale previsione di spesa per l'acquisizione di servizi a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici. La spesa deve essere programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";
- (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del DI66/2001) sino all’importo massimo di euro 0,00 sull'attività "A03 Spese di personale" (mod. A spese), quale previsione di spesa per la remunerazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2011. La relativa spesa deve essere programmata: in corrispondenza al tipo "01 Personale", conto "10 Altre spese di personale".
Le spese finanziate dallo Stato diverse da quelle sopra elencate, sono iscritte in bilancio in autonomia, purché entro il limite inderogabile delle entrate disponibili come da paragrafo “Entrate”.
Tra le spese così finanziate rientrano anche quelle per le visite fiscali, per le quali non è quindi attualmente previsto un finanziamento aggiuntivo ad-hoc. Al riguardo, si sta predisponendo un apposito monitoraggio a fini conoscitivi.
Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga
opportunamente inserita nell'aggregato Z “disponibilità da programmare”.
Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l’attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario, non è uno strumento di programmazione efficace.
A tal fine, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale - art. 2 comma 2 D.I. 44/01).
Pertanto la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è
attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.
Ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione (ad es. MOF), dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001 : "In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".
GESTIONE
La risorsa finanziaria assegnata con la presente, pari ad euro xxxxxxxxxx, potrà essere accertata in entrata all'atto dell'approvazione del programma (art. 2 comma 8 D.I. 44/01). L'ulteriore risorsa, pari ad euro xxxxxxxxx, riferita agli istituti contrattuali, dovrà invece essere gestita come illustrato al successivo paragrafo "Cedolino unico" e non dovrà essere prevista in bilancio e tantomeno accertata.
Riguardo alla gestione dei residui, siano essi attivi o passivi, si raccomanda di iscriverli anche nel modello I, nelle colonne ad essi riservate.
Con riguardo alle riscossioni, si comunica che le erogazioni di cassa saranno disposte con cadenza di norma mensile, saranno annunciate da una e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola e saranno immediatamente visibili nel SIDI nell’area “Assegnazioni” accanto all’indicazione della rata. Si precisa che le erogazioni di cassa non saranno né potrebbero essere accompagnate dall'indicazione delle voci di spesa cui si riferiscono, in quanto costituiscono quota parte della complessiva assegnazione di competenza.
Infatti, spetta alla scuola decidere secondo quali priorità gestire la propria cassa e quindi quale pagamento debba essere affrontato per primo nel rispetto della normativa vigente. Ciò anche in funzione della programmazione temporale delle spese, che può essere fatta solo da ciascuna scuola in autonomia in rapporto alle esigenze legate alla specifica situazione non conoscibili da altri.
Con riguardo agli impegni di spesa, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 del D.I. 44/01, formano impegni le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e riferite all'esercizio in corso. È, quindi, necessario che ciascuna Istituzione scolastica proceda alla tempestiva corretta assunzione degli impegni di spesa, al fine di garantire il regolare andamento della gestione.
Ad esempio, si fa presente che:
- tutti i contratti con il loro perfezionamento costituiscono obbligazioni giuridiche e formano impegno di spesa;
- in particolare, i contratti di supplenza breve, una volta firmati dal dirigente scolastico e dal diretto interessato, costituiscono obbligazioni giuridicamente perfezionate e in quanto tali formano impegno di spesa, da iscrivere in bilancio per la parte di pertinenza dell'esercizio finanziario in corso, ivi compreso quanto dovuto per oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e per l’IRAP. L'impegno deve essere registrato sul sistema di gestione contabile il giorno della sottoscrizione del contratto. Qualora, in sede di liquidazione della spesa, la stessa risulti inferiore rispetto a quanto impegnato, si dovrà procedere alla corrispondente riduzione dell'impegno di spesa;
- l'eventuale contratto di esternalizzazione dei servizi di pulizia nonché gli eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono obbligazioni giuridicamente perfezionate e formano impegni di spesa per il periodo previsto in contratto, da iscrivere in bilancio per la parte di pertinenza dell’esercizio finanziario in corso;
- il compenso previsto per i revisori dei conti deve essere impegnato all'inizio dell'esercizio finanziario. L’impegno è effettuato dall’istituzione scolastica individuata quale capofila del proprio ambito territoriale. I correlati pagamenti sono liquidati a seguito dello svolgimento dell’incarico, come descritto al titolo V del D.I. 44/01. L’impegno deve essere fatto avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010, che riduce del 10% il compenso ai revisori (si veda anche il successivo paragrafo “Applicazione DL78”). Quindi il compenso ai revisori diviene pari a 1.629 euro (= 1.810 x 0,9). La rimanente quota di 181 euro (= 1.810 x 0,1) è versata in conto entrate dello Stato a cura di questa Direzione Generale.
Per quanto concerne il contratto integrativo di sede, si veda il paragrafo "Cedolino unico".
Le obbligazioni giuridicamente perfezionate e dunque i corrispondenti impegni di spesa, possono essere assunte solo nei limiti dello stanziamento dello specifico aggregato (art. 11 comma 1 D.I. 44/01).
Si coglie inoltre l’occasione per ribadire che gli impegni per i contratti con personale non di ruolo, sottoscritti a seguito delle convenzioni stipulate con le Regioni ai sensi dell’art. 7 comma 4-ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, devono essere iscritti al tipo “01 Personale”, conto “10 Altre spese di personale”.
Le istituzioni possono stipulare convenzioni e contratti nel rispetto dei vincoli di cui al Titolo IV (attività negoziale) del D.I. 44/01. In particolare, si richiama l'art. 31 comma 4 D.I. 44/01, che dispone "E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g)” (contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti) “e dall'articolo 40” (contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa).
Il divieto in parola vale ovviamente anche nel caso di contratti per l’acquisto di servizi per lo svolgimento di attività riconducibili a quelle previste per il profilo di collaboratore scolastico o di assistente amministrativo e/o tecnico. Tali contratti quindi possono riguardare solo i servizi necessari e non erogabili dai dipendenti previsti in organico di diritto in quanto i corrispondenti posti sono stati accantonati.
Riguardo detti contratti, fermo restando quanto sopra, nel caso in cui sia necessario, ricorrendone i requisiti, stipularne di nuovi o prorogare quelli esistenti, si raccomanda di farlo con riferimento al solo periodo massimo gennaio-giugno 2011, evitando quindi di assumere obbligazioni e dunque impegni su dette attività per i periodi successivi. Per le modalità da seguire per l’acquisizione dei servizi in questione oltre il periodo gennaio-giugno 2011, seguiranno altre istruzioni operative.
Infine si ricorda che gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e l’IRAP relativi agli stipendi dei supplenti brevi, all’accessorio a carico del bilancio della scuola e in generale alle spese di personale, debbono essere imputati correttamente sulle apposite voci di spesa, separatamente, dunque, rispetto al lordo dipendente.
SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Con riguardo alle spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che potranno essere disposte, con periodicità di norma mensile, assegnazioni a favore di ogni istituzione ad integrazione della risorsa finanziaria assegnata con la presente.
Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all’uopo iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2011, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato a questa Direzione a mezzo dell'applicazione dei "flussi finanziari". L’integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente gli euro xxxxx,00, già compresi nella risorsa finanziaria comunicata con la presente nota.
Detta modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l’esatto fabbisogno per supplenze brevi di ciascuna scuola, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese.
Nel caso in cui il fabbisogno, esaminato in rapporto all'organico della scuola, risulti particolarmente elevato, si provvederà alla citata ulteriore assegnazione di fondi solo successivamente all'esito positivo di apposita verifica.
CEDOLINO UNICO
Come da primo paragrafo, codesta scuola ha a disposizione la somma di euro xxxxxxxx “lordo dipendente” (al netto quindi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP), per il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.
Si ribadisce che detta somma è assegnata al lordo dipendente e quindi non più, come invece accadeva sino all’anno 2010, al lordo Stato. Dall’anno scolastico 2011/2012, quindi, anche la contrattazione di sede dovrà essere effettuata al lordo dipendente. Al riguardo, si precisa che in generale i compensi accessori, se considerati al “lordo dipendente”, corrispondono a quelli al “lordo Stato” divisi per 1,327. Fanno eccezione i soli compensi per i componenti delle commissioni per gli esami di Stato (v. art. 6 comma 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2007).
Ai sensi dell’art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, la somma di euro 47.852,43 non dovrà essere prevista in bilancio nè potrà, ovviamente, essere accertata.
In applicazione della norma citata, a decorrere dal 2011, al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, ivi inclusi i supplenti brevi e saltuari, si provvederà come di seguito:
- le competenze accessorie dovute al personale per l’anno scolastico 2010/2011 e precedenti dovranno essere liquidate e pagate, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro ed IRAP, da ciascuna istituzione scolastica utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste al successivo punto;
- una volta esaurite le giacenze di cui al precedente punto, la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT). Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l’IRAP corrispondenti al lordo dipendente.
In ogni caso il SPT pagherà per il periodo da gennaio ad agosto 2011, a seguito delle richieste di codesta scuola, nei limiti della somma come sopra comunicata, ovvero euro xxxxxxxx al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP. Il SPT pagherà l’accessorio sia per il personale dipendente dalla scuola, inclusi i supplenti brevi, che per l’eventuale personale esterno impegnato nelle attività finanziate nel rispetto della normativa contrattuale con la suddetta somma di euro 47.852,43 e/o con le integrazioni alla medesima come da paragrafo “Eventuali integrazioni e modifiche…”.
Il MEF diramerà una propria circolare attuativa riguardo il “cedolino unico”, alla quale seguiranno istruzioni operative anche a cura del MIUR.
Infine, si raccomanda di effettuare la contrattazione di sede entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e comunque entro il 30 novembre (art. 6 comma 2 del CCNL).
APPLICAZIONE DL 78
Si rammenta che ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 quota parte (pari al 10%) dei compensi ai revisori dei conti deve essere versata in conto entrata Stato (art. 6 comma 21 D.L. 78/2010).
Le somme corrispondenti alla predetta quota del 10% saranno versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato a cura del MIUR. Le scuole non dovranno versare la detta quota del 10% in conto entrata a seguito dell’applicazione della norma citata, fermo restando l’obbligo di versamento in conto entrata per il compenso ai revisori che siano anche dirigenti del MIUR e/o del MEF, designati dalle rispettive amministrazioni, in applicazione delle norme sulla cosiddetta onnicomprensività.
Pertanto, dal 2011 il compenso spettante ai revisori dei conti, a seguito dello svolgimento della relativa attività, è ridotto del 10% e diviene pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Riguardo le altre tipologie di spesa oggetto di misure di contenimento, si fa rinvio agli ulteriori approfondimenti che saranno definiti sulla base delle prossime circolari a cura del MEF;
relativamente all’applicazione del comma 12 dell’art. 6 del citato decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ed in particolare all’uso del mezzo proprio si richiama l’attenzione sulla circolare 22 ottobre 2010, n. 36, della Ragioneria Generale dello Stato.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti