martedì 30 novembre 2010

Comunicato CISL su RSU

Ricevo e pubblico volentieri un comunicato del sindacalista della CISL ,Conigliaro.

Cari Amici e care Amiche,

abbiamo ricevuto una nota dell'Aran che chiarisce che "le RSU sono prorogate" e si ritiene che "le RSU vigenti, quale soggetto sindacale necessario, non decadono alla data del 30 novembre 2010, ma proseguono nello svolgimento delle loro funzioni fino al prossimo rinnovo elettorale, mantenendo, altresi', invariate tutte le prerogative alle stesse riconosciute dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti".

In allegato anche il parere del prof. Carmine Russo con il quale si recitano in modo esplicito le ragioni dell’impossibilità di un rinnovo non definito su una base unica nazionale e previo accordo con tutte le Organizzazioni Sindacali, già diffuso in precedenza in alcune situazioni dove si era prospettato un rinnovo sparso delle RSU.

Con l’occasione vi ricordo che, essendosi concluso il ciclo del controllo previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 4 novembre 2010, relativo ai criteri di ripartizione delle somme di cui all’art. 3, comma 165 della L. 350/2003, il 24 novembre è stato sottoscritto in via definitiva il summenzionato accordo.

Parere del prof. Carmine Russo, giuslavorista Università Magna Grecia e consulente giuridico Cisl Fp

L’elezione delle RSU è disciplinata dall’art. 1, Parte seconda del CCNQ del 7/8/1998.
In questo articolo sono previste due ipotesi:
• l’elezione triennale generale, al termine del cui periodo le RSU elette decadono automaticamente e senza possibilità di proroga;
• l’elezione della RSU che sia decaduta durante il mandato triennale per decadenza o dimissioni di una quota di componenti superiore al 50%.
Le due ipotesi vanno tenute distinte per evitare che in fasi di ritardo del rinnovo triennale si possa ricorrere alla seconda strada per aggirare la normativa contrattuale.
1. In primo luogo bisogna ricordare che l’elezione triennale e contemporanea delle RSU che coinvolge l’intero assetto di rappresentanza di amministrazioni e lavoratori (ARAN e sindacati rappresentativi) con procedure e calendarizzazioni che garantiscano la segretezza e la trasparenza (i due termini non sono antitetici) del voto sono necessarie anche per consentire la misurazione della rappresentatività dei soggetti negoziali (anche se – come si sa – non esiste un nesso di causalità tra modifica dei comparti ed elezioni, visto che le elezioni servono anche a individuare la rappresentanza locale dei lavoratori);
2. Invece, l’elezione della singola RSU che non possa più operare per decadenza di una quota maggioritaria dei suoi componenti, assolve solo a questa seconda funzione e lascia inalterata la misurazione della rappresentatività. L’elezione della singola RSU è possibile quindi solo nel corso del triennio di vigenza del mandato delle RSU elette con procedure generali e contemporanee e, comunque, solo perché si inserisce in un contesto più generale definito dalle elezioni nazionali .
3. Nel caso in cui alla scadenza del triennio del mandato generale, approfittando dell’improrogabilità del mandato, si svolgessero elezioni diffuse e non coordinate
nelle amministrazioni con RSU scadute per decadenza della maggioranza dei componenti e/o perché si dovesse ritenere che la fine del triennio senza immediato rinnovo comporti l’esautoramento del coordinamento nazionale e renda possibile la rielezione libera e sparsa delle RSU, si contraddirebbe la ratio (trasparenza e segretezza) dell’elezione nazionale valida anche per la misurazione della rappresentatività e, di fatto si opererebbe al di fuori e contro il CCNQ del 1998.
4. Un’interpretazione più corretta porta a dire che:
a. la fine del triennio non rende possibile una proroga tacita del mandato delle RSU e quindi è necessario avviare l’elezione o ipotesi alternative comunque coordinate dai rappresentanti nazionali di amministrazioni e lavoratori che hanno firmato la norma contrattuale;
b. Solo le RSU decadute per decadenza della maggioranza dei componenti possono essere rinnovate, ma il voto non può avere valore ai fini della misurazione della rappresentatività .

giovedì 25 novembre 2010

Perché i nostri conti pubblici sono opachi.

Articolo di Paolo de Renzio pubblicato su www.lavoce.info

Negli ultimi dieci anni è cresciuta a livello internazionale l'enfasi sulla necessità di una maggiore trasparenza nell’azione di governo. In particolare, le crisi finanziarie del 1997 prima, e del 2008 poi, hanno evidenziato come la trasparenza dei conti pubblici sia un fattore importante affinché un paese possa evitare alcune delle conseguenze più nefaste degli squilibri finanziari globali e gestire in modo più efficace i vari aspetti della sua politica economica. L’impatto della trasparenza fiscale nel migliorare l’accesso ai mercati finanziari internazionali e nel diminuire i livelli di corruzione, ad esempio, è già stato documentato.
Più in generale, la trasparenza dei conti pubblici è anche un aspetto fondamentale del contratto sociale tra Stato e cittadini, che permette agli elettori, e alle varie organizzazioni che rappresentano i loro interessi, di avere un’idea chiara di come il governo stia gestendo le risorse pubbliche, raccolte attraverso la tassazione.

L'INDICE CHE MISURA LA TRASPARENZA

Sia il Fondo monetario internazionale che l’Ocse hanno pubblicato manuali e linee-guida su come promuovere una maggiore trasparenza dei conti pubblici, ma fino ad alcuni anni fa non era disponibile nessun indice che permettesse di confrontare i vari paesi. Dal 2006, l’International Budget Partnership pubblica ogni due anni l’Open Budget Index, un indice che classifica i paesi in base alla quantità e alla qualità delle informazioni rese disponibili al pubblico su vari aspetti dei conti pubblici e del bilancio dello Stato. Più specificamente, il questionario verifica l’esistenza, il contenuto e la disponibilità per il pubblico di otto documenti di bilancio ritenuti indispensabili per monitorare l’azione di governo: dal documento di programmazione di medio periodo alla proposta di legge di bilancio annuale, fino ai rapporti consuntivi sulla spesa dell’anno precedente e alla valutazione della Corte dei Conti o altri organi di controllo. L’indice è basato su un questionario dettagliato completato da ricercatori indipendenti e sottoposto a un rigoroso processo di revisione che include rappresentanti del governo interessato.

I risultati dell’Obi per il 2010, che per la prima volta includono l’Italia, mostrano come soltanto venti dei novantaquattro paesi inclusi rendono pubblica una quantità di dati sufficienti affinché il pubblico possa farsi un’idea chiara della situazione finanziaria e delle politiche di bilancio del governo. Ai primi posti figurano molti paesi dell’Ocse, tra cui la Nuova Zelanda, Inghilterra e Svezia, ma anche il Sud Africa, che negli anni post-apartheid ha saputo mettere in atto una serie di riforme che rendono molto trasparente la gestione delle finanze pubbliche. In fondo alla classifica vi sono soprattutto paesi caratterizzati da estrema povertà, da regimi politici non democratici e da alta dipendenza dal petrolio come fonte principale di esportazioni e di entrate fiscali, tutti fattori che chiaramente limitano la capacità o la volontà dei governi di rendere conto in modo trasparente dell’uso delle risorse pubbliche.
L’Italia ottiene un punteggio di 58/100, uguale a quello del Portogallo, che ci colloca tra gli ultimi dei paesi Ocse e dietro a Sri Lanka, Peru e Mongolia. Che i conti pubblici italiani non fossero molto trasparenti, lo si sapeva. Vari rapporti del Fondo monetario internazionale negli ultimi anni avevano già evidenziato come fosse necessario non solo migliorare il contenuto, ma anche ovviare al ritardo con cui i vari documenti vengono resi disponibili. Per la prima volta, però, è possibile non soltanto identificare alcune delle aree che più necessitano di migliorie, ma anche confrontare quello che succede in Italia con le pratiche vigenti in altri paesi.

I RITARDI ITALIANI

I problemi principali in Italia sono due. In primo luogo, la minore quantità di informazioni incluse in alcuni documenti, in particolare la proposta di legge finanziaria e di bilancio annuale inviata al Parlamento e il rapporto consuntivo di fine anno. In Francia, ad esempio, il Projet de Loi de Finances contiene una serie di dati che nell'equivalente documento italiano non sono inclusi, come i trasferimenti a imprese statali e le operazioni quasi-fiscali, o gli indicatori non-finanziari che documentano gli obiettivi concreti che il governo intende perseguire per ognuno dei maggiori programmi di spesa.
Simili differenze si possono riscontrare nei rapporti di fine anno confrontando il Rendiconto generale dello Stato in Italia e la Loi de Règlement des Comptes francese. Va notato che in Italia gli indicatori non-finanziari fino all’anno scorso erano contenuti nelle cosiddette “Note preliminari” compilate dalla Ragioneria Generale dello Stato, che però venivano inviate al Parlamento separatamente e in ritardo rispetto alla proposta di legge finanziaria, rendendone più difficile la leggibilità e l’interpretazione.
In secondo luogo, vi sono i problemi legati ai ritardi nella pubblicazione dei documenti e alla loro scarsa leggibilità. Il “Bilancio in breve”, ad esempio, è un utile riassunto dei dati principali del bilancio redatto in un linguaggio più facilmente comprensibile ai non addetti ai lavori (che altrimenti dovrebbero spulciare e interpretare centinaia di pagine di dati). Però, viene normalmente pubblicato un paio di mesi dopo l’approvazione del bilancio in Parlamento, ovvero a giochi fatti. I rapporti trimestrali sull’andamento delle finanze pubbliche, le cosiddette “Trimestrali di cassa”, ora disponibili sui siti internet governativi arrivano soltanto fino a settembre del 2009, ovvero il ritardo è di circa un anno. Tutto ciò limita la capacità della società civile, dei mezzi di comunicazione e in alcuni casi del Parlamento stesso di influenzare e controllare l’operato del governo nella gestione delle finanze pubbliche.
Va certamente riconosciuto alla Ragioneria generale dello Stato un grande sforzo nell’ammodernamento dei sistemi e dei formati e nel rendere disponibile al pubblico una gamma di dati e informazioni sempre più vasta.

Le riforme introdotte dal 1° gennaio 2010 (dopo la compilazione del questionario Obi) con la legge n. 196, che disciplina la normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, hanno come obiettivo quello di assicurare una maggiore trasparenza dei conti pubblici. Ad esempio, il contenuto informativo dei documenti programmatici di finanza pubblica dovrà essere migliorato tramite dettagli, note e allegati. Questo dato è confermato dalla “Decisione di finanza pubblica” approvata di recente, che fornisce dettagli maggiori rispetto ai documenti di bilancio precedenti. La classificazione delle spese per missioni e programmi è stata inoltre istituzionalizzata, permettendo un migliore collegamento tra spesa e obbiettivi di politica pubblica. Una serie di deleghe al governo in materia di miglioramento dei sistemi di contabilità pubblica potrà ulteriormente influire sulla trasparenza del bilancio.
Sarà interessante vedere se nella prossima versione dell’Open Budget Index, nel 2012, l’Italia sarà riuscita a migliorare il suo posto nella classifica globale.

Linee guida per il Programma annuale 2011

Nota del Ministero dell'Istruzione inviata per posta elettronica alle istituzioni scolastiche

PROGRAMMA ANNUALE 2011 (PA11)

Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a
codesta scuola per l'anno 2011 è pari ad euro xxxxxxx. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2011.
L’ulteriore somma di euro xxxxxxxx, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, detta somma di euro xxxxxxx non deve essere prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo "Cedolino unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:
  • il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc...);
  • le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
  • gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
  • le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
  • limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, l’acconto di 4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale, per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio.
Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al
Consiglio d'istituto, corredato del parere di regolarità contabile dei revisori dei conti (art. 2 comma 3 D.I. n. 44/2001).
La gestione provvisoria "in dodicesimi" (art. 8 D.I. n. 44/ 2001) è prevista solo nel caso in cui il Consiglio di istituto non abbia potuto approvare il programma annuale prima dell'inizio dell'esercizio; dovrebbe trattarsi dunque di una situazione eccezionale, da evitare per quanto possibile.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA11

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:
  • per "Supplenze brevi e saltuarie", sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio. Al riguardo, si rimanda al successivo paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie";
  • per onorare i contratti già stipulati in attuazione delle direttive ministeriali nn. 68 e 92 del 2005, con scadenza successiva al primo gennaio 2010 e non risolvibili anticipatamente, limitatamente alla somma eccedente euro xxxxxxx, in quanto già compresa nella risorsa assegnata con la presente (cfr. paragrafo “Entrate”);
  • per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici e/o degli assistenti amministrativi e/o tecnici, per il periodo settembre dicembre 2011;
  • per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l’esercizio finanziario 2011;
  • per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL), al fine di consentire l’erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza prevista per legge;
  • per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2011/2012 (art. 9 CCNL).
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze.
Le integrazioni alla risorsa finanziaria effettuate da questa Direzione generale, saranno comunicate con una e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola e saranno denominate “assegnazioni”. Esse dovranno essere accertate secondo le indicazioni contenute nella e-mail medesima, una volta perfezionate le necessarie variazioni di bilancio (cfr. paragrafo "Gestione" e art. 6 D.I. n. 44/2001).
Non si possono accertare entrate, per quanto di competenza di questa Direzione Generale, se non
specificamente autorizzate con apposita comunicazione.
Inoltre, questa Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro xxxxxxxxxxxx come sopra assegnata per gli istituti contrattuali, che non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate (cfr. paragrafo "Cedolino unico "):
  • per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL);
  • per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire la remunerazione anche del personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi;
  • per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2011 (quota anno scolastico 2011/12);
  • per incrementare il fondo dell'istituzione scolastica, limitatamente alle scuole e ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, che dispone "La somma di euro xxxxxxxx è destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA". Si tratta di istituti contrattuali finanziati col FIS (art. 88 lett. g, h, i, j del CCNL), per i quali potrà comunque essere attribuita una quota aggiuntiva al FIS medesimo;
  • sulla base di eventuali apposite rilevazioni che potranno essere disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe già finanziati) nonché per gli esami dei corsi integrativi e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione;
  • in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).
Per i seguenti istituti contrattuali, che non gravano sul FIS, non è disponibile una specifica risorsa finanziaria
- le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL).

Fermo restando quanto sopra, l’argomento sarà oggetto di confronto sindacale a livello nazionale. Si richiama l'attenzione sulla responsabilità del dirigente scolastico in caso di assunzione di impegni di spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria.

ENTRATE
la risorsa finanziaria di euro xxxxx, determinata applicando i criteri di cui al DM21/07, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).
La risorsa finanziaria sulla quale codesta scuola può fare affidamento, per quanto di competenza di questa Direzione Generale, è quella sopra citata, ed è stata determinata come di seguito:
  • assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A DM21/07) (cfr. paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie);
  • quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
  • quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
  • quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
  • quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
  • solo alle scuole individuate quali capofila all’interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente da questa Direzione Generale.
Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende anche:

  • (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) euro xxxxxx quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2011. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”;
  • (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del DI66/2001) euro xxxx quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2011. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”
Tale risorsa finanziaria deve essere suddivisa tra le attività e i progetti (cfr. art. 2 comma 6 D.I. 44/01), come meglio specificato nel successivo paragrafo “Spese”.
Non si possono accertare altre entrate, per quanto di competenza di questa Direzione Generale se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione.
L'avanzo di amministrazione presunto deve essere calcolato avendo cura di stimare le riscossioni ed i pagamenti presunti sino alla fine dell'esercizio 2010, nonché le variazioni ai residui che si stima di apportare entro la fine dell'esercizio 2010 (mod. C di cui all’art. 3 D.I. 44/01, da allegare al Programma Annuale).
In particolare, nel citato modello C si dovrà prevedere la riscossione totale di tutti gli accertamenti per l’anno 2010 autorizzati da questa Direzione Generale con propria comunicazione, salva la previsione di un residuo attivo di importo pari all’accertamento relativo ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica, per il periodo settembre-dicembre 2010.
L’avanzo dovrà essere iscritto in entrata all'aggregato "01 Avanzo di amministrazione presunto", voci "01 Avanzo non vincolato" e "02 Avanzo vincolato" a seconda della natura.
Al riguardo dei vincoli, si osserva che l'art. 21 comma 5 della legge 59/97 e l'art. 1 comma 2 del D.I. 44/01 dispongono, riguardo le somme assegnate dallo Stato, che la "dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola."
Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.
Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l’entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta da parte del soggetto assegnatario.
Si invitano pertanto le istituzioni, a verificare l'effettiva necessità di mantenere i vincoli medesimi, alla luce delle considerazioni sopra riportate.
Si rammenta che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.” (art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167). Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.

SPESE
Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate (art. 2 comma 5 D.I. 44/01).
Le entrate complessivamente disponibili, contribuiscono alla copertura delle spese nel rispetto delle seguenti indicazioni:

  • (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) sino all’importo massimo di euro 41.965,51sull'attività "A01 Funzionamento amministrativo generale" (mod. A spese), quale previsione di spesa per l'acquisizione di servizi a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici. La spesa deve essere programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";
  • (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del DI66/2001) sino all’importo massimo di euro 0,00 sull'attività "A03 Spese di personale" (mod. A spese), quale previsione di spesa per la remunerazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2011. La relativa spesa deve essere programmata: in corrispondenza al tipo "01 Personale", conto "10 Altre spese di personale".
Le spese finanziate dallo Stato diverse da quelle sopra elencate, sono iscritte in bilancio in autonomia, purché entro il limite inderogabile delle entrate disponibili come da paragrafo “Entrate”.
Tra le spese così finanziate rientrano anche quelle per le visite fiscali, per le quali non è quindi attualmente previsto un finanziamento aggiuntivo ad-hoc. Al riguardo, si sta predisponendo un apposito monitoraggio a fini conoscitivi.
Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga
opportunamente inserita nell'aggregato Z “disponibilità da programmare”.
Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l’attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario, non è uno strumento di programmazione efficace.
A tal fine, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale - art. 2 comma 2 D.I. 44/01).
Pertanto la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è
attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.
Ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione (ad es. MOF), dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001 : "In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".

GESTIONE
La risorsa finanziaria assegnata con la presente, pari ad euro xxxxxxxxxx, potrà essere accertata in entrata all'atto dell'approvazione del programma (art. 2 comma 8 D.I. 44/01). L'ulteriore risorsa, pari ad euro xxxxxxxxx, riferita agli istituti contrattuali, dovrà invece essere gestita come illustrato al successivo paragrafo "Cedolino unico" e non dovrà essere prevista in bilancio e tantomeno accertata.
Riguardo alla gestione dei residui, siano essi attivi o passivi, si raccomanda di iscriverli anche nel modello I, nelle colonne ad essi riservate.
Con riguardo alle riscossioni, si comunica che le erogazioni di cassa saranno disposte con cadenza di norma mensile, saranno annunciate da una e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola e saranno immediatamente visibili nel SIDI nell’area “Assegnazioni” accanto all’indicazione della rata. Si precisa che le erogazioni di cassa non saranno né potrebbero essere accompagnate dall'indicazione delle voci di spesa cui si riferiscono, in quanto costituiscono quota parte della complessiva assegnazione di competenza.
Infatti, spetta alla scuola decidere secondo quali priorità gestire la propria cassa e quindi quale pagamento debba essere affrontato per primo nel rispetto della normativa vigente. Ciò anche in funzione della programmazione temporale delle spese, che può essere fatta solo da ciascuna scuola in autonomia in rapporto alle esigenze legate alla specifica situazione non conoscibili da altri.
Con riguardo agli impegni di spesa, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 del D.I. 44/01, formano impegni le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e riferite all'esercizio in corso. È, quindi, necessario che ciascuna Istituzione scolastica proceda alla tempestiva corretta assunzione degli impegni di spesa, al fine di garantire il regolare andamento della gestione.
Ad esempio, si fa presente che:
  • tutti i contratti con il loro perfezionamento costituiscono obbligazioni giuridiche e formano impegno di spesa;
  • in particolare, i contratti di supplenza breve, una volta firmati dal dirigente scolastico e dal diretto interessato, costituiscono obbligazioni giuridicamente perfezionate e in quanto tali formano impegno di spesa, da iscrivere in bilancio per la parte di pertinenza dell'esercizio finanziario in corso, ivi compreso quanto dovuto per oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e per l’IRAP. L'impegno deve essere registrato sul sistema di gestione contabile il giorno della sottoscrizione del contratto. Qualora, in sede di liquidazione della spesa, la stessa risulti inferiore rispetto a quanto impegnato, si dovrà procedere alla corrispondente riduzione dell'impegno di spesa;
  • l'eventuale contratto di esternalizzazione dei servizi di pulizia nonché gli eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono obbligazioni giuridicamente perfezionate e formano impegni di spesa per il periodo previsto in contratto, da iscrivere in bilancio per la parte di pertinenza dell’esercizio finanziario in corso;
  • il compenso previsto per i revisori dei conti deve essere impegnato all'inizio dell'esercizio finanziario. L’impegno è effettuato dall’istituzione scolastica individuata quale capofila del proprio ambito territoriale. I correlati pagamenti sono liquidati a seguito dello svolgimento dell’incarico, come descritto al titolo V del D.I. 44/01. L’impegno deve essere fatto avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010, che riduce del 10% il compenso ai revisori (si veda anche il successivo paragrafo “Applicazione DL78”). Quindi il compenso ai revisori diviene pari a 1.629 euro (= 1.810 x 0,9). La rimanente quota di 181 euro (= 1.810 x 0,1) è versata in conto entrate dello Stato a cura di questa Direzione Generale.
Per quanto concerne il contratto integrativo di sede, si veda il paragrafo "Cedolino unico".
Le obbligazioni giuridicamente perfezionate e dunque i corrispondenti impegni di spesa, possono essere assunte solo nei limiti dello stanziamento dello specifico aggregato (art. 11 comma 1 D.I. 44/01).
Si coglie inoltre l’occasione per ribadire che gli impegni per i contratti con personale non di ruolo, sottoscritti a seguito delle convenzioni stipulate con le Regioni ai sensi dell’art. 7 comma 4-ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, devono essere iscritti al tipo “01 Personale”, conto “10 Altre spese di personale”.
Le istituzioni possono stipulare convenzioni e contratti nel rispetto dei vincoli di cui al Titolo IV (attività negoziale) del D.I. 44/01. In particolare, si richiama l'art. 31 comma 4 D.I. 44/01, che dispone "E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g)” (contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti) “e dall'articolo 40” (contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa).
Il divieto in parola vale ovviamente anche nel caso di contratti per l’acquisto di servizi per lo svolgimento di attività riconducibili a quelle previste per il profilo di collaboratore scolastico o di assistente amministrativo e/o tecnico. Tali contratti quindi possono riguardare solo i servizi necessari e non erogabili dai dipendenti previsti in organico di diritto in quanto i corrispondenti posti sono stati accantonati.
Riguardo detti contratti, fermo restando quanto sopra, nel caso in cui sia necessario, ricorrendone i requisiti, stipularne di nuovi o prorogare quelli esistenti, si raccomanda di farlo con riferimento al solo periodo massimo gennaio-giugno 2011, evitando quindi di assumere obbligazioni e dunque impegni su dette attività per i periodi successivi. Per le modalità da seguire per l’acquisizione dei servizi in questione oltre il periodo gennaio-giugno 2011, seguiranno altre istruzioni operative.
Infine si ricorda che gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e l’IRAP relativi agli stipendi dei supplenti brevi, all’accessorio a carico del bilancio della scuola e in generale alle spese di personale, debbono essere imputati correttamente sulle apposite voci di spesa, separatamente, dunque, rispetto al lordo dipendente.

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Con riguardo alle spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che potranno essere disposte, con periodicità di norma mensile, assegnazioni a favore di ogni istituzione ad integrazione della risorsa finanziaria assegnata con la presente.
Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all’uopo iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2011, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato a questa Direzione a mezzo dell'applicazione dei "flussi finanziari". L’integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente gli euro xxxxx,00, già compresi nella risorsa finanziaria comunicata con la presente nota.
Detta modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l’esatto fabbisogno per supplenze brevi di ciascuna scuola, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese.
Nel caso in cui il fabbisogno, esaminato in rapporto all'organico della scuola, risulti particolarmente elevato, si provvederà alla citata ulteriore assegnazione di fondi solo successivamente all'esito positivo di apposita verifica.

CEDOLINO UNICO
Come da primo paragrafo, codesta scuola ha a disposizione la somma di euro xxxxxxxx “lordo dipendente” (al netto quindi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP), per il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.
Si ribadisce che detta somma è assegnata al lordo dipendente e quindi non più, come invece accadeva sino all’anno 2010, al lordo Stato. Dall’anno scolastico 2011/2012, quindi, anche la contrattazione di sede dovrà essere effettuata al lordo dipendente. Al riguardo, si precisa che in generale i compensi accessori, se considerati al “lordo dipendente”, corrispondono a quelli al “lordo Stato” divisi per 1,327. Fanno eccezione i soli compensi per i componenti delle commissioni per gli esami di Stato (v. art. 6 comma 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2007).
Ai sensi dell’art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, la somma di euro 47.852,43 non dovrà essere prevista in bilancio nè potrà, ovviamente, essere accertata.
In applicazione della norma citata, a decorrere dal 2011, al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, ivi inclusi i supplenti brevi e saltuari, si provvederà come di seguito:
  • le competenze accessorie dovute al personale per l’anno scolastico 2010/2011 e precedenti dovranno essere liquidate e pagate, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro ed IRAP, da ciascuna istituzione scolastica utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste al successivo punto;
  • una volta esaurite le giacenze di cui al precedente punto, la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT). Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l’IRAP corrispondenti al lordo dipendente.
In ogni caso il SPT pagherà per il periodo da gennaio ad agosto 2011, a seguito delle richieste di codesta scuola, nei limiti della somma come sopra comunicata, ovvero euro xxxxxxxx al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP. Il SPT pagherà l’accessorio sia per il personale dipendente dalla scuola, inclusi i supplenti brevi, che per l’eventuale personale esterno impegnato nelle attività finanziate nel rispetto della normativa contrattuale con la suddetta somma di euro 47.852,43 e/o con le integrazioni alla medesima come da paragrafo “Eventuali integrazioni e modifiche…”.
Il MEF diramerà una propria circolare attuativa riguardo il “cedolino unico”, alla quale seguiranno istruzioni operative anche a cura del MIUR.
Infine, si raccomanda di effettuare la contrattazione di sede entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e comunque entro il 30 novembre (art. 6 comma 2 del CCNL).

APPLICAZIONE DL 78
Si rammenta che ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 quota parte (pari al 10%) dei compensi ai revisori dei conti deve essere versata in conto entrata Stato (art. 6 comma 21 D.L. 78/2010).
Le somme corrispondenti alla predetta quota del 10% saranno versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato a cura del MIUR. Le scuole non dovranno versare la detta quota del 10% in conto entrata a seguito dell’applicazione della norma citata, fermo restando l’obbligo di versamento in conto entrata per il compenso ai revisori che siano anche dirigenti del MIUR e/o del MEF, designati dalle rispettive amministrazioni, in applicazione delle norme sulla cosiddetta onnicomprensività.
Pertanto, dal 2011 il compenso spettante ai revisori dei conti, a seguito dello svolgimento della relativa attività, è ridotto del 10% e diviene pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Riguardo le altre tipologie di spesa oggetto di misure di contenimento, si fa rinvio agli ulteriori approfondimenti che saranno definiti sulla base delle prossime circolari a cura del MEF;
relativamente all’applicazione del comma 12 dell’art. 6 del citato decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ed in particolare all’uso del mezzo proprio si richiama l’attenzione sulla circolare 22 ottobre 2010, n. 36, della Ragioneria Generale dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

martedì 23 novembre 2010

Elenco per la designazione dei revisori dei conti

Nota del Ministero dell'Istruzione

Oggetto: elenco per la designazione dei revisori dei conti, art. 57 D.I. 44/2001

Con l’approssimarsi della scadenza degli incarichi di revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali nominati per il triennio 2008-2010 e considerata la normativa intervenuta in materia di “revisione legale dei conti”, questa Amministrazione si trova nella necessità di dover procedere all’aggiornamento dell’ apposito elenco, mediante re/iscrizione dei soggetti interessati, come previsto dal titolo V del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44.

A tale fine, sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it) - Area Istruzione - Amministrazione – Istanze On-line - è stata attivata una nuova procedura informatizzata per la registrazione del richiedente e presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco sopracitato.
Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la nuova procedura informatizzata dal 13 ottobre 2010.

lunedì 22 novembre 2010

Sblocco degli scatti e premi al merito per docenti e scuole.

Articolo di Claudio Tucci pubblicato su Ilsole24ore.it

Mariastella Gelmini accelera sulla valorizzazione del merito nella scuola e annuncia lo sblocco degli scatti d'anzianità di insegnanti e personale amministrativo, congelati fino al 2013 dalla manovra estiva di Tremonti. «È un giorno storico», ha dichiarato il ministro, al termine della riunione ieri a viale Trastevere con i sindacati. «Docenti e scuole saranno premiati su base meritocratica e non più solo attraverso l'anzianità di carriera, che comunque, grazie allo sforzo del governo, è stata garantita a tutto il settore».


Soddisfatti i sindacati: le circa 250mila persone, che, nel prossimo triennio, passeranno di grado non avranno penalizzazioni di stipendio, a differenza di quasi tutti gli altri comparti del pubblico impiego. Il paracadute offerto da Gelmini (e autorizzato da Tremonti) passa per l'utilizzo del 30% dei risparmi derivanti dai tagli agli organici, inaugurati nel 2008. Una soluzione formalizzata in un apposito decreto interministeriale, «sentiti i sindacati, come previsto dalla legge», sottolinea Francesco Scrima, della Cisl Scuola, che ha evitato penalizzazioni in busta paga per il personale di viale Trastevere «fino a 3mila euro l'anno», ricorda Rino Di Meglio della Gilda.

Dal 2013, ha sottolineato Marco Paolo Nigi dello Snals-Confsal, «forme, procedure e quantificazione delle progressioni di carriera andranno definite in sede di rinnovo contrattuale». Per Domenico Pantaleo della Flc Cgil, «manca comunque un progetto culturale» e chiede al governo di bloccare la terza tranche di tagli (20mila docenti e 15mila Ata) prevista per il prossimo anno scolastico.

A dicembre poi, ha annunciato il ministro, partiranno due progetti sperimentali e su base volontaria, uno rivolto alle scuole, l'altro ai docenti, per premiare le strutture e il personale più bravi. Lo scorso febbraio, ha spiegato Gelmini, è stato istituito un Comitato tecnico scientifico (Cts) che ha elaborato i due progetti, che assegneranno agli istituti "da 10 e lode" fino a un massimo di 70mila euro e ai docenti particolarmente meritevoli un bonus individuale pari a una mensilità lorda. I progetti partiranno il prossimo dicembre e saranno finanziati con il 30% dei risparmi derivanti dai tagli 2008, al netto, ovviamente, delle risorse utilizzate per il recupero degli scatti stipendiali. «Finalmente il merito entra per via contrattuale», ha commentato soddisfatto Massimo Di Menna, della Uil Scuola, che giudica positivamente anche la scelta di partire «in via sperimentale».

giovedì 18 novembre 2010

Chiusura DTEF e varie

Ricevo e pubblico dalle OO.SS.

Nel pomeriggio di ieri 17 novembre, si è svolto l’incontro con l’Amministrazione, nel quale è stata
effettuata la consultazione delle OO.SS., in merito ai Decreti Ministeriali attuativi delle leggi 73/
10 e 78/10 per le materie riguardanti rispettivamente la chiusura delle Direzioni Territoriali e
quella delle Commissioni Mediche di Verifica del MEF.
Dall’analisi delle bozze di decreto che l’Amministrazione ci ha fatto pervenire il 15 u.s., abbiamo
sostanzialmente evidenziato :

1) FORMAZIONE
sussiste l’assoluta necessità che si provveda ad attuare percorsi formativi, sia per il personale delle “ex Direzioni Territoriali” che per quello delle Ragionerie Territoriali, per poter far fronte ai servizi che, come evidenziato nella bozza, dal 1° di febbraio transiteranno nelle Ragionerie, anche tenendo conto della forte diversità numerica del personale che passerà in questi ultimi uffici.
A questo riguardo l’Amministrazione ha condiviso l’esigenza rappresentata ed ha dichiarato l’intenzione di voler procedere all’attuazione di un doppio modulo formativo, a partire da gennaio 2011;

2) MOBILITA’ PERSONALE
nella bozza di D.M. in questione, manca qualsiasi disposizione riguardante il personale che ha fatto domanda di mobilità verso AAMS. Se infatti è chiaro che dal 1° di febbraio 2011 “cessano le
attività delle DTEF ……” e “viene assegnato alle RTS il contingente di personale già in servizio
presso le soppresse DTEF” nulla si dice per quanti dalla stessa data, immaginiamo, si dovrebbero
muovere verso i Monopoli. Per questo abbiamo chiesto un differimento dei tempi di chiusura in
relazione alla produzione da parte dei Monopoli di un piano attuativo sui tempi, le modalità ma
soprattutto le sedi in apertura per accogliere operativamente il nostro personale, a seguito di una
opportuna formazione.
L’Amministrazione nel prendere atto della complessità della ristrutturazione e delle nostre richieste si è comunque riservata un approfondimento in sede politica, oltre che naturalmente con i Monopoli.
Ci ha infine informato di aver già attivato il confronto con AAMS relativamente alle problematiche logistiche;

3) ORGANIZZAZIONE
abbiamo richiesto l’apertura di un confronto con la Ragioneria Generale, per poter condividere la
costruzione del nuovo modello organizzativo , sia per gli uffici centrali che per quelli periferici, rispetto al trasferimento delle funzioni, delle competenze e delle attività, vista la gran mole di lavoro che resta al MEF a fronte di una ridotta numerosità del personale. Infine abbiamo richiesto le motivazioni della mancata citazione nel D.M. delle funzioni collegate all’antiriciclaggio e antiusura.
L’Amministrazione riguardo all’apertura di un confronto, ha condiviso la richiesta, anche perché le Ragionerie saranno l’unico presidio del MEF sul territorio. Per quanto riguarda antiriciclaggio e
antiusura ha precisato essere queste funzioni proprie del Primo Dipartimento con il quale sarà valutata la loro successiva allocazione;

4) DIRIGENTI
abbiamo sollecitato l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di quei dirigenti che non hanno ancora trovato una sistemazione definitiva all’interno del MEF.
L’Amministrazione ci ha assicurato il suo impegno a reperire una giusta soluzione per tutti i suoi
dirigenti;

5) COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA
sulla bozza di D.M. abbiamo rilevato una diversità nei tempi di attuazione del trasferimento delle
commissioni a livello regionale, rispetto ai tempi indicati per la chiusura delle DTEF. Abbiamo anche rammentato la necessità di favorire, con tale D.M. il miglior servizio possibile all’utenza interessata. Abbiamo rilevato inoltre come nel testo del D.M. mancasse il trasferimento delle funzioni delle Commissioni Mediche alle Ragionerie Territoriali Capoluogo di Regione. A tale proposito, mentre una parte dell’Amministrazione prendeva atto della reale mancanza, dichiarando la disponibilità a effettuare le opportune modifiche, solo la parte operativa ha assunto un irrazionale ed ingiustificato atteggiamento, scarsamente collaborativo e sicuramente non risolutivo della problematica evidenziata

EX ETI
Abbiamo sollecitato con fermezza all’Amministrazione la richiesta delle nostre tre Federazioni Nazionali, per dare risposte alle osservazioni già avanzate nell’incontro del 4 novembre u.s. che, rammentiamo sinteticamente, si incentravano su:
1) un’interpretazione normativa ed amministrativa che dia la possibilità ai colleghi di non essere penalizzati, economicamente e giuridicamente, rispetto alle condizioni attuali;
2) di verificare la possibilità di mantenere l’iscrizione al fondo di previdenza;
3) l’apertura di un tavolo congiunto concertativo con MEF, AAMS ed OO.SS.

Ci è stato risposto che tali casistiche sono allo studio ed a breve verranno fornite le debite risposte.
Abbiamo richiesto che queste ultime vengano formalizzate al fine di dare risposte certe al personale interessato ed alle Segreterie delle Federazioni richiedenti.


FUA 2009
E’ stato confermato il pagamento del fua 2009 entro il corrente mese.

COMMA 165
l’Amministrazione ci ha informato della relativa certificazione da parte degli organi di controllo dell’accordo sottoscritto il 4 novembre e della ulteriore e finale decretazione che dovrebbe portare al pagamento delle somme collegate entro quest’anno.

PROGRESSIONI
l’accordo relativo alle ulteriori progressioni, anch’esso sottoscritto il 4 novembre, è ancora al vaglio degli organi certificatori.

BANDO per le progressioni economiche.
è in via di perfezionamento definitivo e siamo in attesa di prenderne visione prima dell’emanazione.

Roma, 18 novembre 2010

mercoledì 17 novembre 2010

C'è cattiva gestione anche per sciatteria

articolo di Arturo Bianco pubblicato su www.ilsole24ore.it

Utilizzare in modo improprio le risorse dell'economato, anche se ciò avviene nell'interesse dell'ente e su indicazione degli amministratori, e non individuare chiaramente le varie tipologie di entrate fa scattare la responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti (nonché ai revisori dei conti, se non sono stati effettuati i necessari controlli). Possono essere così riassunte le indicazioni dettate dalla sentenza 163 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti delle Marche, depositata lo scorso 6 ottobre.
Siamo nell'ambito di due distinte forme di responsabilità: per i dirigenti si deve parlare di "mala gestio", cioè di errori ed omissioni nella gestione che devono comunque essere censurati; per i revisori c'è omissione del dovere di controllo.
La violazione dei «più elementari obblighi di servizio propri di un contabile, al fine di una sana e regolare gestione anche solo documentale» determina il maturare di responsabilità amministrativa.
Essa nasce per il semplice fatto di «avere tenuto una contabilità estremamente confusa e inattendibile, tale comunque da non consentire, nel corso degli anni, forme di tracciabilità e riscontrabilità dei flussi di entrata e di uscita tra loro collegati, che potesse dar conto della reale esistenza degli stessi (per effetto, ad esempio, dell'omessa protocollazione e registrazione delle operazioni, tali da rendere molte poste non intellegibili)». Come si vede, per i giudici contabili merita di essere censurata anche la "sciatteria" nella gestione.
Non costituisce circostanza esimente il fatto che il dipendente non si sia appropriato delle risorse, ma le abbia utilizzate per dare risposta alle richieste provenienti dagli amministratori.
Inoltre, «per ragioni contingenti e necessitate, se le disponibilità da riscossione dei diritti siano state utilizzate per pagare spese economali di carattere urgente, occorreva però conferire a siffatto spostamento carattere del tutto provvisorio, provvedendo subito dopo a reintegrare, con nuove anticipazioni economali, la consistenza di quei diritti che andavano riversati».
Viene poi chiarito che «è ormai ravvisabile una configurazione unitaria delle due forme di illecito connesse alla responsabilità amministrativa ed a quella contabile, tendenti a convergere nella comune categoria della cosiddetta responsabilità finanziaria, in quanto ambedue volte alla verifica ed al ristoro di un danno erariale perseguibile ad iniziativa e cura del Procuratore regionale con i connessi oneri probatori a questo incombenti».
In capo ai revisori dei conti la responsabilità matura «in ragione del comportamento gravemente colposo concretatosi nell'omissione ovvero nel ritardo dell'attività di vigilanza". Essi hanno un dovere supplementare di vigilanza nei casi in cui le altre forme di controllo sono attenuate o ridotte (nel caso specifico il responsabile del settore finanziario era anche responsabile dell'economato).

martedì 16 novembre 2010

I nuovi funzionari "riqualificati"

Ieri hanno firmato il loro nuovo contratto da funzionari i nostri 407 colleghi vincitori delle procedure di riqualificazione.

In bocca al lupo da tutti noi

venerdì 12 novembre 2010

Calcola il tuo punteggio per il passaggio nelle aree

La USB RdB MEF mette a disposizione dei lavoratori lo strumento per calcolare il proprio punteggio in relazione agli sviluppi economici all'interno delle aree.


Dopo aver individuato l'area di appartenenza, sarà necessario inserire i dati richiesti in ogni singolo campo (il numero degli anni di anzianità così come richiesti per quanto riguarda l' esperienza professionale - il punteggio corrispondente al titolo di studio posseduto per quanto riguarda i titoli di studio, culturali e professionali) della colonna evidenziata in giallo e il punteggio verrà calcolato in automatico.

PS: a mio avviso poco utile ma per dovere di informazione lo riporto.


venerdì 5 novembre 2010

Accordo del 4 novembre relativo alle Progressioni economiche

Nella giornata di ieri 4 novembre è stato raggiunto l'accordo, si spera definitivo, per le progressioni economiche all'interno delle aree.
L'articolo 1 prevede la seguente ripartizione:

III F6 =155
III F5 =330
III F4 = 665
III F3 = 335
III F2 = 190
II F5 = 725
II F4 = 640
II F2 = 135
I F3 = 220
I F2 = 15


Per chi volesse copia dell'accordo me lo può chiedere a notiziedalmef@gmail.com

giovedì 4 novembre 2010

Come cambia la legge 104

articolo pubblicato su www.ilsole24ore.com

Giro di vite sui permessi mensili previsti dalla legge 104 sull'assistenza alle persone disabili: il "beneficio", tre giorni di permesso mensile (o in alcuni casi, due ore di permesso giornaliero) viene limitato «in relazione al grado di parentela» e la fruizione dovrà avvenire «in forma alternata». Vale a dire, un solo lavoratore dipendente per volta, per assistere la stessa persona in situazione di handicap grave. Le novità, che entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono contenute nel collegato Lavoro, approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 19 ottobre, che, dopo varie circolari interpretative degli enti previdenziali e della Funzione pubblica, riscrive le condizioni per poter accedere all'articolo 33 della legga 104, sull'assistenza ai parenti con problemi di handicap.

Una norma, che nel 2009, nel pubblico impiego, secondo gli ultimi dati targati Brunetta, è stata utilizzata da oltre 150mila persone, di cui il 10% nella scuola e nei comuni e il 9% nelle aziende ed enti del Ssn. Nella maggior parte dei casi per assistere i genitori (50%), mentre per i figli (di minore o maggiore età) o coniugi la percentuale si aggira intorno al 10 per cento.

La prima novità "corretta" dal collegato Lavoro riguarda le condizioni che danno diritto al beneficio lavorativo. Intanto, viene chiarito che il parente (o l'affine) da assistere deve essere "ordinariamente" entro il secondo grado. Vale a dire, per semplificare il discorso, figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti diretti, nel caso di parenti, oppure: suoceri, genero, nuora e cognati (o cognate), nel caso di rapporti di affinità.
Il terzo grado è ammesso «soltanto» qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età ovvero siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Per terzo grado - vale la pena ricordare - s'intendono i nipoti (figli di fratelli o sorelle), gli zii o le zie (paterni e materni) i bisnipoti, i bisnonni, e gli zii (o le zie) del coniuge.
Si prevede poi che un solo lavoratore possa assistere la stessa persona disabile e viene meno il riferimento alla «convivenza» della persona da assistere. Un ultimo ritocco sui requisiti ex lege 104 viene fatto per i genitori, anche adottivi. In questi casi, possono continuare ad assistere il figlio con handicap grave, ma - viene specificato - «solo in maniera alternata e non più contemporaneamente». In più: i genitori adottivi vedono riconosciuto espressamente il diritto all'assistenza al figlio maggiore di 3 anni, ma minorenne.
Attenzione: i nuovi requisiti sono obbligatori e, in caso di perdita, scatta la decadenza immediata dal diritto ai benefici, oltre all'eventuale azione disciplinare.

Il collegato Lavoro innova pure sul fronte trasferimenti del personale beneficiario della legge 104, prevedendo, in particolare, che il diritto alla precedenza nei trasferimenti avrà valore «solo se le sedi di preferenza saranno comprese tra quelle più vicine al domicilio dell'assistito» (e non più al proprio, come invece accadeva finora).

richiesta rinegoziazione accordi F.U.A. 2009

Al Ragioniere Generale dello Stato
Al Responsabile Relazioni Sindacali MEF
SEDE
Ai Sigg.ri Direttori degli Uffici Centrali di Bilancio
ROMA

Oggetto : richiesta rinegoziazione accordi F.U.A. 2009

La nostra O.S. rende noto di non essere disponibile alla rinegoziazione degli accordi F.U.A. per l’anno 2009 già sottoscritti, per i seguenti motivi:

• ad oggi non è pervenuto nessun rilievo formale. Pertanto, allo stato, è impossibile individuare con esattezza i lamentati profili di illegittimità che affliggerebbero tali accordi, sulla cui corrispondenza alla legge si sono già espressi i singoli Direttori –Datore di Lavoro- apponendovi la propria sottoscrizione;

• comunque, anche ove tali profili sussistessero, agli accordi medesimi, sotto la responsabilità dei singoli Direttori, si dovrà applicare il disposto dell’art.1419, secondo comma, del codice civile, espressamente richiamato dal vigente CCNL, in base al quale, le clausole riconosciute contra legem dovranno essere sostituite ope legis dalle norme imperative asseritamente violate.

Ciò premesso, si chiede all’Amministrazione in indirizzo di provvedere senza indugio e senza ulteriori intollerabili ritardi al pagamento delle somme dovute al Personale, riservandosi in difetto ogni opportuna azione nelle competenti sedi.
Si chiede infine voler rendere note le norme sopravvenute in base alle quali, per la prima volta quest’anno, gli accordi in parola sono stati sottoposti al controllo di legittimità dell’UCB MEF.

Per il Coordinamento Nazionale
Alfonso Galdi