martedì 7 novembre 2017

Doppi incarichi non autorizzati



Articolo di Guido Befani pubblicato su Il Sole 24 Ore


L'assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di appartenenza determina, per il lavoratore che svolge doppi incarichi, l'obbligo di versamento di quanto percepito nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza; l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
È quanto afferma la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 189/2017.



La Corte dei Conti è intervenuta in una fattispecie di danno erariale riguardante l’indebito esercizio di attività extra lavorativa non autorizzata da parte di un dipendente di una azienda ospedaliera addetto a prestazioni infermieristiche.



Nell’affermare la responsabilità amministrativa del dipendente, la Corte ha avuto modo di rilevare come, per i dipendenti pubblici, la materia delle incompatibilità e del cumulo d’impieghi e incarichi sia ora regolata dal Dlgs n. 165/2001, il quale, tenuta ferma per tutti la disciplina delle incompatibilità lavorative, ha disposto l’impossibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la quale, ai fini di detta autorizzazione, “verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.



Per la Corte, infatti, nell’ambito del rapporto d’impiego pubblico, il nostro sistema costituzionale prevede, in linea di principio, a norma dell’articolo 98, comma 1, l’esclusività della prestazione lavorativa: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, e l'assenza di autorizzazione da parte della Pa di appartenenza determina, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, Dlgs n. 165/2001, l'obbligo di versamento di quanto percepito, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento dei fondi di produttività o equivalenti.



Le eccezioni ammesse dalla legge, infatti, riguardano esclusivamente i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.



Alla luce di queste premesse, ne deriva che il pubblico dipendente, se intende svolgere altri incarichi retribuiti, deve richiedere l'autorizzazione per consentire di verificare la sussistenza, anche potenziale, di conflitti d'interesse, e l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

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