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venerdì 24 aprile 2015
Gli incarichi al MEF
giovedì 2 aprile 2015
Contrattazione integrativa
Con riferimento alla contrattazione
integrativa va segnalata la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di
contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell’articolo 9 del
decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall’articolo 1, comma 456, della legge
n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Inoltre, lo stesso comma 456 della
citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un’ulteriore
previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere
decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con
riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del
richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l’applicazione del limite
relativo all’anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla
diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).
Con specifico riferimento agli enti
nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, il comma 477 del
medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto che i risparmi di
cui al citato comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, comma 108, della legge n. 228/2012.
mercoledì 1 aprile 2015
Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi
Per
la formulazione delle previsioni per l'anno 2015, rispetto alle indicazioni
fornite nella circolare n. 2/2013, si segnalano, in materia di assunzioni le
disposizioni introdotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il decreto legge
n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, da
ultimo, con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e con il decreto
legge n. 192/2014 (recante “proroga di termini previsti da disposizioni
legislative”), in corso di conversione in legge.
In
particolare, al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della
ricerca, l’articolo 58, comma 1, del predetto decreto legge n. 69/2013 ha
ampliato le percentuali di turn over di cui all’articolo 66, commi 13 bis e 14,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nello
specifico, per gli anni 2014 e 2015, il citato articolo 66, comma 13-bis, come
modificato dal decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 98/2013, prevede che il sistema delle università statali possa
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a
tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa
pari al 50 per cento, in luogo del 20 per cento, di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno
precedente. Ai sensi dell’articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge n. 112/2008,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio
decreto ministeriale, provvede all'attribuzione a ciascuna università del
contingente delle assunzioni, espresso in punti organico, sulla base dei
criteri determinati dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49 e dai successivi DD.P.C.M. previsti dal medesimo articolo 7.
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