La FLP informa che la Corte Costituzionale, con la sentenza 05.06.2013 n.116, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, ritenendo irragionevole e discriminatorio, e quindi costituzionalmente illegittimo, il prelievo sulle cosiddette “pensioni d’oro” pubbliche e private superiori ai 90 mila, ai 150 mila e ai 200 mila euro lordi l’anno, che era stato introdotto nell’estate 2011 dal governo Berlusconi e poi confermato dal governo Monti, e che vedeva interessati centinaia di magistrati, avvocati dello Stato, ambasciatori, docenti universitari, alti funzionari, dirigenti pubblici, ammiragli, generali, notai, giornalisti, manager pubblici e privati.
Nel particolare, viene quindi bocciato l'articolo che dispone che "a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui."