lunedì 11 giugno 2012

Congedi parentali: retribuzione piena anche per i figli dai 3 agli 8 anni

Ricevo dal sindacato FLP e pubblico

La FLP informa che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 marzo 2012 n°3606, superando anche le interpretazioni restrittive della Funzione Pubblica e dell'ARAN, ha riconosciuto fondata la tesi di una dipendente del Ministero della Giustizia, che con ricorso invocava il riconoscimento, che gli era stato negato, dell’intera retribuzione per i primi 30 giorni di astensione facoltativa per congedo parentale, per il figlio minore di età compresa tra i tre e gli otto anni, in applicazione delle disposizioni previste dal CCNL Comparto Ministeri (integrativo 1998/2001) che recano un trattamento più favorevole, rispetto a quello legale, così come consentito dal medesimo D.Lgs. n. 151, art. 1, comma 2 che fa salvi appunto i trattamenti più favorevoli stabiliti dai contratti collettivi. 
La Corte nel richiamare i contenuti dell’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL Comparto Ministeri (integrativo 1998/2001) che prevede: "Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile....." ha disposto che: Il contratto conferisce “il diritto, alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al "periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1", il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino”. “Detto richiamo inequivocabile induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni.
 Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 4 ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino. 

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