La FLP informa che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 marzo 2012 n°3606, superando anche le interpretazioni restrittive della Funzione Pubblica e dell'ARAN, ha riconosciuto fondata la tesi di una dipendente del Ministero della Giustizia, che con ricorso invocava il riconoscimento, che gli era stato negato, dell’intera retribuzione per i primi 30 giorni di astensione facoltativa per congedo parentale, per il figlio minore di età compresa tra i tre e gli otto anni, in applicazione delle disposizioni previste dal CCNL Comparto Ministeri (integrativo 1998/2001) che recano un trattamento più favorevole, rispetto a quello legale, così come consentito dal medesimo D.Lgs. n. 151, art. 1, comma 2 che fa salvi appunto i trattamenti più favorevoli stabiliti dai contratti collettivi.
Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 4 ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino.
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