venerdì 27 novembre 2009

La Sezione centrale controllo di legittimità, in tema di incarichi dirigenziali

La Sezione centrale controllo di legittimità si è espressa in tema di incarichi dirigenziali con deliberazione n. 17/2009/P, ribadendo che l'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, che prevede che gli incarichi di dirigente di prima fascia possono essere conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione entro un limite percentuale rispetto alle dotazioni organiche, è una norma eccezionale che consente l'accesso ai pubblici impieghi senza concorso, e, pertanto, non può essere estesa oltre quanto espressamente previsto; di conseguenza, in mancanza di puntuale previsione legislativa, ai fini della determinazione del numero dei posti dirigenziali conferibili ai sensi del citato art. 19, comma 6, non è ammissibile l'arrotondamento all'unità superiore, in quanto avrebbe la conseguenza di superare il limite fissato.
Continua, quindi, il Collegio: L'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'Amministrazione, fa riferimento agli incarichi di cui ai commi da 1 a 5; poiché il comma 1 disciplina in modo onnicomprensivo il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, possono essere conferiti ai sensi del citato comma 6 anche gli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo comma 10.
Nel caso in specie, il DPR 10 agosto 2000, n. 368, recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri, individua taluni posti di consigliere ministeriale per consulenza, studio o ricerca in materia giuridica, amministrativa e di bilancio; poiché la dizione "amministrativa" può essere riferita a tutta l'attività istituzionale, di natura non specificamente giuridica o contabile, non riservata ai compiti specifici della carriera diplomatica, vi rientra anche la funzione di consigliere ministeriale in materia di comunicazione pubblica.

mercoledì 25 novembre 2009

Rinnovo degli inventari nelle scuole e beni durevoli

Sono tornato oggi da una prima tornata di verifiche nelle scuole e ho riscontrato un problema comune.
Ormai, quasi tutti gli istituti scolastici sono prossimi alla scadenza dei dieci anni previsti dal comma 9, articolo 24 del D.I. 44/2001 per il rinnovo degli inventari e alla rivalutazioni di beni.
Al fine di poter iniziare le procedure, hanno iniziato a chiedere informazioni alle RTS o a cercare notizie sulle riviste del settore.
Il problema nasce qui: alcune RTS e una rivista "la rassegna normativa" riporta che le istruzioni di riferimento sono state emanate con la circolare 42 del 30 dicembre 2002 del nostro ispettorato di finanza.
In questa circolare, oltre alle aliquote, sarebbe riportata il famigerato limite di 500 euro come valore del bene per essere iscritto nell'inventario, mentre per i beni con valore inferiore è necessario istituire il registro dei cosiddetti "beni durevoli".
Considerato che, casualmente, questo è il mio lavoro quotidiano, vorrei ricordare ai colleghi revisori che leggono questo blog, che le istruzioni della circolare non si applicano alle Amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi (articolo 2, comma 1 del DPR 254/2002).
Pertanto, le scuole devono solo attenersi all'articolo 24 e succ. del D.I. 44/2001.
PS: la suddivisione dei beni in "inventariati" e "durevoli" è veramente demenziale, vi prego, amici revisori, di sconsigliarlo alle vostre scuole.

giovedì 19 novembre 2009

Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratici pubbliche

Ricevo e pubblico dalla RDB
L'art. 22 ter della Legge 102 del 3 agosto 2009, stabilisce i nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia delle donne.
Tale requisito, attualmente di 60 anni, verrà innalzato gradualmente, a partire dal 2010, fino al raggiungimento dei 65 anni.
L’INPDAP, con la nota in allegato, ha specificato come avverrà tale passaggio per le dipendenti dei settori pubblici.
E' chiaro che l’aumento dell’età pensionabile per le lavoratrici, disegno sessista e classista, rientra all'interno di un più vasto attacco lanciato contro i diritti delle donne, in particolare contro le lavoratrici del Pubblico Impiego.
Infatti, il nuovo aumento dell’età pensionabile per le lavoratrici della Pubblica Amministrazione, avviene con il pretesto di dare corso ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea ma, né questo né i governi precedenti, si sono preoccupati di applicare, per esempio, un’altra sentenza della Corte riguardante i riconoscimento dell’anzianità di servizio per le lavoratrici precarie.
Ancora oggi le donne, con estrema difficoltà, riescono a conciliare la vita lavorativa con la cura della famiglia e, l'innalzamento a 65 anni dell’età pensionabile, significa attribuire ulteriore disagio ad una condizione già sfavorevole.
Quali siano gli effetti di modifiche peggiorative e il ritardo delle condizioni anagrafiche di accesso alla pensione, dati gli attuali presupposti sociali, è facile immaginarlo.
Se a tutto questo si aggiunge, anche, la "revisione dei coefficienti di trasformazione", che scatterà dal primo gennaio 2010 per tutti i lavoratori, disposta in maniera del tutto bipartisan dalla riforma Dini del '95, tradotto in cifre dal governo Prodi e confermato dall'attuale governo con la benedizione di CGIL, CISL e UIL, il quadro è completo.
Si tratta, chiaramente, di quei numeretti che moltiplicati per la totalità dei contributi versati danno come risultato la pensione dovuta a ciascun lavoratore. Ogni tre anni questi numeri andranno rivisti al ribasso man mano che crescerà la speranza di vita. Primo taglio a gennaio 2010.
Insomma, campare di più non è un regalo ma un prezzo da pagare.
Lo abbiamo già scritto più volte e lo ripetiamo: il governo usa la crisi economica sistemica, che investe tutto il mondo del lavoro e la società nella sua complessità, per ridisegnare e comprimere tutto lo stato sociale e ridurre i diritti dei soggetti più esposti nel mercato del lavoro.
Ogni occasione, quindi, è buona per cancellare i diritti, cominciando da uno dei settori più deboli di questa società: le donne lavoratrici che, ormai, suppliscono completamente alle funzioni di uno stato sociale disintegrato dalle forze politiche di ambedue gli schieramenti, divenute, di volta in volta, maggioranze di governo.Le donne sono quelle che pagano il prezzo più alto in termini di salario, di disoccupazione, di precariato e di qualità della vita, fra tagli di servizi indispensabili (scuola e sanità), aumenti di carichi di lavoro dentro e fuori le mura domestiche ed il dilagare della violenza sul proprio corpo.
Ad una compagine politica tutta impegnata a ridurre ulteriormente i diritti del lavoro salariato e che punta essenzialmente alle donne con particolare sadismo, le lavoratrici del pubblico impiego, chiamate al maschile "fannulloni", ma che sono le prime a pagare, a caro prezzo, la compressione dei diritti, i tagli al salario e dei servizi sociali erogati dallo Stato, devono rispondere con la partecipazione e la lotta.
E’ tempo che le lavoratrici riprendano, nelle proprie mani, l’iniziativa contro gli attacchi alle condizioni di lavoro e di vita delle donne, per una battaglia che metta al centro la riconquista di tutti i diritti.
Si deve rivendicare salute e sicurezza, occupazione stabile, sostegno e garanzie.
Da subito.

lunedì 16 novembre 2009

Le bugie di Brunetta

Dal blog del mio amico Antonino Leone

Ho letto sul Corriere della Sera del 15 novembre un servizio dedicato al Ministro Renato Brunetta firmato da Lorenzo Fuccaro.
I contenuti dell’articolo mi hanno sorpreso per i seguenti motivi:
- Le bugie di Brunetta;
- Le reticenze del giornalista che ha riportato solo le dichiarazioni del ministro astenendosi dal verificare e valutare le dichiarazioni stesse.
In tal modo non si propone un servizio ai lettori per capire in modo oggettivo i contenuti della riforma delle Pubbliche Amministrazioni ma al contrario si crea soltanto confusione.Il Ministro Brunetta dichiara che la riforma della PA è “sostanzialmente bipartisan dato che vi hanno lavorato persone di sinistra come Pietro Ichino, Enzo Bianco e Linda Lanzillotta”.
Il Ministro Brunetta dimentica con molta superficialità che il Partito Democratico non ha espresso voto favorevole alla legge n. 15/2009 (in prima lettura al Senato si è astenuto in quanto si era creato un clima di fattiva collaborazione, alla Camera dei Deputati ha votato contro per le modifiche apportate dalla maggioranza ed al Senato non ha partecipato al voto in quanto le proposte del PD non state considerate).
In merito allo schema del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, il Partito Democratico ha espresso parere negativo, ha presentato una proposta alternativa di parere ed ha invitato il Governo a ritirare la proposta. Parere sull’Atto del Governo n. 82
L’impegno dei rappresentanti del PD, il quale si è realizzato con proposte concrete (valutazione indipendente, trasparenza totale, benchmarking) finalizzate a migliorare il provvedimento sono state in parte recepite dalla legge n. 15/2009 e disattese dal decreto legislativo n. 150/2009, non può autorizzare il Ministro Brunetta a parlare di provvedimento bipartisan in quanto si tratta semplicemente di una scelta responsabile a favore del cambiamento della PA non recepita dal Ministro.
Inoltre, occorre considerare che i contenuti normativi del decreto legislativo sono meno innovativi ed efficaci rispetto a quanto previsto dalla legge n.15/2009 e dalla prima bozza del decreto legislativo.
Valutazione indipendente. E’ necessario chiarire che il decreto legislativo n. 150/09 non istituisce alcuna autorità indipendente ma si limita a prevedere la costituzione di una commissione di valutazione centrale con autonomia, indipendenza e poteri limitati rispetto alle previsioni dell’art. 4, comma 2 lettera f), della legge n. 15/09 ed all’art. 5 del disegno di legge n. 847/2008 presentato dal senatore Pietro Ichino e altri.
Pertanto, la previsione della commissione di valutazione disciplinata dal decreto di attuazione non corrisponde alle aspettative del Partito Democratico.La Commissione Centrale è nominata dal Governo, le modalità di organizzazione e le norme relative alla gestione finanziaria della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed opera in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell’economia e delle finanze. Gli organi di valutazione periferici sono nominati dalle direzioni generali degli enti e degli organi pubblici. Queste norme limitano di fatto l’indipendenza e l’autonomia delle Commissioni di valutazione. Infine la Commissione centrale è priva di potere sanzionatorio o di interdizione di fronte alle violazioni della trasparenza totale ed alla mancanza di autonomia dei valutatori delle commissioni periferiche.
Opzione voice. Nel decreto attuativo non vi è traccia della partecipazione delle associazioni degli utenti ad un confronto costruttivo con gli organi di valutazione. Le informazioni, le proposte e le valutazioni dei cittadini, della stampa e delle università sono importanti e rappresentano una fonte ricca di informazioni da utilizzare per accelerare il processo di cambiamento della PA.
Occorre utilizzare lo spazio di partecipazione che offre la trasparenza totale al fine intervenire, controllare e richiedere servizi pubblici più efficienti. Il rapporto tra le PA ed i cittadini clienti è essenziale per innovare l’offerta di servizi pubblici.
Centralizzazione. Il decreto attuativo si caratterizza per l’eccesso di legificazione e di centralizzazione e per l’occupazione di spazi di responsabilità attribuite ai dirigenti ed alla contrattazione collettiva. Regole minuziose e dettagliate sono state introdotte dal decreto delegato ed assegnate ai dirigenti in materia di contrattazione collettiva e di sistema incentivante.Per responsabilizzare i dirigenti occorre garantire loro la discrezionalità organizzativa e nello stesso tempo controllare i risultati conseguiti. I dirigenti incapaci di conseguire gli obiettivi del piano vanno licenziati.La metodologia del Ministro Brunetta offre nuovi alibi al management pubblico, i quali nel caso in cui non conseguono gli obiettivi del piano affermeranno che le procedure e le regole minuziose e dettagliate stabilite dal decreto attuativo non consentono una performance migliore.
L’obiettivo della “convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento alle relazioni sindacali” (art. 2, lettera a, della legge n. 15/09) e la previsione che “è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro” (art. 3, lettera a), della legge n. 15/09) sono disattesi dal decreto delegato che si pone in discontinuità con le riforme Cassese e Bassanini. Il processo di privatizzazione del pubblico impiego segna una battuta di arresto.
Misurazione del Lavoro. Molti enti, organi e dipartimenti pubblici non hanno introdotto la misurazione del lavoro. Questa operazione rappresenta il presupposto per realizzare una valutazione seria e completa della produzione e la totale trasparenza della performance delle PA. Occorre stabilire i prodotti da misurare, introdurre parametri di quantità e di qualità dei servizi offerti, stabilire gli standard di produttività ed iniziare a misurare la produttività individuale degli operatori pubblici. Solo dopo l’implementazione operativa di tali parametri può iniziare la valutazione delle commissioni previste a tale scopo. Questa operazione non è facile per gli organismi pubblici che hanno operato fino a questo momento senza controllo e business plan perché manca loro la cultura del lavoro pubblico. Il Ministro Brunetta anziché perdere tempo in dichiarazioni pretestuose dovrebbe attivarsi per avviare tale processo.Fino al 2009 il salario accessorio è stato distribuito a pioggia a tutti gli enti e da questo momento in poi il decreto attuativo non lo permette e, pertanto, occorre intervenire con urgenza per allineare il sistema della PA alle nuove regole.Organizzazione e legge. Il Ministro Brunetta è convinto che il sistema delle PA può essere migliorato solo attraverso la legge, stabilendo minuziosamente il ruolo del management pubblico, la lotta all’assenteismo, la produttività del lavoro, la contrattazione collettiva ed altro. Non comprende che una buona legge non può prevedere in modo dettagliato ogni cosa e perfino i cambiamenti che avvengono nel mondo delle organizzazioni private e pubbliche.Per migliorare una struttura organizzativa occorrono regole e valori, responsabilità e capacità, conoscenze e competenze, adeguamento e visione, cultura aziendale e leadership. Questi fattori organizzativi, i quali vanno aggiornati di continuo per adeguarsi ai cambiamenti veloci che avvengono nel pianeta, hanno bisogno di nuove condizioni e di poche regole efficaci stabilite dalla legge per realizzare il cambiamento nel sistema della PA. In definitiva sono necessarie le riforme legislative che non siano pervasive e le innovazioni di management, le quali non possono essere stabilite per legge in quanto mutano di continuo, in un rapporto di complementarietà nel rispetto dello spazio di ciascun strumento.

giovedì 12 novembre 2009

acconto FUA 2009

Pubblico la tabella redatta da RDB dalla quale si possono desumere le quote spettanti al personale in servizio presso il MEF a titolo di acconto FUA 2009, in attuazione dell'accordo del 31.7.2009.
L'amministrazione ha chiesto, ai responsabili degli uffici territoriali (RTS e DTEF), il consolidamento dei dati SIAP entro e non oltre le ore 13.00 del 17.11.2009.

Ricordiamo ai lavoratori che, contrariamente a tulle le altre sigle sindacali, la RdB/CUB MEF, dopo un’attenta riflessione, non ha firmato l’intesa del 31.7.2009 concernente la definizione dei criteri e delle procedure per l'erogazione delle risorse costituenti il fondo unico per l'anno 2009.
Questo accordo, infatti, al primo impatto risulta apparentemente positivo in quanto, nella fase attuale, prescinde dalla presenza in servizio ma, poi, obbliga le parti sociali ad effettuare il conguaglio annuale della restante quota, ricalcolando l'assiduità partecipativa dei dipendenti secondo le norme pro tempore vigenti (il solito Brunetta che esce dalla porta ed entra dalla finestra).
Inoltre, applica l’inscindibile legame tra il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti e il destino salariale dei lavoratori che rispondono, quindi, dell’inettitudine e dei "giochetti di potere" dei vari direttori.
Senza contare, infine, l'enorme ritardo nella sua erogazione che nevrotizza ancora di più la penosità salariale dei lavoratori.


MEF (ESCLUSO DIP. FINANZE)
ACCONTO - I SEMESTRE ANNO 2009
TABELLA QUOTE AL LORDO DIPENDENTE


POSIZIONE QUOTA I SEMESTRE 2009
1F1 436,12
1F2 436,12
2F1 479,73
2F2 523,34
2F3 566,96
2F4 566,96
2F5 566,96
3F1 610,57
3F2 610,57
3F3 654,18
3F4 697,79
3F5 697,79

venerdì 6 novembre 2009

Principali modifiche al lavoro pubblico della riforma Brunetta


Ricevo dal sindacato FPM e pubblico


Principali modifiche al lavoro pubblico della riforma Brunetta - decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Commento in ordine di argomento.

Accesso alla dirigenza (articoli 43, 44, 46 e 47).
Fissate nuove procedure per l'accesso alla dirigenza. In particolare, i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a 5 anni, senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale. Possono, inoltre, essere, a richiesta, collocati in aspettativa, salvo diniego dell'amministrazione di appartenenza per preminenti esigenze organizzative.
Serve il dottorato di ricerca per accedere alla seconda fascia di dirigenza. Per l'accesso, invece, alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche a2ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici si precisa che avviene perconcorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della scuola superiore della Pubblica amministrazione, per il 50% dei posti calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati. Al concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'amministrazione. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale generale, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.


Aran (articoli 56 e 58).
Si prevede che gli atti di indirizzo all'Aran e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva vengano esercitate da comitati di settore. Per tutte le amministrazioni centrali opera come comitato di settore, il presidente del Consiglio dei ministri tramite il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia, nel rispetto delle specificità dei singoli comparti. Promosse, poi, forme di coinvolgimento delle varie istanze
rappresentative che operano nei diversi settori della pubblica amministrazione. Per le amministrazioni regionali e il servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali e i segretari comunali e provinciali, viene costituito un secondo comitato di settore. Rappresentanti designati dai comitati di settore possono assistere l'Aran nello svolgimento delle trattative. L'Aran stessa viene, poi, rafforzata prevedendo che il presidente sia nominato con decreto del presidente della Repubblica, previo favorevole parere delle competenti commissioni parlamentari.


Assenze (articolo 69, sub articolo 55-septies).

Se superiori a 10 giorni per malattia protratta e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, devono essere giustificate esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Ssn. Confermato la possibilità dell'amministrazione di effettuare controlli anche in caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore saranno stabilite con decreto di Palazzo Vidoni.


Carcere (articolo 69, sub articolo 55-quinquies).

Fino a 5 anni (più multa fino a 1.600 euro) per chi attesta falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifica l'assenza mediante una certificazione medica falsa. In questo caso, paga, anche, il medico, con la radiazione dall'albo. Non solo. Il dipendente reo paga, anche, il risarcimento patrimoniale.

Cartellino di riconoscimento (articolo 69, sub 55-novies).

Obbligatorio per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, con esclusione di alcune categorie particolari.

Comitato dei garanti (articolo 42). Che dura in carica 3 anni e viene nominato dal presidente del Consiglio dei ministri. Composto da 5 membri, viene sentito per irrogare le sanzioni ai dirigenti.


Commissione per la valutazione (articoli 13 e 30, comma 1).

Opererà in collaborazione con la Funzione pubblica e il ministero dell'Economia, seppur in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione. Dovrà essere costituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sarà composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche esterni all'amministrazione), che dureranno in carica 6 anni e possono essere confermati una sola volta. Tra i suoi compiti, quello di coordinare le altre strutture di valutazione, aiutare le singole amministrazioni a districarsi al meglio tra le nuove modalità di misurazione delle performance e, in generale, favorire, all'interno di ogni struttura, la diffusione di legalità e trasparenza. Stabilito, poi, che dopo 5 anni dalla sua costituzione, venga affidato a un valutatore indipendente l'analisi dei risultati nel frattempo prodotti. L'attuazione del presente articolo costa 2 milioni di euro, nel 2009, e 8 milioni di euro, dal 2010.

Concorsi "territoriali" (articolo 51).

Si stabilisce che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.


Contrattazione collettiva (articoli 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 65 e 66).

Determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e disciplina, in coerenza col settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti nazionali e integrativi, che viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra disciplina giuridica ed economica. Sempre alla contrattazione collettiva è rimessa la definizione dei trattamenti economici accessori collegati: alla performance individuale, organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero dannose o pericolose per la salute. E in accordo con il principio di delega sulla riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, il decreto fissa a 4 il numero dei comparti di contrattazione, cui corrispondono 4 separate aree per la dirigenza. Un'apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. In attesa della costituzione delle macro area contrattuali, si dispone la proroga degli organismi di rappresentanza del personale (Rsu), anche se le relative elezioni siano state già indette (come nel caso della scuola). Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. Nell'ambito, poi, dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalità. Per migliorare, inoltre, l'efficienza e l'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, si segnala la facoltà delle amministrazioni, al fine di incentivare la conclusione tempestiva degli accordi e di tutelare il profilo retributivo dei dipendenti in caso di mancato accordo, di erogare, in via provvisoria, ai dipendenti le somme stanziate dalla legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali (per le sole voci stipendiali). Come, pure, in alternativa a questa, la copertura economica del periodo di vacanza contrattuale secondo misure e modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e, comunque, nei limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali. Disposto, poi, che ogni accordo decentrato sia accompagnato da una relazione tecnica e da una relazione illustrativa, entrambe rese accessibili tanto agli organi
di controllo quanto al pubblico. L'ultima, in particolare, deve essere redatta in modo tale da consentire al pubblico di valutare quanto la contrattazione decentrata sia effettivamente improntata al principio di premiare la produttività e l'efficienza nell'offerta di servizi pubblici. Previsto, poi, per alcune amministrazioni pubbliche che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano posti a carico dei rispettivi bilanci. Qualora, invece, sorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato del punto in discussione. Previsto, inoltre, un particolare regime per i procedimenti negoziali per il personale a ordinamento pubblicistico e l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente decreto.

Contrattazione integrativa (articoli 55 e 64).

Viene sottoposta a vincoli di spesa cogenti, definiti dalla contrattazione nazionale sulla base degli obiettivi e delle compatibilità di finanza pubblica. Per le amministrazioni delle autonomie locali, sono previsti vincoli di approvazione preventiva meno stringenti che per le amministrazioni centrali, ma comunque nel rispetto dei patti di stabilità e dei limiti fissati dai bilanci pluriennali. Le amministrazioni locali, peraltro, possono eventualmente aggiungere risorse proprie a quelle definite dalla contrattazione nazionale a favore della contrattazione integrativa, sempre nel rispetto dei limiti indicati. Potenziato, poi, il sistema dei controlli sulla spesa, che richiede alle amministrazioni centrali di inviare annualmente, e pubblicare sul proprio sito, informazioni certificate sul costo degli accordi integrativi al Ministero dell'economia, e da questo alla Corte dei conti. Previsto, anche, che qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Chiarito, anche, che i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Entro il 31 dicembre 2010, infine, le parti dovranno adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In difetto, i contratti vigenti cesseranno d'efficacia dal 1° gennaio 2011 e non saranno ulteriormente applicati.
Incompatibilità (articolo 52). Non si può conferire un incarico di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito, negli ultimi 2 anni, cariche politiche o sindacali.


Inderogabilità (articolo 29).

Da parte della contrattazione collettiva di tutte le norme della riforma Brunetta relativa alle novità in arrivo su merito e premi, che verranno, pure, inserite di diritto nei contratti.

Ispettorato per la funzione pubblica (articolo 71).

Che opera all'interno della presidenza del Consiglio, alle dipendenze della Funzione Pubblica, per controllare, meglio, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.


Licenziamento disciplinare (articolo 69, sub articoli 55-quater e 55-octies).

Si resta a casa (e in alcuni casi pure senza preavviso) se si attesta la falsa presenza in servizio, ci si assenta senza giustificazione, si rifiuta senza valido motivo un trasferimento disposto dall'amministrazione per motivare esigenze di servizio. Licenziamento in tronco, pure, se si falsificano documenti, si reiterano nell'ambiente di lavoro gravi condotte aggressive o moleste, e in caso di condanna penale interdittiva perpetua dagli uffici pubblici. E, ancora, ma con la ricorrenza di determinate circostanze, in caso di valutazione di insufficiente rendimento. L'amministrazione può, inoltre, risolvere il rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psico-fisica al servizio da parte di un proprio dipendente.


Manager pubblici (articoli da 37 a 41 e articolo 50).

Previste sostanziali modifiche al regime della dirigenza pubblica al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e la qualità delle prestazioni erogate al pubblico, oltre a realizzare adeguati livelli di produttività, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. Tra le novità in arrivo: un ampliamento delle competenze sia nei processi di valutazione del personale ai fini delle progressione economica e tra le aree e della corresponsione di indennità e premi incentivanti, sia nelle procedure di mobilità con riguardo al personale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero, al fine di promuovere il riequilibrio e il più efficiente impiego delle risorse umane. Previsto, anche, un riordino della disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente
attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. In particolare, viene promossa la mobilità, sia nazionale che internazionale, dei dirigenti e si prevede che i periodi lavorativi svolti saranno valorizzati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Giro di vite, poi, sulle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: oltre alla responsabilità disciplinare, si sancisce l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla revoca e al licenziamento. Qualora, invece, abbia omesso di vigilare sul rispetto, da parte del proprio personale, degli standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione, gli viene decurtata la retribuzione di risultato, fino all'80 per cento. Rischia, poi, l'accusa di danno erariale, il dirigente che non individua le eccedenze di personale.


Mansioni (articolo 62).

Stabilito che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto di procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Tranne dirigenti e personale scolastico e assimilati, tutti gli altri pubblici impiegati sono inquadrati in 3 distinte aree, con progressioni orizzontali in base a principi di selettività e verticali, di norma per concorso pubblico.


Merito (articoli da 17 a 19 e articolo 31).

Da valorizzare con sistemi premianti (denaro e carriera) e con logiche meritocratiche. Stop, quindi, agli incentivi "a pioggia", come, pure, alla distribuzione dei premi collegati alla performance in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione. L'Organismo indipendente compila una graduatoria delle valutazioni di tutto personale pubblico: il 25% è collocato nella fascia di merito alta, il 50% va nella fascia intermedia (che portano a casa il 50% delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale) e il restante 25% viene collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla fascia alta: non più di 5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Importante precisazione: le novità sul sistema premiante non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. Per regioni, enti locali e Ssn, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, si prevede, invece, che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a 3.


Mobilità tra comparti (articolo 48).

Per favorirla, con un Dpcm, sentite le regioni e i sindacati, verrà definita, a costo zero per l'Erario, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti nei diversi settori della pubblica amministrazione.


Norme transitorie (articoli 72, 73 e 74).

Prevista l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente decreto. Stabilito, poi, che l'obbligo di cartellino identificativo per i dipendenti a contatto col pubblico decorra a partire dal 90esimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Sempre dall'entrata in vigore del provvedimento, targato 7 Brunetta, non è più ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari dinnanzi ai collegi arbitrali. Un successivo provvedimento verranno declinate le novità in arrivo per il mondo della scuola. Al momento, resta esclusa la possibilità di costituire nell'ambito del sistema scolastico gli organismi indipendenti di valutazione.
Obiettivi (articolo 1). Riorganizzare l'intera disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Si punta a valorizzare produttività e merito di impiegati e dirigenti. Con la previsione, poi, "se assenteisti e fannulloni", di super multe e meno soldi in busta paga.


Organismi indipendenti di valutazione (articoli 14 e 30, comma 2).

Che dovranno sorgere (gratuitamente ed entro il 30 aprile 2010) all'interno di ogni amministrazione, sostituendo, di volta in volta, i servizi di controllo interno. Sono nominati, per 3 anni, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Ogni organismo è composto da 3 componenti e ha il compito, tra l'altro, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, anche al fine di corrispondere i premi.
Organo di indirizzo politico amministrativo (articolo 15). Con il compito, in particolare, di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.


Performance da "10 e lode" (articoli 2 e 3).

Che dovranno essere, costantemente, valutate e misurate, per tenere sotto controllo il polso della situazione, anche al fine di riconoscere premi e scatti di carriera. Ogni amministrazione dovrà rendere pubblici i giudizi assegnati ai propri uffici. L'intera operazione, dalla valutazione alla pubblicazione dei voti, dovrà essere "a costo zero": si utilizzeranno, cioè, risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili "a legislazione vigente".


Piano delle performance (articoli 10 e 11, comma 5).

Da presentare, da parte di ciascuna amministrazione, ogni anno, entro il 31 gennaio, e che racchiude tutte le informazione su obiettivi e risultati di tutti gli impiegati. Se non viene adottato, l'amministrazione inadempiente non potrà erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili e non potrà procedere all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Bisognerà, poi, fare, pure, una relazione, entro il 30 giugno, che evidenzi, come una sorta di consuntivo dell'anno precedente, le performance organizzative e individuali, con rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e alle risorse programmate e il bilancio di genere realizzato. Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi a via XX Settembre, alla Commissione di valutazione, alle associazioni dei consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.


Premio di efficienza (articolo 27).

Previsto che una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento sia destinata, in misura fino a 2/3, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua a incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. Si chiarisce, però, che tali risorse possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati. Il vincolo, vale, anche, per enti locali e Ssn.

Procedimento disciplinare (articoli 67, 68 e 69, sub articoli 55-bis, 55-ter, 55-sexies).

Giro di vite su sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e assenteismo, potenziando l'efficienza. Va su internet il codice disciplinare di ogni amministrazione e viene rimesso ai contratti collettivi il compito di regolare tipologia di infrazione e relativa sanzione. Con un limite però: che non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, per cui resta, peraltro, confermata la giurisdizione del giudice ordinario. Si possono, invece, prevedere forme di conciliazione non obbligatorie da concludersi velocemente (massimo 30 giorni e, comunque, prima dell'irrogazione della sanzione). Riconosciuti, poi, più poteri ai dirigenti, termini certi e una fase istruttoria potenziata. Il giudizio penale sospende solo i procedimenti disciplinari più complessi. Se poi il procedimento disciplinare (non sospeso) si conclude con l'irrogazione di una sanzione, i termini si riaprono se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale. Previste, ancora, varie ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno all'amministrazione pubblica, fra le quali si segnala (per la forte valenza pratica) la responsabilità disciplinare del dirigente o del funzionario che determina per colpa la decadenza dell'azione disciplinare. Per converso, si limita esplicitamente agli eventuali casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile del dirigente in relazione all'esercizio dell'azione disciplinare.


Programma triennale per la trasparenza (articoli 11 e 16).

Che dovrà essere fatto, sentite le associazioni di utenti e consumatori, e aggiornato annualmente. In caso contrario, è fatto divieto all'amministrazione inadempiente di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Rientrano nel perimetro della norma anche gli enti locali e il Ssn. Un esempio di buona trasparenza sarà l'adozione, rapida, della posta elettronica certificata.


Rapporto di lavoro pubblico (articoli da 32 a 36).

Che è disciplinato dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Previsto, anche, che, nel rispetto della legge, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte, in via esclusiva, dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista. Su proposta dei competenti dirigenti, viene elaborato il documento di programmazione 9 triennale del fabbisogno del personale. Stabilito, poi, che i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione.


Ricompense (articoli da 20 a 26).

Per valorizzare merito e professionalità. In totale, sono previsti 6 premi. Si parte dal bonus annuale delle eccellenze, cui concorrono tutti gli impiegati collocatisi nella fascia meritocratica alta. C'è, poi, il premio annuale per l'innovazione (di valore pari all'ammontare del bonus eccellenti), che viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione. Accanto a questi 2 premi, ci sono, anche, le progressioni economiche (sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi e nei limiti delle risorse disponibili), e gli scatti di carriera, con cui le amministrazioni possono ricoprire, con personale interno, posti disponibili (nella riserva, però, del 50 per cento). La collocazione, per 3 anni di fila, o per 5 anni anche non consecutivi, nella fascia di merito alta costituisce titolo prioritario per far scattare le progressioni. Professionalità sviluppata sul campo (e attestata nel giudizio di valutazione), poi, può portare il dipendente pubblico all'assegnazione di incarichi e responsabilità superiori. Infine, ogni amministrazione può valorizzare le risorse mandandole a lavorare, per un certo periodo, in altri enti, anche esteri, oppure, promuovendo l'accesso privilegiato a percorsi di alta formazione.


Sentenze penali (articolo 70).

Stabilito che la cancelleria del giudice che emesso il provvedimento penale nei confronti del dipendente pubblico ne comunica il dispositivo all'amministrazione e, su richiesta di quest'ultima, trasmette copia integrale della pronuncia. Da preferire, modalità di invio telematico.


Standard di qualità (articolo 28).

Andranno definiti con direttive, aggiornabili annualmente, del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per la valutazione. Per i servizi di Regioni ed enti locali si provvederà con atti d'indirizzo, adottati d'intesa con la conferenza unificata.


Trasferimenti (articolo 49).

Potranno essere utilizzati per ricoprire posti in organico vuoti. Alle amministrazioni è fatto, però, obbligo di rendere pubbliche le vacanze di posti da coprire attraverso passaggio diretto di personale da altri enti, fissando preventivamente i criteri di scelta.

Trasparenza (articolo 11, comma 7).

Ogni amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito internet, in un'apposita sezione (di facile e immediata consultazione), tutte le informazioni legate alle valutazione e al merito. Dalle retribuzioni e i curricula dei dirigenti, all'ammontare complessivo dei premi collegati alle performance, agli incarichi, retribuiti e non, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

Trattamento economico accessorio (articolo 45).

Che viene legato ai risultati per almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. I contratti collettivi nazionali possono incrementare progressivamente la componente dell'emolumento legata alle performance.

Valutatori (articolo 12).

Nella nuova Amministrazione, targata Brunetta, uffici e impiegati pubblici saranno valutati da 4 organi: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, gli organismi indipendenti, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e i singoli dirigenti.

Voti a impiegati e uffici (articoli da 4 a 9).

Arrivano le pagelle come a scuola. A essere valutati saranno i dipendenti e le singole strutture: alla "bocciatura" corrisponderanno meno soldi in busta paga e alla "promozione", scatti di carriera legati a incentivi economici. Al posto delle lezioni, si parte dalla fissazione degli obiettivi da raggiungere e gli indicatori di misurazione delle performance. Gli steps sono programmati su base triennale e definiti, alla partenza, dagli organi di indirizzo politicoamministrativo. Sono ammessi, però, "aiutini" in corso d'opera, per correggere eventuali performance da subito negative. Il voto sarà data annualmente e riportato in un apposito sistema di misurazione e valutazione delle performance, che misurerà, tra l'altro, i risultati conseguiti dalla struttura organizzativa, il grado di soddisfazione degli utenti, l'efficiente impiego delle risorse e la qualità e la quantità di prestazioni e servizi erogati. La valutazione delle performance è svolta, a seconda dei casi, dagli Organismi di valutazione, dalla Commissione per la valutazione e dai dirigenti di ciascuna amministrazione. Per le performance individuali di dirigenti del personale responsabile di una struttura, il giudizio sarà collegato agli indicatori di risultato, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e, in generale, alla qualità del contributo assicurato alla buona causa dell'ufficio. Verrà, anche, tenuta in considerazione la capacità del dirigente di valutare i propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Per tutti gli altri impiegati, il voto è, invece, parametrato solo sul raggiungimento degli obiettivi di gruppo o individuali e sulla qualità del contributo dato. Non saranno tenuti in considerazione (né nel bene, quindi, né nel male) i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o per congedo parentale.





giovedì 5 novembre 2009

Cartolarizzazione

Ricevo e pubblico dalla RDB
L'amministrazione con nota n. 1000 del 3 novembre 2009 ha convocato i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali il giorno 6 novembre 2009, alle ore 10.00, in merito all'individuazione dei criteri di ripartizione delle somme in attuazione dell'art. 3 del comma 165 della legge 350/2003 (cosiddetta "cartolarizzazione"), di cui al decreto siglato dal Ministro lo scorso 3 settembre 2009 e già registrato dall'organo di controllo.
Nonostante gli incontri informali che si sono svolti in queste ore, le RdB/CUB MEF hanno chiesto ufficialmente all'amministrazione una copia della proposta elaborata dalla parte pubblica al fine di poter compiutamente analizzare concretamente l'impatto economico nelle tasche dei lavoratori.
Comunque, in vista dell'imminente confrontro tra le parti sociali, riproponiamo ai lavoratori alcune considerazioni già segnalate nell'informativa delle RdB/CUB MEF e inviate nello scorso mese di settembre.

Il testo trova fondamento sulle nuove e recenti disposizioni legislative quali l'art. 67, comma 2 del D.L. 112/2008 (convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133), l'art. 7-ter, comma 15 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33) e l'art. 1 del D.P.C.M. 2 luglio 2009.
Insomma, la sua genesi è dovuta all'applicazione delle famose norme "taglia salari" e "antifannulloni" che, in concreto, consentono alle Amministrazioni che sono riuscite ad effettuare maggiori risparmi, di poter utilizzare una parte di questi per reintegrare i fondi di produttività.
Quindi, il fulcro del decreto si incentra proprio sulla "neutralità finanziaria delle risorse", facendo riferimento, quindi, a tre specifici elementi (simulazione applicativa, ricavi propri e altre risorse) e, contemporaneamente, dall'applicazione di una drastica riduzione dei fondi.
Infatti, l'importo "massimo" complessivo da destinare al reintegro dei fondi per la contrattazione integrativa, per l'anno 2008, ammonta a 247.762.526 euro (pari al 75% dell'assegnazione 2008), suddiviso in euro 146.105.401 (agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e monopoli) ed euro 101.657.125 (agenzia delle entrate, del territorio, dipartimento delle finanze, altri dipartimenti MEF e Guardia di Finanza).
Una parte di queste somme, pertanto, sono da considerare come una "partita di giro" tendenti a compensare la decurtazione di 300 milioni di euro attuata in applicazione dell'art. 67, comma 2 del D.L. 112/08 relative alle risorse erogate ai sensi dello stesso comma 165 per l'anno 2008.
Possiamo, di certo, sostenere che ci troviamo comunque di fronte ad una decurtazione di circa 65 milioni di euro rispetto all'assegnazione complessiva dell'anno passato, così ripartito (tra parentesi l'assegnazione predisposta con il decreto del 10.9.2008):
Agenzia delle Entrate 112.787.424 (150.383.232);
Agenzia delle Dogane 29.324.731 (39.099.641);
Agenzia del Territorio 25.377.170 (33.836.227);
Monopoli 3.665.591 (4.887.455);
Dipartimento delle Finanze 14.593.710 (19.458.280);
Dipartimento I, II e IV 47.013.900 (62.685.200).
Ma altri ed importanti elementi devono essere posti all'attenzione dei lavoratori:

1) qualunque maggiore risorsa generata dalle singole amministrazioni, se pur nel rispetto della neutralità ai fini dei saldi di finanza pubblica, non potrà superare la quota limite pari al 75%;
2) ogni singola amministrazione si "impossessa" delle somme prodotte, con ingiustificate diversificazioni anche all'interno dello stesso comparto finanziario;
3) nonostante il DPR 43 del 30 gennaio 2008 e l'intervento del DM 28 gennaio 2009, continua l'assegnazione separata dei fondi per il Dipartimento delle Finanze;
4) risulta mancante la riduzione contemplata nello scorso provvedimento relativa alla quota da attribuire al personale dirigente (due punti percentuali) che fa presagire ad un imminente "assalto alla diligenza" da parte di questa categoria;
5) la quota pari a 15 milioni di euro da destinare al Fondo di assistenza per i finanzieri, grava esclusivamente sulla quota parte (euro 76.607.610) assegnata ai Dipartimenti del MEF, a differenza dello scorso anno che era stata distratta dall'ammontare della somma complessiva: evidentemente, le Agenzie Fiscali e i Monopoli nulla hanno a che fare con le attività operative poste in essere dai reparti della Guardia di Finanza !

L'attacco al salario e ai diritti continua, quindi, senza sosta.
La RdB/CUB MEF ha chiamato alla lotta i lavoratori del MEF fin da maggio 2009, riportando la questione salariale alla centralità dei tavoli di contrattazione con l'amministrazione; ha proclamato lo sciopero generale dell'intera categoria, ha sbloccato i fondi di sede 2008 e imposto l’avvio delle procedure per il pagamento del saldo Fua 2008 e dell’acconto Fua 2009.

Per questi motivi, porteremo al tavolo negoziale di venerdì 6 novembre 2009, i veri bisogni e le istanze dei lavoratori, a partire dalla richiesta di un concreto e consistente recupero salariale.
Riteniamo, pertanto, imprescindibile da parte dell'amministrazione provvedere immediatamente:
al pagamento ai lavoratori della quota del 5% della cartolarizzazione già erogata a seguito dell'accordo del 2 ottobre 2008;
al pagamento ai lavoratori delle somme arbitrariamente accantonate (assenze dal servizio della legge 104, permessi e distacchi sindacali, permessi RSU, infortuni sul lavoro e cause di servizio) derivanti dall'accordo del 2 ottobre 2008;
all'eliminazione di specifiche percentuali di quote destinate a remunerare produttività individuali o al merito;
all'inscindibile legame tra il raggiungimento degli obbiettivi assegnati ai dirigenti e il destino salariale dei lavoratori;
alla drastica riduzione della percentuale di quota (11%) destinata al personale dirigente;
all'armonizzazione dello squilibrio derivante dall'accreditamento dei fondi in relazione alle piante organiche di diritto anzichè di fatto.
Vi terremo informati sull'esito dell'incontro.