Consentire l'accesso ad uffici consiliari e a segreterie di Giunta a personale esterno del tutto privo di qualificazione è irragionevole e in contrasto con il canone di buon andamento della pubblica amministrazione.
È questo in sintesi quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252, depositata il 30 luglio scorso, con cui è stata pronunciata l'illegittimità degli artt. 4, co. 1, e 5, co. 2, della Lr Marche n. 7/2008; dell'art. 1, co. 1, della Lr Marche n. 22/2008 e dell'art. 7, co. 4, lett. b), della Lr Marche n. 27/2008
Il giudice delle leggi sottolinea infatti che "le norme censurate, nel dispensare le amministrazioni dall'osservanza della disposizione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost." e, ancora, che "la Regione Marche, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale. È consentito così l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole e in violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione".
Per tali motivi, dunque, è dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, co. 1, e 5, co. 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008, nella parte in cui le predette disposizioni consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di co.co.co., indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, co., del Dlgs n. 165/2001.
Le ragioni di illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, della Lr Marche n. 7/2008 valgono inoltre anche per gli interventi di modifica della stessa introdotti dagli artt. 1, co. 1, della Lr n. 22/2008 e dall'art. 7, co. 4, lett. b), della Lr n. 27/2008, avendo tali norme riprodotto, all'interno delle disposizioni concernenti il ricorso a personale esterno, la stessa deroga, per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni, al rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001.Pertanto, gli ermellini dichiarano altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, della Lr Marche 15 luglio 2008, n. 22 e dell'art. 7, co. 4, lett. b), della Lr Marche 4 agosto del 2008, n. 27 in parte qua.
Il testo della pronuncia
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