martedì 31 maggio 2011

trasmissione contratto a mef

Ricevo e vi rigiro la domanda.

Stamattina ho ricevuto una telefonata da una collega che mi chiedeva gli indirizzi per inviare il contratto integrativo d'istituto. Io senza esitare ho dato gli indirizzi dell'ARAN e del CNEL. La collega mi diceva che quelli erano stati già trasmessi cos' come prevedeva il comma 4 dell'art. 40 Bis del D.Lvo 150/2009. Lei mi chiedeva l'indirizzo del MEF a cui trasmettere entro il 31 maggio 2011 il contratto integrativo perchè ad uncorso di aggiornamento gli hanno riferito che se tale adempimento non verrà eseguito il prossimo anno non verranno erogate risorse per la nuova contrattazione. Mi sapreste dire cos'è questa novità? In caso fosse realmente così mi sapreste indicare l'indirizzo e.mail a cui trasmettere il C.I.I.? Grarie

giovedì 26 maggio 2011

Rilevazione residui attivi e passivi delle Istituzioni scolastiche.



Dai bilanci delle Istituzioni scolastiche è stato rilevato il permanere di residui attivi di provenienza ministeriale e di residui passivi, la cui copertura deve essere assicurata da finanziamenti a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, risalenti ad esercizi pregressi.
Tenuto conto che la questione assume carattere generale, anche alla luce dell’attuale quadro di finanza pubblica, appare necessario fare chiarezza sul fenomeno sopra prospettato, al fine di pervenire ad una più analitica conoscenza delle effettive situazioni esistenti.
A questo scopo sono state predisposte tre schede di cui due finalizzate, rispettivamente, alla rilevazione, al 31 dicembre 2010, dei residui attivi e passivi (distinti per esercizio di provenienza e per tipologia di credito e di debito) di ciascuna Istituzione scolastica ed un’altra per la rilevazione di taluni dati finanziari.
Le SS.LL. sono invitate, pertanto, ad acquisire da ciascuna Istituzione scolastica ove svolgono l’attività di revisione, i dati afferenti alle voci esposte nelle citate schede e, successivamente, ad inserirli in un’apposita funzione che sarà accessibile all’interno dell’applicativo Athena2, dalla voce di menu “Rilevazione R.A.P. e Sit. Fin.”.
Dette schede vengono allegate alla presente nota, al fine di consentire fin da ora l’acquisizione dei dati, come di seguito specificato:
- Scheda “Rilevazione residui attivi al 31.12. 2010” (Allegato 1)
- Scheda “Rilevazione residui passivi al 31.12. 2010” (Allegato 2)
- Scheda “Conto consuntivo 2010 – Rilevazione dati finanziari” (Allegato 3)
Elementi chiarificativi in merito ai criteri che dovranno essere seguiti per la compilazione delle suindicate schede sono esposti nell’apposita “Nota tecnica per la compilazione”, (Allegato 4).
Si ritiene necessario raccomandare l’attenta lettura della nota tecnica, non soltanto al fine di rendere più agevole la compilazione delle schede, ma di assicurare, altresì, l’applicazione di criteri uniformi nella raccolta dei dati e di favorire, in tal modo, l’attendibilità della rilevazione ed il buon esito dell’operazione.
I revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche costituitesi, con effetto dal 1° settembre 2010, a seguito del dimensionamento per l’anno scolastico 2010/2011 - tenuto conto che per dette nuove Istituzioni il primo esercizio di gestione ha una durata di quattro mesi (1° settembre 2010 - 31 dicembre 2010) - opereranno la rilevazione in argomento prendendo a riferimento i dati afferenti al predetto periodo.
Le SS.LL., quindi, avranno cura di richiedere con la massima urgenza consentita alle Istituzioni scolastiche, presso le quali svolgono l’incarico di revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati di cui sopra e di inserirli nella nuova funzione che sarà prossimamente attivata e resterà accessibile sino a tutto il 13 giugno 2011, termine improrogabile per l’esecuzione delle operazioni di consolidamento.
Va sottolineato che l’adempimento richiesto non comporta una visita aggiuntiva presso le Scuole, potendo le SS.LL. acquisire i dati a mezzo posta elettronica o a mezzo fax, con riserva di verificarne la corrispondenza con quelli rilevabili dalle scritture contabili in occasione della prima visita utile.
Le SS.LL. medesime sono invitate a dare conoscenza degli adempimenti prescritti, concordati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai revisori nominati in rappresentanza del citato Dicastero che operano congiuntamente presso gli stessi ambiti territoriali scolastici.
Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per la puntuale rilevazione in argomento, che costituirà oggetto di particolare attenzione da parte degli Organi di vertice ministeriali.
Le Ragionerie Territoriali dello Stato, che leggono per conoscenza, assicureranno la massima diffusione della presente nota ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso gli Ambiti territoriali scolastici rientranti nella propria competenza.

mercoledì 25 maggio 2011

Come si mettono in sicurezza i conti (forse)

A giudicare dal tenore di certi commenti su questo e altri blog in tema di debito pubblico e politica fiscale, ho l’impressione che si faccia molta confusione. I lettori più informati mi scuseranno se parto da nozioni ovvie, ma che a taluni sfuggono. Per semplificare l’esposizione divido l’argomento in tre parti:

Uno Stato che spende più di quello che incassa può coprire il deficit in due modi: o si indebita (emettendo titoli di stato) oppure stampa moneta. Tertium non datur, altrimenti si sarebbe scoperta la formula del Paese della Cuccagna.
Se il governo stampa moneta (oltre il livello necessario per condurre le normali transazioni economiche e finanziarie) presto o tardi introduce una forma di tassazione occulta sotto forma di inflazione (cioè un aumento generalizzato del livello dei prezzi al consumo) che colpisce i risparmatori e i percettori di redditi fissi concentrati di solito tra i ceti più bassi. Normalmente si produce inflazione nei beni e servizi, talora si produce inflazione nelle attività finanziarie (azioni e obbligazioni in primo luogo). I due casi portano a conseguenze molto diverse (non mi dilungherò troppo su questo), ma estremamente negative e al limite distruttive (esempi sono la Repubblica di Weimar, la disgregazone della Jugoslavia, lo Zimbabwe, l’Argentina, la crisi finanziaria globale del 2008).
Se il governo ricorre al debito, non crea inflazione fintanto che trova chi è disposto a finanziarlo comprando titoli pubblici. La sostenibilità del debito dipende dalle aspettative dei risparmiatori (nazionali ed internazionali) che non sono misurabili. Ad esempio il Giappone va avanti nonostante un rapporto debito/Pil vicino al 200%. Il Libano non ha avuto problemi a rifinanziare il proprio debito al 170-180% del Pil. La Turchia nel 1994 invece entrò in crisi con un debito intorno al 60% del Pil, il Portogallo ha dovuto chiedere l’intervento di emergenza con un debito all’83% del Pil.
Insomma, è difficile prevedere con esattezza quando una crisi di fiducia innesca una spirale che porta alla bancarotta dello Stato e quale evento costituisca la goccia che fa traboccare il vaso. Per di più al debito pubblico va aggiunto il debito attuariale del sistema pensionistico e quello delle banche (o altre imprese) implicitamente o esplicitamente garantito dallo Stato (l’Irlanda aveva un debito pubblico modesto ma si è accollata i debiti contratti dai banchieri che foraggiavano i politici).

Per quanto non si possa stabilire con esattezza il punto di rottura, si può valutare quando la corda rischia di spezzarsi al successivo strattone (Sylos Labini nel post di ieri lo definisce il “rischio sismico”). Il 10 marzo scorso avevo pubblicato un post su Noise from Amerika (in inglese) in cui prevedevo che in aprile il Portogallo non sarebbe stato in grado di rifinanziare il debito e avrebbe invocato l’intervento del Fmi e della Ue, come si è poi verificato.

Per giungere a quella previsione, io (e altri che avevano fatto simili analisi) avevo considerato una relazione ben nota: affinché il debito pubblico sia sostenibile nel lungo periodo gli interessi percentuali devono essere inferiori alla crescita nominale del Pil piu’ il saldo primario (la differenza tra entrate e uscite al netto degli interessi) in rapporto al Pil. Per chi preferisce le formule, il concetto si può esprimere in simboli: i < prim + pil.

In soldoni significa che quanto lo stato spende per pagare gli interessi sul debito non può essere superiore (troppo a lungo) a quanto lo stato risparmia e alla crescita dell’economia. E’ un fatto (non una teoria) semplice e non servono studi avanzati per comprenderlo.

Se facciamo una verifica di questa formula per l’Italia usando il rendimento medio dei titoli di stato emessi nel nel 2010 vediamo che gli interessi sono abbastanza bassi, il 2,1%, mentre il saldo primario nel 2010 è stato quasi zero (-0,1% del Pil) e il Pil nominale è crescito un po’ meno dell’1,9% (il 2,2% se si confrontano gli ultimi trimestri del 2009 e del 2010 nei dati Istat che potete scaricare qui). Quindi la condizione di stabilità viene sostanzialmente soddisfatta (o marginalmente violata). Questi sono i numeri che ha in mente chi attribuisce a Tremonti il merito di aver “messo in sicurezza” i conti.

Ma se finora la situazione non è sfuggita di mano, per il futuro i margini rimangono angusti. Se la crescita rallenta ulteriormente (come indicano i dati sul Pil reale nel primo trimestre del 2011), oppure gli interessi aumentano, oppure non si mantiene la disciplina fiscale, si entra in zona rischio. Per questi motivi Standard & Poor ha emesso un outlook negativo, che di solito anticipa un declassamento del rating, citando le incertezze sulla situazione politica e quindi sull’abilità di tenere la barra se le condizioni interne o internazionali dovessero aggravarsi. E se il governo Scilipoti-Berlusconi dovesse ricorrere alla spesa pubblica parassitaria per comprare altre fette di consenso.

Articolo di Fabio Scacciavillani pubblicato su www.ilfattoquotidiano.it

martedì 24 maggio 2011

I controlli della legge che non si legge

Il 19 aprile, nell'audizione alla Camera sul Documento economico e finanziario, Giulio Tremonti aveva annunciato l'intenzione del governo di interrompere ''l'oppressione'' sulle imprese fatta di controlli che ''hanno un costo", fanno ''perdere tempo" e a volte portano a un ''meccanismo di corruzione".
Il tema è molto caro alle imprese e l'intento del governo è ovviamente condivisibile, purché non vada a detrimento del rispetto delle regole. La norma deputata al perseguimento di questo obiettivo, inserita nello schema di decreto legge sullo sviluppo (articolo 7: "semplificazione fiscale"), solleva problemi sia interpretativi che di attuazione, affronta più la coda che la testa della questione (i controlli ex post più che i vari tipi e livelli di regolazione ex ante, solo in parte trattati all’articolo 6) e il suo impatto sulla crescita rischia di essere così incerto da suscita dubbi sulla sua collocazione in un decreto con carattere di urgenza.

UN CONTROLLO UNIFICATO E SEMESTRALE

La norma in questione riguarda i controlli amministrativi, non solo fiscali, operati da qualsiasi amministrazione, centrale e locale, in forma di accesso, in cui cioè il controllore si reca materialmente presso l’impresa da controllare.

Si dispone che questi tipi di controllo, per quanto riguarda le piccole e medie imprese:

- siano unificati, il che richiede che i vari enti e istituzioni deputati programmino i controlli, si coordinino e si scambino informazioni;
- possano essere operati al massimo con cadenza semestrale, vale a dire non più di un controllo, unificato, ogni sei mesi;
- non possano durare più di 15 giorni.

In caso di violazione, non è specificato se l'atto diventi nullo, ma si precisa che esso costituisce illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici che lo hanno adottato.

L'ATTUAZIONE DELLA NORMA

Il ministro dell'Economia ha garantito, in conferenza stampa, che questo decreto è un virtuoso esempio di "legge che si legge", e cioè di legge che contiene al suo interno la spiegazione e l'interpretazione delle norme proposte. Abbiamo letto con fiducia e speranza, ma il quadro ci è parso incerto e molti sono i quesiti e dubbi aperti.

1. A livello statale, e con esclusivo riferimento alle materie fiscali e previdenziali, il coordinamento fra Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Inps sarà disciplinato da un apposito decreto del Mef, adottato di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sarebbe necessario sapere quali sono i termini del decreto attuativo e i suoi principali contenuti.

2. A livello substatale, il coordinamento fra le amministrazioni locali "comprese le Forze di polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate" è affidato allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), dove esiste, oppure alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio. Il Suap, nonostante sia un progetto ormai più che decennale, la cui istituzione è divenuta obbligatoria con decreto legge 112 del 2008, non è ancora presente in tutti i comuni. Prima ancora di decollare sarebbe gravato di oneri nuovi e non propri. Il decreto non specifica con quali strumenti, con quali competenze, con quali risorse ed entro quali tempi lo Sportello unico (o la Camera di commercio) dovrà attuare il coordinamento, che richiede anche che i sistemi informativi e le banche dati dei diversi enti coinvolti dialoghino fra di loro.

3. Se l'accesso presso l’impresa deve essere unico, nell'arco dei sei mesi, come avviene il coordinamento fra il livello nazionale e quello locale? Il richiamo all'articolo 117 della Costituzione è sufficiente a evitare conflitti di competenze fra Stato e enti decentrati?

4. Il vincolo sul controllo semestrale sarà subito operativo, anche prima che si sia concretizzato l’auspicato coordinamento tra enti e istituzioni locali e centrali? In questo caso potrebbe generarsi una situazione caotica: l'impresa alla cui porta busserà l'Inps, che sospetta la presenza di lavoratori non in regala dal punto di vista contributivo, potrà non aprire perché ha già subito la visita della Guardia di finanza? (Potrà cioè dire nelle parole del ministro "non rompete più di tanto"?)
Nel caso di controlli plurimi entro l’arco dei sei mesi, scatteranno da subito i provvedimenti di illecito disciplinare per i soggetti delle amministrazioni pubbliche coinvolti? Non potrebbe, questa incertezza, determinare un blocco dei controlli?

5. Sono previste molte eccezioni. È fatta salva la possibilità di accesso in materia di "repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica" ovvero, a quanto si intende, per tutti i controlli (per esempio, ambientali, fiscali, previdenziali), purché "decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza". Si tratta di eccezioni, da un lato, così ampie da potere annullare l’efficacia della norma, dall'altro, così vaghe da lasciare considerevoli margini di incertezza interpretativa.

6. Ancora non è disponibile la relazione tecnica, ma al massimo conterrà gli effetti della norma sui saldi della pubblica amministrazione. Sarebbe invece necessario avere non solo la valutazione dei tempi, di cui si è detto, ma anche quella dei benefici lordi e netti che ci si attende da queste operazioni di semplificazione.

Senza queste precisazioni il dettato del decreto legge rischia, finito l'effetto annuncio, di arenarsi, con impatto nullo sulla crescita, o persino potenzialmente negativo, se prevalessero l'incertezza, il blocco dei controlli e una diffusa sensazione che la norma consente di allentare il rigore nel rispetto delle regole.

Articolo di Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra pubblicato su www.lavoce.info

martedì 17 maggio 2011

pagamento delle competenze accessorie

Nota n. 3980 del 16 maggio 2011 del MIUR
Oggetto: indicazioni operative circa il pagamento delle competenze accessorie ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge finanziaria per il 2010 (cd. Cedolino Unico)

La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dall’anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie, con le eccezioni successivamente precisate, dovute al personale scolastico è disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal Service Personale Tesoro (SPT).
Il Cedolino Unico introduce le seguenti principali modifiche alle procedure amministrative delle Istituzioni scolastiche:
● il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale non sarà più a carico delle singole istituzioni scolastiche ma verrà effettuato dal Service Personale Tesoro tramite la procedura del Cedolino Unico;
● il conguaglio fiscale di fine anno, da operare a ciascun dipendente, verrà ridotto poiché mensilmente sarà applicata l’aliquota IRPEF corrispondente all’imponibile liquidato;
● le comunicazioni agli enti di previdenza e all’Agenzia delle Entrate, già effettuate dal SPT per quanto riguarda le competenze fisse, terranno conto, a cura del SPT medesimo, anche dei pagamenti effettuati per le competenze accessorie;
● i tempi lavorativi occorrenti per la predisposizione dei documenti giustificativi dei pagamenti saranno ridotti (tabelle di liquidazione, mandati di pagamento, compilazione di deleghe, ecc…).

Sono gestite per mezzo della procedura del Cedolino Unico le seguenti tipologie di competenze accessorie:
● il fondo dell'istituzione scolastica, con riferimento a tutti gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc…), incluse le integrazioni eventualmente assegnate durante l’anno ad es. a seguito di appositi accordi con le OO.SS. o per consentire il pagamento delle competenze dovute al personale impiegato per lo svolgimento dei corsi di recupero;
● le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
● gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
● le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL);
● le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
● i compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Continuano invece ad essere pagati secondo le modalità previgenti tutti i compensi erogati dalle Istituzioni a valere su disponibilità assegnate da enti terzi nonché i compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui all’art. 9 del citato CCNL (aree a rischio).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Cedolino Unico è stato introdotto col citato art. 2 comma 197 della legge finanziaria del 2010.
Successivamente il legislatore, con l’art. 4, commi dal 4-bis al 4-decies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto disposizioni attuative.
In particolare, i commi dal 4-septies al 4-novies del citato decreto legge n. 78/2010 riguardano in maniera specifica le Istituzioni scolastiche, prevedendo, tra l’altro, che la dotazione finanziaria per le competenze accessorie venga assegnata alle stesse Istituzioni dal Ministro con proprio decreto e che le competenze accessorie dovute al personale supplente breve siano pagate per mezzo del Cedolino Unico, lasciando invece a carico del bilancio delle scuole il pagamento delle competenze fisse spettanti al medesimo personale.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto 1° dicembre 2010 ha emanato, relativamente al personale della scuola le seguenti disposizioni:
● art.1 comma 3 - individua i soggetti a cui verrà applicata la procedura di pagamento;
● art.8 comma 3 - individua, per le istituzioni scolastiche, i soggetti che devono autorizzare i pagamenti tramite SPT;
● art.9 comma 5 - stabilisce i controlli sugli atti di pagamento effettuati con lo strumento del Cedolino Unico;
● art.16 comma 3 - descrive come devono essere utilizzati i fondi giacenti presso le istituzioni scolastiche.
Infine il MEF, sull’argomento, ha emanato la circolare n. 39 del 22 dicembre 2010 diretta alla generalità delle Amministrazioni Pubbliche interessate all’applicazione del Cedolino Unico, prevedendo, per la scuola, specifiche modalità attuative. (cfr. punto 13 della circolare).
In particolare, ai sensi della citata circolare (cfr. punto 5.1), le Istituzioni scolastiche sono Punti Ordinati della Spesa (POS).
La presente circolare chiarisce specificamente le modalità attuative del medesimo cedolino unico con riferimento alle Istituzioni scolastiche.
Tutta la normativa sopra citata è reperibile all’apposita pagina del sito SPT – www.spt.mef.gov.it.


SOMMA DISPONIBILE PER LE COMPETENZE ACCESSORIE
Con il decreto di riparto, verrà individuata la quota massima a disposizione di ciascun Istituto relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico a lordo dipendente anziché, come in precedenza al lordo Stato. Tale dotazione non dovrà essere registrata nel bilancio delle scuole.. (CFR. NOTA RECANTE INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2011).
La somma disponibile per la contrattazione integrativa di Istituto continua ad essere regolata dalle norme contrattuali previgenti, più precisamente, la competenza disponibile cioè la somma limite per la contrattazione, continua ad essere pari alla relativa assegnazione per l’anno scolastico maggiorata delle somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (cfr. art. 83, comma 4, CCNL 2003, confermato dall’art. 2 comma 8 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.)
Per i compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, come già negli anni passati questo Ministero assegnerà ad ogni Istituzione, ad integrazione dell’anticipo già assegnato con la nota sul
Programma Annuale 2011, quanto necessario a coprire integralmente il fabbisogno, previa rilevazione del medesimo.
All’attribuzione di tutte le risorse del Cedolino Unico provvederà il Ministro con proprio decreto, e conseguentemente questa Direzione continuerà ad inviare le comunicazioni di individuazione dell’importo disponibile a favore di ciascun Istituto.

CONTRATTAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE
L’introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti concernenti gli istituti contrattuali che disciplinano le competenze accessorie, salvo che a decorrere dal primo gennaio 2011 la contrattazione sarà effettuata, come già indicato, considerando la disponibilità al lordo dipendente anziché al lordo Stato (cfr. paragrafi “SOMMA DISPONIBILE…” e “LIQUIDAZIONE…”).
Si coglie comunque l’occasione per ricordare che il dirigente deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre (art. 6 CCNL 29-11-2007).

SOMME NON UTILIZZATE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
Relativamente alle somme non utilizzate sulla contrattazione d’Istituto provenienti dalle dotazioni finanziarie assegnate, si ribadisce che esse rimangono nella disponibilità dell’Istituto e potranno essere utilizzate per le contrattazioni successive (CFR. PARAGRAFO “SOMMA DISPONIBILE…”)

CONTROLLI
Con riguardo al sistema dei controlli, l’introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti.
Rimangono quindi fermi i controlli, in capo ai revisori dei conti, sulla contrattazione integrativa di Istituto (art. 6 CCNL/2007) e sulle dichiarazioni dei Punti Ordinanti della Spesa, POS (cfr.Circolare MEF 39 del 22 dicembre 2010, punto 5.1), circa le competenze accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT in qualità di mero intermediario provvede ai relativi pagamenti (art. 58, comma 3, del D.I. n.44/2001) (cfr. però i successivi paragrafi PAGAMENTO e LIQUIDAZIONE) .
Al riguardo, di seguito si pone l’attenzione a quanto previsto dalle norme vigenti su alcuni punti specifici.
L’ipotesi di contratto integrativo di Istituto, una volta definita dalle delegazioni trattanti, deve essere inviata ai revisori dei conti per il controllo preventivo, nei termini temporali richiamati al paragrafo “CONTRATTAZIONE…”. L’ipotesi di contratto viene definitivamente stipulata e si perfeziona nel contratto di Istituto solo successivamente alla certificazione positiva da parte dei revisori ovvero decorsi 30 giorni senza che gli stessi sollevino rilievi (art. 6 CCNL/2007).
In particolare, i revisori non potranno certificare positivamente gli oneri scaturenti dall’ipotesi di contratto integrativo di Istituto, qualora venga disposto l’utilizzo di una quantità di risorse superiore alla relativa assegnazione di competenza, aumentata delle eventuali somme non
utilizzate riferite agli anni pregressi (cfr. paragrafo “SOMMA DISPONIBILE…”). Comunque, SPT non accetterà elenchi di liquidazione che determinino il pagamento, per l’anno finanziario, di una somma superiore a quella attribuita all’Istituto per ciascuna delle tre parti in cui si divide la somma disponibile, analiticamente elencate nel paragrafo “PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE”.

PERSONALE DESTINATARIO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE
Anche con riguardo all’individuazione del personale destinatario delle competenze accessorie, l’introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alle procedure previgenti.
In particolare, detto personale continua ad essere individuato direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro (es. il direttore per l’indennità di direzione) ovvero dalle note di incarico predisposte dal dirigente in coerenza con il contratto integrativo di Istituto perfezionato.
(cfr. paragrafo “CONTROLLI…”), o ancora, da decreti dell’Amministrazione ( es. i componenti delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado).
Si ritiene utile richiamare quanto disposto dall’art. 4 comma 4-septies del decreto legge 78/2010 convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ove si stabilisce che anche le competenze accessorie dovute al personale supplente breve debbano essere pagate a mezzo del Cedolino Unico, mentre al pagamento delle relative competenze fisse dovrà continuare a provvedere l’istituzione tramite il proprio bilancio.
La procedura del Cedolino Unico consente di pagare esclusivamente trattamenti economici da lavoro dipendente o assimilato, previo inserimento dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dell’interessato se non presenti in banca dati. Rimangono quindi per loro natura escluse dal C.U. le prestazioni particolari o di tipo risarcitorio o indennitario, come in dettaglio indicate nella circolare del MEF n. 39, paragrafo 3.
La responsabilità della correttezza dei dati inseriti è demandata al singolo POS la cui dichiarazione delle competenze accessorie spettanti (liquidazione) deve essere validata dal dirigente e dal direttore.
Al pagamento delle competenze accessorie gestite per mezzo del Cedolino Unico si provvede mediante ordini collettivi a valere sugli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero. Ne consegue che gli Istituti non incasseranno più le relative somme, pur essendo comunque destinatari di un’assegnazione allo scopo.

IMPEGNI DI SPESA PER LE COMPETENZE ACCESSORIE
L’introduzione del Cedolino Unico non innova nulla rispetto all’obbligazione delle Istituzioni scolastiche al pagamento delle competenze accessorie.
Al momento della firma del relativo contratto di Istituto perfezionato le relative somme devono considerarsi vincolate ed è necessario che alla stipula definitiva del contratto integrativo segua tempestivamente il conferimento al personale degli incarichi allo svolgimento delle attività previste dall’accordo. Con il conferimento degli incarichi e la conseguente individuazione del beneficiario e dell’importo individuale da corrispondere sorge l’obbligazione giuridicamente perfezionata che impegna le Istituzioni scolastiche a disporre la liquidazione delle competenze.
Nei casi in cui le prestazioni siano direttamente regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l’obbligazione giuridica sorge invece all’inizio dell’anno scolastico (es. quote dell’indennità di amministrazione per il direttore o chi ne svolga le funzioni).
Infine, l’obbligazione giuridica sorge alla firma dei decreti di nomina emessi dall’Amministrazione per quelle attività remunerate con compensi accessori che prevedano tale modalità di assegnazione (es. i componenti delle commissioni degli esami di Stato).

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE
Con riguardo alla liquidazione delle competenze accessorie il cui pagamento avviene per mezzo del Cedolino Unico, gli Istituti dovranno, sulla base del tipo di compenso, individuare l’importo da liquidare al lordo dipendente Infatti, ai calcoli di liquidazione del netto, degli oneri a carico del dipendente, dell’IRPEF, degli oneri a carico del datore di lavoro, dell’IRAP e in generale di ogni onere riflesso, provvederà SPT sulla base del tipo di compenso e del tipo di contratto di lavoro del beneficiario comunicato dalla Istituzione.
SPT applicherà la tassazione, corrente o separata, in funzione del periodo di riferimento.
Gli elenchi di liquidazione del lordo dipendente, specificanti il beneficiario, la tipologia contrattuale del compenso e l’importo lordo dipendente dovranno essere inseriti su di un apposito applicativo che sarà reso disponibile dal SPT (cfr. paragrafo “OPERATIVITÀ…”).
Con riferimento alla liquidazione del lordo dipendente, l’introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni. In particolare, a detta liquidazione provvede il direttore, previo accertamento del diritto del creditore (art. 11, comma 4, D.I. 44/01)
Al riguardo, si precisa che in generale i compensi accessori, se considerati al “lordo dipendente”, corrispondono a quelli al “lordo Stato” divisi per 1,327 (l.d. = l.S. / 1,327). Fanno eccezione i soli compensi per i componenti le commissioni per gli esami di Stato (cfr. art. 6 comma 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2007).
Per maggiori dettagli sulla liquidazione delle specifiche competenze accessorie previste dal vigente CCNL, si rimanda all’Allegato 1, predisposto dalla Direzione generale per il personale
scolastico.
Per quanto riguarda, infine, la liquidazione dei compensi che non sono gestiti tramite il Cedolino Unico, nulla è innovato.

ORDINAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE.
L’introduzione del Cedolino Unico ha apportato innovazioni in merito al procedimento amministrativo dell’ordinazione delle competenze accessorie.
Infatti, mentre prima le Istituzioni scolastiche provvedevano autonomamente all’ordinazione delle competenze in questione, ora si avvalgono dell’intermediario SPT. Resta inteso che l’ordinazione dell’accessorio, come previsto dal D.M. 1 dicembre 2010, dovrà essere confermata congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal Direttore.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE
Al pagamento delle competenze accessorie gestite per mezzo del Cedolino Unico si provvederà mediante la stessa modalità già utilizzata per il pagamento delle spese fisse, a cura del SPT, con un apposito applicativo. La cadenza temporale dei pagamenti per le attività svolte potrà essere scelta a discrezione delle Istituzioni, eventualmente anche mensile.
Il pagamento avverrà a valere sulle disponibilità di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero (CFR. IL PARAGRAFO “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”).
La somma limite per i pagamenti effettuati tramite la procedura del Cedolino Unico, sarà pari, per ciascuna Istituzione e per ogni anno finanziario, alla relativa disponibilità per il medesimo anno, maggiorata delle eventuali somme non utilizzate relative alla gestione effettuata tramite lo stesso Cedolino Unico in tutti gli anni pregressi I limiti per la contrattazione e per i pagamenti differiscono, in generale, per i seguenti motivi:
● il primo si riferisce all’anno scolastico mentre il secondo a quello finanziario;
● il primo comprende le somme non utilizzate di competenza mentre il secondo quelle relative ai pagamenti non effettuati e dunque comprende, diversamente dal primo, anche le somme dovute per prestazioni già effettuate ma ancora non pagate

Concludendo, la somma limite per i pagamenti assegnata al singolo istituto è divisa in tre parti distinte:
● quella relativa alla erogazione del fondo di Istituto ed alle altre voci accessorie previste dal contratto diverse dalle successive;
● quella relativa alle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti;
● quella per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.
Inoltre le Istituzioni scolastiche dovranno effettuare direttamente ulteriori pagamenti a valere sulle disponibilità di cassa per l’utilizzo delle somme non utilizzate precedenti la gestione col Cedolino Unico. (cfr. “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”).
Il pagamento avverrà sul cedolino di stipendio del beneficiario ovvero, in taluni casi, eventualmente mediante emissione di un secondo od apposito cedolino di stipendio. In particolare, le competenze accessorie del personale docente ed amministrativo in servizio presso circoli didattici o Istituti comprensivi il cui stipendio grava su un programma diverso da quello su cui è imputato il pagamento dell’accessorio, saranno erogate mediante l’emanazione di un secondo cedolino.
Le modalità di estinzione saranno le medesime già usate per il cedolino di ciascun dipendente.
Il cedolino darà evidenza dell’accessorio pagato, suddiviso per fattispecie contrattuale, così come risultante dagli elenchi di liquidazione caricati a sistema dall’Istituzione in tempo utile e firmati dal dirigente e dal direttore. L’applicativo messo a disposizione dal SPT darà evidenza dell’ultimo giorno utile perché elenchi di liquidazione, che abbiano superato positivamente il controllo di disponibilità sull’assegnazione di riferimento, siano presi in considerazione per la rata in lavorazione. L’ultimo giorno utile, previsto in genere nell’ultima settimana del mese, indica il giorno in cui le linee di collegamento con la banca dati SPT vengono chiuse per consentire le operazioni di emissione degli stipendi per la rata appena conclusa. Tutte le liquidazioni per le quali non risulta concluso l’iter procedimentale, potranno essere pagate con la mensilità successiva.

PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE
La riemissione delle somme restituite a fronte di bonifici non andati a buon fine per qualsiasi motivo e di quelle non pagate entro il termine di esigibilità, in continuità con le attuali modalità operative, rimane a carico delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Tramite apposite funzioni presenti nel sistema SPT è data tempestiva evidenza alle suddette Ragionerie degli eventuali titoli stornati e/o restituiti.
La Ragioneria Territoriale competente comunicherà alla Istituzione i titoli stornati o restituiti.
L’eventuale gestione del pagamento stornato è a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato competente previa acquisizione, da parte delle Istituzioni scolastiche, delle rettifiche da apportare al bonifico non andato a buon fine.
Successivamente dopo aver rimosso l’anomalia riscontrata la Ragioneria richiederà al SPT la riemissione del titolo di pagamento relativamente alla quota del netto dipendente. (cfr. circolare MEF n. 39 del 22 dicembre 2010, paragrafo n. 13).

COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI DI PREVIDENZA E ADEMPIMENTI FISCALI
Le comunicazioni periodiche agli enti di previdenza – DMA, UNIEMENS – effettuate mensilmente dal SPT terranno conto anche dei pagamenti effettuati per le competenze accessorie.
SPT provvederà similmente, con cadenza in questo caso annuale, anche per il mod. 770.

Tutti gli emolumenti pagati direttamente dall’Istituzione, sia quelli liquidati con le giacenze di cassa che quelli derivanti da accessorio extra Cedolino Unico dovranno essere comunicati al SPT ai fini del conguaglio contributivo e fiscale.
Nel nuovo applicativo messo a disposizione da SPT è presente una funzione che consente di comunicare in qualsiasi momento le somme pagate direttamente dall’Istituzione, senza attendere la fine dell’anno di riferimento, al fine di contribuire tempestivamente ad una corretta distribuzione mensile delle ritenute fiscali.

OPERATIVITÀ
L’accesso al sistema sarà consentito agli utenti abilitati ai seguenti ruoli:
o Operatore Il ruolo di operatore, sull’applicativo messo a disposizione dal SPT, per tutte le funzioni riguardanti le competenze accessorie, verrà assegnato, per ogni Istituzione, alle persone che si occuperanno della predisposizione degli elenchi di liquidazione. In particolare, tutti gli assistenti amministrativi di ruolo e supplenti saranno abilitati automaticamente a detto ruolo, salva la possibilità per il dirigente scolastico di abilitare personalmente altri assistenti amministrativi, anche supplenti brevi, eventualmente entrati in servizio successivamente alle operazioni di abilitazione automatica, utilizzando le apposite funzioni di Gestione Utenze e ricorrendo al referente provinciale per la sicurezza informatica solo in caso di impossibilità ad effettuare tali operazioni;
o Responsabile Il ruolo di responsabile per le funzioni riguardanti le competenze accessorie verrà assegnato, per ogni Istituto, al dirigente e al direttore, che avranno il compito di validare gli elenchi di liquidazione; eventuali integrazioni di tali ruoli potranno essere richiesti al proprio referente per la sicurezza provinciale o regionale.
Per accedere all’applicativo, gli utenti dovranno accedere al Portale SIDI e selezionare dal menù la voce “Funzioni SPT”. La Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi diffonderà ulteriori informazioni al riguardo, con propria successiva nota.
Le funzioni principali dell’applicativo sono quelle relative all’inserimento, visualizzazione, modifica, cancellazione e validazione degli elenchi di liquidazione, cioè degli elenchi dei soggetti ai quali l’Istituto liquida un compenso. Per ciascuno dei soggetti, sia che venga selezionato tra il personale in servizio presso l’Istituzione scolastica già caricato a sistema o che sia invece inserito manualmente, l’Istituto dovrà specificare l’importo lordo dipendente liquidato e la fattispecie giuridica di accessorio.
L’inserimento e la visualizzazione così come la modifica e la cancellazione di elenchi non ancora validati, potranno essere effettuate da ogni utente abilitato, quale che ne sia il ruolo. La validazione, invece, è riservata al ruolo di responsabile e deve essere effettuata sia dal dirigente che dal direttore, anche in tempi diversi. Ciascun elenco di liquidazione sarà preso in considerazione da SPT per l’eventuale pagamento solo dopo l’avvenuta doppia validazione.
L’applicativo mette inoltre a disposizione alcune funzioni di reportistica, in aggiunta alla semplice visualizzazione del singolo elenco di liquidazione: si potrà sapere se uno specifico elenco di liquidazione sia o no stato effettivamente messo in pagamento; si potranno anche produrre stampe riepilogative delle liquidazioni comunicate e dei pagamenti effettuati, in funzione ad es. del periodo di emissione e della fattispecie dell’accessorio.
Infine, ciascun dipendente potrà leggere, sul proprio cedolino mensile, il dettaglio delle competenze accessorie pagate il medesimo mese, distinte per tipologie così come da elenchi di liquidazione caricati a sistema.

FORMAZIONE E ASSISTENZA
Sul sito del SPT – www.spt.mef.gov.it – sono disponibili nell’area denominata “Cedolino Unico” le risposte alle domande più frequenti, nonché “pillole” formative ed informative, di cui si raccomanda la visione.
Inoltre, SPT organizzerà, secondo un calendario che renderà noto sul medesimo sito, cicli di formazione a distanza mediante l’uso di tecnologie web dedicati alle scuole, durante i quali illustrerà l’operatività dell’applicativo.
Il sistema stesso, comunque, è dotato di una guida in linea esaustiva.
Per l’assistenza all’uso dell’applicativo, le scuole potranno rivolgersi ai referenti provinciali e regionali che l’Amministrazione individuerà appositamente e renderà noti a breve. Si raccomanda, per una migliore funzionalità dell’assistenza, di non rivolgersi direttamente al numero verde del SPT.
Per i quesiti di natura giuridico-amministrativo, invece, rimangono validi i canali di assistenza correnti, a cura degli Uffici Scolastici Regionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le competenze accessorie dovute al personale per l’anno scolastico 2010/2011 e anni precedenti dovranno essere liquidate e pagate, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro e l’IRAP, da ciascuna Istituzione scolastica utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi.
Esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità descritte nei precedenti paragrafi.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Chi desidera ricevere la nota e le tabella può richiedere il file a notiziedalmef@gmail.com

La battaglia del Mediterraneo


Ricevo e pubblico da un collega:

Si terrà mercoledì 18 maggio a Roma, presso il Monastero delle Benedettine in piazza Santa Cecilia 22, a partire dalle ore 17.00, il convegno “La battaglia del Mediterraneo. Scontro di uomini o di civiltà?”. Esponenti di primo piano delle istituzioni internazionali, dell’associazionismo e del volontariato, della politica e dell’informazione si confronteranno sull’attualità del Mediterraneo e sulla partita epocale che si sta giocando sulle sue sponde, provando a rispondere all’interrogativo se questo sia lo scontro tra civiltà teorizzato da Huntington o se invece sia un confronto tra uomini che cercano di trovare un nuovo assetto alle loro vite e nuove forme di convivenza.

Interverranno tra l'altri: Laura Boldrini, Portavoce Alto Commissariato UNHCR, , Debora Serracchiani, e Nicola Zingaretti, Presidente della Provincia di Roma.

L’evento è organizzato da “Next Europa” con la collaborazione del Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.

giovedì 12 maggio 2011

note dell'IGF per i revisori

Mi sono state inviate due comunicazioni dell'IGF di competenza dei revisori:
  • la la nota n. 61185 dell’ 11/5/2011 - I.G.F Uff. IV che fornisce chiarimenti in ordine all’approvazione del conto consuntivo 2010 da parte dei Revisori;
  • la circolare RGS - I.G.F Uff. III - n. 18 dell’11/5/2011, riguardante l’Anagrafe delle prestazioni relativa ad incarichi conferiti ed autorizzati al personale dipendente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2010.
Chi desidera può richiedere il documento .pdf a notiziedalmef@gmail.com

Buon lavoro