lunedì 7 luglio 2014

Riposi compensativi anche di più giorni

Articolo di Arturo Bianco pubblicato su Il Sole 24 Ore

Le attività aggiuntive svolte nella giornata di riposo settimanale devono essere compensante con una maggiorazione della retribuzione del 50% e con un riposo pari alla durata della prestazione aggiuntiva. Il riposo compensativo può anche superare la giornata, nel caso di prestazione che superi quella media giornaliera, va fruito di regola entro i 15 giorni successivi e può essere monetizzato. 
Sono queste le indicazioni, indubbiamente innovative, dettate dall'Aran. 
In premessa si deve ricordare che questa risposta si riferisce al caso di un dipendente che svolge la prestazione lavorativa durante la giornata di riposo settimanale, di norma la domenica, in aggiunta al suo normale orario di lavoro. 
Nel caso di prestazione svolta durante la domenica, senza che vi sia un carico orario aggiuntivo, non si applica questo istituto. Che, nella lettura dell'Aran, contestata dai sindacati (la giurisprudenza è divisa), non si applica neppure nel caso di svolgimento della prestazione, non aggiuntiva, in una giornata di festività infrasettimanale. 
In queste ipotesi per l'Aran matura solamente, se ne ricorrono le condizioni, il diritto alla indennità di turno festiva, quindi senza alcun recupero. 
La disciplina è contenuta nell'articolo 24, comma i, del contratto del 14 settembre 2000 (le "code contrattuali"), come modificato dal contratto del 5 ottobre 2OO1. 
Al lavoratore spetta la maggiorazione della retribuzione, che deve essere così calcolata: «fatto 100 il valore della retribuzione oraria.. l'importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 - e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato». 
Al dipendente spetta una riposo compensativo che deve avere una durata pari alla prestazione aggiuntiva svolta. Nel caso quindi di prestazione di 12 ore e di orario di lavoro articolato su 6 giorni la settimana, cosicché la durata media di una giornata è di 6 ore, al dipendente devono essere concesse 2 giornate di riposo compensativo. Esso deve essere fruito entro i 15 giorni successivi: questo termine non ha in alcun modo «natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico». 
Molto innovativa la conclusione: essendo in presenza di un «riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo» esso può «essere anche non fruito ed essere sostituito da forme di monetizzazione». Superando cioè esigenze di recupero psico-fisico che sono alla base del riposo settimanale.

Nessun commento: