La Ragioneria generale dello Stato ha inviato una nota esplicativa sui compensi relativi ai revisori.
“Pervengono a questo Dipartimento
numerosi quesiti in ordine alla liquidazione del compenso spettante ai
revisori dei conti per l’anno 2013 ed in particolare a quelli nominati
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Premesso che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede, all’art. 6, comma 20, lett. a), che “a decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”, il competente Ministero dell’Istruzione e la Ricerca ha proceduto ad un nuovo assetto degli Ambiti Territoriali Scolastici.
I revisori dei conti presso gli ATS sono stati nominati dal MIUR con DM n. 103 del 20 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013) mentre dal MEF con DM n. 21110 dell’11 marzo 2013 (a decorrere dal 1° marzo 2013).
A tale riguardo, si precisa che la nomina dei revisori è riferita all’ATS indipendentemente dalle istituzioni scolastiche che lo compongono e quindi il compenso al revisore MEF, in considerazione della nuova nomina avvenuta a decorrere dal mese di marzo, spetta cosi come segue:
Premesso che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede, all’art. 6, comma 20, lett. a), che “a decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”, il competente Ministero dell’Istruzione e la Ricerca ha proceduto ad un nuovo assetto degli Ambiti Territoriali Scolastici.
I revisori dei conti presso gli ATS sono stati nominati dal MIUR con DM n. 103 del 20 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013) mentre dal MEF con DM n. 21110 dell’11 marzo 2013 (a decorrere dal 1° marzo 2013).
A tale riguardo, si precisa che la nomina dei revisori è riferita all’ATS indipendentemente dalle istituzioni scolastiche che lo compongono e quindi il compenso al revisore MEF, in considerazione della nuova nomina avvenuta a decorrere dal mese di marzo, spetta cosi come segue:
- · In caso di soppressione dell’ats non spetta alcun compenso se non eventualmente a decorrere dalla nuova nomina e quindi per 10/12;
- · In caso di sostituzione spetta il compenso nella misura dei 2/12 da parte della capofila al primo gennaio;
- · In caso di conferma nell’ats spetta il compenso per l’intero anno e quindi di 12/12
Il presente parere è stato condiviso con il MIUR”
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