giovedì 2 febbraio 2012

Direttive Miur per il programma annuale 2012

Il 23 dicembre 2011 il Miur ha emanato agli istituti scolastici,  con nota n. 9353, le direttive relative al programma annuale.




Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2012 è pari ad euro xxxxxx. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2012 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti. 
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. 
La risorsa finanziaria di euro xxxxxxx deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). 
Fermo restando l’ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro xxxxxx, si informa che la stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue: 
● euro xxx quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A DM21/07); 
● (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxxx quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
● (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxxx quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
● (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxxx quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
● (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxxx quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 
● euro xxxx solo alle scuole individuate quali capofila all’interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente da questa Direzione Generale. Si coglie l’occasione per ricordare che le spese di missione sono coperte con l’assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell’ambito

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE 
Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende anche: 
● (contratti “Ex LSU” - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte impieganti personale già ex LSU) euro xxxx quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2012. 
Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”; 
● (contratti “Ex Appalti Storici” - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte non impieganti personale già ex LSU) euro xxxx quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-marzo 2012. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”; 
● (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.L. n. 66/2001) euro xxxx quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2012. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”; 
L’assegnazione per i contratti “ex Appalti Storici” è riferita al periodo gennaio-marzo 2012, anziché al periodo gennaio-giugno 2012, al fine di consentire, a partire da aprile 2012, un riequilibrio tra importo dei contratti e numero dei posti accantonati. 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
L’ulteriore somma di euro xxxx, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2012. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, detta somma di euro xxxx non deve essere prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità già illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011  e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: 
● il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione al DSGA e al suo eventuale sostituto, ecc...); 
● le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); 
● gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 
● le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), compreso l’incremento disposto ai sensi dell’Intesa del 10 novembre 2011; 
● per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL); 
● l’incremento del fondo dell'istituzione scolastica, limitatamente alle scuole e ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 31 maggio 2011 e dall’Intesa del 10 novembre 2011, che dispongono l’integrazione del FIS per le scuole che devono provvedere alle indennità al personale scolastico per turno notturno, festivo, notturno/festivo, per bi/trilinguismo nonché per l’indennità di direzione al personale che sostituisce il DSGA; 
● limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, l’acconto di 4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale, per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio. La citata somma di euro xxxx è stata determinata ai sensi della vigente normativa contrattuale e quindi anche sulla base dei dati di organico. 
Per questi dati, si fa esclusivo riferimento a quelli presenti al sistema informativo del Ministero ed utilizzati per l’annuale pubblicazione sull’organico di diritto. 

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA12 
Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: 
● in generale, per il periodo settembre-dicembre 2012; 
● (comprese le scuole della Sicilia) per le maggiori spese di funzionamento a seguito dell’assunzione dell’onere per gli accertamenti medico-legali, ai sensi dell’art. 17 comma 5, lettera a), del D.L. n. 98/2011. In particolare, si informa che il citato art. 17 comma 5, lettera a), istituisce un Fondo, da ripartire a cura del MEF tra le Amministrazioni interessate, quale contributo per la “copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni Pubbliche”. 
● per "Supplenze brevi e saltuarie", sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio; 
● (contratti “Ex LSU” - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte impieganti personale già ex LSU) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici e/o degli assistenti amministrativi e/o tecnici, per il periodo settembre-dicembre 2012; 
● (contratti “Ex Appalti Storici” - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte non impieganti personale già ex LSU) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici e/o degli assistenti amministrativi e/o tecnici, per il periodo aprile-giugno 2012 e settembre-dicembre 2012; 
● (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.L. n. 66/2001) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo settembre-dicembre 2012; ● per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l’esercizio finanziario 2012; 
● per l’alternanza scuola-lavoro sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l’esercizio finanziario 2012; 
● per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l’affidamento di incarichi professionali per lo svolgimento dei corsi medesimi, fermo restando che l’art. 88 del CCNL dispone che per gli insegnanti la finalizzazione del FIS va prioritariamente orientata agli impegni didattici, tra gli altri, per le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero;
 ● per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL), al fine di consentire l’erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza prevista per legge; 
● per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2012/13 (art. 9 CCNL); Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. “patentino”, PON, ecc…). Inoltre, questa Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro xxxx come sopra assegnata per gli istituti contrattuali, che non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate: 
● in corrispondenza di economie conseguenti alla gestione nel corso del 2011 della somma disponibile per gli istituti contrattuali a mezzo del cosidetto “Cedolino Unico”; 
● per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2012 (quota anno scolastico 2012/13); 
● sulla base di apposite rilevazioni che saranno disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe terminale già finanziati) e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione; 
● in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali secondo l’ammontare disponibile a legislazione vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010. Per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l’assegnazione di una risorsa finanziaria all’Istituzione scolastica. 
In particolare, circa la sostituzione di un dipendente assente con altro soggetto cui si chiede di svolgere funzioni superiori, si richiama, tra l’altro, quanto disposto dall’ art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 in merito alla possibilità di adibire il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica superiore in caso di assenza del dipendente, fermo restando la necessità di disporre della copertura finanziaria, che per l’indennità in questione, come detto, non è assegnata a codesta istituzione scolastica. Peraltro, a tal riguardo giova ribadire che la disposizione di cui al citato art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, sanziona con la nullità l’eventuale assegnazione disposta al di fuori dei casi di cui al comma 2, con correlata responsabilità del dirigente che l’ha ordinata 
Quanto sopra fatta salva naturalmente la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti collaboratori, la cui attività è retribuibile, in sede di contrattazione di istituto, a carico del FIS (cfr. art. 34 CCNL). 
Nel caso di posto in organico del DSGA vacante, disponibile e non copribile con supplenti annuali per esaurimento delle relative graduatorie, la copertura finanziaria per la relativa indennità è presente sul bilancio dell’Amministrazione – non quindi su quello della scuola – sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo. Pertanto, sarà cura della scuola inviare il relativo provvedimento di variazione dello stato giuridico alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, al fine di consentire il pagamento dell’indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio; Infine, si rimanda alla nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella presente nota. 
IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti

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