E' stata pubblicata la circolare della RGS (n.27 del 24 novembre 2014) rivolta ai rappresentanti del MEF negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche nella quale è riportato un promemoria delle attività che le pubbliche amministrazioni
devono compiere in osservanza di specifiche disposizioni di legge, con
l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle sanzioni previste per i vari
inadempimenti e degli organi tenuti alla verifica del rispetto delle
singole disposizioni
TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
A) verificare le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti.
A decorrere dall’esercizio 2014, le suddette attestazioni dovranno essere allegate alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle amministrazioni obbligate.
I revisori dovranno verificare le attestazioni prodotte, dandone atto nella propria relazione predisposta a corredo del bilancio consuntivo o di esercizio delle amministrazioni controllate, avendo, altresì, cura di vigilare sull’adozione delle misure adottate dall’ente per la risoluzione delle criticità.
Nei casi accertati di pagamento oltre i termini (superiori a 90 gg. nel 2014, e a 60 gg. a decorrere dal 2015), è previsto che le pubbliche amministrazioni ad esclusione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’anno successivo a quello di riferimento, non potranno procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, né stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione (articolo 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014).
B) Nei casi di pagamento oltre il termine è prevista la corresponsione degli interessi di mora (senza che sia necessaria la costituzione in mora), il rimborso delle spese sostenute per recupero delle somme non corrisposte e il risarcimento del danno con un importo forfettario pari ad euro 40 (salvo prova di danno maggiore). In ogni caso restano ferme la responsabilità per danno erariale del funzionario responsabile del ritardo nei pagamenti e la competenza dell’organo di controllo alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge.
MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI ATTRAVERSO LA PCC
Le Pp.Aa. hanno l'obbligo di
1) registrarsi in PCC ed il mancato accreditamento è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale;
2) effettuare una comunicazione annuale, entro il 30 aprile dell’anno successivo, attraverso il sistema PCC, relativa ai debiti commerciali non ancora estinti maturati al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale obbligo incombe sui dirigenti e il suo inadempimento comporta la sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione, nonché l’applicazione di altre misure, graduate progressivamente, dalla valutazione negativa del dirigente responsabile in termini di performance individuale, fino alla revoca dell’incarico dirigenziale con impossibilità del rinnovo del contratto.
3) comunicare tramite PCC, a decorrere dal 1° luglio 2014, le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento, nonché le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata. E’ appena il caso di evidenziare che non sono previste sanzioni in caso di inosservanza. Le Pp.A. devono effettuare la comunicazione mensile (entro il 15 di ogni mese) dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.231/2002.
Inoltre, sono tenute ad immettere in PCC i dati riferiti all’ordinazione di pagamento.
Particolare attenzione deve essere riservata dall’organo di controllo al rispetto di questi ultimi adempimenti, in quanto le informazioni sui pagamenti effettuati, comunicati in PCC, sono di fondamentale importanza per la verifica della tempestività dei pagamenti e sono utilizzabili dagli stessi enti per il calcolo dei relativi indicatori previsti dalla legge. S
Alla luce delle disposizioni normative sopra citate, nel richiamare le istruzioni precedentemente fornite con le circolari n. 30 del 28 giugno 2013 e n. 21 del 25 giugno 2014 ed in considerazione degli obblighi di verifica che il quadro normativo in esame pone in capo agli organi di riscontro di regolarità amministrativa e contabile, si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni utile iniziativa in ordine alla verifica del rispetto delle predette disposizioni normative, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti Uffici dell’ente presso cui sono espletate le funzioni di controllo, nonché alle Amministrazioni vigilanti. Da ultimo, al fine di assicurare la piena operatività della normativa in esame, si richiede alle SS.LL. di voler includere tali controlli nell'ambito della ordinaria pianificazione dell'attività di revisione, avendo cura di evidenziare nei propri verbali l'esito del riscontro effettuato.
B) Nei casi di pagamento oltre il termine è prevista la corresponsione degli interessi di mora (senza che sia necessaria la costituzione in mora), il rimborso delle spese sostenute per recupero delle somme non corrisposte e il risarcimento del danno con un importo forfettario pari ad euro 40 (salvo prova di danno maggiore). In ogni caso restano ferme la responsabilità per danno erariale del funzionario responsabile del ritardo nei pagamenti e la competenza dell’organo di controllo alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge.
MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI ATTRAVERSO LA PCC
Le Pp.Aa. hanno l'obbligo di
1) registrarsi in PCC ed il mancato accreditamento è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale;
2) effettuare una comunicazione annuale, entro il 30 aprile dell’anno successivo, attraverso il sistema PCC, relativa ai debiti commerciali non ancora estinti maturati al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale obbligo incombe sui dirigenti e il suo inadempimento comporta la sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione, nonché l’applicazione di altre misure, graduate progressivamente, dalla valutazione negativa del dirigente responsabile in termini di performance individuale, fino alla revoca dell’incarico dirigenziale con impossibilità del rinnovo del contratto.
3) comunicare tramite PCC, a decorrere dal 1° luglio 2014, le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento, nonché le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata. E’ appena il caso di evidenziare che non sono previste sanzioni in caso di inosservanza. Le Pp.A. devono effettuare la comunicazione mensile (entro il 15 di ogni mese) dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.231/2002.
Inoltre, sono tenute ad immettere in PCC i dati riferiti all’ordinazione di pagamento.
Particolare attenzione deve essere riservata dall’organo di controllo al rispetto di questi ultimi adempimenti, in quanto le informazioni sui pagamenti effettuati, comunicati in PCC, sono di fondamentale importanza per la verifica della tempestività dei pagamenti e sono utilizzabili dagli stessi enti per il calcolo dei relativi indicatori previsti dalla legge. S
Alla luce delle disposizioni normative sopra citate, nel richiamare le istruzioni precedentemente fornite con le circolari n. 30 del 28 giugno 2013 e n. 21 del 25 giugno 2014 ed in considerazione degli obblighi di verifica che il quadro normativo in esame pone in capo agli organi di riscontro di regolarità amministrativa e contabile, si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni utile iniziativa in ordine alla verifica del rispetto delle predette disposizioni normative, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti Uffici dell’ente presso cui sono espletate le funzioni di controllo, nonché alle Amministrazioni vigilanti. Da ultimo, al fine di assicurare la piena operatività della normativa in esame, si richiede alle SS.LL. di voler includere tali controlli nell'ambito della ordinaria pianificazione dell'attività di revisione, avendo cura di evidenziare nei propri verbali l'esito del riscontro effettuato.
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