giovedì 30 giugno 2011

I collaboratori di Tremonti

In questi giorni si è dato ampio spazio al fatto che un consulente del ministro Tremonti, Marco Milanese, coinvolto da non indagato nelle indagini sulla P4, si è dimesso. Nessuno però ha dato notizia di un’interrogazione parlamentare che riguarda un collaboratore ben più “di peso” del ministro Tremonti: il suo capo di Gabinetto, Vincenzo Fortunato.

Proprio oggi, grazie all’interrogazione proposta da Rita Bernardini e altri cinque deputati radicali, verrà infatti trattata in commissione Giustizia della Camera un’interrogazione sulla cosiddetta “giurisdizione domestica” dei magistrati amministrativi.

In tale interrogazione si cita espressamente il cosiddetto “concorso delle mogli”, un concorso al Tar passato agli onori della cronaca per la vittoria da parte della moglie del Fortunato, la signora Paola Palmarini, dopo che il marito aveva partecipato alla nomina della commissione, presieduta da Pasquale De Lise (attuale presidente del Consiglio di Stato, coinvolto nelle intercettazioni della cosiddetta cricca).

In realtà, l’interrogazione era stata già proposta dall’Italia dei Valori, sia con un’interrogazione del senatore Elio Lanutti (sempre attento ai veri problemi del Paese, ma ancora in attesa di risposta), che da Di Pietro e Palomba (responsabile settore giustizia dell’IdV) con la formula del question time. Tale ultimo question time a firma Di Pietro-Palomba, però, è stato però inspiegabilmente ritirato dall’Italia dei Valori prima ancora di ottenere una risposta del Governo.

Cosa accomuna Di Pietro e Tremonti?

Proprio il Capo di gabinetto: Vincenzo Fortunato prima di rivestire tale carica al servizio del ministro delle Finanze Tremonti, la svolgeva al servizio di Antonio Di Pietro, quando questi era ministro delle Infrastrutture!

Articolo di Alessio Liberati pubblicato su www.ilfattoquotidiano.it

martedì 28 giugno 2011

Amministrazioni pubbliche escluse dallo spesometro

Gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico sono esclusi dallo spesometro anche per le operazioni realizzate nell'ambito delle attività commerciali. Inoltre vengono modificate sostanzialmente le specifiche tecniche per consentire il corretto riepilogo, tra l'altro, delle operazioni con pagamento frazionato, delle note di variazione e per coloro che applicano il regime del margine.
Con due mosse il direttore dell'agenzia delle Entrate semplifica la vita degli enti pubblici e adegua i tracciati record alle interpretazioni fornite con la circolare 24/E del 31 maggio 2011. Tutto in tempo utile non solo per il primo adempimento che sarà il 31 ottobre 2011, ma anche per i nuovi operatori che saranno inclusi nell'obbligo a partire dal prossimo 1° luglio.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate di ieri ha escluso dal nuovo adempimento dello spesomentro (le comunicazioni per le operazioni superiori a 3.000 ovvero 3.600 euro) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Tra questi soggetti rientrano tutti gli enti che appartengono alla pubblica amministrazione, nonché gli enti che svolgono attività di interesse pubblico (tra cui le comunità montane, le università, gli enti di ricerca, le Asl, l'Inps e l'Inail).
Il provvedimento motiva l'esclusione in relazione alle peculiari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a questi soggetti che difficilmente possono effettuare preliminarmente una corretta separazione tra le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate in ambito di attività istituzionale e in ambito di attività commerciale.
Il problema, già evidenziato (si veda Il Sole 24 Ore del 2 giugno), riguarda le operazioni miste quando un ente effettua un acquisto di beni e servizi per le sue esigenze totali, senza sapere a monte come tali acquisti verranno destinati. Destinazione che sarà nota solo al momento della loro utilizzazione.
La motivazione potrebbe aprire la strada all'interpretazione restrittiva (immotivata), di escludere dall'obbligo solo gli enti con contabilità finanziaria e non quelli che per legge devono avere, già oggi, la contabilità economica (vedi le Asl). In effetti, il problema (anche se con minore impatto) esiste anche per gli enti che utilizzano la contabilità economica. Pertanto si ritiene che l'esclusione fissata dal provvedimento riguardi tutti gli organismi pubblici a prescindere dal tipo di contabilità utilizzata.
La circolare 24/E/2011, che ha interpretato in modo sistematico il nuovo obbligo dello spesometro, ha cercato di semplificare e razionalizzare il monitoraggio di una serie di operazioni. Il provvedimento del direttore di ieri ha ratificato queste interpretazioni adattando, di conseguenza, anche le specifiche tecniche che informeranno i software che verranno predisposti per effettuare la compilazione e l'invio della comunicazione. In particolare, sono state riviste le regole di rilevazione delle operazioni frazionate per le quali è sempre necessario inserire anche il totale dell'operazione di riferimento, ovvero le note di variazione per le quali è richiesto l'esplicito aggancio alla fattura originaria.

Articolo di B.Sa. pubblicato su www.ilsole24ore.com

lunedì 20 giugno 2011

Il 17 marzo paga uguale a quella del 4 novembre

Articolo pubblicato su www.ilsole24ore.com

Il trattamento economico da erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011 è pari a quello previsto per la giornata del 4 novembre o di una delle altre festività soppresse di cui alla legge 54/77.
Lo chiarisce il ministero del Lavoro nell'interpello 25/2011, diffuso ieri.
È stato chiesto di conoscere il corretto trattamento retributivo per la festività del 17 marzo 2011 – introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 5/2011, convertito in legge 47/2011 – e, in particolare, la retribuzione da riconoscere nel caso di assenza o di avvenuta prestazione lavorativa. La Confindustria ha chiesto se si può individuare un trattamento economico e normativo a scelta fra una delle festività soppresse in base alla legge 54/77.
Il principio giuridico che ha guidato l'interpretazione ministeriale è il passaggio normativo in cui viene stabilito che il trattamento economico e normativo della nuova festività deve «evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private».
Secondo il ministero, il mancato richiamo all'articolo 5 della legge 260/49 porta a ritenere che il legislatore abbia inteso escludere l'applicazione, alla nuova festività nazionale, del trattamento normalmente spettante, in via ordinaria, alla generalità delle ricorrenze.
A quella del 17 marzo 2011 e solo per questo anno è stato "trasferito" il trattamento che i datori di lavoro avrebbero, altrimenti, attribuito in occasione delle festività soppresse.
Pertanto, se il Ccnl ha riconosciuto quattro giorni di ferie in luogo delle altrettante festività soppresse (legge 54/77) il trattamento economico del 17 marzo 2011 è il seguente:
  • senza prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà il trattamento economico pari a una giornata di ferie, riducendo il contatore da quattro a tre giornate residue;
  • con prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà riconoscere il medesimo trattamento economico previsto in caso di giornata lavorativa della festività del 4 novembre o in una delle altre festività soppresse.

giovedì 16 giugno 2011

Applicazione dell’art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78


In relazione alle numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122, pervenute anche nelle vie brevi, si forniscono, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i seguenti indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove richiamate.



martedì 14 giugno 2011

Proroga per inserire i dati dei residui delle scuole

Evidenzio che la nota che proroga i termini al 15 giugno per inserire i dati dei residui attivi e passivi mi è pervenuta oggi alle 9.14 , cioè il giorno dopo la scadenza.
Che amarezza vedere la RGS ridotta così!!


Ai Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato

Loro sedi



L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale - Ufficio II con nota prot. AOODRFR-7317 del 3 giugno 2011 ha emanato istruzioni ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali per la rilevazione dei residui prevista dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 20 del 23 maggio 2011.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la citata circolare n. 20/2011 è stata concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che, pertanto, le modalità di compilazione delle tabelle relative alla rilevazione dei residui attivi e passivi sono state condivise.

Con la citata nota del 3 giugno 2011 l’Ufficio scolastico in questione ha fornito istruzioni non conformi a quanto stabilito, creando così incertezza in merito alla compilazione dei modelli allegati alla circolare.

Si invitano pertanto, le SS.LL. a dare istruzioni ai revisori in rappresentanza del MEF in linea con quanto indicato nella richiamata circolare n. 20/2011.

Con l’occasione, tenuto conto delle segnalazioni pervenute, intese a richiedere la proroga del termine di conclusione delle operazioni di inserimento dei dati, si comunica che l’apposita funzione presente nell’applicativo “Athena2” (voce di menu “Rilevazione R.A.P. e Sit.Fin.”) rimarrà accessibile fino al 15 giugno 2011.

Le SS.LL. medesime avranno cura di portare tempestivamente a conoscenza dei revisori in rappresentanza del Mef quanto sopra.





L'Ispettore Generale Capo di Finanza

(Domenico Mastroianni)

lunedì 13 giugno 2011

Durc per ditta individuale

Salve, scusate io ho una ditta individuale con sola partita iva (non ho nessun dipendente), fino a poco tempo fa lavoravo con le scuole ma adesso non più perché non ho l'iscrizione alla camera di commercio e di conseguenza non posso avere il durc.
Una scuola che ha preso merce da me nel 2009 e nei primi del 2010 non sapeva del durc e siccome era abituata a tardare nei pagamenti a gennaio 2011 mi chiama dicendo che se non ho il durc non mi può pagare. che posso fare? grazie

domenica 12 giugno 2011

Consuntivo scuole in Sicilia

Con la circolare n.15 del 9/6/2011 è stato ulteriormente differito al 30 settembre (ergo 15/10/2011) il termine per l'approvazione del consuntivo 2010 nelle scuole in Sicilia.