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giovedì 14 giugno 2018

Per il Consiglio di Stato è possibile derogare ai contratti Consip

articolo di Sergio Patti pubblicato su La Notizia Giornale.
A che serve una Centrale unica per gli acquisti della pubblica amministrazione se poi le condizioni che riesce a strappare sono inadeguate e non convenienti, tanto da costringere gli uffici dello Stato a farsi le gare per conto proprio? La domanda resta senza risposta dopo che il Consiglio di Stato ha intimato un grande stop alla struttura elefantiaca nata per abbassare i costi delle forniture di beni e servizi a spese dei cittadini. Con la sentenza n. 1937/18 il massimo organo della giustizia amministrativa ha dato infatti ragione al ministero dei Beni culturali all’epoca guidato da Dario Franceschini.
Casus belli – Gli uffici di via del Collegio Romano avevano deciso di non utilizzare la convenzione stipulata tra Consip e una società – la Exitone Spa – per la gestione della salute e sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro. Exitone aveva vinto per questo una regolare gara, arrivando prima in tre lotti dal valore di decine di milioni di euro. Ciò nonostante il Mibact aveva puntato ad ottenere gli stessi servizi a condizioni migliori, anche sotto l’aspetto dei costi, e per questo aveva indetto una propria procedura concorsuale escludendo l’obbligo di adeguarsi alla convenzione Consip. Mossa illegittima secondo il ricorrente, ma non per la quinta sezione del Consiglio di Stato, che in sede giurisdizionale ha fatto rilevare come le norme prevedano espressamente (art. 26 della legge 488 del 1999) la possibilità per le amministrazioni statali centrali e periferiche di attivare propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate dall’esito della convenzione quadro della Consip. Nonostante la legge spinga tutti gli uffici pubblici ad adeguarsi alle gare della centrale unica per gli acqusiti, tale vincolo è da considerarsi nullo quando “il contratto sia stato stipulato a un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, e a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”.
Enti responsabili – Ma c’è di più: esaminando il caso, il Consiglio di Stato ha finito per richiamare un ulteriore principio, e cioè quanto prescritto dall’articolo 1 del decreto legge 95 del 2012, che responsabilizza le amministrazioni a risparmiare quanto più possono, e pertanto possono derogare dagli obblighi di carattere generale, ovviamente a condizione di poter però dimostrare che tale scelta ha portato un risparmio per le casse pubbliche. Fattispecie dimostrata nella gara finita sotto la lente della giustizia amministrativa, in quanto il costo dei servizi richiesti dal Mibac utilizzando la convenzione Consip sarebbe stata di 19,52 milioni di euro, mentre facendo la propria gara ci si è fermati a 14,33 milioni. Soldi dei cittadini che così lo Stato ha potuto risparmiare.

giovedì 14 marzo 2013

Alla Consulta il Tfs degli statali

Esame-bis alla Corte costituzionale per il Trattamento di Fine Rapporto degli statali.
La vicenda torna sui tavoli dei giudici delle leggi che, con la sentenza 223/2012, avevano cancellato per illegittimità il semi-allineamento con il trattamento dei dipendenti privati previsto dalla manovra estiva del 2010.
 A chiedere alla Consulta di tornare sul tema è il giudice del lavoro del tribunale di Reggio Emilia, che con un'ordinanza depositata il 5 marzo richiama in causa la Consulta in un ricorso avanzato da 25 dipendenti dello stesso tribunale assistiti dalla Confsal-Unsa (quarto sindacato nella Pa centrale).

Continua a leggere l'articolo di Gianni Trovati - Il Sole 24 Ore -  su http://24o.it/RyC76

giovedì 6 dicembre 2012

Modalità di certificazione del credito

E' stata emanata dalla RGS la circolare del 27 Novembre 2012, n. 35 con le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012.


mercoledì 21 novembre 2012

Anticorruzione, chi denuncia resta anonimo

Resterà anonimo il dipendente pubblico che denuncia illeciti, almeno nella maggior parte dei casi. 
 Lo prevede l'articolo 1 comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n.265 del 13 novembre 2012 e in vigore dal 28 novembre), limitando l'accesso al testo della denunzia. Ma il contenuto, e soprattutto la firma, diventeranno noti se il denunciato inizia un giudizio per calunnia o diffamazione, oppure se chiede il risarcimento dei danni da reato. Nel pubblico impiego sono frequenti le segnalazioni interne, ma se ma se anonime, ne è difficile l'utilizzo (articolo 333 del Codice di procedura penale). 

Articolo di Maria Teresa Farina e Guglielmo Saporito - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/OtT8I

giovedì 8 novembre 2012

Progressioni orizzontali: pronti, molto attenti e via!

dal sito http://www.gianlucabertagna.it 

Qualche settimana fa ho pubblicato su Personale News la mia opinione sulle cosiddette “Progressioni orizzontali con effetti giuridici, ma non economici”. 

La Corte dei conti, Sezioni riunite, con la Deliberazione n. 27/2012  ha ribadito un orientamento già consolidato, del tutto contrario al mio parere. Nel pieno rispetto delle motivazioni addotte, mi permetto di non cambiare idea. Per chi non fosse abbonato a Personale News, trovate tutto di seguito. 

SONO DAVVERO PROGRESSIONI? di Gianluca Bertagna 

 Prendo spunto da una recente deliberazione della Corte dei conti della Lombardia (la n. 414/2012/PAR) per parlare ancora una volta delle progressioni orizzontali “giuridiche, ma non economiche” nel triennio 2011-2013.

Ammetto che la cosa non mi ha dato pace fin da quando l’ho sentita pronunciare la prima volta; oggi, che si rincorrono interpretazioni sempre più “strane” rimango ancor più di stucco. Mi permettete di partire dalla norma? Cioè, dico, è ancora possibile iniziare un approfondimento di una questione dal testo normativo e non da un parere, una circolare o un commento? 

Ci provo.

L’articolo 9, comma 21 del Dl n. 78/2010 afferma: per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 

Leggo attentamente “Progressioni di carriera”. Mi ricordo qualcosa. Ah, sì. 

La Riforma Brunetta, il D.lgs. 150/2009. 
Articolo 23. Progressioni Economiche. 
Articolo 24. Progressioni di Carriera 

Allora: una cosa sono le progressioni di carriera e una cosa sono le progressioni economiche. E mi chiedo: come si fa a dire che si possono fare progressioni orizzontali ai fini esclusivamente giuridici, visto che l’art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010 prevede espressamente “progressioni di carriera”? 

Vuoi vedere che sarà quel “comunque denominate” a trarre in inganno? 
 E se invece fosse che “comunque denominate” faccia riferimento a: progressioni verticali, interne, tra le categorie, ecc. ecc.? 
Io penso che a volte il legislatore sia meno disattento di quanto vogliamo farci credere. Se scrive progressioni di carriera è perché magari sa che non avrebbe senso fare una progressione “economica” che vale solo giuridicamente, ma non economicamente. 
E non vale nemmeno per il calcolo del trattamento pensionistico, come, opportunamente, ci ha spiegato l’INPDAP. Punto. Finita lì. Perché dobbiamo sempre cercarci dei ragionamenti in quello che è chiaramente scritto? 
Che poi dico: ma voi ce la fate a fare una progressione ECONOMICA che vale solo GIURIDICAMENTE, ma non ECONOMICAMENTE? 

Se è economica, è economica, punto. Il mondo è strano, soprattutto quando la tesi delle progressioni economiche solo giuridiche è avvallata dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato. 
Si legge nella circolare n. 12/2011: Si precisa che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categoria. Adoro quando le circolari sono così decise nel dire le cose: si precisa, è così! Cavolo! 
Glielo avevo detto a legislatore che doveva precisare meglio, ma, visto che non l’ha fatto, provvedo io. Quindi è così che si dive intendere. 

Ma poi viene il bello. Perché il tutto funziona così. 

Si costituisce il fondo (che non può essere superiore al 2010) e si decide come destinare le risorse. Se si decide di fare nuove progressioni orizzontali per i dipendenti, siccome valgono solo giuridicamente, queste non si possono pagare e si pagheranno solo a gennaio 2014 (forse!) ma senza effetti retroattivi. Quindi, dal fondo non si prelevano dei soldi, ma… attenzione bene!!!… non si possono neppure spendere per altro! Insomma, se si fanno quelle cose lì delle progressioni economiche, ma solo giuridiche e non economiche, si stabilisce quanto sarebbero costate, ma siccome non costano niente, i soldi teorici non si possono spendere per altre cose. 

La morale sarebbe questa, in conclusione. 

I “presunti” beneficiari delle progressioni non percepiscono nulla. Tutti gli altri dipendenti (non beneficiari delle progressioni) si ritroveranno un fondo decurtato del costo delle progressioni “virtuali”. Un successone, no? La conferma è appunto arrivata dalla Corte dei conti della Lombardia con la Deliberazione n. 414/2012/PAR che recita: “non è possibile utilizzare, per gli istituti finanziabili con la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, la componente delle risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate). Nello stesso senso si era orientata, in precedenza, la Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12 del 15.04.2011, richiamata dalla medesima Amministrazione istante. Orbene, pur in mancanza di preclusioni di dettaglio di fonte legale, la Sezione ritiene condivisibile siffatta conclusione, alla luce delle ragioni di sana e prudente gestione finanziaria, nonché di corretta programmazione degli equilibri di bilancio, sottese a tali approdi ermeneutici, valorizzando – altresì – un’interpretazione sistematica e teleologica del dato legale di contenimento della spesa di personale. Ne deriva che l’utilizzo delle risorse stabili del fondo già accantonate per le progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate) trova un limite, oltre che nel blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, disposto dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, soprattutto nella ratio generale che accompagna l’intervento normativo nel suo insieme (cfr. … Corte dei Conti. Sez. Liguria n. 89/2012)” .

E allora? Perché mai uno dovrebbe fare le progressioni orizzontali a valenza solo giuridica e non economica se: 
- non si prendono soldi fino al 2014; 
- non si possono spendere i relativi soldi del fondo in questo triennio???? 

Risposta: perché almeno, in questo modo, i dipendenti possono superare la questione dei “due anni nella posizione economica precedente” vincolante per una nuova progressione orizzontale. Quindi, teoricamente, un soggetto potrebbe avere un passaggio: - C1-C2 con decorrenza 1.1.2011 (pagata solo dal 2014) - C2-C3 con decorrenza 1.1.2013 (pagata solo dal 2014) - C3-C4 con decorrenza 1.1.2015. Et voilà. 

Ma a questo punto mi chiedo: cosa accadrà mai al fondo degli anni successivi??? 

Quale revisore apporrebbe il suo visto in merito alla compatibilità dei costi? Risposta: tu ti preoccupi troppo!! Ok, chiedo scusa. Un’ultima domanda: perché bisogna sempre essere rigidi da una parte e trovare scorciatoie dall’altra? Perché non si ha mai il coraggio di dire le cose più semplici, invece, che farle così complicate?


lunedì 29 ottobre 2012

Il trattamento di fine servizio

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE OTTOBRE 2012, N. , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI .

Art. 1 
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l’anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno 2013 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. 

venerdì 12 ottobre 2012

La Suprema Corte boccia la trattenuta del 2,5%

Ricevo da UILPA MEF e pubblico

La Corte costituzionale, con sentenza 232, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010, n. 122, tra queste quella di cui all’art. 12, comma 10, che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5 per cento sulla retribuzione, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita. 
Ricordiamo che, su questa questione, la Uil Pa ha per prima denunciato la ingiustizia di un tale comportamento delle Amministrazioni pubbliche ed ha promosso, curate dallo studio legale Galleano, diverse cause pilota in tutt’Italia, sul cui esito evidentemente, influirà la pronuncia della Corte Costituzionale, posto che la dichiarazione di incostituzionalità vincola i giudici di merito. 
Siamo andati avanti prima con le diffide e poi con i ricorsi, nonostante le critiche aspre e sprezzanti di alcune sigle sindacali, poichè sapevamo di essere dalla parte della ragione ed ora la Corte Costituzionale conferma questa nostra impostazione. 

mercoledì 11 gennaio 2012

La Pa non chiede più certificati

Con l'inizio del nuovo anno, si chiude un'epoca nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Ha trovato attuazione, infatti, la norma per cui le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ai privati informazioni già in loro possesso. Così, i privati (cittadini, imprese, professionisti) non faranno più la spola da un ente pubblico all'altro (compresi i gestori di servizi pubblici) per consegnare i certificati che attestano situazioni e qualità che li riguardano. Le nuove disposizioni sui certificati e sulle dichiarazioni sostitutive sono previste dalla legge 183/2011 (legge di stabilità 2012)...........

 Alessandro Selmin - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/cMPlQ

martedì 8 novembre 2011

Novità giurisprudenziali della Corte dei Conti

Ricevo e pubblico

Fra le novità giurisprudenziali recentemente pubblicate nella banca dati online delle decisioni si segnalano:
  •  della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 559/2011 del 13 luglio 2011 in tema di negato rimborso delle spese legali ad amministratori locali convenuti in giudizio ed assolti i primo grado, ex art. 3, comma 2 – bis della legge n. 639/1996 e successive norme di riferimento – Distinzione tra spese legali e spese di giudizio - Divieto di compensare le “spese di giudizio” tra le parti, in forza dell’assoluzione dei convenuti per carenza di colpa grave (art. 10 – bis, comma 10, L. n. 248/2005;art. 17, comma 30 – quinquies L. n. 102/2009) – Riforma la sentenza n. 1434/2009 della Lazio; 
  • della Sezione giurisdizionale Sicilia la sentenza n. 2470/2011 del 29 giugno 2011 in tema di responsabilità di un insegnante di scuola media statale per danno erariale del Ministero dell’I struzione, dell’Università e della Ricerca derivante dalla condanna della scuola al pagamento del risarcimento dei danni subiti da un minore a seguito di infortunio occorso durante l’orario scolastico (Nella fattispecie la Sezione non ha riconosciuto responsabile il convenuto non rinvenendo nella sua condotta il requisito della colpa grave); 
  • della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 574/2011 del 18 luglio 2011 in tema di responsabilità di un Rettore e di un Direttore amministrativo per danno erariale della P.A. (Università di Siena) derivante dall’uso improprio dell’auto di servizio – Conferma la sentenza n. 536/2009 della Toscana; 
  • della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 364/2011 del 22 luglio 2011 in tema di responsabilità di un sub-commissario per l’emergenza rifiuti in Campania per danno erariale della P.A. (commissariato del Governo e Consorzio di Bacino) per la messa in esercizio di un impianto di tritovagliatura di rifiuti inutilizzato e lasciato in stato di abbandono – Conferma la sentenza n. 1160/2008 della Campania; 
  • della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 356/2011 del 31 agosto 2011 in tema di responsabilità di un dipendente comunale, geometra responsabile del procedimento, per danno erariale derivante dall’esborso sostenuto dall’Ente locale quale sanzione amministrativa per lavori di costruzione di un impianto di depurazione ed ampliamento della rete fognante in assenza di preventivo nulla osta paesaggistico – Riforma la sentenza n. 280/2009 della Sezione Calabria; 
  • della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige (Bolzano) la sentenza n. 17/2011 del 2 settembre 2011 in tema di responsabilità di operatori di un’associazione O.N.L.U.S. per danno erariale della P.A. (Enti Locali) derivante da indebito utilizzo di contributi pubblici (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per la percezione di somme per il finanziamento di progetti nell’ambito socio-sanitario destinate a scopi diversi da quelli per i quali furono erogate); delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la sentenza n. 14/2011/QM del 5 settembre 2011 in tema di responsabilità di dirigenti statali derivante da condanna al pagamento per il risarcimento del danno erariale c.d. indiretto in favore del Ministero dell’Interno – decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità – individuazione del “dies a quo” nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato; 
  • della Sezione giurisdizionale Campania la sentenza n. 1397/2011 del 5 settembre 2011 in tema di responsabilità di dipendente pubblico per danno patrimoniale e all’immagine della P.A. (Agenzia delle Dogane) derivante dalla violazione di obblighi e doveri nascenti dal rapporto di servizio con la P.A. (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità del convenuto colpevole di aver compiuto gravi e reiterati fatti illeciti, penalmente accertati, con gravissimo ritorno negativo d’immagine per l'Amministrazione d’appartenenza); 
  • della Sezione giurisdizionale Puglia la sentenza n.1006/2011 del 20 settembre 2011 in tema di responsabilità di dirigente locale per danno erariale da erogazione di compensi aggiuntivi (Nella fattispecie la Sezione ha ritenuto responsabile il convenuto per sottrazione al fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza di somme derivanti dal recupero di evasione in violazione di quanto predisposto dal contratto collettivo, unica fonte di disciplina della materia); 
  • della Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia la sentenza n. 167/2011 del 21 settembre 2011 in tema di responsabilità di un Direttore Generale di un Consorzio per danno erariale derivante da un illecito conferimento all’esterno di un incarico di consulenza in assenza dei requisiti di legge (art. 7, comma 6 bis D.Lgs. n. 165/2001, comma inserito dall’art. 32 del D.L. n.223 del 4/2006 convertito in L. n. 248/2006; 
  • della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 408/2011 del 23 settembre 2011 in tema di condanna del Direttore Generale e del Direttore amministrativo di una ASL al pagamento in favore di detta azienda e per essa della Regione Abruzzo, della somma di € 10.000 il primo e di € 100.000 per un danno finanziario di cui è parte anche il danno all’immagine dell’A mministrazione, arrecato dagli stessi con comportamento caratterizzati da colpa grave; 
  • della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello il decreto n. 6/2011 del 17 ottobre 2011 che puntualizza la nozione di fatto in tema di “definizione agevolata” (art. 1, comma 231 ss. della legge n. 266/2005) distinguendolo dal "fatto dannoso” di cui all’art. 1 della legge n. 20 del 1994.

mercoledì 21 settembre 2011

Si riscrive lo «statuto» della Pa

«Con questa delega il Governo inizia il lavoro di ricognizione, organizzazione e coordinamento delle numerose leggi amministrative». L'annuncio è del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ed è riferito al disegno di legge delega per la codificazione in materia di Pa, approvato ieri in via definitiva dall'Aula della Camera. Il provvedimento – che ha ottenuto 259 voti favorevoli e 200 contrari, oltre ai 40 astenuti tra cui i parlamentari dell'Udc e dell'Api – dà al Governo 12 mesi per adottare uno o più decreti legislativi per raccogliere in Codici o in Testi unici le (tante) leggi sulla pubblica amministrazione. «Abolire leggi obsolete, risolvere contraddizioni e raccogliere le norme in codici – ha spiegato ieri il relatore del disegno di legge, Andrea Orsini (Pdl) – significa rendere più facile la vita ai cittadini e alle imprese che devono relazionarsi con la pubblica amministrazione». 
 Le leggi che verranno "riordinate" e "ricodificate" sono quella sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990); il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (Dpr 445/2000); il decreto legislativo con le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione improntato sulla privatizzazione del pubblico impiego (165/2001); il decreto legislativo 150/2009 finalizzato ad aumentare la produttività del lavoro pubblico con riguardo all'apparato amministrativo nel suo complesso (la "riforma Brunetta"). Con la delega il Governo potrà ora predisporre uno strumento che, come ha sottolineato il ministro Brunetta, «faciliti e semplifichi la consultazione da parte dei cittadini delle principali leggi amministrazione; che risolva incertezze e antinomie spesso presenti nell'ordinamento, favorendo la diminuzione del contenzioso e accrescendo la certezza del diritto; che costituisca, proprio per la sua natura organica e sistematica, l'occasione per nuove riflessioni e per il riconoscimento ai cittadini di diritti più avanzati nei confronti della pubblica amministrazione e per una definizione più certa dei loro doveri». 
Il disegno di legge, nato come stralcio del Ddl sulla semplificazione dei rapporti tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, prevede inoltre che il Governo possa rimettere al Consiglio di Stato la formulazione dei Codici o Testi unici, avvalendosi della eventualità prevista dall'articolo 14 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (Rd 1054/1924). «Il merito di questa svolta – ha commentato Orsini parlando dell'approvazione del Ddl – va all'impegno del ministro Brunetta e del Governo, ma anche al lavoro parlamentare che ha visto la significativa convergenza di parti dell'opposizione. Si è registrata una comune assunzione di responsabilità che ho molto apprezzato per uno Stato più moderno e più europeo, attraverso leggi più chiare e più coerenti, indispensabili per la trasparenza e all'efficienza della macchina pubblica».

Articolo di Francesca Milano pubblicato su www.ilsole24ore.com

martedì 13 settembre 2011

Circolare applicativa sul controllo di regolarità amministrativa e contabile

E' stata pubblicata sul sito del dipartimento della RGS la Circolare del 7 settembre 2011, n. 25

contenente le prime indicazioni circa l’applicazione del decreto legislativo n. 123/2011 che, in attuazione della delega di cui all'art. 49 della legge n. 196/2009, ha riordinato organicamente le norme di controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal Sistema delle ragionerie e introdotto taluni strumenti di potenziamento con innovazioni di carattere procedurale.

mercoledì 16 marzo 2011

L'agente contabile allarga i confini


Una gestione contabile che prevede la creazione di tanti fondi con gestione contabile autonoma, per ogni singola divisione dell'ente, genera confusione e desta perplessità. Gli enti locali possono estendere le funzioni di utilizzo del denaro, dietro esplicita previsione, al più, all'ufficio Economato, per spese di ufficio di non rilevante ammontare. A bollare come cattivo il comportamento contabile della proliferazione di agenti contabili, diffuso soprattutto negli enti di maggiori dimensioni, è la sezione di controllo della Corte dei conti per la Puglia (deliberazione 6/2011).
La qualifica di agente contabile è attribuibile a tutti coloro, anche privati, che instaurano con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio, anche meramente fattuale, nella gestione di beni pubblici o nel maneggio del denaro. Non hanno rilievo né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (rapporto di pubblico impiego o servizio, concessione amministrativa o contratto). Di recente, la giurisprudenza ha chiarito che anche i concessionari del servizio di sosta a pagamento in aree pubbliche rivestono la qualità di agenti contabili, così come gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali.

Entro 30 giorni dal termine dell'esercizio, gli agenti contabili e i sub-agenti sono tenuti alla resa del conto, utilizzando i modelli allegati al Dpr 194/1996, diversi per l'agente contabile (21), per il consegnatario di azioni (22), per l'economo (23) e per il consegnatario di beni (24).
Il servizio finanziario, con le operazioni di rendicontazione, effettua la cosiddetta "parificazione", tesa a far proprie le risultanze del conto con le scritture contabili dell'ente. Poi, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, il legale rappresentante dell'ente deve trasmettere il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Nei casi di omessa trasmissione, la Sezione giurisdizionale assegna al soggetto che era tenuto all'adempimento un termine entro cui presentare i conti. In mancanza, pesanti sanzioni e la compilazione d'ufficio a cura del comune e con spese a carico dell'agente inadempiente.

venerdì 4 marzo 2011

Lavori pubblici, la giunta non salva il dirigente


Matura responsabilità contabile a carico del responsabile dei lavori pubblici che non rispetta nelle procedure di aggiudicazione il principio della tutela della concorrenza. In tal caso egli arreca un duplice danno: priva l'ente dei risparmi che possono derivare dal rispetto di tale principio e arreca un nocumento ai privati. E non costituisce esimente dal maturare della responsabilità né ragione di riduzione il fatto che abbia seguito direttive impartite dalla giunta. Questi i principi affermati dalla sentenza n. 23 del 20 gennaio 2011 della sezione giurisdizionale dell'Abruzzo della Corte dei conti.
La sentenza evidenzia subito che «i valori dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa rappresentano ormai i profili di maggior rilievo della legalità sostanziale del sistema giuscontabile e, in relazione ad essi, non è più consentito omettere un minimo di confronto concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad oggetto pubblico». E ancora, «simile confronto è ancor più necessario oggi che i basilari principi in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, di cui agli articoli 81 e seguenti e 49 e seguenti del Trattato Ce, si impongono al rispetto degli Stati membri, indipendentemente dall'ammontare delle commesse pubbliche».

Circa il danno provocato all'ente, secondo la sentenza «è di tutta evidenza che l'asserita violazione della concorrenza provoca maggiori oneri per l'amministrazione, in quanto, ad esempio determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili». Nel caso specifico, ciò si è concretizzato nella limitata partecipazione di imprese alle procedure di aggiudicazione, a seguito dei tempi estremamente ristretti (poco più di una giornata) in pratica previsti per la presentazione delle offerte. Peraltro, nello stesso ente questa aggiudicazione segue di pochi giorni a una gara analoga, in cui la percentuale di ribasso è stata enormemente superiore a quella registrata in questa procedura.
La quantificazione concreta del danno è stata effettuata «in via esclusivamente equitativa, tenendo conto del valore del contratto e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di risarcimento del danno per equivalente nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa, a cui viene in genere riconosciuto un importo variabile tra il 5 e il 10% del valore del contratto originario».La condotta del dirigente è stata gravemente colposa: egli «aveva la responsabilità precipua delle gare e degli appalti per il suo settore e doveva essere particolarmente avveduto sia nell'individuazione della tipologia di gara da adottare, sia delle ditte che dovevano partecipare», mentre invece la stessa è stata caratterizzata da «superficialità e negligenza non ridotta dall'attività concorrente della giunta comunale, non competente a emanare indirizzi vincolanti nei confronti del dirigente tecnico del settore». Inoltre, la sentenza sottolinea come egli sia ricorso alla trattativa privata in luogo della asta pubblica e abbia frazionato illegittimamente l'importo dei lavori.

mercoledì 2 marzo 2011

Controllo preventivo di legittimità: in tema insegnanti e di incarichi di consulenza

Dalla newsletter della Corte dei Conti

La Sezione centrale controllo di legittimità, con delibera n. 3/2011 si è espressa sulla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
“Nelle disposizioni che incidono sull’ordinamento universitario del D.M. 10 settembre 2010 - con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha provveduto a definire la disciplina dei requisisti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - non è rinvenibile un eccesso di delega, in quanto la fonte normativa legittimante ha demandato al MIUR il compito di delineare una disciplina transitoria, nella prospettiva della riattivazione delle ordinarie procedure di assunzione dei docenti e di riduzione delle cause che hanno determinato la formazione del precariato nella scuola”. – recita la massima – “Con la conseguenza che la ridefinizione della disciplina concernente i requisiti e le modalità della formazione iniziale del personale docente non può non investire l’assetto ordinamentale preesistente, adeguandolo alle esigenze proprie della formazione universitaria e professionale dei docenti. L’art.5 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, che prevede l’adozione del decreto ministeriale quale strumento per la definizione annuale della programmazione degli accessi ai percorsi formativi, non è in contrasto con l’art. 39 della L. n. 449/1997, il quale richiede, invece, l’adozione di un DPCM per la programmazione degli accessi ai nuovi percorsi formativi, perchè i due provvedimenti operano su piani diversi: il primo riguarda la programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, mentre il secondo la programmazione degli accessi ai nuovi percorsi formativi che verranno attivati dagli Atenei”. “La deregolamentazione contenuta al 2° comma dell’art. 8 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è illegittima” – osserva il Collegio - in quanto con l’atto esaminato “vengono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine e grado: per cui è indispensabile prevedere la natura regolamentare dei decreti ministeriali che saranno successivamente emessi in ottemperanza al predetto comma. Le medesime considerazioni valgono per quanto disposto dall’art. 15, commi 2, 22 e 24 del decreto medesimo, che vanno espunti dal testo”.

Con delibera n. 4/2011, la Sezione è, quindi, tornata a deliberare in tema di affidamento di incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione (nella fattispecie, l’Autorità portuale di Palermo). Così, la massima della deliberazione, integralmente disponibile sul portale istituzionale: “Le Autorità portuali hanno natura giuridica di ente pubblico non economico, con la conseguente riconducibilità delle stesse nell’ambito soggettivo delle “Amministrazioni pubbliche” ex art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
La disposizione di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio genus posto dal legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari settori della P.A. Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di consulenza è necessario che l’Amministrazione conferente si sia dotata degli appositi strumenti procedurali previsti dall’art. 7, comma 6- bis del D.Lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la mancata adozione di tali strumenti costituisce motivo di illegittimità.
Inoltre, il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all’apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne dell’Ente”.

mercoledì 9 febbraio 2011

Non si licenzia per l'insulto episodico


L'insulto episodico del dipendente al suo superiore non giustifica il licenziamento per giusta causa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – con la sentenza 3042 dell'8 febbraio scorso – che affronta di nuovo (sono tanti i precedenti in proposito, spesso contrastanti) il tema della rilevanza, ai fini del licenziamento per giusta causa, delle ingiurie rivolte da un dipendente nei confronti di un proprio collega.


Una dipendente litiga con il suo superiore, la lite degenera e la dipendente pronuncia delle frasi offensive e ingiuriose verso il proprio caso. Nel caso considerato dalla sentenza, la lite è aggravata dal fatto che avviene alla presenza di terze persone, dal contenuto degli epiteti (particolarmente volgari) e dall'atteggiamento aggressivo della dipendente.

A seguito del diverbio, l'azienda licenzia per giusta causa la lavoratrice, contestando la "particolare gravità" del comportamento (che si sommava ad altri due illeciti, il rientro in servizio non autorizzato durante un periodo di congedo e la descrizione non veritiera di alcuni fatti in sede di deduzioni scritte). Il Tribunale di Catanzaro (in primo grado) e la corte di Appello (in secondo grado) hanno reintegrato sul posto di lavoro la dipendente, sostenendo che gli illeciti contestati non erano così gravi da giustificare il licenziamento per giusta causa.
La Corte di cassazione ha confermato queste decisioni, osservando che la sentenza di Appello ha correttamente valutato il comportamento del dipendente. Che, per quanto grave, secondo la Corte aveva carattere episodico, anche in ragione del fatto che il dipendente in precedenza non aveva mai assunto atteggiamenti analoghi e pertanto non poteva giustificare il licenziamento.

mercoledì 5 gennaio 2011

Spese di personale: l'errore va risarcito

Ampio stralcio dell'articolo pubblicato su Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore

Ai fini risarcitori, la responsabilità della Pa per un danno provocato a soggetti privati a causa dell'adozione di un provvedimento illegittimo sussiste solo se la violazione provocata risulta di grave entità e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; non sussiste, invece, quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per l'esistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto. Così si è espresso il Consiglio di stato, nella sentenza 8229/2010.

La domanda di risarcimento del danno a carico della Pa, per risultare ammissibile, deve dunque prevedere, oltre all'elemento oggettivo consistente nell'annullamento del provvedimento lesivo, anche un elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa dell'ente; è necessario, in questo caso, che la Pa non rispetti le regole di imparzialità, correttezza e buona fede.

In particolare, con riferimento all'elemento soggettivo della colpa, risultano applicabili i principi propri della responsabilità aquiliana, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Pertanto, mentre il privato può limitarsi a fornire al giudice elementi indiziari dai quali si possa evincere una presunzione di colpevolezza per l'amministrazione, spetta invece a quest'ultima l'onere di dimostrare che, al contrario, i provvedimenti adottati non integrano alcuna responsabilità.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria chiarendo che, ai fini della valutazione della gravità della violazione, occorre valutare parametri quali «il grado di chiarezza e precisione della norma violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione esaminata e definita dall'amministrazione, nonché la novità della medesima questione, riconoscendo così portata esimente all'errore di diritto, in analogia all'elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni» (Corte di giustizia Ce 5 marzo 1996, cause riunite 46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994).

lunedì 13 settembre 2010

Al dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento


I dirigenti nel pubblico impiego non hanno diritto all'attribuzione del posto anche quando è provato che l'amministrazione ha agito in violazione delle regole di correttezza e buona fede.
In questo caso, infatti, la parte ha diritto al risarcimento del danno ma non può pretendere la retribuzione corrispondente alla qualifica.
Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 18857/2010 che ha respinto il ricorso di un dirigente superiore dell'assessorato regionale al lavoro.
Secondo i giudici della Cassazione nel lavoro pubblico privatizzato, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali, mentre gli interessati non hanno «alcun diritto soggettivo all'attribuzione o al mantenimento di un incarico dirigenziale».
L'atto di conferimento, ha spiegato la Suprema corte, è espressione del potere di organizzazione della Pa e la posizione soggettiva dell'aspirante all'incarico non è di diritto soggettivo ma di mero interesse legittimo. Si tratta, in sostanza, di una situazione simile a quella di un partecipante a una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato. Ne consegue che il giudice ordinario può sottoporre ad analisi i poteri esercitati dalla Pa sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede ed eventualmente stabilire un risarcimento in favore della parte lesa, senza che, in assenza di un contratto stipulato con la Pa, la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale e prevedere la retribuzione corrispondente.

Per leggere tutto l'articolo clicca qui

venerdì 3 settembre 2010

Spoils system, ultimo atto

Riporto l'articolo dell'Avvocato dello Stato Paola Maria Zerman pubblicato in Diritto e Pratica amministrativa n. 5 di maggio 2010.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 81 del 5 marzo 2010, in continuità logica con quanto affermato nelle pronunce n. 103 del 2007 e n. 161 del 2008, ha affermato che è costituzionalmente illegittimo l’art. 2, co. 161, del decreto legge n. 262/2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al co. 6, dell’art. 19 del Dlgs n. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), conferiti prima del 17 maggio 2006, “cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” perché in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, in quanto lesiva del principio dell’imparzialità e del buon andamento e del principio di continuità dell’azione amministrativa.


La ricorrente tentazione della politica di condizionare la dirigenza pubblica attraverso nomine a contenuto fiduciario è stata definitivamente censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 81/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultima norma di previsione dello spoils system per gli incarichi dirigenziali esterni che ancora sopravviveva dopo le pronunce nn. 103/2007 e 161/2008 relative alle altre categorie dei pubblici dirigenti nominati ai sensi dell’art. 19 del Dlgs n. 165/2001.
Anche questa volta la corte costituzionale ha riaffermato l’illegittimità della decadenza automatica ex lege dagli incarichi dirigenziali perché in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, in quanto lesive del principio dell’imparzialità e del buon andamento e del ruolo dei pubblici impiegati posti dalla Carta costituzionale al “servizio esclusivo della Nazione”.

Esclusa la possibilità di cessazione automatica degli incarichi dirigenziali non apicali a seguito del cambio di Governo, una eventuale revoca dei medesimi incarichi si può legittimamente esercitare solo nell’ipotesi prevista dall’art. 21 del Dlgs n. 165/2001 e cioè in caso di responsabilità dirigenziale per mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati o inosservanza delle direttive ministeriali.
La revoca deve essere quindi ancorata a dati oggettivi e valutabili, e non già ad nutum, inoltre deve seguire precise garanzie procedimentali.
I principi del giusto procedimento - dettati dalla legge n. 241/1990 - impongono l’adozione della revoca con atto motivato e previo contraddittorio. L’atto di revoca, a differenza della cessazione ex lege dell’incarico è quindi sottoposta a controllo giurisdizionale in relazione alla sua legittimità sostanziale e al rispetto delle garanzie procedimentali.
L’art. 21 del Dlgs n. 165, come modificato dal Dlgs n. 150/2009, prevede poi che l’impossibilità di rinnovo dell’incarico sia legata all’oggettivo riscontro del mancato raggiungimento degli obbiettivi - da accertarsi attraverso le risultanze del sistema di valutazione previsto dallo stesso Dlgs in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni - o all’inosservanza delle direttive ministeriali imputabili al dirigente.
Sembra così venir meno quello spoils system mascherato che lasciava, in seguito alla cessazione dall’incarico per scadenza del termine previsto, alla discrezionalità del Ministro il rinnovo dello stesso indipendentemente dai risultati raggiunti. L’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale dovrà essere quindi adeguatamente motivato in ragione dei scarsi risultati raggiunti dal dirigente, motivazione che potrà essere sindacata dal giudice se non adeguata e non rispondente ai criteri indicati dalla legge.

Conclusioni: il difficile rapporto tra politica e amministrazione
La complessa vicenda che ha riguardato il sistema dello spoils system e il continuo rimaneggiamento dell’art. 19 del Dlgs n. materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, evidenzia il difficile rapporto esistente tra politica e amministrazione.
La separazione tra politica e amministrazione tanto declamata all’indomani del Dlgs n. 29/1993 in ragione della effettiva maggiore valorizzazione dei compiti gestionali del dirigente, e l’impossibilità per il ministro di avocare a sé gli atti del dirigente (art. 14, co. 3, del Dlgs n. 165/2001) , è “caduta” miseramente su un sistema, quello dello spoils system che, ben lungi dal garantire indipendenza e imparzialità al dirigente, ne hanno condizionato l’azione in ragione del pesante condizionamento rappresentato dalla necessità del gradimento ministeriale in vista della conferma dell’incarico.
Con chiarezza costituzionale ha ridelineato i confini della politica ribadendo i principi costituzionali che regolano l’azione dei dipendenti e dirigenti pubblici.
Il principio di imparzialità, come ben ricordato dalla Corte, esclude che il dirigente possa essere al servizio di una parte politica piuttosto di un’altra. Così come la regola fondamentale secondo cui i pubblici impiegati sono “al servizio esclusivo della Nazione” e non già di un partito o di un altro.
Tale principio non solo racchiude un monito per i politici ma costituisce anche criterio di condotta per i dirigenti. L’interesse pubblico che gli stessi devono perseguire nella propria azione, è comunque una peculiarità del rapporto di pubblico impiego che, se pure quanto più privatizzato nell’ottica di una più moderna amministrazione, non può comportare una completa assimilazione tra pubblico e privato, e impegna il dipendente nella valutazioni delle scelte migliori per l’interesse della collettività.
In tale prospettiva l’ampia possibilità di ricorrere ad esterni nell’attribuzione di incarichi dirigenziali, è diventata non di rado la via per assunzioni clientelari che non solo hanno dato scandalo ai cittadini e generato disaffezione tra i dirigenti entrati per concorso con legittime aspettative di promozione, ma ha altresì accentuato il fenomeno della fidelizzazione tra il dirigente e l’organo politico.
Tant’è che la legge “Brunetta”, anche ad evitare censure da parte della Corte dei conti per responsabilità erariale, è intervenuta specificando che gli incarichi dirigenziali ad esterni possono essere conferiti “fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione” (art. 38, co. 1, lett. e), del Dlgs n. 150/2009 di modifica all’art. 19, co. 6).
La previsione, poi, della temporaneità degli incarichi, al di là delle tecniche dello spoils system, impone un obbligo di riflessione sull’effettiva separazione tra politica e dirigenza.
L’intervenuta separazione tra lo status dirigenziale e l’affidamento dell’incarico dirigenziale, con la previsione della temporaneità di quest’ultimo di durata anche inferiore di quello della classe politica, se da un lato offre la possibilità di affidare ai più idonei gli incarichi dirigenziali (con la necessità di valutare anche le attitudini del dirigente in relazione alla complessità della struttura organizzativa), non convince del tutto circa l’effettiva condizione di obiettività, di imparzialità e indipendenza al fine della corretta valutazione degli interessi pubblici.
Sicuramente un rilevante passo avanti, in tale direzione, è stato compiuto con la attuale previsione che il diniego di rinnovo dell’incarico deve essere comunque motivato in ragione del mancato raggiungimento di risultati valutati obbiettivamente o per la mancanza dell’osservanza delle direttive del ministro, in tal modo concretizzandosi legittimamente il controllo di quest’ultimo a cui spetta esercitare le funzioni di “indirizzo politico amministrativo, definendo gli obbiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti che rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti” (art. 4 del Dlgs n. 165/2001).
Si impone, in ogni caso, alla dottrina e alla giurisprudenza una seria riflessione circa le reali condizioni che possono assicurare al Paese una dirigenza pubblica realmente imparziale e indipendente.

venerdì 21 maggio 2010

Delucidazioni sul DURC

Comunicazione dell'URS del Piemonte sul DURC


I) FONTI NORMATIVE

- Legge 22/11/2002 n. 266, art. 2;
- Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276, art. 86 – comma 10;
- Convenzione INPS – INAIL del 3/12/2003;
- Convenzione INPS – INAIL – Casse Edili del 15/4/2004;
- Nota n. 230 del 12/7/2005 del Ministero del Lavoro;
- Circolare INAIL n. 38 del 25/7/2005;
- Circolare INPS n. 92 del 26/7/2005;
- Circolare INPS n. 122 del 30/12/2005;
- Legge 27/12/2006 n. 296 – art. 1, commi 1175-1176;
- Decreto Ministeriale 24/10/2007;
- Circolare Ministero Lavoro e Previdenza sociale n. 5 del 30/1/2008;
- Legge 28/1/2009, n. 2 art. 16 bis, comma 10;
- Nota INAIL prot. N. 2724 del 4/2/2009;
- Nota MEF – Ragioneria Generale dello Stato – prot. 83994 del 24/7/2009.


II) GENERALITA’

L’art. 2 della legge 22/11/2002 n. 266 di conversione del D.L. 25/09/2002 ai commi 1, 1 bis e 2 ha testualmente previsto:
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento;
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l’Ente Pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’INPS, l’INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
L’art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 come modificato dall’art. 86 comma 10 del Decreto Leg.vo 276 del 10/9/2003 ha testualmente disposto “Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 1…OMISSIS…b.bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
Dette disposizioni hanno stabilito quindi che INPS, INAIL e Casse edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificata sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra INPS e INAIL e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra INPS, INAIL e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Per la pratica attuazione delle disposizioni suddette e da quanto fissato dalle convenzioni in questione sono state emanate la circolare INAIL n. 38 del 25/7/2005 e le circolari n. 92 del 26 luglio 2005 e n. 122 del 30/12/2005 emesse dall’INPS nonchè la nota n. 230 del 12/7/2005 con cui il Ministero del Lavoro ha approvato la circolare convenzione INPS-INAIL-Casse Edili.

III) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC

A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto ma anche gli appalti di servizi e forniture, la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori come appresso indicato:
Appalti pubblici di forniture
• per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• per l'emissione del certificato di pagamento
• all'atto del pagamento finale
Appalti pubblici di servizi
• per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• all'atto della regolare esecuzione
• alla liquidazione di ogni fattura
Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione
• per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)
• per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto)
Acquisti in economia o di modesta entità
• con nota prot. 83994 del 24/7/2009 il MEF Ragioneria Generale dello stato richiamando la nota del Ministero del Lavoro prot. 25/1/0002599 del 20 febbraio 2009 ha chiarito che in presenza della vigente normativa il DURC deve essere richiesto senza alcuna eccezione anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

B) Richiedenti il DURC
Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i propri intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria).
Sono altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.

C) Rilascio del DURC
Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Ai fini della verifica di tale dichiarazione da parte della stazione appaltante dovrà essere richiesto il DURC.

D) Requisiti di Regolarita'
Ai fini del rilascio del DURC, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correttezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri di seguito indicati.

IV) PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL DURC
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo è disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni struttura territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
1) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero tramite l’accesso ai consueti canali delle strutture territoriali di INPS o INAIL.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta del DURC per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
- Portale orizzontale (http://www.sportellounicoprevidenziale.it/) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
- Portale verticale INAIL (http://www.inail.it/) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (http://www.inail.it/) per aziende ed intermediari.
L'utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).
In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da aziende ed intermediari appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica).
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica
a) sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica;
b) sia richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di INPS o di INAIL.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni struttura territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.
Laddove peraltro la regolarità contributiva debba essere attestata da un unico Ente (come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il sistema unificato di accertamento e riscossione gestito dall’Inps), il modulo di richiesta deve essere inviato a quest’ultimo.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse assegnandogli il termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
Il ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della pratica.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti).

2) Modalità e tempi di rilascio
Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le strutture rilevanti alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
L'Ente che rilascia il DURC provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto verificato dall'altro Ente.
Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:
• l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INPS;
• l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al rilascio;
• l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una struttura territoriale dell'INPS.
• Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:
• l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
• l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente deputato al rilascio;
• l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una struttura territoriale dell'INAIL.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).
Qualora uno solo degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC attestante la non regolarità.
Il DURC verrà emesso anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso. A tale proposito, le Strutture devono porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso per decorso del termine.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.

3) Precisazioni
Presso qualsiasi struttura territoriale degli Enti convenzionati può essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della struttura competente.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per l’accertamento e il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

V – NUOVA NORMATIVA: Innovazioni e continuità rispetto alla normativa precedente

a) LA LEGGE 27/12/2006 N. 296 – ARTICOLI 1175 E 1176
L’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di interventi legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato dalla previsione di cui all’ art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
Detto comma ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” fosse subordinata al possesso del documento stesso.
Il successivo comma 1176, dell’art. 1, della legge n. 296/2006 demandava alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Il decreto ministeriale in questione emanato in data 24 ottobre 2007 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 e le sue previsioni entravano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


b) IL DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007
L’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, ha rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
Il Decreto in esame che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalle circolari dell’ INPS n. 92 del 26 luglio 2005, dell’INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) prot. n. 230 del 12 luglio 2005 – costituisce quindi ad oggi il principale riferimento normativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al quale occorre pertanto prestare attenzione nell’affrontare le diverse problematiche emerse già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità.

c) LA CIRCOLARE N. 5 del 30/1/2008 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale esplicativa del D.M. 24/10/2997
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 5 del 30/1/2008 ha provveduto a chiarire con riferimento ad ogni singola disposizione contenuta nel Decreto 24/10/2007, gli aspetti di maggiore rilievo dello stesso, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina preesistente.
• Soggetti obbligati (art. 1)
Nell'individuare i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Decreto regolamenta in modo unitario le modalità di rilascio ed i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest'ultima venga richiesta.
Per quanto attiene invece al campo di applicazione del Decreto va sottolineato che la dicitura appena riportata “Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” superando il precedente orientamento interpretativo fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005), nell'ottica di una lettura sistematica della disciplina in materia - il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, "nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia" ciò in quanto ad una più approfondita analisi l'art. 3, comma 8, del n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle "imprese esecutrici" ma anche ai "lavoratori autonomi". Ciò comporta che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

• ) Soggetti tenuti al rilascio del DURC (art. 2)
L'art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del DURC; soggetti che, oltre all'INPS e all'INAIL, sono individuati negli "altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria", previa una apposita convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'INPS e dall'INAIL. Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL hanno continuato a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa.

• Soggetto richiedente e modalità di rilascio (art. 3)
L'art. 3 individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate circolari degli Enti previdenziali e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE). Il 3° comma dell’articolo in esame infatti testualmente dispone: “Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA)”. In linea generale viene altresì sottolineata la preferenza per la richiesta del DURC mediante strumento informatico, al fine di favorire la snellezza e tempestività del procedimento.
Va ancora evidenziato che la Legge 28/1/2009, n. 2 all’art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modificazioni e dall’articolo 43, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2724 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.

• Contenuto del documento (art. 4)
Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
Esso deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale o unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

• Requisiti di regolarità contributiva (art. 5)
La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un DURC regolare, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al riguardo non sussistono particolari novità rispetto a quanto già chiarito con la citata circolare di INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Si ricorda in ogni caso che gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse Edili). Da sottolineare, in particolare, anche il fatto che tali versamenti devono essere "accertati ( ...) come dovuti" dagli Istituti a conclusione della fase istruttoria.
Va poi evidenziato che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio assenso.
In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".


• Emissione del DURC (art. 6)
L'emissione del DURC, ai sensi dell'art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, così come già fissato dagli appositi atti regolamentari degli Istituti.
Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3 del Decreto che prevede un meccanismo di "preavviso di accertamento negativo". In sostanza tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, introduce una "sospensione" (non una interruzione) del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della irregolarità, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del "preavviso" non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, comma 3 che introduce - come si dirà meglio in seguito - una sorta di "franchigia", che consente l'emissione di un DURC regolare anche in presenza di omissioni contributive di modesta entità.
Istruttoria della richiesta
Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata, la Cassa edile) hanno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e comunque, come detto, entro trenta giorni dalla richiesta (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del procedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
Qualora anche uno solo degli Enti dichiari l'impresa irregolare, è rilasciato un Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei motivi della stessa, fermo restando l'obbligo di porre in essere preventivamente la procedura di all'articolo 6.
Silenzio assenso
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali scatta evidentemente e relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi il c.d. silenzio assenso.
Per quanto concerne l'ambito edile, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si siano pronunciati in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile competente è tenuto ad emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche soltanto da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.


Emissione e trasmissione del Documento
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) - salvo per quanto concerne le ipotesi di cui all'art. 3, comma 4 - è firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità. Nel caso in cui richiedente sia l' impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC è quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato deve essere comunque inviata a quest'ultima.

• Validità del DURC e verifica dei requisiti (art. 7)
Quanto alla validità del Documento l'art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il DURC utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così come previsto dall'art. 39-septies del DL n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006). Il differente regime si spiega in quanto nell'ambito degli appalti pubblici il Documento è richiesto non soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell'appalto relative, ad esempio, al pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori, mentre per gli appalti privati è richiesto dal committente solo prima dell'inizio dei lavori. Con riferimento ai benefici, invece, essendo questi ultimi erogati normalmente con cadenza mensile ed essendo verificata sempre con cadenza mensile da parte dell'Organismo previdenziale la regolarità dei versamenti contributivi, il DURC ha una efficacia probatoria di norma non superiore al mese. Sempre in relazione ai benefici contributivi, va comunque osservato che la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri enti previdenziali potrà avvenire con cadenza periodica diversa rispetto alla contribuzione lNPS e quindi per periodi superiori al mese.

• Cause non ostative al rilascio del DURC (art. 8)
La disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla circolare emanata da INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), con una sostanziale differenza per quanto attiene al contenzioso amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse "questioni controverse o interpretative" e fosse "adeguatamente motivato e non (...) manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi" (in sostanza si rimetteva ad una valutazione sostanzialmente discrezionale dell'Istituto la scelta se rilasciare o meno il DURC), Il Decreto stabilisce oggi invece che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato - come anticipato - dalla previsione secondo cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC una omissione contributiva "non grave". La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:
uno scostamento "inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione"
o, comunque, "uno scostamento inferiore ad Euro 100,00", fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
In sostanza, pertanto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00.
La scelta di introdurre un parametro di valutazione della gravità dell'inadempimento deriva dal fatto che il Legislatore, in più occasioni - e da ultimo con l'art. 38, comma 1 lett. i), del n. 163/2006 - ha escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici anche coloro "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali". La gravità dell'eventuale omissione contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel parametro introdotto dal Decreto limitando di fatto alla possibile discrezionalità degli stessi Enti previdenziali ovvero delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.

VI –SOLUZIONI AD ALCUNE PROBLEMATICHE

Tra Enti Pubblici deve essere richiesto il DURC?
La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito, quando la controparte contraente delle Istituzioni scolastiche sia un altro Ente Pubblico.

Il DURC deve essere acquisito per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei compensi previsti per i liberi professionisti (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, etc.)?
Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacchè si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.

Il DURC deve essere acquisito anche per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori CONSIP?
All’atto dell’adesione da parte dell’Ente alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi a favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP aveva già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, in altre parole all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa. Quanto detto vale anche nel caso di utilizzazione del “Mercato Elettronico”.

Per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono è necessario acquisire il DURC?
In questi casi sarebbe stato opportuno prescindere dall’acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il Ministero del Lavoro anche in questo caso ha ritenuto sussistente l’obbligo di acquisire il DURC per qualsiasi tipo di società appaltante.

Il DURC deve essere richiesto per gli acquisti effettuati mediante minute spese?
In questi casi, quando si procede all’acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale, si ritiene che possa prescindersi dall’acquisizione del DURC dell’esercente presso cui il prodotto è stato acquistato.

Il DURC può essere sostituito da altra documentazione?
Il DURC per le imprese iscritte alla Casse Edili, all’INPS e all’INAIL, non può essere mai sostituito da altra documentazione o da un’autocertificazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva di una gara, della stipula di un contratto o del pagamento di una fattura. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035, depositata il 25 agosto 2008, in cui è stata confermata la decisione emessa dal TAR Lombardia (sezione di Brescia, sentenza 635/2006) che ammetteva l’esclusione da una gara di appalto per lavori edili, la ditta aggiudicataria che, anziché presentare il documento unico di regolarità contributiva, aveva fornito un’autocertificazione corredata dalle copie dei modelli F24 di versamento dei contributi.
Detto orientamento è del resto coerente con quanto previsto dalla nota del MEF 24/7/2009 che ha modificato il proprio precedente orientamento di cui alla nota 31504 del 7/5/2009.

Deve essere acquisito il DURC anche per una società senza dipendenti?
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, superando il suo precedente orientamento interpretativo, dal punto di vista di una lettura sistematica della normativa in materia, ha confermato che il DURC deve essere acquisito oltre che per i lavoratori autonomi anche per le società senza dipendenti e per gli imprenditori unipersonale (ad es. per gli artigiani).

Il DURC deve essere acquisito nel caso di accensione di abbonamenti a quotidiani, riviste, periodici o banche dati informatiche?
In linea di massima, in questi casi si può prescindere dall’acquisizione del DURC.