giovedì 28 aprile 2011

FUA 2010 e SIVAP

Ricevo dalla UIL e pubblico
Il giorno 27 aprile 2011 si è tenuta la riunione concernente il seguente O.d.G.:
 Quantificazione e criteri di distribuzione FUA 2010;
 Sistema di valutazione del personale.

FUA 2010
È stata una trattativa molto lunga ed estenuante, che ha visto come prima presentazione, da parte dell’Amministrazione, un accordo che prevedeva una suddivisione per scala parametrale divisa per posizione economica, una valutazione del dirigente, il blocco della contrattazione di secondo livello decentrata.
Questa O.S. ha dichiarato che la mancata modifica dei punti elencati sopra vedeva l’impossibilità di una firma della UILPA-MEF su tale accordo. Soltanto dopo svariati interventi e dichiarazioni di voto si è arrivati all’accordo in allegato, con affermazione a verbale da parte di questa O.S. che prevede che l’assiduità partecipativa dovrà essere calcolata secondo le modalità definite da apposita circolare.
La UILPA-MEF vigilerà affinché la circolare includa, oltre alle altre fattispecie già considerate in precedenza (II° semestre 2009 legge 102/ 2009), anche le cause di servizio, che in passato sono state a nostro avviso inspiegabilmente penalizzate.
E’ inoltre espressamente previsto un ulteriore accordo per il passaggio delle posizioni economiche.
In assenza dei due citati elementi la UILPA-MEF sarà costretta a ritirare la firma dall’accordo.
Un risultato molto importate che prende in considerazione quasi tutte le innumerevoli richieste del personale e le battaglie (vedi assenze per causa di servizio) che questa O.S. sta portando avanti da almeno due anni.
Una O.S. asserisce che con quest’accordo sussiste un appiattimento professionale, ma bisogna ricordare che è lo stesso CCNL ad evidenziare non più una differenza sostanziale per posizione economica ma un diversificazione per area, un contratto al quale tutti siamo sottoposti.

SIVAP
Successivamente all’accordo del FUA 2010 la riunione, che è proseguita nel pomeriggio, ha avuto un protagonista, il sistema di valutazione del personale, che ha visto questa O.S. contraria non solo sul punto di vista sostanziale ma anche sui tempi di applicazione del sistema.
Ad oggi dove il MEF subisce una trasformazione radicale, che vede in difficoltà alcune sedi periferiche dal punto di vista logistico e lavorativo, un sistema di valutazione così come presentato crea soltanto attriti tra personale stesso e tra il personale e il dirigente, sottraendo energie che potrebbero essere utilizzate per il raggiungimento dell’obiettivo di sede.
Sostanzialmente la UILPA-MEF ha fatto rilevare che un comitato di garanzia non può essere solo costituito dall’Amministrazione, e che, cosa molto più grave, ad una controversia, tra valutatore e valutato, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante.
Abbiamo anche ricordato all’Amministrazione che tale sistema ha una registrazione della corte dei conti antecedente l’accordo del 4 febbraio 2011, quest’ultimo prevede un ruolo rilevante delle OO.SS. per la costituzione e applicazione del sistema di valutazione, e che ad esso devono essere applicate nuove risorse economiche.
Diffidiamo l’Amministrazione all’applicazione di tale strumento che ad oggi a nostro parere sembra più un documento punitivo che valutativo, chiediamo più tavoli di confronto serio sull’argomento per raggiungere una qualità sulla valutazione della perfomance il più possibile condivisa.

PASSAGGI ECONOMICI
Oggi l’Amministrazione ci ha comunicato di non aver riscontrato criticità sulle domande di presentazione per i passaggi economici, tali da dover chiedere un tavolo di confronto con le OO.SS. e che sono giunti ad una percentuale di correzione che potrebbe vedere la graduatoria definitiva nei prossimi mesi.

Roma, 27 aprile 2011

Il Coordinatore Generale
BORDINI Andrea G.

mercoledì 27 aprile 2011

Istruzione e indennità in Parlamento

Pubblicato il 1 aprile su www.lavoce.info


In Italia l’indennità parlamentare annua, in termini reali (misurata in euro del 2005), è aumentata da 10.712 euro nel 1948 a 137.691 euro nel 2006, il che significa un aumento medio del 9,9 per cento all’anno e un incremento totale di 1.185,4 per cento (negli Stati Uniti l’incremento annuale è stato dell’1,5 per cento e l’incremento totale del 58 per cento!).

Dalla figura si nota un improvviso e sostenuto aumento delle retribuzioni dei parlamentari negli anni Sessanta, seguito da un significativo calo negli anni Settanta (a causa soprattutto dell’elevata inflazione) per poi crescere a un tasso del 3,9 percento annuo.

Il livello di istruzione è cambiato enormemente tra il 1948 e il 2006. La percentuale di nuovi eletti con una laurea, pari al 91,4 per cento all’inizio della prima Legislatura, è diminuita costantemente sino a quota 64,6 per cento dopo le elezioni del 2006.

Se ci si concentra sulle differenze tra la Prima e la Seconda Repubblica la percentuale di parlamentari laureati è scesa dall’80,5 al 68,5 per cento. E’ interessante notare che nello stesso periodo è tuttavia cresciuto il numero di donne parlamentari laureate (il 70,1 per cento) rispetto a quello degli uomini (il 68,2 per cento).

Tratto da "Il Mercato del lavoro dei politici" di V. Galasso, M. Landi, A. Mattozzi, A. Merlo; in "Classe Dirigente – L’intreccio tra business e politica", a cura di Tito Boeri, Antonio Merlo, Andrea Prat, Egea, 2010 Tito Boeri, Antonio Merlo, Andrea Prat, (Egea 2010)

venerdì 22 aprile 2011

Buona Pasqua

Lavoro flessibile, la legge Biagi va estesa alla Pa

Articolo di Francesco Verbano (1) pubblicato il 18 aprile 2011 su www.ilsole24ore.com

Il continuo contenzioso che sta recentemente emergendo, nelle diverse pubbliche amministrazioni, in materia di rispetto della normativa sul contratto a termine, sembra rilevare ancora una volta come un problema di carattere meramente finanziario, in termini di costi da risarcimento da sopportare, senza far emergere le evidenti responsabilità gestionali e il danno che viene recato in termini di visione distorta sul lavoro flessibile. Tutto ciò con evidenti effetti negativi sull'immagine e idea del lavoro flessibile e conseguenti riflessi sul mercato del lavoro privato.
Il cattivo comportamento datoriale del settore pubblico, non essendo debitamente sanzionato, ha prodotto nel tempo un fenomeno di precarietà diffusa. Questo sta falsando, come è evidente anche da alcuni interventi sulla stampa, le analisi sull'intero mercato del lavoro e quindi contribuendo a sbagliare sulle soluzioni che possono aiutare a superare le criticità del mercato del lavoro privato.
Il datore di lavoro pubblico ha applicato le disposizioni in materia di lavoro flessibile in maniera impropria e massiva, approfittando di due condizioni particolarmente vantaggiose: l'iniziale favore delle norme sui tetti di spesa nei confronti dei contratti di lavoro flessibile, e soprattutto, la norma contenuta nel Dlgs 29/93 (oggi Dlgs 165/2001) che vietava l'applicazione alle pubbliche amministrazioni della sanzione della trasformazione del rapporto in caso di violazione delle norme sui contratti a termine.
Le amministrazioni pubbliche hanno trovato conveniente ricorrere al lavoro flessibile per diverse ragioni: la presenza del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, l'eccessiva rigidità dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché, aspetto poco evidenziato ma rilevante, la possibilità di assumere discrezionalmente i lavoratori con contratti flessibili, senza dover quindi attivare un concorso vero e proprio.
Così, grazie alla mancanza della sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro, mentre sul fronte privato venivano apportati diversi interventi di modifica al Dlgs 368/2001, con l'obiettivo di responsabilizzare il datore di lavoro privato, il datore di lavoro pubblico violava continuamente tutte le disposizioni in materia.
Nella ricerca e nella sanità (ma non solo) si è assistito a borse di studio che camuffavano veri e propri lavori subordinati. In generale venivano stipulati contratti a tempo determinato di sette anni avallati persino dai contratti collettivi nazionali, chiaramente in violazione delle norme comunitarie sul contratto a termine; rinnovi periodici, sia per atti datoriali sia attraverso leggi nazionali e regionali. Oppure contratti di somministrazione che pur cambiando le agenzie per il lavoro hanno consentito di somministrare gli stessi lavoratori per quattro o cinque anni di seguito. Infine, contratti di collaborazione coordinata e continuativa con retribuzione mensile e vincolo di orario e sede nella prestazione lavorativa.

Tutto questo è stato apertamente tollerato dalle norme e dai contratti collettivi, dagli organi di controllo, dagli ispettori delle pubbliche amministrazioni, dai vertici politici e dalle organizzazioni sindacali. Nessuno si è mai opposto a tali contratti di lavoro flessibile, né tanto meno alle proroghe degli stessi.

La gravità maggiore sta nel fatto che una specificità e grave patologia riguardante prevalentemente il settore pubblico influenzi il dibattito sul lavoro flessibile, sull'occupazione e sul mercato del lavoro privato. Appare urgente riflettere allora con strumenti diversi. Pensiamo a rivedere le sanzioni nel settore pubblico e le responsabilità dirigenziali e pensiamo, anche se con un ritardo di otto anni, ad introdurre il decreto Biagi nelle pubbliche amministrazioni.
Valutiamo se introdurre nel settore pubblico il contratto di apprendistato o quello di inserimento. Il tutto partendo da un'analisi sui fabbisogni di flessibilità del settore pubblico e sul ruolo che può avere il contratto di lavoro flessibile nel settore pubblico, del tutto diversa da quella che è stata alla base degli interventi nel mercato del lavoro privato.

Affrontiamo, pertanto al netto della specificità del pubblico, il tema della flessibilità del mercato del lavoro e del contratto di lavoro, distinguendo tra flessibilità e precarietà. Partendo da un dato di chiarezza e cioè che quanto previsto dal decreto legislativo Biagi nulla ha a che fare con le nefandezze del settore pubblico, come quella di poter stipulare un contratto a termine di 7 anni e per di più rinnovabile.

(1) Docente della Sspa e consigliere giuridico del ministero del Lavoro e delle politiche sociali

mercoledì 20 aprile 2011

Schema di decreto legislativo per riordino permessi

dal sito www.uilpa.it

Il Governo, in attuazione della delega contenuta nell'art. 23 della legge n. 183 /2010 ha presentato nei giorni scorsi alle parti sociali uno schema di D. Lgs. di riordino della materia dei congedi, aspettative e dei permessi. A dire il vero, oltre ad un riordino delle diverse disposizioni in essere, nella bozza è prevista in alcuni casi una sostanziale modifica dell'attuale regolamentazione della materia.

E su diversi aspetti il riordino si caratterizza in senso restrittivo. Particolarmente penalizzanti sono le norme previste nell'art. 6 dello schema che introducono disposizioni per noi discriminanti nell'assistenza ai familiari disabili, più volte censurate dalla stessa Corte di Cassazione e che andrebbero, quindi, eliminate dal testo.

Inoltre al fine di garantire maggiore assistenza ai disabili appare necessario prevedere la possibilità di garantire il diritto all'assistenza anche ad un tutore o amministratore di sostegno, in mancanza di parenti o affini. Così come all'art. 3 relativo all'estensione del congedo parentale riteniamo necessario riconoscere tale diritto anche in caso di ricovero ospedaliero dei figli minori, invece escluso dal testo del Governo.

Per quanto concerne inoltre l'arco temporale di concessione dei benefici in caso di genitori adottivi o affidatari a nostro parere appare utile integrare l'art. 36 del D.Lgs 151/2001, per riconoscere il diritto al trattamento economico nei primi otto anni dall'ingresso del minore in famiglia. Nello schema di D.Lgs. all'art. 5 inoltre viene regolamentata anche l'aspettativa per dottorato di ricerca armonizzando nel settore del pubblico impiego le disposizioni previste dalla riforma Gelmini con riferimento sia alle modalità di concessione dell'aspettativa (compatibilità con le esigenze di servizio, eventuale fruizione nell'anno precedente, possesso del titolo di dottorato ) che di retribuzione (ripetibilità delle somme erogate nel biennio qualora vi sia recesso dal rapporto di lavoro da parte del dipendente).

Da segnalare inoltre all'art. 2 una maggiore flessibilità del congedo di maternità, con la possibilità di rientro anticipato in caso di interruzione della gravidanza ed all'art. 7 chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo di malattia per i lavoratori cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 50%.

Su queste osservazioni, avanzate dalla UIL nel corso dell'incontro e successivamente formalizzate ai rappresentanti del Governo nell'ambito del sistema di partecipazione che prevede che sulla materia vengano sentite preventivamente le parti sociali, vigileremo affinchè possano essere recepite nel testo definitivo del Decreto legislativo.

Per non indebolire il sistema di tutele e di assistenza già messo a dura prova nel nostro paese.

Allegati:

martedì 19 aprile 2011

Le progressioni interne

Ricevo dal sindacato CISL e pubblico

Da più parti del territorio romano ci arrivano richieste di chiarimenti per ciò che riguarda lo stato delle selezioni interne alle aree con decorrenza gennaio 2010.
Crediamo sia necessario per primo riepilogare il numero complessivo di passaggi per fasce, a seguito degli accordi nazionali sottoscritti del 28/7/2010 e 4 novembre 2010.

AREA E FASCIA CONTINGENTE Decorrenza
Area 1 fascia 2 115 1 gennaio 2010
Area 1 fascia 3 520 1 gennaio 2010
Area 2 fascia 2 1235 1 gennaio 2010
Area 2 fascia 3 2270 1 gennaio 2010
Area 2 fascia 4 1180 1 gennaio 2010
Area 2 fascia 5 1045 1 gennaio 2010
Area 3 fascia 2 630 1 gennaio 2010
Area 3 fascia 3 1025 1 gennaio 2010
Area 3 fascia 4 1205 1 gennaio 2010
Area 3 fascia 5 630 1 gennaio 2010
Area 3 fascia 6 255 1 gennaio 2010

Ricordiamo inoltre che le domande presentate sono state circa 11.400 per 10.110 posti.

L’ottimo risultato raggiunto in termini complessivi dove l’apporto della CISL a livello nazionale è stato determinante, ha bisogno di essere portato a compimento il più presto possibile.

Ad oggi la situazione è la seguente:

1. L’Amministrazione ha creato una task force, per l’analisi istruttoria delle domande, al fine di creare meno contenzioso possibile e quindi dare corso alla pubblicazione delle graduatorie.

2. Ad oggi le domande esaminate sono poco più del 50% e a detta dell’Amministrazione i tempi medi per la conclusione dell’istruttoria sono previsti entro l’estate.

Nell’apprezzare il massimo impegno dei colleghi utilizzati per la task force, ai quali non ci stancheremo di ringraziarli, chiediamo all’Amministrazione di adoperarsi al fine di ridurre tali tempi.
Dopo tantissimo tempo finalmente si sta dando una risposta al riconoscimento professionale del personale del MEF.
Ma per la nostra organizzazione questo risultato che ribadiamo si deve concludere in tempi brevi, deve essere considerato non come un punto di arrivo bensì come la base di un nuovo progetto.
Un progetto, a nostro avviso che deve dare slancio e motivazione per il riconoscimento pieno delle professionalità e capacità dei lavoratori del MEF, nell’ottica di un’Amministrazione che per l’importanza strategica che riveste nel nostro paese, deve essere messa nelle condizioni migliori per esercitare il suo compito.


Il Coordinatore regionale CISL FP MEF - Benedetto Conigliaro
CISL FP ROMA - Marco Ravaioli

La telenovela continua

Ricevo pubblico uno scambio di e.mail tra il dott. Filisetti e un nostro lettore avvenuto ieri.

E.mail del lettore
1-la nota in esame fa cadere la comunicazione dell'Ufficio III dell'IGF del 4/4/2011, che prevedeva il parere di conformità anche dal solo revisore del MEF?
2-Il revisore del MEF, veda il caso del mio istituto che è già venuto e per martedì 19 p.v. è stato già convocato il Consiglio di Istituto per l'approvazione del conto consuntivo, avendo espresso lo stesso parere positivo, cosa facciamo? Proseguiamo comunque e quando sarà nominato quello del MIUR potrà rivedere il tutto, come d’altronde, scritto nella nota del MIUR 101 del 19/2/2007?
3- Qualora il revisore del Mef, volesse comunque venire, cosa facciamo?


Risposta del direttore Marco Filisetti
1) il parere è reso obbligatoriamente da ambedue i revisori;
2) ritengo che l'approvazione definitiva del consuntivo debba avvenire acquisito anche il parere del revisore MIUR
3) va bene fermo restando quanto al punto 2
Con l'occasione anticipo che la nomina dei revisori MIUR è imminente
Cordialità

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Ma il MIUR e la Ragioneria Generale concordano sulle disposizioni o visto che al governo c'è il Popolo delle Libertà ognuno fa come c.... gli pare!!!