lunedì 27 settembre 2010

Soppressione prospetto A

Circolare del 17 settembre 2010, n. 33 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato


Al fine di rendere più completo il Conto generale del patrimonio dello Stato, con la Circolare n. 6 – prot. 104279 - del 26 gennaio 1994 furono diramate apposite istruzioni per la compilazione, a cura dei revisori dei conti, del prospetto “A” concernente la consistenza e variazioni dei beni patrimoniali di proprietà degli Istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica (Istituti Tecnici, Professionali e d’Arte).

I valori dei beni patrimoniali raccolti attraverso il prospetto “A” avrebbero dovuto trovare corrispondenza in un apposito allegato al Conto generale del patrimonio dello Stato; tali dati, una volta trasmessi agli uffici riscontranti territorialmente competenti e, in un secondo momento, acquisiti a livello centrale, hanno consentito, convenientemente elaborati e trattati, lo sviluppo di analisi e studi sull’evoluzione e sulla composizione del patrimonio appartenente ai predetti Istituti.
Tale forma di conoscenza, per altri versi, costituisce uno strumento idoneo per dare maggiore consistenza alla funzione istituzionale di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni nel settore finanziario e contabile attribuita al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – RGS dalla normativa vigente (cfr. articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286).
Successivamente, a seguito dell’attribuzione della personalità giuridica alle Istituzioni scolastiche – a norma dell’articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 – le istruzioni della richiamata circolare n. 6/RGS del 1994 sono state sostanzialmente confermate ed estese a tutta la platea delle Istituzioni interessate (circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 10 novembre 2000, n. 253; circolare del 20 gennaio 2003, n. 3/RGS, che reca in allegato il Prospetto “A” in uso).
Al fine di consentire le cennate operazioni di elaborazione contabile, il termine per la presentazione del Prospetto “A” alle Ragionerie Territoriali dello Stato, originariamente individuato al 31 marzo, è stato di recente prorogato al 30 aprile di ogni anno (circolare del 18 settembre 2008, n. 26/RGS), mentre il successivo inserimento dei dati patrimoniali al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato - SIRGS è stato, da ultimo, stabilito al 30 luglio 2010 (nota n. 5213, trasmessa per posta elettronica il 21 gennaio 2010, avente ad oggetto l’esercizio finanziario 2009).

1. I DATI PATRIMONIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
In via preliminare, giova ricordare come, al fine di rendere più efficace ed efficiente l’attività di vigilanza amministrativo-contabile, è stato realizzato il sistema informativo “Athena 2” volto a supportare l’attività di revisione e a standardizzare l’acquisizione dei dati relativi alle Istituzioni scolastiche ove tale attività viene svolta.
Pertanto, l’applicativo “Athena 2” – istituito anche per finalità di monitoraggio e controllo della spesa pubblica relativa al settore “Istruzione” e per l’analisi dei fenomeni gestionali riguardanti le scuole statali – attraverso la verbalizzazione dell’attività di revisione espletata dai revisori dei conti nominati ai sensi dell’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente, tra l’altro, l’acquisizione di dati finanziari, economici e patrimoniali delle Istituzioni scolastiche.
Tra gli elementi più significativi oggetto di rilevazione figurano i dati afferenti agli aspetti patrimoniali (prospetto dell’attivo del “modello K – Conto del patrimonio”), anche se esposti secondo una classificazione non immediatamente riconducibile a quella rappresentata nel Prospetto “A”, la quale risulta, per certi versi, più dettagliata, ma, per altri, meno completa (ad esempio, non sono oggetto di rilevazione le immobilizzazioni immateriali).
Il nuovo contesto delineatosi ha fatto emergere l’esigenza di svolgere un approfondimento sulle modalità di acquisizione dei dati patrimoniali in discorso e di analizzare i procedimenti seguiti, con l’obiettivo di pervenire ad una loro semplificazione – anche per dare concreta attuazione alla normativa sopravvenuta, in particolare, all’articolo 27, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricati, rispettivamente, “Taglia-carta” ed “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” – nonché di ridurre i costi amministrativi di funzionamento, mostrando, nel contempo, un maggior rispetto per l’ambiente (annualmente, sono presentati alle Ragionerie Territoriali dello Stato circa 11.000 modelli Prospetto “A”, in massima parte ancora su supporto cartaceo e spediti, non infrequentemente, a mezzo servizio postale).

2. SOPPRESSIONE DEL PROSPETTO “A”
In virtù di quanto sopra esposto, gli approfondimenti condotti hanno messo in evidenza che taluni elementi raccolti con il Prospetto “A” possono ritenersi superati, anche a seguito della diffusione della classificazione SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità), ancorché attualmente obbligatoria per le sole Amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, si è constatato che attraverso apposite procedure informatiche è possibile ricavare i dati patrimoniali delle Istituzioni scolastiche, utilizzando allo scopo le risultanze presenti nell’applicativo “Athena 2”.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni svolte, stante il compito istituzionale di vigilanza generale sulla finanza pubblica affidato alla RGS – rafforzato recentemente dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica – nelle more della realizzazione di strumenti di analisi di più ampio raggio e preso atto delle circostanze che hanno progressivamente ridotto l’importanza dei dati veicolati dal Prospetto “A”, si dispone, in coerenza alle esigenze di semplificazione amministrativa, la soppressione dell’obbligo di compilare e trasmettere il menzionato Prospetto “A”, a partire dal conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010.
Pertanto, devono ritenersi superate le relative disposizioni contenute nella circolare n. 6/RGS del 1994 e nelle successive specifiche istruzioni diramate in materia con le citate circolari n. 3/RGS del 2003 e n. 26/RGS del 2008.

3. NOTAZIONI CONCLUSIVE
La soppressione della compilazione e trasmissione del Prospetto “A”, pertanto, rafforza ulteriormente la centralità della rilevazione dei dati patrimoniali effettuata in occasione della verbalizzazione concernente l’esame del conto consuntivo, per cui si richiama l’attenzione dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze sulla necessità di inserire correttamente i dati di cui trattasi nell’apposito modulo dell’applicativo “Athena 2” concernente il “Modello K – Conto del patrimonio”, una volta effettuati, ovviamente, i prescritti riscontri (in proposito, a titolo esemplificativo, si rimanda all’elenco dei principali controlli di cui all’allegato n. 1 della circolare n. 26/RGS del 2008).
Infine, si fa presente che la soppressione del Prospetto “A” non influenza minimamente gli aspetti gestionali e la tenuta delle scritture contabili afferenti ai beni, immobili e mobili, appartenenti alle Istituzioni scolastiche, alle quali, peraltro, non è direttamente applicabile, come noto, la disciplina recata dal D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, riguardante le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, valendo per le medesime Istituzioni le prescrizioni di cui al Regolamento concernente le ”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” emanato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Ragioniere Generale dello Stato

lunedì 20 settembre 2010

Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento.

Nota tecnica riferita alla nota M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30 luglio 2010


Le Istituzioni scolastiche, per quanto attiene all’amministrazione ed alla gestione del bilancio e dei beni, provvedono in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità DM n. 44 del 1 febbraio 2001.
Le Istituzioni Scolastiche coinvolte dal processo di dimensionamento sono tenute a porre in essere una serie di adempimenti di carattere amministrativo-contabile, diversificati a seconda degli effetti che il processo di dimensionamento produce sulla relativa configurazione giuridica.
Ciò premesso si ravvisa l’esigenza di specificare le indicazioni in ordine ai suddetti adempimenti amministativo-contabili a carico delle istituzioni scolastiche.
Esclusioni
La chiusura della contabilità non dovrà essere disposta nel caso in cui una scuola oggetto di dimensionamento non muti la propria configurazione giuridica, a seguito di modifica dimensionale per incremento o per cessione di plessi o sezioni mantenendo il medesimo codice meccanografico.

Istituzioni cessate
Chiusura della contabilità finanziaria
Le operazioni di chiusura della contabilità finanziaria riguardano tutte le istituzioni scolastiche interessate dal processo di unificazione e che, pertanto, confluiscono in una nuova entità scolastica autonoma e dotata di personalità giuridica.
Conseguentemente, ai fini della chiusura della contabilità, comprendente tutti gli aspetti della gestione, finanziaria e patrimoniale, le istituzioni cessanti, che cessano di esistere a partire dal 31 agosto, debbono provvedere ai seguenti adempimenti:
1. Chiusura del registro delle minute spese mediante versamento dell’ammontare dell’anticipazione del fondo per minute spese;
2. chiusura del c/c postale e versamento della disponibilità residua sul proprio c/c bancario;
3. richiamo dei mandati e delle reversali non estinti alla data del 31 agosto e relativo annullamento per la successiva riemissione da parte dell’Istituto subentrante; Di tale operazione deve esserne data informazione ai rispettivi creditori e debitori con l’indicazione dell’istituto subentrante;
4. trasferimento dei fondi alla scuola subentrante mediante comunicazione all’istituto cassiere ;
5. chiusura del c/c bancario e trasferimento dei saldi di cassa sul c/c bancario della scuola che accorpa l’Istituzione cessante. La scuola che riceve i conferimenti, se di nuova istituzione, nelle more della stipula di una nuova convenzione di cassa e al fine di evitare interruzioni del servizio, al 1° settembre deve curare che presso l’istituto cassiere sia aperto un nuovo conto corrente;
6. individuazione dei residui attivi e passivi al 31 agosto ed adozione di delibera di radiazione dei crediti e dei debiti riconosciuti, rispettivamente, assolutamente inesigibili o da non dover pagare;
7. chiusura del registro inventario, previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali.
8. definizione e chiusura delle posizioni fiscali, previdenziali e tributarie;
9. cessione, alla istituenda o accorpante Istituzione scolastica, di eventuali contratti in essere, tra i quali quelli relativi ai servizi di pulizia mediante impiego di lavoratori ex LSU, CO.CO.CO. o altro;
10. predisposizione del conto consuntivo concernente il periodo 1 gennaio 31 agosto da approvare da parte del Consiglio d’istituto previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti in essere al 31 agosto. Poiché il C. I. decade al 31 agosto, si ritiene che tale adempimento possa essere successivamente assicurato da parte di un commissario straordinario che verrà nominato dall’USR competente.
11. passaggio di consegne dei beni patrimoniali tra i dd.ss.gg.aa. delle scuole coinvolte;
12. Invio di tutti i registri amministrativi e contabili all’istituto subentrante, a cui seguiranno beni e archivio cartaceo e back up completo.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche che cedono sezioni staccate, sedi coordinate, plessi
Casi particolari
 In caso di cessione di sezioni staccate o plessi a scuole diverse, l’istituto cedente deve effettuare la ripartizione delle risorse finanziarie e delle spese di cui ai precedenti punti 4 e 6 nel modo seguente:
  • Ripartisce l’ammontare delle risorse finanziarie relative al personale in base alle consistenza dell’organico di diritto del personale delle sedi cedute.
  • Ripartisce i fondi relativi al funzionamento in base alla consistenza degli alunni dell’organico di diritto degli alunni delle sedi cedute.
  • Ripartisce i fondi relativi alle assegnazioni dei finanziamenti per le spese di pulizia relative ai plessi o alle sedi cedute in funzione della quota del contratto in essere riferito alle sedi cedute.
  • Per quanto riguarda i residui passivi dovrà essere fatto riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le risorse finanziarie.

 In caso di cessione di sezioni staccate o plessi a scuole diverse, l’istituto cedente deve effettuare il trasferimento dei beni patrimoniali di cui al precedente punto 11 nel modo seguente:
Ripartisce i beni patrimoniali in base alla dislocazione fisica dei beni stessi salvaguardando la specificità degli indirizzi di studio di ciascuna scuola.

istituzioni scolastiche di nuova istituzione
Adempimenti delle istituzioni scolastiche di nuova istituzione
Nel caso in cui, per effetto del dimensionamento, nasca una nuova istituzione scolastica derivante
dall’unificazione di più scuole preesistenti, e quindi la scuola abbia una nuova configurazione giuridica, gli adempimenti da porre in essere, a decorrere dal 1° settembre, saranno i seguenti:
 curare la stipula di una nuova convenzione di cassa (preferibilmente presso una delle banche delle scuole cessanti);
 subentrare nella gestione e firma di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla definizione dei rapporti contrattuali instaurati dalle scuole cessate;
 richiedere l’apertura di nuove posizioni fiscali, previdenziali e tributarie;
 adottare il nuovo codice meccanografico assegnato dal SIDI; richiedere l’aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica – a tal fine si richiama la C.M. prot. n. 1818 del 16 luglio 2009, rinvenibile sulla Intranet del MIUR;
 registrare in SIDI / rete scolastica / Patrimonio Immobiliare Scolastico / Anagrafe delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado o Anagrafe delle Scuole Secondarie di II Grado la denominazione e l’indirizzo completo del nuovo istituto scolastico;
 registrare in SIDI / rete scolastica / Patrimonio Immobiliare Scolastico / Gestione Coordinate Bancarie i riferimenti delle nuove coordinate bancarie IBAN intestate all’istituto scolastico;
 inizializzare l’esercizio finanziario nel sistema contabile per attivare ex novo tutte le scritture contabili;
 predisporre il Programma annuale dell’anno in corso, comprendendo il periodo 1° settembre 2009 - 31 dicembre 2010, tenendo conto che i versamenti delle scuole soppresse costituiranno entrate di competenza nei pertinenti aggregati secondo la destinazione di derivazione;
 iscrivere in bilancio:
  • registrare i residui attivi (crediti) delle scuole cessate nelle pertinenti voci di entrata (finanziamenti MIUR – finanziamenti Enti locali – finanziamenti privati - ecc.) in conto competenza, ma mantenendone la data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;
  • registrare i residui passivi (debiti) delle scuole cessate nei pertinenti aggregati di spesa associandoli agli aggregati da A1 ad A5 ed ai progetti in base alla finalità della spesa se non optato per uno progetto riepilogativo, in conto competenza, ma mantenendone la data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;
  • ripartire i residui attivi registrati tra i Progetti / Attività inseriti nel Programma Annuale;
  • registrare il fondo cassa proveniente dalle scuole cessate tra le entrate, all’aggregato 07/04 “altre entrate/diverse”, emettendo una reversale;
 prendere in carico tutti i beni patrimoniali ceduti dalle scuole soppresse, mediante ricognizione degli stessi in contraddittorio tra cedente e subentrante e conseguente stesura di apposito verbale di passaggio di consegna tra i dd.ss.gg.aa. interessati;
 impiantare un nuovo registro degli inventari;

Gestione quadrimestre: 1°settembre – 31 dicembre.
Fermi restando tutti gli adempimenti più sopra indicati per l’avvio della gestione e l’impianto della contabilità dal 1° settembre, ciascuna istituzione scolastica dovrà comprendere le entrate e le spese relative al quadrimestre settembre-dicembre nei movimenti riferiti all’esercizio finanziario dell’anno stesso, che comprenderà, pertanto, quattro mesi di attività.
A tal proposito l’istituto predisporrà un Programma annuale semplificato articolando le risorse finanziarie come di consueto e impostando le spese sulle attività e senza prevedere necessariamente progetti specifici raggruppando le relative somme in un unico Progetto denominato “Progetti residuali ex Scuola/Istituto………..”.

Convenzione per il servizio di cassa
In ogni caso, al fine di evitare interruzioni del servizio di cassa, la scuola subentrante, ancorché derivante da una scuola preesistente, al 1° settembre deve curare che presso l’istituto cassiere - la cui individuazione è di competenza del dirigente scolastico - sia aperto un nuovo conto corrente, sul quale bisogna operare e fare confluire, anche tutti i conferimenti delle scuole cessate.
E’ opportuno che la scelta dell’istituto cassiere, almeno nella prima fase di avvio della nuova gestione amministrativo-contabile, cada sull’istituto che gestisce il servizio per conto di una delle istituzioni scolastiche cessate. Ciò, al fine di non incorrere in possibili ritardi connessi con la stipula di una nuova convenzione di cassa. L’istituto provvederà a bandire una nuova gara per l’assegnazione del servizio successivamente all’entrata in funzione del nuovo consiglio d’istituto.

Trasferimento di gestione tra consegnatari: verbale di consegna.
Ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.I. n° 44/2001, “quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il
consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto.
L'operazione deve risultare da apposito verbale”.
Pertanto, nel caso in questione, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi cessante effettuerà la ricognizione dei beni con l’intervento del consegnatario subentrante. Di tale operazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da parte di tutti gli interessati e conservato agli atti della scuola.

Adempimenti per i revisori dei conti
Come indicato nel paragrafo 2.9 della Circolare MEF RGS n. 30 del 1/07/2004 concernente “Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici”, “Il Collegio in carica nel momento in cui un Ente od organismo pubblico muta significativamente la propria natura giuridica, curerà la revisione di un bilancio di chiusura riferito alla data in cui avviene il mutamento significativo in rassegna, al fine di definire compiutamente gli aspetti economicofinanziari della azienda pubblica all’atto del mutamento medesimo.”
Pertanto, Il conto consuntivo riferito al 31 agosto delle istituzioni soppresse deve essere sottoposto al parere dei revisori dei conti in carica alla data di cessazione della scuola, anche se questi cessano dall’incarico. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche soppresse abbiano conti consuntivi degli anni precedenti sui quali non sia stato espresso il parere da parte dei revisori, questi ultimi sono tenuti ad esaminarli entro il più breve tempo possibile.
Si segnala, in proposito, la necessità di provvedere all’espletamento di tale adempimento nel breve termine.
L’istituzione scolastica capofila dell’ambito presso cui era inserita la scuola cessata corrisponde il rimborso delle sole spese sostenute dai revisori dei conti.
Nel caso in cui la scuola capofila sia anche essa cessata il rimborso verrà garantito dalla scuola aggregante la scuola capofila cessata.

Organi collegiali dell’istituzione
In caso di dimensionamento si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 della Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277 che stabilisce che i Consigli di Istituto in carica nelle scuole coinvolte nei processi di dimensionamento, decadono al 31 agosto.
Nelle more dell’elezione dei nuovi organi collegiali, nelle scuole di nuova istituzione, viene nominato un Commissario Straordinario ex art. 9 D.I. 28/5/75, il cui incarico verrà conferito, su segnalazione del Dirigente dell’Istituzione scolastica, dal competente Ufficio Scolastico Regionale.
Si precisa che il Commissario straordinario ha i poteri in materia amministrativo finanziaria spettanti all’organo decaduto, con esclusione di qualsiasi attribuzione didattica organizzativa e che per tale incarico allo stesso non compete alcun compenso,
La procedura sopra descritta non si applica nelle scuole che conservano la propria configurazione giuridica come previsto dall’art. 1, comma 7 della citata OM, nelle quali in attesa delle elezioni, rimane in carica il Consiglio uscente, con, qualora si rendesse necessaria, la surroga di alcuni componenti.

istituzioni scolastiche esistenti
Adempimenti delle istituzioni scolastiche che acquisiscano sezioni staccate, sedi coordinate, plessi
Nel caso in cui, per effetto del dimensionamento, l' istituzione scolastica continui a sussistere acquisendo o perdendo un plesso, gli adempimenti da porre in essere, a decorrere dal 1° settembre, saranno i seguenti:
 modifcare il Programma annuale dell’anno in corso, tenendo conto che i versamenti delle scuole cedenti costituiranno entrate nei pertinenti aggregati secondo la destinazione di derivazione;
 iscrivere in bilancio:
  • registrare gli accertamenti delle scuole cedenti nelle pertinenti voci di entrata (finanziamenti MIUR – finanziamenti Enti locali – finanziamenti privati - ecc.) in conto competenza, mantenendone la data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;
  • registrare gli impegni (debiti) delle scuole cedenti nei pertinenti aggregati di spesa associandoli agli aggregati da A1 ad A5 ed ai progetti in base alla finalità della spesa se non optato per uno progetto riepilogativo, in conto competenza, mantenendone la data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;
  • registrare i residui attivi (crediti) delle scuole cedenti nelle pertinenti voci di entrata (finanziamenti MIUR – finanziamenti Enti locali – finanziamenti privati - ecc.) in conto residui, mantenendone anno di provenienza e data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;
  • registrare i residui passivi (debiti) delle scuole cedenti nei pertinenti aggregati di spesa associandoli agli aggregati da A1 ad A5 ed ai progetti in base alla finalità della spesa se non optato per uno progetto riepilogativo, in conto residui, mantenendone anno di provenienza e data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;
 ripartire le entrate registrate tra i Progetti / Attività inserite nel Programma Annuale;
 registrare il fondo cassa proveniente dalle scuole cessate tra le entrate, all’aggregato 07/04 “altre entrate/diverse”, emettendo una reversale;
 prendere in carico tutti i beni patrimoniali ceduti dalle scuole cedenti, mediante ricognizione degli stessi in contraddittorio tra cedente e subentrante e conseguente stesura di apposito verbale di passaggio di consegna tra i dd.ss.gg.aa. interessati;
 aggiornare il registro degli inventari;


Potete richiedere copia della nota a notiziedalmef@gmail.com

martedì 14 settembre 2010

La politica degli slogan sui dipendenti pubblici

articolo di Luigi Oliveri su Lavoce.info 14.09.2010

La manovra economica dell'estate 2010 rivela ancora una volta le incoerenze del legislatore nel tentativo di riorganizzare e dare efficienza all'amministrazione pubblica. Almeno tre aspetti della manovra sono in evidente contrasto con la riforma Brunetta, entrata in vigore nemmeno un anno fa. Rimborsi negati a chi utilizza la propria auto per ragioni di servizio, dimezzamento degli investimenti in formazione e rinuncia agli incentivi economici mostrano come la ricerca di maggiore produttività, così come la meritocrazia, non siano altro che slogan.

La manovra economica dell’estate 2010 (il Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010) rivela ancora una volta le incoerenze del legislatore nel tentativo di riorganizzare e dare efficienza all’amministrazione pubblica.
Almeno tre aspetti della manovra si pongono in evidente contrasto con la riforma Brunetta, a nemmeno un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, mettendo in luce come la ricerca di maggiore produttività, così come la meritocrazia, siano più che altro slogan.

IL LEGISLATORE CAPO UFFICIO

Il primo elemento, simbolico del pauperismo che contraddistingue la manovra, riguarda il precetto secondo il quale il dipendente pubblico in missione non deve essere rimborsato se, allo scopo, utilizza la vettura propria. Strano.
La manovra, anche sulla scorta dell’impulso dato proprio dal ministro Brunetta per il contenimento delle spese per le auto di servizio, obbliga a risparmiare sulle spese di conduzione delle vetture degli enti il 20 per cento rispetto all’anno 2009.
Non pago, però, il legislatore ha eliminato il rimborso pari a un quinto del costo della benzina prima previsto per i dipendenti che ai fini della trasferta avessero utilizzato il proprio mezzo.

Sembra evidente che questo modo di procedere abbia poco a che vedere con la crescita dell’efficienza e lo stimolo a produrre di più. Posto che le attività in trasferta siano necessarie e funzionali alle attività degli enti, la sacrosanta attenzione alle spese sulle “auto blu” non avrebbe dovuto confondersi con la gestione diretta delle auto di servizio o delle trasferte. Troppo spesso il legislatore, privo di una conoscenza di dettaglio delle attività, si inserisce nella puntuale previsione di disposizioni di servizio, quasi fosse un “capo ufficio”. L’impiego delle auto private, il cui costo non appare eccessivo, in conseguenza di una contrazione del parco di auto pubbliche si sarebbe dovuto lasciare quanto meno immodificato. Oppure, richiedere una riduzione della spesa del 20 per cento.
La scelta di non attribuire più l’indennità chilometrica porta a conseguenze paradossali. Da un lato, non incentiva assolutamente la crescita della produttività. Infatti, i dipendenti dovranno utilizzare un parco macchine ridotto, oppure mezzi pubblici. La riduzione di ispezioni o attività necessariamente da svolgere anche in trasferta (si pensi alle funzioni degli assistenti sociali) sarà inevitabile. O, quanto meno, sarà ristretto il raggio d’azione dei dipendenti. Con ripercussioni non solo sulla produttività, ma anche sulla posizione di eguaglianza dei cittadini e delle imprese. Per esempio, saranno più facilmente oggetto di ispezioni e sanzioni fiscali solo le aziende operanti nel raggio d’azione dei mezzi pubblici, ma non le altre. Per non parlare del pericolo di caduta libera sulle ispezioni concernenti il lavoro: i cantieri edili, per esempio, molto difficilmente sono a tiro di mezzi pubblici.

UN TAGLIO AGLI INCENTIVI

Un secondo elemento che nei fatti priva di sostanza la ricerca della “meritocrazia” e della crescita di efficienza sta nella drastica riduzione delle spese per la formazione del personale pubblico, pari al 50 per cento di quanto investito nel 2009.
La manovra reintroduce pesanti tetti al turn-over, consentendo di sostituire solo il 20 per cento del personale cessato, ma contemporaneamente, dimezzando la formazione, impedisce di garantire una risorsa fondamentale per mantenere elevato il livello di competenza dei dipendenti, e supplire così alla diminuzione di quantità con una crescita della qualità del lavoro. Eppure, nella riforma Brunetta la formazione è considerata come strumento per premiare la maggiore produttività dei dipendenti.
Anche qui il legislatore non ha saputo andare oltre gli slogan: ha dovuto provvedere a tagli di spesa, incidenti, però, sull’organizzazione del lavoro attivando effetti a media lunga scadenza, del tutto divergenti da quelli della riforma della pubblica amministrazione, operata lo scorso anno.

Ultimo aspetto: la manovra congela per tre anni le retribuzioni, tanto da non riconoscere incrementi contrattuali anche a quel personale pubblico che di qua al 2013 partecipi a concorsi per la progressione della sua carriera: quei dipendenti avranno il riconoscimento della maggiore categoria giuridica, senza benefici economici. Inoltre, la regola del turn over costringerà, con non si sa quali formule, a ridurre nei fondi dedicati alla contrattazione aziendale le parti destinate proprio al risultato, in proporzione al personale cessato.


Insomma, mentre giustamente si predica la maggiore produttività, si persegue la riduzione drastica dei mezzi produttivi (vetture di servizio o rimborsi), il dimezzamento della formazione e la rinuncia agli incentivi economici. E l’agognata riforma della pubblica amministrazione resta, pirandellianamente, una, nessuna e centomila.

lunedì 13 settembre 2010

Al dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento


I dirigenti nel pubblico impiego non hanno diritto all'attribuzione del posto anche quando è provato che l'amministrazione ha agito in violazione delle regole di correttezza e buona fede.
In questo caso, infatti, la parte ha diritto al risarcimento del danno ma non può pretendere la retribuzione corrispondente alla qualifica.
Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 18857/2010 che ha respinto il ricorso di un dirigente superiore dell'assessorato regionale al lavoro.
Secondo i giudici della Cassazione nel lavoro pubblico privatizzato, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali, mentre gli interessati non hanno «alcun diritto soggettivo all'attribuzione o al mantenimento di un incarico dirigenziale».
L'atto di conferimento, ha spiegato la Suprema corte, è espressione del potere di organizzazione della Pa e la posizione soggettiva dell'aspirante all'incarico non è di diritto soggettivo ma di mero interesse legittimo. Si tratta, in sostanza, di una situazione simile a quella di un partecipante a una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato. Ne consegue che il giudice ordinario può sottoporre ad analisi i poteri esercitati dalla Pa sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede ed eventualmente stabilire un risarcimento in favore della parte lesa, senza che, in assenza di un contratto stipulato con la Pa, la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale e prevedere la retribuzione corrispondente.

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venerdì 10 settembre 2010

Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

Circolare 19 luglio 2010 n.8 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Come noto, uno degli obiettivi perseguiti dall'inizio del mandato e' stato quello della riduzione del fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, ricercato sia attraverso l'introduzione di misure normative sia mediante la diffusione della cultura della trasparenza, finalizzata ad evidenziare buone e cattive prassi.
Nel corso del secondo anno, fino al mese di giugno 2010, le assenze registrano, rispetto ai valori prevalenti prima dell'entrata in vigore della norma, una riduzione media dei giorni di assenza per malattia pro-capite del 31,1% (2) .
E' utile richiamare innanzi tutto le indicazioni gia' fornite in passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in particolare, del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.». L'entrata in vigore di tale decreto rende peraltro superata la circolare n. 1 del 2009, relativa alle fasce orarie di reperibilita' per i malati oncologici, salve le indicazioni sull'utilizzo di modalita' flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita. Infatti, l'art. 2 del decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' le assenze eziologicamente riconducibili a «patologie gravi che richiedono terapie salvavita.».

Piu' recentemente, con la circolare n. 5 del 2010 sono stati dati indirizzi sullo specifico tema della responsabilita' connessa alla violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio di certificati con particolare riguardo ai medici e con la circolare n. 1 DFP-DDI sono state diramante le indicazioni per l'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti, inoltre, nell'ambito di pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet del Dipartimento, sezione pareri e note circolari.
In particolare, si segnalano i pareri n. 53 del 2008 relativo al post ricovero, n. 1 del 2009 sull'individuazione di alcune voci ai fini della decurtazione del trattamento economico previsto per il personale del comparto regioni - enti locali, n. 2 del 2010 sull'obbligatorieta' delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilita' del dipendente.
Considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai dipendenti interessati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina.
Si raccomanda alle amministrazioni l'osservanza dell'obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8 del 2008.
E' utile ricordare che per talune ipotesi e' stato previsto dalle norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art. 71, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che «Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.». Nel sottolineare la volonta' del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Dai vigenti contratti si evince in generale l'esclusione delle assenze riconducibili a queste cause dalla decurtazione e dal computo dei giorni dal periodo di comporto, in qualche caso salvaguardando espressamente pure «i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie» (cfr.: CCNL comparto scuola 29 settembre 2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo anche in questa sede quanto gia' detto a proposito dell'esenzione dalla reperibilita' (cfr.: parere n. 2 del 2010) ai fini dell'applicazione del regime di maggior favore e, cioe', il dovere dell'amministrazione di esentare il dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso sussiste la relativa documentazione medica a supporto.

Si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 71 menzionato, nel quale era contenuta una disciplina speciale di deroga per il personale del comparto sicurezza e difesa in relazione alle malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative, e' stato sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009. La novella riguarda, oltre che il personale del comparto sicurezza e difesa, anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma attualmente prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.».

Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa non e' soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva non puo' essere assimilata ad un'indennita' giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiche' viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attivita' svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura.
Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia gia' illustrato nelle precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta


(1) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza

(2) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 384

giovedì 9 settembre 2010

il rilievo dell'UCB sull'accordo relativo alle progressioni interne

Ricevo dal sindacato RDB e pubblico:

Informiamo i lavoratori che in data odierna l’USB RdB MEF ha inviato al Sottosegretario di Stato con delega al personale e alla delegazione di parte pubblica, una nota (in allegato) con la quale ha chiesto un urgentissimo incontro a seguito della notizia, pervenuta in via informale, di un rilievo sollevato da parte del competente organo di controllo sull’ipotesi di accordo nazionale in materia di sviluppo economico all’interno delle aree, siglata il 28 luglio 2010.

Com’è noto, pur con le riserve esposte dettagliatamente ai lavoratori con le precedenti informative sindacali e dopo molte e attente valutazioni, l’USB RdB MEF ha inteso sottoscrivere l'ipotesi di accordo nazionale del 28 luglio 2010 in quanto il testo, sia concettualmente che praticamente, percorre l'approvazione di un passaggio economico e la stabilizzazione di quote del FUA (sottraendole alla discriminazione e alla meritocrazia) legittimando, in tale maniera, il ruolo determinante della nostra sigla sindacale in questa vertenza.

E' ovvio, quindi, che qualunque eventuale modifica dovesse essere apportata unilateralmente al testo siglato dall’USB RdB MEF lo scorso mese di luglio, a seguito del rilievo pervenuto, provocherà una riconsiderazione complessiva della posizione assunta dalla nostra organizzazione sindacale e l'invito ai lavoratori per una mobilitazione generale.

Non vorremmo che, oltre al ritardo vergognoso nella corresponsione del FUA 2009, alla latitanza sui fondi speciali (cartolarizzazione), all’assoluto silenzio sul Fondo di Previdenza, allo smantellamento delle Direzioni Territoriali senza garanzie per chi resta e per chi andrà via, il tutto condito dal feroce attacco portato con la manovra correttiva, si aggiungesse un ulteriore scippo.


NdR: il rilevo è stata una decisione autonoma del direttore dell'UCB? Strano molto strano!