martedì 8 novembre 2011

Occhio all'anzianità dei residui attivi

Articolo di Al.Be. pubblicato su www.ilsole24ore.com

Il principio della competenza finanziaria metterà a dura prova i documenti contabili degli enti, non solo per le modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese di competenza (parte corrente o relative al conto capitale) ma, soprattutto in fase di avvio, per la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti. 
Gli enti devono farsi trovare pronti alla stesura dei nuovi documenti di programmazione. 
Per le entrate, particolare attenzione va riservata a tutte le obbligazioni giuridicamente valide, ma la cui scadenza è oltre l'esercizio 2013. 
Secondo il nuovo principio, infatti, tali somme non possono formare l'avanzo di amministrazione e devono essere stralciate e riproposte negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono. È il caso dei ruoli coattivi iscritti negli esercizi precedenti e non ancora riscossi, o dei contributi statali e regionali accertati ma non ancora incassati. In queste situazioni, la nuova contabilità impone lo stralcio dalla gestione dei residui e la contestuale riproposizione sugli stanziamenti di competenza. Operare tali stralci solo nell'esercizio 2013, che precede l'avvio dell'armonizzazione, può determinare un disavanzo di amministrazione dovuto al passaggio da un sistema contabile a un altro, evidenziando avanzi di amministrazione precedentemente determinati e applicati in assenza di una reale certezza di solvibilità dei crediti iscritti nei rendiconti degli esercizi passati. 
Già dal prossimo rendiconto, quindi, è bene prestare attenzione all'anzianità dei residui attivi, anche per prevenire possibili squilibri della gestione finanziaria e la copertura non certa della spesa in conto capitale. Quest'ultima ipotesi può verificarsi quando un ente locale dà atto della copertura di un'opera in base a un contributo regionale per cui la Regione non ha imputato la relativa spesa nello stesso esercizio nel quale l'ente ha accertato l'entrata. 
Dal 2014 (ma la revisione va operata anche per gli accertamenti già registrati nel passato e per quelli che lo saranno nel futuro) non si potrà più accertare l'intero contributo concesso, ma solo la parte imputata dall'altro ente pubblico nell'anno di competenza. Ne consegue che, in caso di contributo riconosciuto in più annualità, l'opera deve essere autofinanziata per la parte non "coperta" nell'anno. L'ente destinatario del contributo è così costretto a prefinanziare l'opera distraendo risorse fino ad oggi destinate ad altre finalità. Per la parte spesa, i residui devono, fin da subito, essere reiscritti nel rendiconto solo a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata, rilevando la minore spesa in tutti gli altri casi. In fase di prima applicazione, tutti i residui passivi sorretti da idonea obbligazione giuridica andranno stralciati dal rendiconto e inseriti nelle previsioni di competenza in relazione alla scadenza delle obbligazioni stesse, avvicinando di molto la fase dell'impegno a quella del pagamento.

Novità giurisprudenziali della Corte dei Conti

Ricevo e pubblico

Fra le novità giurisprudenziali recentemente pubblicate nella banca dati online delle decisioni si segnalano:
  •  della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 559/2011 del 13 luglio 2011 in tema di negato rimborso delle spese legali ad amministratori locali convenuti in giudizio ed assolti i primo grado, ex art. 3, comma 2 – bis della legge n. 639/1996 e successive norme di riferimento – Distinzione tra spese legali e spese di giudizio - Divieto di compensare le “spese di giudizio” tra le parti, in forza dell’assoluzione dei convenuti per carenza di colpa grave (art. 10 – bis, comma 10, L. n. 248/2005;art. 17, comma 30 – quinquies L. n. 102/2009) – Riforma la sentenza n. 1434/2009 della Lazio; 
  • della Sezione giurisdizionale Sicilia la sentenza n. 2470/2011 del 29 giugno 2011 in tema di responsabilità di un insegnante di scuola media statale per danno erariale del Ministero dell’I struzione, dell’Università e della Ricerca derivante dalla condanna della scuola al pagamento del risarcimento dei danni subiti da un minore a seguito di infortunio occorso durante l’orario scolastico (Nella fattispecie la Sezione non ha riconosciuto responsabile il convenuto non rinvenendo nella sua condotta il requisito della colpa grave); 
  • della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 574/2011 del 18 luglio 2011 in tema di responsabilità di un Rettore e di un Direttore amministrativo per danno erariale della P.A. (Università di Siena) derivante dall’uso improprio dell’auto di servizio – Conferma la sentenza n. 536/2009 della Toscana; 
  • della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 364/2011 del 22 luglio 2011 in tema di responsabilità di un sub-commissario per l’emergenza rifiuti in Campania per danno erariale della P.A. (commissariato del Governo e Consorzio di Bacino) per la messa in esercizio di un impianto di tritovagliatura di rifiuti inutilizzato e lasciato in stato di abbandono – Conferma la sentenza n. 1160/2008 della Campania; 
  • della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 356/2011 del 31 agosto 2011 in tema di responsabilità di un dipendente comunale, geometra responsabile del procedimento, per danno erariale derivante dall’esborso sostenuto dall’Ente locale quale sanzione amministrativa per lavori di costruzione di un impianto di depurazione ed ampliamento della rete fognante in assenza di preventivo nulla osta paesaggistico – Riforma la sentenza n. 280/2009 della Sezione Calabria; 
  • della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige (Bolzano) la sentenza n. 17/2011 del 2 settembre 2011 in tema di responsabilità di operatori di un’associazione O.N.L.U.S. per danno erariale della P.A. (Enti Locali) derivante da indebito utilizzo di contributi pubblici (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per la percezione di somme per il finanziamento di progetti nell’ambito socio-sanitario destinate a scopi diversi da quelli per i quali furono erogate); delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la sentenza n. 14/2011/QM del 5 settembre 2011 in tema di responsabilità di dirigenti statali derivante da condanna al pagamento per il risarcimento del danno erariale c.d. indiretto in favore del Ministero dell’Interno – decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità – individuazione del “dies a quo” nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato; 
  • della Sezione giurisdizionale Campania la sentenza n. 1397/2011 del 5 settembre 2011 in tema di responsabilità di dipendente pubblico per danno patrimoniale e all’immagine della P.A. (Agenzia delle Dogane) derivante dalla violazione di obblighi e doveri nascenti dal rapporto di servizio con la P.A. (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità del convenuto colpevole di aver compiuto gravi e reiterati fatti illeciti, penalmente accertati, con gravissimo ritorno negativo d’immagine per l'Amministrazione d’appartenenza); 
  • della Sezione giurisdizionale Puglia la sentenza n.1006/2011 del 20 settembre 2011 in tema di responsabilità di dirigente locale per danno erariale da erogazione di compensi aggiuntivi (Nella fattispecie la Sezione ha ritenuto responsabile il convenuto per sottrazione al fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza di somme derivanti dal recupero di evasione in violazione di quanto predisposto dal contratto collettivo, unica fonte di disciplina della materia); 
  • della Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia la sentenza n. 167/2011 del 21 settembre 2011 in tema di responsabilità di un Direttore Generale di un Consorzio per danno erariale derivante da un illecito conferimento all’esterno di un incarico di consulenza in assenza dei requisiti di legge (art. 7, comma 6 bis D.Lgs. n. 165/2001, comma inserito dall’art. 32 del D.L. n.223 del 4/2006 convertito in L. n. 248/2006; 
  • della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 408/2011 del 23 settembre 2011 in tema di condanna del Direttore Generale e del Direttore amministrativo di una ASL al pagamento in favore di detta azienda e per essa della Regione Abruzzo, della somma di € 10.000 il primo e di € 100.000 per un danno finanziario di cui è parte anche il danno all’immagine dell’A mministrazione, arrecato dagli stessi con comportamento caratterizzati da colpa grave; 
  • della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello il decreto n. 6/2011 del 17 ottobre 2011 che puntualizza la nozione di fatto in tema di “definizione agevolata” (art. 1, comma 231 ss. della legge n. 266/2005) distinguendolo dal "fatto dannoso” di cui all’art. 1 della legge n. 20 del 1994.

lunedì 7 novembre 2011

Pagano sempre i lavoratori

Ricevo dallaUSB RdB MEF e pubblico 

C’è ancora d’aggiungere, infine, che rimane in vigore il vecchio Dpr 43/08 di riorganizzazione del MEF che, tra le altre cose, prevede la soppressione anche di una parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato (art. 20 - costituite nel numero complessivo di 63) e nessuno dei presenti, sia della parte politica e che dell'amministrazione, ha dato risposte chiare e esaustive su questa rilevante questione.” (comunicato USB MEF del 6 maggio 2010)

L'USB RdB MEF ha rimarcato la possibilità di ulteriori soppressioni di uffici, stavolta quelli delle RTS secondo quanto previsto dal DPR 43 (decisione questa ancora soggetta a valutazione politica, secondo quanto asserito dallo stesso sottosegretario) ed ha pesato con preoccupazione il significato delle parole dell'on. Giorgetti pronunciate in relazione ad un eventuale flop del transito all'AAMS, una sorte di referendum come alla Fiat di Pomigliano.” (comunicato USB MEF del 12 luglio 2010) 

Quello che la USB MEF aveva già ampiamente annunciato e denunciato in occasione della chiusura delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze è puntualmente avvenuto. È stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre u.s. il DPR 173/2011 recante modifiche al preesistente DPR 43/2008 concernente la riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ad una prima lettura del provvedimento, oltre alla presa d’atto della soppressione delle DTEF di fatto già avvenuta il 1 marzo 2011, appaiono del tutto inequivocabili i contenuti dell’art.20 comma 2 che quantifica le Ragionerie Territoriali dello Stato “nel numero complessivo non inferiore a 63” e del collegato art.22 che prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto DPR, l’emanazione di un decreto del Ministro per individuare le sedi territoriali da chiudere tra le 103 RTS ad oggi esistenti. 

 A fronte di tutto questo, il silenzio dell’Amministrazione e la totale assenza di confronto con le parti sociali in merito a quella che, potenzialmente, rischia di diventare un’altra ecatombe delle strutture territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze con ulteriori pesanti ricadute sui lavoratori, appaiono del tutto inadeguati. Questa Organizzazione Sindacale ha chiesto in data odierna un incontro sui contenuti del DPR 173/2011 al fine di ottenere la doverosa informativa sui provvedimenti conseguenti che l’Amministrazione intenderà porre in essere. La USB MEF ritiene del tutto necessario richiamare alla massima attenzione tutti i lavoratori del MEF per fronteggiare ricadute negative provocate dalla riorganizzazione degli uffici centrali e da un eventuale e scellerato taglio ai residui uffici periferici. Terremo costantemente informati i lavoratori sugli sviluppi di questa vicenda per essere pronti a dare risposte di mobilitazione immediata. Infine, informiamo che il Ministro ha firmato il decreto di ripartizione delle somme derivanti dalla c.d. cartolarizzazione. La USB MEF si riserva di formulare le proprie valutazioni in merito alla quantificazione delle risorse e alle percentuali di ripartizione non appena in possesso del suddetto decreto ufficiale. 

 USB P.I. - Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 Via XX Settembre n. 97 - 00187 - ROMA - piano terra, scala A, stanza n. 716 
 tel. 0647616129/6130 - fax 06233208972/0647614356/4369 
 web: tesoro.usb.it – mail: mef@usb.it

mercoledì 2 novembre 2011

Pubblico impiego, 23 strette in un anno

«Poteva andare peggio», sospira sollevato un alto funzionario pubblico. Ma è ironia amara. Raccontano che a Roma, il giorno della lettera all' Europa sia stato vissuto come l' Armaggedon. 
L' apocalisse degli statali. Un Natale senza tredicesime e stipendi tagliati di brutto. 
E invece "solo" la conferma di strumenti già attivati, come mobilità obbligatoria e cassa integrazione a busta paga ridotta. Da rendere «effettivi», però, «con meccanismi cogenti/sanzionatori». 
Più tartassati di quanto già deciso da tre manovre in un anno, più di 20 rasoiate? 
Impossibile, replicano in molti dicasteri. «Siamo all' osso». Tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici in Italia. Il 15% degli occupati. Meno di Usa, Grecia, Gran Bretagna, Canada, Francia. Il paese del ridente Sarkozy è al 23%. Ma con retribuzioni più alte. Parigi spende per gli statali il 13% del Pil, Roma l' 11%. Anzi spendeva, nel 2009. Perché la crisi - prima finanziaria, ora dei debiti sovrani - ha inciso nella carne viva del settore pubblico italiano. Peggio solo in Grecia. 
La manovra del 2010 ha bloccato tutto: assunzioni, stipendi, contrattazione, carriere. Per tre anni, fino al 2013. Ha tagliato del 10% le spese dei ministeri. Ha mandato in pensione le statali a 65 anni nel 2012. Ha chiesto ai dirigenti un contributo - allora ancora non "di solidarietà" - del 5% oltre i 90 mila euro lordi annui e del 10% oltre i 150 mila. Poi sono arrivate le manovre estive di quest' anno. Quella di luglio pesa per un terzo su ministeri ed enti locali: 5 e 6,4 miliardi di tagli, rispettivamente. Oltre a prorogare fino al 2014 tuttii blocchi dell' anno prima: turnover, buste paga, rinnovo dei contratti. Questi almeno fino al 2018, visto che tra 2015 e 2017 si rivedranno solo le indennità di vacanza contrattuale. 
E poi ciliegine: mobilità rafforzata e visite fiscali già il primo giorno di malattia, se segue o precede un festivo. Ad agosto, manovra bis. Mobilità obbligatoria in ambito regionale. 
Scatti di carriera bloccati, se alla vigilia della pensione. L' erogazione della liquidazione, peri pensionati d' anzianità, slitta da6a 24 mesi. I tagli a ministeri ed enti locali salgono a 6 miliardi ciascuno nel triennio. 
Rimane il contributo di solidarietà, tolto invece ai privati. Spariscono gli enti pubblici con meno di 70 addetti. Si salva solo l' Accademia della Crusca.
 Infine la lettera all' Europa. Con l' accenno vago a superare «le dotazioni organiche» dei ministeri.
 Uno tsunami in arrivo per la città di Roma? Nei vari tira e molla, si salvano le tredicesime, i buoni pasto, il riscatto di laurea e militare, i permessi sindacali. Capitoli messi e tolti. Torneranno? 

giovedì 27 ottobre 2011

Chiude la Cassa Sovvenzioni del Tesoro

Ricevo dalla FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA e pubblico

Si è svolta in data odierna la prevista riunione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Sovvenzioni per il Personale dell’Amministrazione del Tesoro (ex Provinciale), nel corso della quale è stato deliberato all'unanimità (presenti 2/3 del Consiglio) la chiusura della Cassa
Il Consiglio di Amministrazione, per effetto della delibera assunta, ha proposto al Ministro la nomina di un Commissario liquidatore
Sarà cura di questa Segreteria fornire informazioni sugli ulteriori sviluppi. Cordialità. 

Coordinamento Nazionale MEF Segreteria Nazionale
 Via Napoli, 51 00184 Roma 
tel. 06.4819660 fax 06.48919144 
e-mail confsalunsamef@unsamef.it

PS aggiungo io: finalmente!!

mercoledì 26 ottobre 2011

PA: una riforma mancata

dal sito www.cambiamentoorg.blogspot.com 
Relazione di Guido Melis, parlamentare PD, tenuta il 24 ottobre a Torino, Aula magna Università, convegno su “L’Italia dal 1861 a oggi”. 

1. Il riformismo amministrativo italiano: una storia di vinti 
Nell’agenda della politica italiana la riforma amministrativa è un tema ricorrente. Vent’anni fa, quando Sabino Cassese fu, purtroppo per poco meno di un anno, ministro della Funzione pubblica, pubblicammo un quaderno sui progetti di riforma precedenti al suo. Limitandoci a quelli dal periodo successivo alla Grande Guerra sino al 1992 ne contammo 62. 
Tra di essi alcuni presentavano, nell’analisi e nelle proposte, straordinarie corrispondenze con quelli successivi. Molto sembravano persino d’attualità, quasi che i problemi fossero rimasti per un secolo immutati. Naturalmente non è stato proprio così.

lunedì 24 ottobre 2011

Monitoraggio delle linee telefoniche del MEF

Il IV Dipartimento – DCLA – Ufficio VIII del MEF  ha comunicato con la nota prot. 141490 del 14 ottobre scorso (possibile richiederla a notiziedalmef@gmail.com) che dal prossimo anno verrà attuato il monitoraggio di tutte le linee telefoniche dei dipendenti dell'Economia  attraverso l’adozione di un applicativo software che permetterà di inviare periodicamente ai singoli responsabili delle unità operative la lista delle utenze in uso al proprio Ufficio, nonché il totale del costo delle chiamate verso la rete esterna delle singole linee.