mercoledì 10 agosto 2011

La beffa della riqualificazioni

Ricevo e pubblico

Salve, mi chiamo xxxxxxxxxxx e sono un ex xxxxxxxx, Area IIIF1, transitata in AAMS dal 01/03/2011. Vorrei illustrare la mia situazione e quella di una mia collega per sapere se, sei a conoscenza di casi analoghi.
Abbiamo entrambe partecipato al corso-concorso di riqualificazione nell’ormai lontano 2004, per accedere da ex-C1 alla posizione economica ex-C2 (area III >F3). Siamo risultate idonee e siamo rimaste nel limbo per tutti questi anni con >la speranza di passare nel frattempo alla posizione C1Super a causa dello scorrimento delle graduatorie, ma quando era quasi giunto il nostro turno lo scorrimento è stato bloccato per effetto del CCNL 2006/2009 (Ciò almeno è quanto ci hanno riferito i colleghi al ministero).

LA BEFFA OLTRE IL DANNO
La riqualificazione del 2010, anziché sistemare prima le situazioni di tutti gli idonei, ha permesso di accedere alla qualifica immediatamente superiore, così ci ritroviamo ad essere superate da colleghi che , pur avendone titolo, non hanno voluto partecipare al corso-concorso del 2004, ma che essendo più anziani nel frattempo hanno conseguito la posizione economica ex-C1 SUPER e ora, anche per effetto dell’ulteriore allargamento dei posti, accedono alla posizione ex-C2 (Area III F3).
Noi invece accediamo alla posizione ex-C1SUPER ora Area III- F2 con l’utilizzo dei 10 punti (peraltro inutili perché saremmo passate comunque) dovuti alla idoneità conseguita nel 2004.

ALLA FACCIA DELLA MERITOCRAZIA!!!... termine di cui tutti si riempiono la bocca…….
A cosa è servito partecipare al corso–concorso, 5 settimane di corso, ore di studio da conciliare con figli piccoli e lavoro, e il superamento di ben due prove scritte ed un orale?

E’ UNA VERA INGIUSTIZIA!!!!!!
Almeno potevano farci accedere alla AREA III F3 CON L’UTILIZZO DEI PUNTI DI IDONEITA’.

Sai se ci sono altri colleghi nella nostra stessa situazione? Potresti inviarmi i nomi e l’eventuale mail vorremmo contattarli per intraprendere un’ azione legale se ce ne sono i presupposti.

Grazie mille per la collaborazione e scusa lo sfogo, saluti.

Autore - NB: se volete mettervi in contatto con la collega scrivete a notiziedalmef@gmail.com e inoltrerò il vostro messaggio.

martedì 9 agosto 2011

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 3 agosto 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante la “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

lunedì 8 agosto 2011

L'avanzo diventa «spia» del debito

L'imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica scade va attentamente valutato nella programmazione pluriennale in termini di rappresentazione negli stanziamenti di competenza. Apparentemente, avere a disposizione l'intera provvista finanziaria, e per contro impegnare la relativa spesa per la sola quota che scade, pone non poche conseguenze con un altro principio contabile: quello dell'equilibrio di bilancio.
Il vincolo al pareggio complessivo pone un necessario raccordo con la modalità di contabilizzazione (e previsione) che i principi gestionali, previsti dall'articolo 36 del decreto, dovranno sciogliere.
In particolare, andrà rivisto il significato che oggi è dato all'avanzo di amministrazione. Nei fatti, quando sarà operativo il nuovo sistema contabile, l'avanzo di amministrazione non rappresenterà più l'insieme delle economie registrate in sede di rendicontazione da poter applicare al bilancio di previsione. Al contrario, il risultato contabile rappresenterà l'indicatore degli impegni assunti negli anni precedenti, e la sua applicazione al bilancio di competenza indicherà l'effetto potenzialmente negativo in termini di indebitamento della Pa locale quando matureranno i pagamenti.

Tra le opportunità offerte da questo nuovo sistema di contabilizzazione, c'è senza dubbio quella di una maggiore trasparenza dei bilanci locali. La contabilità finanziaria proposta dal decreto, infatti, consente già in sede di previsione di conoscere lo stato di avanzamento delle opere e dei lavori pubblici programmati, riducendo al contempo in modo drastico la formazione dei residui passivi. Questo fenomeno, più volte emerso nel dibattito sui vincoli di finanza pubblica, è, molto spesso a ragione, considerato come una sorta di patologia della contabilità pubblica: una volta programmata e finanziata, l'opera pubblica è data come realizzata senza preoccuparsi del giusto peso economico e patrimoniale che ne consegue.

Il decreto, inoltre, detta una nuova disciplina degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dell'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria. Sarà un Dpcm in autunno (previsto dall'articolo 26) a definire nel dettaglio le modalità di applicazione del nuovo sistema contabile, che entrerà a regime in tutti gli enti dal 2014.

venerdì 5 agosto 2011

Aumenti derivanti dalle progressioni economiche

Il sindacato Sindieconomia ha inviato una nota con cui comunicava gli aumenti delle retribuzioni per le progressioni economiche.




Inoltre, il sindacato evidenzia che le graduatorie non comprendono i posti riassegnati con l’accordo ultimo del 26 luglio, che saranno attribuiti solo successivamente alla certificazione degli uffici di controllo.

giovedì 4 agosto 2011

La riforma dei bilanci accorcia la competenza

Dopo un'attesa di oltre un mese, il 26 luglio è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il Dlgs 118/2011, sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Province e Comuni.

Nonostante lo scarso successo «mediatico», il provvedimento modificherà in modo sostanziale i bilanci di Regioni, Province e Comuni, già dal 2012 per coloro che si candideranno per l'attuazione della fase sperimentale prevista dal l'articolo 36.
Il decreto attua l'articolo 2, comma, comma 2, lettera h), della legge 42/2009 che, tra gli altri, stabilisce il principio della raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo nella procedura per i disavanzi eccessivi.

Sotto il profilo sostanziale, la novità più significativa per dirigenti e amministratori locali è senza dubbio la nuova definizione di competenza finanziaria. L'articolo 36, infatti, stabilisce che la sperimentazione (della durata di due esercizi finanziari) sia fondata sulla base di una nuova configurazione della competenza finanziaria. Il nuovo principio, pur essendo (come gli altri) mutuato dai principi contabili emanati dal l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, ha subito modifiche tali da stravolgere il modo attuale di contabilizzazione degli enti locali.

Accanto alla definizione secondo cui la competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), e al carattere autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, è previsto che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Per quanto riguarda l'entrata, non è più possibile accertare somme che scadono in esercizi futuri. Parallelamente, non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio l'obbligazione giuridica.
Di fatto, la contabilizzazione dei fatti gestionali è, con questa nuova impostazione, imputata negli esercizi finanziari "a valle" del processo di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese.
La contabilità finanziaria, con questo nuovo principio, non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa.
Il mutamento nella contabilizzazione presenta alcune criticità potenziali, ma anche molte opportunità, soprattutto in riferimento alla trasparenza dei bilanci e al governo della finanza pubblica.

Le principali criticità derivano dalla corretta contabilizzazione delle spese di investimento e dalla gestione della transazione tra un sistema contabile e un altro. Con il nuovo principio della competenza finanziaria, infatti, le modalità di contabilizzazione cambiano radicalmente, soprattutto in riferimento alla gestione delle spese per investimento: l'impegno dell'opera che si è programmato di realizzare non è registrato nell'anno in cui sono stati reperiti i mezzi finanziari ma, al contrario, in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori negli anni successivi.
Il nuovo principio si preoccupa in ogni caso di prevedere, al momento della progettazione dell'opera, di aver predisposto la copertura finanziaria per tutto l'investimento, pur senza registrare nello stesso anno l'impegno di spesa. Acquista, così, molta valenza la pluriennalità dei documenti di programmazione che oggi non pare al centro del processo decisionale (politico) e gestionale (tecnico).


Che cosa cambia
01 | COMPETENZA FINANZIARIA
Il decreto legislativo modifica il principio della competenza finanziaria, che guida i bilanci degli enti locali. Entrate e uscite possono essere iscritte a bilancio solo nell'esercizio in cui viene a scadere la relativa obbligazione giuridica, accorciando drasticamente l'intervallo tra iscrizione in bilancio ed effettiva realizzazione del movimento di cassa. Questo determina la necessità di una più attenta programmazione dei flussi, e prova a risolvere il nodo dei residui
02 | CONTABILITÀ ECONOMICA
Tra le novità della riforma, c'è l'affiancamento della contabilità economico-aziendale a quella finanziaria, caratteristica attuale dei bilanci degli enti locali. Il bilancio di contabilità finanziaria andrà quindi affiancato da quello di contabilità economica, ricalcolando le poste di entrata e uscita. L'obiettivo è quello di arrivare a consolidare il bilancio degli enti con quelli delle società e degli organismi controllati e partecipati, in modo da rappresentare l'azione complessiva
03 | LA SPERIMENTAZIONE
Tutte le novità entreranno a regime a partire dal 2014, ma saranno precedute da una sperimentazione progressivamente più ampia, per verificare i primi effetti delle nuove regole (in particolare sulla spesa per investimenti). Soprattutto per quel che riguarda il nuovo principio della competenza economica, la sperimentazione dovrebbe essere ampia fin dall'inizio, coinvolgendo Comuni di diverse fasce demografiche in tutte le aree territoriali del Paese

Articolo di Alessandro Beltrami pubblicato su il sito de Il Sole 24 ore

mercoledì 3 agosto 2011

Qualche domanda?

Come al solito dall’estero ci guardano sbalorditi. Il Financial Times si chiede come un ministro dell’economia possa ammettere di pagare un affitto di migliaia di euro al mese in contanti in un paese dove l’evasione fiscale e proprio il denaro sonante costituiscono uno degli ostacoli più grossi alla crescita. Ma ormai anche oltreconfine si sono rassegnati, e nonostante il quotidiano rosa dica che Tremonti “non è indispensabile”, le sue dimissioni potrebbero costituire un pericolo ora che siamo bersaglio della finanza.

Che dite se nel frattempo, in questo mare di rassegnazione, non indirizziamo noi qualche domandina al nostro ministro, che da tutta questa storia esce meno che limpido e che in un paese normale dovrebbe come minimo rispondere davanti a una commissione, un parlamento o un programma tv con i controfiocchi (no, non intendevo Unomattina)? Cominciamo noi nella speranza che gli altri ci seguano?

Giulia Innocenzi su www.ilfattoquotidiano.it

martedì 2 agosto 2011

Sentenza del TAR su riqualificazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora Stefania Troiani e dai soggetti indicati nell'allegato elenco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ugo e Gea Sgueglia, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Ottorino Lazzarini 19;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;


nei confronti di

Cristina Biancofiore e Marco Varriale;


per l'annullamento

del provvedimento con cui li si è esclusi dalle prove orali previste nell'ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall'area "B" a quella "C";



Visto il ricorso, ed il successivo atto di "motivi aggiunti", con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi - per le parti - i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, 43 dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali) il provvedimento con cui li si è esclusi dalle prove orali previste nell'ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall'area "B" a quella "C".

All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio - trattenuto il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione - ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo; premesso

-che, in un primo tempo, l'Amministrazione intimata aveva detto ai candidati che - per le prove scritte (programmate per il 20 e il 21 maggio 2008) - non avrebbe potuto esser prevista (per "ragioni di omogeneità dei criteri di valutazione" delle stesse) alcuna sessione di recupero;

-che, poco dopo aver espresso un tale intendimento, si è invece deciso (irritualmente) di fissare un'apposita sessione d'esame: riservata (per di più) non solo alle concorrenti che - a tali date - si trovavano (o si sarebbero, presumibilmente, potute trovare) in "astensione obbligatoria per maternità" ma (più in generale) a tutti coloro che non avessero potuto partecipare alle cennate prove per gravi e comprovati motivi,

si osserva

-che (innanzitutto) non è mai stato specificato in che cosa questi motivi consistessero realmente;

-che, di una tale facoltà, non risulta (comunque) esser stata data formale comunicazione a tutti coloro che potevano (in astratto) aver interesse a giovarsene: ma solo ai soggetti (che, lo si rileva incidentalmente, hanno poi superato "in blocco" la prova "de qua") previamente individuati dalla resistente;

-che, in ogni caso, la prefissione (disposta con queste modalità) di più tornate di prove scritte (ha)altera(to) - stante la diversità, e non omogeneità, dei quesiti oggetto d'esame - la "par condicio" tra i candidati. (Ed è, pertanto, palesemente illegittima).

Per le suesposte (assorbenti) considerazioni, il ricorso in esame deve ritenersi - appunto - fondato: e, per ciò steso (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 4000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 15 luglio 2011, con l'intervento dei magistrati:



Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)