mercoledì 12 maggio 2010

Organismi di valutazione tra vecchio e nuovo

Vi segnalo l'interessante articolo di Francesco Verbaro, segretario generale del ministero del Lavoro pubblicato sul sito de "Il Sole24ore" nel quale l'autore analizza il nuovo sistema di valutazione prevista dalla riforma voluta dal ministro Brunetta.

martedì 11 maggio 2010

Il TUPI e il contratto integrativo

L'articolo 40 bis del testo unico sul pubblico impiego stabilisce :


1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3.
La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.


5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.


7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.



giovedì 6 maggio 2010

La politica di bilancio nei primi due anni di governo

Analisi della politica di bilancio dell'attuale governo a cura di Silvia Giannini pubblicato su www.lavoce.info

Nell’ultimo anno e mezzo la politica di bilancio si è svolta, in gran parte, al di fuori della sessione di bilancio (i tre mesi dedicati tradizionalmente dal Parlamento all’esame della legge Finanziaria) e mediante lo strumento della decretazione di urgenza.
Tra novembre 2008 e marzo 2010 sono stati emanati ben sei decreti legge. Da tempo, anche in questi giorni, si parla molto di equilibrio dei poteri tra governo e Parlamento.
I decreti legge spostano naturalmente l'equilibrio in una direzione favorevole al governo. Ma qui c’è qualcosa di più preoccupante: la frammentazione della politica di bilancio con una perdita di trasparenza delle scelte e dei risultati delle stesse sui conti pubblici, che rende molto difficile qualsiasi discussione informata sulla finanza pubblica.
I sei decreti legge, secondo le valutazioni ufficiali, hanno comportato minori entrate e maggiori spese per circa 16,6 miliardi di euro nel 2009 e 10 miliardi per ciascuno dei due anni successivi (2010 e 2011). A loro volta, questi importi sono stati coperti, sempre secondo le stime del governo, da variazioni di entrate e spese di segno opposto, in modo da lasciare pressoché invariati i saldi di bilancio (entrate meno spese finali).
Gli andamenti delle voci di bilancio appena ricordate testimoniano da un lato la volontà del governo di tenere ferma la barra sui conti pubblici, per non aumentare con misure discrezionali il disavanzo, dall’altro il desiderio di mostrare, con interventi ripetuti, il continuo impegno per fronteggiare la crisi.
Dalla breve “guida alla lettura” dei sei decreti legge emerge tuttavia che essi si caratterizzano per la loro frammentarietà, sia dal lato delle entrate, che da quello delle spese: si tratta di un insieme poco organico di micro-misure e di interventi parziali, dal bonus temporaneo alle famiglie povere, ai numerosi microincentivi attuati o con trasferimenti o con sconti fiscali, che disperdendosi in mille rivoli sembrano più adatti a massimizzare il numero dei potenziali beneficiari, che a fronteggiare davvero la difficile situazione economica.
Nel caso delle entrate, l’intervento più consistente (3,7 miliardi) è la riduzione dell’acconto Irpef, che il governo stima ottimisticamente di recuperare integralmente con l’autotassazione di giungo-luglio 2010.
La copertura delle minori entrate e delle maggiori spese è poi imputabile a entrate una tantum (per scudo fiscale e per imposte sostitutive sulle imprese, che si tradurranno in minori gettiti futuri) e a rimodulazioni e riduzione di altre spese, per incentivi, per le aree sottoutilizzate e per spese in conto capitale.
Nel complesso, aumentano sia le entrate che le spese, ovvero, a parità di saldo, il peso del settore pubblico. Nel 2009 l’aumento netto di entrate e spese attese dai provvedimenti governativi è di circa 5 miliardi di euro.
A fronte di questi interventi del governo, i conti pubblici 2009, resi noti a inizio marzo dall’Istat, e ripresi anche nell’ultimo Bollettino economico della Banca d’Italia, mostrano: un peggioramento del disavanzo, dal 2,7% al 5,7% del Pil (contro il 5,3% ancora previsto nell’ultima nota di aggiornamento al programma di stabilità del gennaio 2010); una crescita delle spese maggiore di quella discrezionalmente decisa dal governo con i provvedimenti ricordati; una riduzione, invece che un aumento, delle entrate. Questi andamenti per molti aspetti non sorprendono, in quanto il peggioramento dell’attività economica (il Pil è calato del 3% circa in termini monetari, nel 2009) si riflette automaticamente in un aumento del disavanzo, ad esempio, perché aumentano gli esborsi per la cassa integrazione e gli assegni di disoccupazione e si riducono le basi imponibili delle principali imposte.
Tuttavia, l’andamento del ciclo economico non sembra in grado di spiegare integralmente, assieme agli effetti discrezionali di cui si è detto, l’andamento delle entrate e delle spese pubbliche effettivamente osservato nel 2009. Ad esempio, le imposte dirette che erano stimate in circa 238 miliardi di euro nella Relazione previsionale e programmatica di settembre 2009, e 234 miliardi nell’aggiornamento del programma di stabilità del gennaio 2010, risultano essere a consuntivo, secondo i dati Istat e Banca d’Italia, 223 miliardi circa.
Vedremo fra breve se la Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, attesa per fine aprile, sarà in grado di chiarire meglio questi andamenti, distinguendo fra i reali effetti delle politiche di bilancio di questi primi due anni di legislatura, quelli automatici legati al ciclo economico e quelli eventualmente imputabili ad altri fattori, quali errori di previsione, andamento inerziale di alcune spese pubbliche e, non ultimo, un possibile aumento dell’evasione, come verificato anche in altri paesi a seguito della crisi.

mercoledì 5 maggio 2010

Durc questo sconosciuto

Un collega gentilmente mi ha inviato queste FAQ di cui non ne conosco la provenienza e per tanto non ne garantisco la correttezza.


1) Qual è la normativa di dettaglio sul DURC?

La disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché da ultimo nella Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.

2) Chi deve richiedere il DURC?

Si segnala che con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato convertito il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale. La predetta Legge all’art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che: “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.

Tanto dato, si invitano tutte le Uadr, che non abbiano già provveduto in merito, ad acquisire il DURC delle ditte, avvalendosi direttamente del portale messo a disposizione dallo Sportello Unico Previdenziale, previa acquisizione del codice PIN di accesso, il quale potrà essere richiesto presso ogni sede dell’INPS e dell’INAIL o della Cassa Edile territorialmente competente.

3) È necessario acquisire il DURC anche per le forniture di beni, per i servizi e per i lavori in economia?

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (…)». Da ciò discende, pertanto, la necessità di acquisire il DURC non solo

nell’ambito delle procedure concorrenziali (ovvero del cottimo fiduciario), volte all’affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori in economia, ma anche nel caso, laddove consentito, degli affidamenti diretti operati da parte del responsabile del procedimento. La correttezza di questo modus operandi, è confermata anche dal dettato normativo dell’art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/06 che a tale proposito dispone in linea generale che “l’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.

Attualmente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è consentito per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, come in ossequio alle disposizioni normative di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 20.000,00. Si precisa che il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. all’art. 253 “Norme transitorie”, comma 22, ha previsto che fino all’entrata in vigore del Regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, i lavori in economia continueranno ad essere disciplinati dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, invece, per le forniture e servizi in economia resteranno in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni, in esecuzione dell’art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

4) Tra Enti Pubblici deve essere richiesto il DURC?

La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il DURC, quindi, non deve essere acquisito quando la controparte contraente dell’Università sia un altro Ente Pubblico. Il DURC, infatti, non deve essere acquisito ad esempio per le fatture che le ASL inviano all’Ente per il pagamento del corrispettivo dovuto per le visite fiscali effettuate dai loro medici legali, in caso di assenza per malattia dei dipendenti dell’Ente.

5) Il DURC deve essere acquisito per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei compensi previsti in favore di liberi professionisti (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, etc.)?

Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei rofessionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizioni dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.

6) Il DURC deve essere acquisito anche per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori CONSIP?

All’atto dell’adesione da parte dell’Ente alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà gia provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa. Quanto detto vale anche nel caso di utilizzazione del “Mercato Elettronico”.

7) Per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono è necessario acquisire il DURC?

In questi casi è opportuno prescindere dall’acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano dei servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto).

8) Il DURC deve essere richiesto per gli acquisti effettuati mediante rimborso per cassa economale?

In questi casi, quando si procede all’acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale, si può prescindere dall’acquisizione del DURC da parte dell’esercente presso cui il prodotto è stato acquistato.

9) La scadenza del DURC può essere prorogata da 30 a 90 giorni?

Il DURC, nell’ambito degli appalti pubblici, come previsto dal D.M. 24 ottobre 2007 e nella sua circolare esplicativa n. 5/2008, ha una validità di 30 giorni, in quanto la sua efficacia probatoria, circa la regolarità dei versamenti contributivi, è di norma non superiore al mese. La validità del DURC si estende, quindi, per 30 giorni dal rilascio; ciò implica che da tale data e per i successivi 30 giorni, possono essere effettuati pagamenti. Sul documento cartaceo sono normalmente indicate più date, quella da tener presente quale data del suo rilascio, è quella scritta in basso sulla sinistra accanto alla dicitura “Originale”.

La validità del DURC per tutti gli appalti pubblici, ad ogni modo, è sempre legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (ad es. stipula del contratto, pagamento di un SAL, ecc.). A tale proposito si veda la Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008. Ad ogni modo una volta acquisito il DURC relativo ad un’impresa, è opportuno, verificata la sua regolarità, procedere quanto prima al pagamento della fattura, al fine di evitare l’inutile decorrere del termine di validità mensile del documento stesso.

10) Nel caso della cessione di un credito da parte di una società fornitrice di beni o servizi per l’Ente, da chi deve essere acquisito il DURC?

La cessione del credito (ex art. 1260 c.c.) è un caso tipico di novazione dal punto di vista attivo ell’obbligazione dedotta nel contratto. Nel caso di specie, la titolarità del credito si trasferisce dall’impresa cedente all’impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata. Nell’ipotesi appena descritta, ai fini dei pagamenti, sarebbe ottimale per l’Ente acquisire il DURC relativo sia all’impresa cedente sia a quella cessionaria. Ad ogni modo verranno date ulteriori delucidazioni in merito.

11) Cosa accade nel caso di contratto di factoring?

Il factoring è un contratto atipico attraverso il quale un soggetto (normalmente imprenditore) cede in massa ad altro soggetto (c.d. factor, anch’esso imprenditore, per lo più una società finanziaria) tutti i suoi crediti, presenti e futuri, a fronte dell’immediata corresponsione del valore dei crediti ceduti, dedotto il compenso (commissione) previsto in favore del factor. Il factoring, oltre a tale funzione di finanziamento, può avere anche funzione di gestione (contabilità e riscossione dei crediti) e di assicurazione (il factor può assumersi l’impegno di pagare all’imprenditore l’ammontare del credito, anche se non riuscirà poi a farsi pagare dal debitore).

12) Il DURC può essere sostituito da altra documentazione?

Il DURC per l’imprese iscritte alle Casse Edili, all’INPS o all’INAIL, non può essere mai sostituito da altra documentazione o da un'autocertificazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva di una gara, della stipula di un contratto o del pagamento di una fattura. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035, depositata il 25 agosto 2009, in cui è stata confermata la decisione emessa dal TAR Lombardia (sezione di Brescia, sentenza 635/2006) che ammetteva l'esclusione da una gara di appalto per lavori

edili, la ditta aggiudicataria che, anziché presentare il documento unico di regolarità contributiva, aveva fornito un'autocertificazione corredata dalle copie dei modelli F24 di versamento dei contributi.

13) Quali sono le condizioni che attestano la regolarità contributiva di un’impresa?

La regolarità contributiva di un’impresa è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

• Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

• Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

• Inesistenza di inadempienze in atto;

• Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

• Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La Circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro precisa che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta. In mancanza dei requisiti, gli Istituti Previdenziali invitano le imprese a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni, decorrenti dall’accertamento dell’irregolarità.

14) Quali sono le omissioni contributive “non gravi” e quindi non ostative al rilascio del DURC? E nel caso di DURC irregolare di una ditta, quali sono i comportamenti che la P.A. deve adottare?

La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali anche quando ricorrano le seguenti condizioni:

• crediti dell’Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

• crediti dell’Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi sia la pendenza di un contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di un contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato della sentenza);

• aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

Ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto o della verifica di un’autocertificazione in fase di gara, non osta al rilascio del DURC uno scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate o comunque inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, le imprese sono, comunque, obbligate a versare l’importo dovuto entro i 30 giorni successivi.

Pertanto, in tali casi, gli Istituti Previdenziali devono invitare l’impresa a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC. Se l’impresa non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell’appalto.

Nella fase, invece, di aggiudicazione definitiva di una gara di appalto, qualora all’atto della verifica del possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta dichiarata aggiudicataria provvisoria, si riscontri nei suoi confronti un DURC irregolare, la Stazione Appaltante non può escludere automaticamente la ditta in questione dalla gara in corso di svolgimento, facendo leva esclusivamente sul dettato normativo di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/06 che prevede l’ipotesi dell’esclusione dalla partecipazione ad un appalto di operatore economico che abbia commesso “violazioni gravi”, definitivamente accertate”, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la

legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabilito. La semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva, come confermato dalla sentenza del TAR Puglia n. 6104/2006, non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola, anche perché il documento di cui trattasi non specifica nulla a proposito della definitività o meno dell’accertamento. In tale senso si sono pronunciati anche il TAR Lazio, nella sentenza n. 45/2007 ed il TAR Calabria (Sez. I distaccata di Reggio Calabria), nella sentenza 537/2008, i quali ribadiscono che la mera esistenza di partite di debito nei confronti dell’INPS o dell’INAIL a carico di un’impresa, non implica automaticamente un’irregolarità contributiva tale da giustificare un’esclusione dalla procedura di gara e/o la revoca dell’eventuale aggiudicazione.

A tale proposito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla scia degli orientamenti giurisprudenziali su riportati, nella Deliberazione n. 28 del 06/02/2007 nonché nel Parere n. 102/07 dell’08/11/2007, ha ribadito che la presenza di un DURC che attesti l’irregolarità contributiva di una impresa, non comporta automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara, già disposta in favore dell’impresa stessa. La Stazione Appaltante, nel caso di specie, deve verificare, anche in contraddittorio con l’impresa, se la stessa, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del

debito. Nelle ipotesi appena citate, l’impresa dovrà essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

Quindi, anche durante la fase esecutiva del contratto, qualora all’atto del pagamento di un SAL o di un saldo finale ad esempio per una fornitura, ci si imbatta in un DURC irregolare è necessario che i vari uffici interessati procedano alle verifiche su descritte, al fine di accertare l’assenza di cause ostative al rilascio del DURC nel momento in cui sia stata avanzata la richiesta di detta certificazione. Ad ogni modo verranno date ulteriori delucidazioni in merito.

15) Deve essere acquisito il DURC anche per una società senza dipendenti?

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, superando il suo precedente orientamento interpretativo, nell’ottica di una lettura sistematica della normativa in materia, ha confermato che il DURC deve essere acquisito oltre che per i lavoratori autonomi anche per le società senza dipendenti nonché per gli imprenditori unipersonali (ad es. per gli artigiani).

16) Il DURC deve essere acquisito anche per le ditte straniere?

Per le imprese straniere, comunitarie e extracomunitarie, che distacchino lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, il DURC non può essere sostituito da un’autocertificazione, neanche se redatta dall’imprenditore o in presenza dei modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, in seguito all’Interpello n. 6/2009 del 6 febbraio 2009.

A tale proposito si ricorda che il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 96/74/CE e il cui ambito di applicazione riguarda sia le imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia sia le imprese stabilite in uno Stato non membro, sancisce che ai lavoratori distaccati nel nostro Paese vengano garantite le “medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per gli aspetti previdenziali esiste, invece, una differenziazione tra le aziende che hanno sede in un Paese extracomunitario da quelle che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione europea. Le imprese extracomunitarie, secondo il diritto internazionale privato (ex art. 61 della L. n. 285/1985) e sempre che non sussistano norme di diritto internazionale pattizio che dispongano diversamente, devono assicurare ai propri lavoratori distaccati, le stesse condizioni del Paese in cui avviene la prestazione lavorativa, quindi, nei confronti di quest’ultimi appare applicabile l’intera normativa italiana.

Per i lavoratori distaccati dalle imprese comunitarie, invece, trova applicazione il “principio di personalità”, opposto al principio di territorialità vigente in materia di condizioni di lavoro.

Più precisamente, l’art 14 del Regolamento CEE n. 1408/1971 prevede nei confronti dei lavoratori comunitari distaccati, l’applicazione della legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora eserciti parte della sua attività anche in tale Paese, ovvero il regime previdenziale del Paese in cui ha sede l’azienda comunitaria, qualora il lavoratore sia residente in un Paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività lavorativa ossia quando la prestazione non è eseguita con regolarità all’interno di un solo Stato. Pertanto, con riferimento alle imprese straniere che vogliano esercitare attività riconducibili all’edilizia sul territorio italiano, il Ministero del Lavoro ribadisce che “mentre per le imprese extracomunitarie che operano in territorio nazionale può affermarsi l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili” e conseguentemente si è tenuti al possesso del DURC, “per quelle comunitarie tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese”. Questo accade ad esempio per le imprese francesi, tedesche ed austriache, con i cui Paesi di provenienza, l’Italia ha già sottoscritto convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

In linea generale si desume, da quanto riportato nel corpo del testo, che il DURC non debba essere acquisito, qualora la ditta di cui trattasi sia totalmente soggetta alla normativa straniera.

17) Il DURC deve essere acquisito nel caso di accensione di abbonamenti a quotidiani, riviste,

periodici o banche dati informatiche?

In linea di massima, in questi casi si può prescindere dall’acquisizione del DURC.


martedì 4 maggio 2010

UN GOLPE ANNUNCIATO

Ricevo dal sindacato RDB e pubblico

Si chiude.
E' iniziata, con la seduta n. 315 di oggi della Camera dei Deputati (proseguirà domani, 4 maggio 2010, alle ore 15), la conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 nel quale è inserito l'emendamento approvato il 29 aprile 2010 dalla Commissione Finanze e Attività Produttive.
Con l'emendamento in questione, il Ministro Tremonti chiude tutte le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, 103 sedi in un solo colpo.
Lo aveva annunciato il suo sottosegretario al MEF, con delega al personale, in uno dei rarissimi incontri avuti con le organizzazioni sindacali: il ministro condivide politicamente il progetto di "riorganizzazione" del dicastero messo in atto dal suo predecessore, il bamboccione Tommaso Padoa Schioppa, con il DPR 43/08.
Qual è, quindi, la differenza o la sorpresa?
Un anno fa, avevano già tentato il golpe durante il consiglio dei ministri n. 46 del 23 aprile 2009, inserendo la soppressione delle articolazioni del MEF nel decreto per la ricostruzione dell'Abruzzo, nello speciale giochi (nuove lotterie ad estrazione istantanea); in sede di conversione del decreto legge, l'articolato venne soppresso.
Si doveva, quindi, aspettare solo il momento adatto (dopo le elezioni regionali vittoriose per la compagine governativa) e l'accelerazione della crisi sistemica economica/finanziaria che, in sintonia con quanto sta accadendo fuori dalla nostra finestra (Grecia), individua immediatamente nei dipendenti pubblici chi deve sostenerne il costo.
La nascita della Difesa SpA, lo smantellamento dell'INPS, la privatizzazione della Protezione Civile, i tagli delle risorse umane ed economiche al Ministero della Giustizia, l'allungamento dell'età pensionabile per le donne, la triennalizzazione dei contratti e i mancati rinnovi in termini di aumenti salariali, l'imminente scippo del TFS, unitamente all'entrata in vigore del DLgs 150 e del collegato lavoro, sono solo alcuni elementi esemplificativi del feroce attacco portato dai poteri padronali, alle condizioni del lavoro pubblico e dei suoi operatori.

L'emendamento in questione, coniuga due esigenze: da un lato, potenziare l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato che, a breve, si trasformerà in Agenzie Fiscali affermando, in questo modo, il ruolo determinante degli introiti provenienti dal comparto del gioco pubblico. Non a caso, proprio il gioco pubblico è la terza industria del paese e l'AAMS ha la necessità di contrastare il sommerso, le sacche di illegalità in modo da permettere ulteriori incassi per lo Stato. Uno Stato, questo, che continua ad incentivare imperterrito, anziché il lavoro, la patologia del gioco di massa con la conseguente alienazione delle persone e delle famiglie.
L'altra esigenza risponde alla necessità di portare a compimento la destrutturazione del MEF, opera incompiuta del predecessore ministro.

Il testo dell'emendamento, quindi, è stato inserito nel quadro della discussione avvenuta in sede referente nelle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) sul DL 40/10 che recita "Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori." - C. 3350.
Proposto dall'on. Marco Pugliese (PDL - Avellino), il testo è stato approvato da uno dei Tremonti boys, uno dei tanti "professionisti" che il ministro ha voluto con sé a via XX Settembre, il relatore della VI Commissione, l'on. Marco Mario Milanese (PDL - Campania 2), ex ufficiale della GdF, docente alla SSEF e prezioso protagonista di articoli di cronaca, facilmente reperibili sulla rete. L'operazione, ovviamente, è avvenuta con la regia di alcune pedine fondamentali dell'alta dirigenza dell'AAMS, quelle retribuite con 500mila euro all'anno, per intenderci.
Nello specifico, il comma 1 ter prevede che le competenze saranno riallocate, prioritariamente, presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale ovvero, presso le Ragionerie Territoriali dello Stato; mentre il personale, in servizio presso le DTEF sarà trasferito, a domanda, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (che si trasformerà in Agenzia Fiscale), anche in sovrannumero o, in alternativa, presso le RTS (quali?).

Se si pensa che l'AAMS è strutturata, ad oggi, in uffici regionali con pochissime sezioni distaccate; che sarà presto trasformata in Agenzia Fiscale con una probabile e quanto meno incerta articolazione sul territorio; che il trattamento economico spettante è quello al momento del trasferimento; del pendolarismo che si delinea all'orizzonte per migliaia di lavoratori insieme allo sconquasso che subiranno intere famiglie e che, infine, la maggior parte dei lavoratori del MEF non hanno usufruito di progressioni professionali, è facilmente comprensibile verso quale baratro siano sospinti i colleghi delle DTEF.
Molti si domanderanno, perché vengono chiuse le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze e non, per esempio, le Ragionerie Territoriali dello Stato ?
Anche su questo punto, la risposta risulta molto semplice.
Se, con l'equilibrismo di Tommaso Padoa Schioppa, si tentava di destrutturare il ministero in nome della razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse sia umane che economiche, il ministro Tremonti "se ne infischia" completamente e, in nome dello "ce l'ho duro", le chiude tutte, indistintamente.
Guarda caso, chiudono proprio le DTEF, luoghi di incontro tra il MEF e i cittadini sul territorio, patrimonio culturale nel rapporto diretto con l'utenza, difficilmente sostituibile con altri uffici che, per competenze istituzionali, sono privi di tale background: erogazione degli stipendi ai dipendenti dei comparti Ministeri, Scuola, Istituti di Alta Formazione e Agenzie fiscali; pagamento delle pensioni di guerra e delle pensioni tabellari; indennizzi previsti dalla legge 210/92; indennizzi alle vittime del terrorismo; gestione dei depositi definiti e provvisori; procedimenti amministrativi sanzionatori antiriclaggio e, per concludere, sportelli e-proc nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti nella P.A. e ausilio all'innovativo portale stipendi P.A.

Il progetto politico, quindi, è chiaro: privatizzazione dei servizi, esternalizzazione sul mercato al miglior offerente, utilizzo di manodopera precaria e, contestualmente, lavoratori pubblici indeboliti nei diritti, nel salario e nella dignità.

Le RdB MEF è dal 2006 che continua a dare battaglia contro la destrutturazione del nostro ministero e contro la privatizzazione dei servizi erogati alla cittadinanza.
Continueremo ad opporci e lottare per il potenziamento delle strutture periferiche, per maggiori investimenti in risorse umane ed economiche, per una nuova formazione e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
La soppressione delle DTEF non è che una costola di quel progetto politico di smantellamento dell'intera Pubblica Amministrazione che individua, per ripianare i costi della crisi economica/finanziaria, l'alleggerimento definitivo dello Stato, lo sfoltimento dei suoi servizi fondamentali con la conseguente privazione, per i cittadini, dei diritti essenziali.
Invitiamo TUTTI i lavoratori a partecipare alle prossime iniziative di lotta che le RdB MEF metteranno in campo perché nessuno può dormire sonni tranquilli.
Con la conversione in legge del DL 40/10, senza lo stralcio di questo emendamento, entro 90 giorni dalla sua conversione il ministro del MEF apporterà, mediante decreto, le modifiche all'assetto organizzativo interno.
Siamo tutti coinvolti: oggi, chiudono le DTEF e domani ?


lunedì 3 maggio 2010

Anagrafe delle prestazioni relativa ad incarichi conferiti e autorizzati al personale della RGS

Circolare del 26 aprile 2010, n. 20 relativa all'Anagrafe delle prestazioni relativa ad incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2009.

L’art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati.

Per consentire allo scrivente di assolvere a tale adempimento nel termine previsto, relativamente all’anno 2009, si invitano le SS.LL. a compilare l’allegata scheda accludendo (allegato 1), per ciascun incarico svolto, così come specificato dal comma 6 della richiamata normativa, copia delle comunicazioni che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi sono obbligati a inviare all’amministrazione conferente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Detta informativa, a cura del soggetto erogatore i compensi, dovrà contenere i seguenti elementi:

· Dati anagrafici del soggetto a favore dei quali è stato erogato il compenso;

· Durata dell’incarico (data inizio e fine incarico);

· Compenso annuo lordo previsto;

· Compenso lordo erogato nell’anno di riferimento.

Se i soggetti preposti hanno già provveduto autonomamente all’invio della prevista comunicazione è sufficiente la compilazione, a cura del dipendente, della sola scheda allegata.

Relativamente ai soli incarichi autorizzati si richiama al rispetto, da parte dell’ente presso cui viene svolto l’incarico, dell’invio della comunicazione richiesta contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.

Si rammenta, inoltre, che l’inosservanza di tale norma comporta nei confronti dei citati soggetti l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti oltre a sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive).

I revisori/sindaci (ad esclusione dei Dirigenti) dovranno inoltrare tutti i dati utili ai fini degli adempimenti imposti dalla richiamata normativa (scheda + comunicazioni dei compensi dei incarichi ricoperti se non inviate già dall’ente) entro il termine del 15 maggio.

Relativamente ai Dirigenti (di prima e di seconda fascia), i cui compensi erogati, per i soli incarichi conferiti, sono sottoposti alla disciplina dell’onnicomprensività del trattamento economico, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.L.vo n. 165/2001, l’adempimento è limitato all’invio della sola scheda allegata entro il citato termine del 15 maggio.

Il mancato inoltro di quanto richiesto potrà essere oggetto di valutazione per il successivo rinnovo dell’incarico.

La documentazione potrà essere trasmessa allo scrivente Ufficio:

· per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. - Ufficio III
Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;

· con fax al seguente numero 06/47613652;

· consegnata a mano: stanza 3513 scala C) terzo piano.

Si precisa, inoltre, che la scheda non corredata di allegati può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.compensi.igf.uff3@tesoro.it


Per una più ampia illustrazione normativa sugli adempimenti previsti in merito all’Anagrafe si rinvia al sito www.anagrafeprestazioni.it .

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL..

lunedì 29 marzo 2010

Contratto di fornitura per servizio call center

Ricevo e pubblico nota della Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell’Economia e delle Finanze

A Dott. Giuseppina Baffi- Capo Dipartimento IV
a Dott. Francesco Paolo Schiavo - Direttore Direzione Centrale Per i sistemi informativi e dell’innovazione

e p.c. Dott. Antonella Manno -Direttore Direzione Centrale Per le Politiche del Personale

La scrivente O.S. è da lungo tempo impegnata in una azione di denuncia degli innumerevoli sprechi di denaro pubblico che si consumano presso il MEF. In particolare nel settore dell’informatica, la UILPA MEF, ha già da tempo dimostrato l’enormità delle spese sostenute per la fornitura di servizi resi da società private, in alcuni casi totalmente inutili e pagate a peso d’oro.
Nonostante gli esempi del passato, ci troviamo oggi costretti a denunciare un nuovo spreco di risorse pubbliche che si sta perpetrando sempre nel settore dell’informatica del nostro Ministero.
Presso il CED di Latina e nello stabile di p.zza Dalmazia, l’Amministrazione ha predisposto due Call Center nei quali nostri i colleghi adempiono ad importanti competenze che di seguito riportiamo:
• elaborazione e connessi adempimenti riguardanti il pagamento degli stipendi e di altre spese a carico del bilancio dello Stato (gestione della banca dati degli stipendi e delle pensioni amministrate dalle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze);
• emissione dei titoli individuali e collettivi per il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
• gestione delle ritenute erariali ed extra erariali gravanti su stipendi e pensioni e versamento agli enti creditori;
• esecuzione delle operazioni di conguaglio fiscale e rilascio della relativa certificazione;
• resa delle contabilità alla Corte dei Conti per gli assegni di pensione;
• tenuta dei rapporti con gli enti e le amministrazioni competenti per tutte le operazioni connesse con le predette funzioni;
• monitoraggio della rete dei collegamenti per la trasmissione in linea dei dati;
• gestione di banche dati relative a materie di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ed elaborazione dei relativi dati per tutto il territorio nazionale;
• gestione delle problematiche relative all'invio dei cedolini stipendi in e-mail (Ecedolino);
• gestione utenze SSO per le autorizzazioni agli accessi a SPT, SPT Modelli, Fascicoli PG;
• gestione Smart Card;
• Call Center per informazioni ad utenti SPT (interni ed esterni a MEF);
• Help Desk applicativo per supporto ad utenti SPT (interni ed esterni a MEF);
• Help Desk Sistemi e Reti per Dipartimenti Provinciali;

A tal proposito abbiamo recentemente appreso che l’Amministrazione, mascherando il tutto nel solito anonimo contratto di fornitura servizi da una società privata, ha di fatto assunto 20 lavoratori da destinare ai sopra citati Call Center di Latina e Roma – p.zza Dalmazia.
Considerando che ogni singolo lavoratore assunto costa circa € 250,00 al giorno e che la fornitura avrà una durata di sei mesi, il costo totale sostenuto dal Ministero, per un servizio che poteva benissimo essere svolto da personale interno, sarà di circa € 600.000,00.
Come al solito, solo una minima parte di queste risorse verranno utilizzate per retribuire i nuovi
assunti mentre, la parte più corposa andrà nelle tasche del fortunato titolare della società fornitrice.
Alla luce di quanto esposto, la UILPA MEF ritiene inaccettabile che su questioni inerenti la sicurezza del posto di lavoro, così come più volte denunciato dalla UILPA MEF di Latina, non vi siano risorse disponibili, mentre non vi è alcun problema a reperire fondi per inutili quanto vergognosi contratti di fornitura.
La scrivente O.S., pertanto, chiede un urgente incontro a codesta Amministrazione al fine di chiarire quanto sopra esposto e di ricevere il dato ufficiale dei costi sostenuti.
In mancanza di un sollecito riscontro sarà cura della scrivente assumere ogni iniziativa utile al fine di denunciare quanto si sta consumando presso il nostro Ministero nelle opportune sedi istituzionali e all’opinione pubblica.

Roma, 24 marzo 2010
IL COORDINATORE NAZIONALE
Andrea Giuseppe BORDINI