mercoledì 17 marzo 2010

pagamento fondi aggiuntivi in attuazione dell'art. 3 del comma 165 della legge 350/2003

Ricevo dall'organizzazione sindacale RDB e pubblico

Continuano a pervenire, a questa organizzazione sindacale, numerose segnalazioni, da parte dei lavoratori, in merito a un eventuale ritardo nel pagamento di quanto dovuto in attuazione dell'art. 3, comma 165, legge 350/2003.
Considerato che l'accordo del 6 novembre 2009, siglato da codesta parte pubblica insieme a tutte le OO.SS. tranne che le RdB MEF, prevede il pagamento delle somme in oggetto indicate entro il 31 marzo 2010, questa organizzazione sindacale chiede di conoscere, con la massima consentita sollecitudine, se tali interrogativi sono privi di fondamento o, in caso contrario, se esistono effettivamente impedimenti alla corresponsione, entro tale data, delle somme dovute.

Il riscontro urgente a tale richiesta risulta doveroso nei confronti dei lavoratori, che leggono per Ccn, in quanto le somme in questione sono divenute, ormai, indispensabili per la sussistenza familiare.
E' appena il caso di segnalare che le RdB MEF hanno, da tempo, richiesto con numerose note, inoltrate a codesta amministrazione e risultate, a tuttoggi, inevase, una dettagliata relazione tecnica unitamente alla programmazione delle attività pianificate e all’avanzamento dello stato dei lavori concernenti il pagamento dei suddetti emolumenti salariali spettanti ai lavoratori.
Tale richiesta, più volte reiterata anche durante gli incontri sui tavoli di negoziazione nazionale, avrebbe permesso un accurato monitoraggio della tempistica oltre ad alleviare la vergognosa e totale mancanza di trasparenza in merito alle modalità di calcolo e di riparto.

E' del tutto evidente, infine, che il mancato pagamento delle somme in oggetto indicate entro la data prevista dall'accordo siglato il 6 novembre 2009 risulterebbe, per i lavoratori, intollerabile considerato che, per la classe dirigenziale, è stato già predisposto, con le competenze di marzo 2010, il pagamento sia degli incarichi aggiuntivi che delle somme previste dall'attuazione dell'art. 3 del comma 165 della legge 350/2003.
Per tale motivo, in caso di mancate assicurazioni in merito, questa organizzazione sindacale proclama lo stato di agitazione di tutto il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e indice, per la prossima settimana, una mobilitazione generale dei lavoratori con modalità che saranno successivamente notificate.

martedì 16 marzo 2010

Le novità sul pubblico impiego

Circolare UILPA
COLLEGATO LAVORO
LE NOVITA’ SUL PUBBLICO IMPIEGO
LA LEGGE, APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 3 MARZO DAL SENATO, SARA’
PUBBLICATA NEI PROSSIMI GIORNI SULLA GAZZETTA UFFICIALE.
DI GRANDE RILIEVO LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE E
ARBITRATO, LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104 E LA DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIORDINO DELLE NORME VIGENTI IN TEMA DI CONGEDI, ASSENZE E PERMESSI.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali disposizioni che hanno riflessi diretti o indiretti
sul pubblico impiego.
Le nuove norme intervengono anche su alcuni aspetti del rapporto di lavoro già disciplinati dai CCNL:
Articolo 2- riorganizzazione Enti e riordino organi collegiali.
Prevede la delega al Governo finalizzata all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
legge, sentite le organizzazioni sindacali, di uno o più decreti legislativi volti a:
- riorganizzare gli enti, gli istituti e le società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come, ad esempio, Inps, Inail, Inpdap, Enpals, Ipsema, Ipost, enti e fondazioni previdenziali di professionisti o lavoratori autonomi, Italia Lavoro spa, Isfol, Istituto Affari Sociali, Enap) e dal Ministero della salute (ad esempio, Istituto Superiore di Sanità, Ispesl, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti zooprofilattici, Aifa, Croce rossa italiana), - ridefinire il rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi. In questo ambito, si prevede che l'INAIL possa emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPESL in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
La “riorganizzazione” degli enti di cui sopra dovrà avvenire secondo i principi generali enunciati
nel comma 404 dell’art. 1 della L. 296/2006 (riduzione uffici dirigenziali e piante organiche, riduzione uffici periferici, eliminazioni di duplicazioni organizzative, ecc.).
Inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge il Ministero della salute dovrà provvedere al “riordino” dei propri organi collegiali istituiti presso l’amministrazione centrale, che dovranno essere ridotti nel numero e nella composizione.

Articolo 5- obblighi delle amministrazioni su assunzioni, trasparenza
Comma 1: per le pubbliche amministrazioni, a differenza dei datori di lavoro privati, non è più necessario comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (ovvero le proroghe, le trasformazioni
e le cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento.
Ora si può adempiere a tale obbligo entro il ventesimo giorno successivo. Viene così superata la norma che prevedeva identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.
Comma 2: previsto per le amministrazioni l’obbligo di trasmettere per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti, nonché i tassi di
assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.
Comma 3 - modalità di assunzione nella p.a. : il datore di lavoro pubblico non è più obbligato a consegnare immediatamente al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (oppure una copia del contratto individuale del lavoro), ma può farlo entro il ventesimo giorno.
Comma 4: per le pubbliche amministrazioni non c’è più l’obbligo di comunicare entro cinque giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio le variazioni intervenute nel rapporto di lavoro.
Articolo 13- mobilità, assegnazioni temporanee
Comma 1: in caso di trasferimento di funzioni dalle amministrazioni centrali ad altri soggetti (enti
pubblici territoriali, oppure esternalizzazioni), al personale in esubero si applica l‘art. 33 del d.lgs.
165/2001 sulle procedure di mobilità collettiva del personale in eccedenza (reimpiego presso sedi
diverse della stessa amministrazione, ricollocazione presso altra amministrazione o collocamento
in disponibilità per max 24 mesi).
Comma 2: ampliata la possibilità di fruire della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs.
165/2001 (“passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse”) nella forma
dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni. Al riguardo, si ricorda che nel CCNL dei comparti pubblici era già previsto l’istituto dell’assegnazione temporanea, come forma di mobilità per soddisfare particolari esigenze delle amministrazioni, previo consenso del dipendente e per un periodo massimo di 12 mesi, al termine del quale il dipendente poteva chiedere il passaggio diretto nell’amministrazione dove era stato comandato.
Comma 3: entro 60 giorni le amministrazioni pubbliche dovranno rideterminare tutte le assegnazioni temporanee in corso.
Articolo 14- pubblicazione dati su valutazione
Viene modificato il “Codice della Privacy” in modo tale da consentire alle amministrazioni di pubblicare in rete i dati concernenti le valutazioni dei dipendenti, senza correre il rischio di violare la riservatezza dei dati personali. Viene infatti precisato che non dovranno essere divulgate informazioni concernenti infermità o impedimenti di natura personale che causino l’astensione dal lavoro, o componenti della valutazione che possano avere riferimento a informazioni personali e riservate sui dipendenti.
15 Articolo- incarichi dirigenziali alla Presidenza del Consiglio
Riguarda il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia
presso la Presidenza del Consiglio. Se si tratta di dirigenti “assegnati in posizione di prestito”, a partire dalla data di entrata in vigore della legge non si applica la norma che prevede il transito definitivo nella prima fascia dopo cinque anni di incarico (art. 23, c. 1, d.lgs. 165/2001).
Articolo 16- part-time
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà (non
l’obbligo !) di “sottoporre a nuova valutazione” i provvedimenti di concessione del part-time già
adottati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 112/2008. Ricordiamo che l’art. 73 del DL
112 aveva ‘declassato’ da diritto a interesse legittimo la richiesta dei dipendenti di trasformare in
part-time il rapporto a tempo pieno. Da quel momento, la trasformazione è divenuta non più obbligatoria, ma discrezionale da parte delle amministrazioni. Ora anche le trasformazioni in parttime concesse prima del 25 giugno 2008 possono, in teoria, essere revocate, se l’amministrazione valuta che la presenza in servizio a tempo pieno sia necessaria ai fini dell’operatività dell’ufficio.
Articolo 18- aspettativa senza assegni
Introduce la possibilità di ottenere un’aspettativa di 12 mesi, senza assegni e senza decorrenza
dell’anzianità, per avviare un’attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante questo
periodo non si applicano le norme sull’incompatibilità e il cumulo degli impieghi previste dall’art.
53 del d.lgs. 165/2001. Ricordiamo nei CCNL dei comparti pubblici è già prevista la possibilità di
ottenere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi in un triennio per motivi personali e familiari, oppure per due anni e una sola volta nella vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Ricordiamo anche che l’art. 23bis del d.lgs. 165/2001 ha previsto la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni “per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale”.
Articolo 19- specificità comparto sicurezza e vigili del fuoco
Comma 1: norma di carattere generale che riconosce la “specificità” del ruolo delle Forze Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini della definizione degli ordinamenti, dello stato giuridico e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.
Comma 2: norma di rinvio che prevede l’emanazione di “successivi provvedimenti legislativi” per
dare attuazione a quanto previsto nel comma precedente, anche con riferimento ai necessari stanziamenti economici.
Comma 3: viene riconosciuto il ruolo negoziale del Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) per la definizione del trattamento economico del personale militare.
Articolo 21- pari opportunità, mobbing
Vengono introdotte modifiche all’art. 1 del d.lgs. 165/2001, tra cui l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori il rispetto delle pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Previsto anche l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, eliminando ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
Inoltre, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge ciascuna amministrazione dovrà costituire al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” con compiti “consultivi, propositivi e di verifica”, che sostituirà il Comitato Pari opportunità e il Comitato paritetico sul «mobbing» (organismi partecipativi istituiti dalla contrattazione collettiva durante la tornata 2002-2005).
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge la Funzione Pubblica emanerà una direttiva contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei nuovi Comitati Unici, la cui attività sarà finanziata dalle amministrazioni. La mancata costituzione dei Comitati Unici comporterà la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale.
Articolo 23- congedi, aspettative, permessi
Delega al governo ad adottare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi finalizzati al “riordino” della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi “comunque denominati” (ivi inclusi, quindi, anche i permessi sindacali), con l’obiettivo di uniformare le norme tra settore pubblico e settore privato.
Articolo 24- portatori di handicap
Modificati alcuni punti dell’art. 33 della legge n.104 del 1992 (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità):
- la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità.
- viene reso esplicito il divieto (già vigente, però, nei fatti, per effetto delle numerose norme interpretative susseguitesi nel corso degli anni) di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave).
- il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere;
Viene inoltre introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla Funzione Pubblica entro il 31 marzo di ogni anno i nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi di
cui all’art. 33 della L. 104, nonché delle persone assistite e del grado di parentela.
Articolo 26- incarichi dirigenziali a personale del comparto sicurezza
Possibilità di conferire incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del d.lgs. 165/2001, anche a “personale” del comparto sicurezza e difesa, purché tali incarichi siano “strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale.
Articolo 31- conciliazione e arbitrato
Introduce una nuova regolamentazione delle procedure per la risoluzione delle controversie in materia di lavoro”, valida anche per il pubblico impiego.
Il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio.
Vengono introdotte sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile in materia di conciliazione e arbitrato. D’ora in avanti il dipendente che intende promuovere una vertenza contro l’amministrazione potrà rivolgersi per effettuare un tentativo di conciliazione o un arbitrato:
1) - alle commissioni istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (artt. 410 -412 cpc) per
chiedere l’espletamento di un tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, in alternativa al
ricorso al giudice del lavoro, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
2) - presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (Art. 412-ter. Cpc) 3) - innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito ai sensi dell’art. 412 quater, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Le procedure conciliative e arbitrali sono facoltative sia per il dipendente che per il datore di lavoro. L’arbitrato, una volta attivato, è alternativo al ricorso al giudice del lavoro.
Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile fin qui
illustrate si applicano anche alle controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici previste dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di conciliazione obbligatoria, sono abrogati.
Una norma che ha fatto molto discutere è quella contenuta nel comma 9, che prevede la possibilità di inserire nei contratti individuali clausole compromissorie di carattere generale (arbitrato obbligatorio) certificate dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dove le parti si impegnano a deferire ad arbitri le eventuali future controversie riguardanti il rapporto di lavoro, escludendo quindi la possibilità di adire direttamente il giudice del lavoro. La norma è parzialmente mitigata dalla previsione che tale possibilità deve essere prevista dai CCNL o dagli accordi interconfederali. Si tratta di un arbitrato rituale effettuato ai sensi dell’art. 808 del codice di procedura civile. Gli organi di certificazione di cui sopra, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie in materia di lavoro sia privato che pubblico.
Ancora dubbi rimangono sulle controversie riguardanti le sanzioni disciplinari. Infatti, come noto,
l’art. 55 del dlgs 165/2001, nella nuova formulazione scaturita dalla riforma Brunetta, vieta alla contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari. A sua volta il dlgs 150/2009 all’art. 73 ha espressamente vietato l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. Ciò fa ritenere che, in campo disciplinare, non sarà possibile nel pubblico impiego, avvalersi della possibilità prevista dall’art. 412-ter del CPC.
Restano valide tutte le altre procedure illustrate e, riteniamo, la possibilità di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori).
Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

lunedì 15 marzo 2010

Cedolino unico

articolo pubblicato su http://www.professionisti24.ilsole24ore.com

Dal mese di novembre 2010 verrà istituito il cedolino unico per i lavoratori delle amministrazioni statali che, per il pagamento degli stipendi, utilizzano le procedure informatiche e dei servizi del ministero dell'Economia.

L'art. 2, co. 197, della Finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 23 dicembre 2009) dispone infatti che, allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, nonché di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali a partire dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze "accessorie" spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato - limitatamente a quelle per cui, già oggi, si operi il pagamento degli stipendi dei dipendenti mediante le procedure informatiche e dei servizi del ministero dell'Economia e delle finanze - sia disposto congiuntamente e con le medesime modalità delle competenze "fisse", mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.
La norma citata inoltre, rinvia ad un successivo decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione del dispositivo.
In pratica, verranno riunite in un'unica busta paga le competenze fisse, previste dai contratti nazionali di lavoro, e quelle accessorie, che abbracciano le risorse dei contratti integrativi e le diverse forme di premi e incentivi che fino a oggi vengono pagate a parte in un cedolino a sé stante.
I pagamenti nella forma "tradizionale" continueranno in tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Il cedolino unico avrà in pratica l'effetto di unificare per circa un milione e mezzo di dipendenti pubblici le varie competenze dello stipendio: quelle fisse e quelle accessorie (come straordinari, incentivi ecc.), che attualmente vengono pagate con modalità difformi generando inefficienze e difficoltà con effetti negativi anche sul lavoratore che, ad esempio, incontra difficoltà nel ricostruire la propria posizione contributiva.
Dal punto di vista pratico, tale difformità di pagamento causa frequentemente, per i dipendenti, elevati conguagli fiscali a debito nel mese di febbraio, momento in cui, in sede di predisposizione del Cud relativo ai redditi dell'anno precedente, viene misurata l'imposizione definitiva sul reddito complessivo da lavoro percepito.
Una delle peculiarità dell'attuale sistema è, infatti, legata agli elevati conguagli fiscali che, nel settore pubblico, vengono effettuati a febbraio dell'anno successivo a quello di percezione del reddito, tanto che in alcuni anni si è arrivati addirittura, per alcuni dipendenti, anche all'azzeramento dello stipendio di febbraio.

Proprio per evitare questo effetto (cioè elevati conguagli fiscali a debito nel mese di febbraio) si è arrivati recentemente al calcolo di un reddito presunto rispetto a quello percepito nel passato.
La tassazione del dipendente pubblico sarà quindi puntuale perché calcolata su un reddito presunto di fine anno che dipenderà da quanto effettivamente e complessivamente percepito mese per mese.
Con il cedolino unico per stipendi e competenze accessorie (straordinari, incentivi) verranno applicate in tempo reale le effettive aliquote e detrazioni Irpef, così come avviene nel settore privato.
Di fatto c'è un anticipo del conguaglio che azzera il meccanismo che dal 2008 riportava all'anno successivo il pagamento a debito di imposte dovute alla somma di due redditi.

Il fenomeno, dal punto di vista dell'amministrazione, rappresenta uno sfasamento temporale degli incassi per l'erario per un importo che la relazione tecnica di uno degli emendamenti del Governo alla legge finanziaria ha quantificato, relativamente all'anno 2008, in 200 milioni di euro.
Dal punto di vista finanziario il principale effetto dell'entrata in vigore del cedolino unico è quello di realizzare un gettito "una tantum" nel 2011, anno di avvio del cedolini, pari a 200 milioni di euro, che entrano nelle casse dello Stato nel corso di tale anno anziché l'anno successivo in sede di conguaglio.
La norma genera in sostanza un incremento "una tantum" di 200 milioni di euro nel 2011, dovuto all'anticipo della tassazione Irpef sulle indennità accessorie nel corso dell'anno e non in sede di conguaglio nell'anno fiscale successivo.
Il nuovo sistema che, come detto, rende possibile applicare in tempo reale le effettive aliquote e detrazioni Irpef, con un effetto "una tantum" di maggiori entrate Irpef nel 2011 pari a 200 milioni di euro, rende inoltre possibile la quasi completa soppressione dei documenti attualmente necessari per la liquidazione dei compensi accessori.
La relazione tecnica in pratica assegna alla disposizione che introduce il cedolino unico un forte effetto finanziario e un forte impatto organizzativo e logistico dal momento che vi sarà una notevole semplificazione dei pagamenti ed un migliore monitoraggio della spesa pubblica.
La relazione tecnica specifica che il numero di dipendenti interessato dalla modifica è pari a circa 1,5 milioni.

martedì 16 febbraio 2010

proroga programma annuale 2010

E' stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio 7 che proroga i termini della presentazione del programma annuale:


Roma, 15 febbraio 2010
Oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2010 — proroga dei termini per l’approvazione.
Il termine previsto all'articolo 8 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, di quarantacinque giorni, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del programma annuale 2010 da parte del Consiglio d'istituto, è prorogato sino al 1 marzo p.v.
Conseguentemente, i quindici giorni, previsti dal medesimo articolo 8 del citato D.I. 44/2001, per la nomina del “commissario ad acta”, in mancanza dell’approvazione, decorrono a partire dal 2 marzo p.v.
Si coglie l’occasione per rappresentare che, a breve, saranno diffuse istruzioni operative al riguardo della predisposizione del programma annuale.

Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti

martedì 9 febbraio 2010

Brunetta: «Senza risparmi, stop a nuove assunzioni»

articolo di Claudio Tucci pubblicato su Ilsole24ore.com

«Noi concentriamo la flessibilità sui figli, l'articolo 18 garantisce i padri che sono ipergarantiti».
Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, a proposito delle polemiche sui cosiddetti bamboccioni durante la registrazione della trasmissione Porta a Porta che verrà trasmessa in serata.

Tutto questo nel giorno in cui da Palazzo Vidoni è arrivata una circolare, la n. 6/2009, pubblicata, martedì 2 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale, che sancisce lo stop alle assunzioni di nuovo personale, fino a quando non siano ottenuti i risparmi di spesa previsti, che ammontano a 415 milioni di euro, a decorrere dal 2009.
La circolare fa chiarezza su modi e tempi di applicazione dello stop al turn over, in vigore, dal 1° luglio scorso, per enti e amministrazioni pubbliche soggette a riordino, trasformazione, soppressione, ai sensi della Finanziaria 2008. Il blocco, ricorda la nota, vale, anche, per le assunzioni già autorizzate (Dpcm o Dpr) e riguarda tutte le tipologie di contratto, dal tempo determinato, al rapporto fisso.

Il giro di vite non risparmia, nemmeno, i ministeri vigilanti, inclusa la presidenza del Consiglio dei ministri. Anzi, secondo il ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, intervenuto oggi al Question time alla Camera, sarebbe proprio una loro «discutibile, ma purtroppo, insindacabile resistenza al cambiamento», la causa principale che non ha consentito il raggiungimento dei risultati sperati in termini di riduzione del numero di tali enti.
Nonostante ciò, ha proseguito il ministro, si è riuscito, comunque, «a procedere alla loro razionalizzazione attraverso 35 regolamenti di riordino, che ha comportato l'eliminazione di 480 componenti di organi collegiali, una razionalizzazione degli organi stessi, e una contrazione della spesa strutturale delle amministrazioni vigilanti con un risparmio complessivo e certo per il 2009, pari ai previsti 415 milioni».

Dati, però, sottolinea la nota di Palazzo Vidoni, che dovranno, ora, essere certificati da via XX Settembre, altrimenti niente sblocco del turn over.
Ma sono previste delle eccezioni. Come, per esempio, per le categorie protette, o per particolari settori, tipo forze armate, magistrati, personale diplomatico, agenti doganali, università, Agenzia italiana del farmaco. E fuori dal blocco, un po' a sorpresa, pure, il comparto Scuola, già, comunque, alle prese, con la maxi cura dimagrante prevista dalla manovra estiva 2008, che ha imposto a viale Trastevere una sforbiciata di circa il 7% della spesa, pari a circa 7,3 miliardi, che arriverà dall'eliminazione di ben 135mila posti, di cui quasi 90mila cattedre, a danno soprattutto dei precari.

Per quanto riguarda, invece, lo "sblocco" del turn over per amministrazioni ed enti vigilati, la Funzione Pubblica ricorda che oltre ai risparmi previsti, dovranno seguire, anche, «i conseguenti adempimenti sul piano organizzativo».
La circolare ricorda come le comunicazioni sulle economie conseguite dovevano arrivare entro il 30 novembre scorso, mentre era fissato al 31 ottobre il termine di adozione dei provvedimenti di riordino. Arriva, quindi, un sollecito «a sbrigarsi» per le amministrazione ritardatarie, con un avvertimento molto chiaro per gli enti che non hanno adempiuto alla riduzione degli assetti organizzativi: «non potranno comunque assumere personale neppure dopo il riordino e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio».

lunedì 8 febbraio 2010

2010: un programma impegnativo sul lavoro pubblico

Riporto l'intervento di Maria Barilà, dirigente del dipartimento della Funzione pubblica, di apertura del n. 1 di Guida al Pubblico impiego.
Gli interventi di rinnovamento della pubblica amministrazione che si sono susseguiti nel 2009 hanno soltanto gettato le basi del profondo processo di riforma del lavoro pubblico. La riforma rimane tutta da realizzare.
Il percorso di riassetto, iniziato nel 2008 con il decreto legge "112", c.d. decreto Brunetta, ha trovato il suo momento di apice e di sintesi nella legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
I solchi tracciati dalla legge delega sono stati recepiti nei due decreti legislativi attuativi:
• il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009, che contiene i pilastri delle innovazioni e delle revisioni necessarie ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, favorire l'efficienza del settore, promuovere la trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni;
• il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, in vigore dal 15 gennaio 2010, che disciplina la c.d. azione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione per i casi di violazione di standard qualitativi ed economici, azione fondata su una concezione dell'amministrazione che deve operare per raggiungere risultati effettivi, in armonia con il principio del buon andamento e che, pertanto, è anch'essa strumentale a sollecitare il ripristino dell'efficienza, ad attuare una piena trasparenza sull'attività della PA e dei concessionari di pubblici servizi, a condizionare gli istituti di valutazione e di responsabilità dei singoli operatori pubblici.
A parte quest'ultimo Dlgs n. 198/2009, la cui efficacia effettiva inizia a decorrere dal 2010, per quanto riguarda il Dlgs n. 150/2009 solo alcune delle disposizioni in esso contenute hanno prodotto i loro effetti già nel 2009.
La maggior parte degli interventi, invece, richiede un percorso di attuazione che, se giustamente interpretato dagli attori, non consente indugi per tutto il 2010.
Di immediata attuazione è il principio che regola la gerarchia delle fonti in materia di lavoro pubblico, tra l'altro già previsto dalla legge delega, con un'inversione di tendenza rispetto al processo di delegificazione a favore del contratto, realizzato con la seconda privatizzazione. Ritorna perciò a vigere la regola dell'inderogabilità della legge da parte della fonte contrattuale. Questo significa che le code contrattuali riferite a periodi anteriori al 31 dicembre 2009 devono già rispettare questo principio.
È operativo anche il riparto di competenza tra legge e contratto come fissato dal nuovo art. 40 del Dlgs n. 165/2001.
Ne deriva che le disposizioni di Ccnl sono vigenti, in virtù dell'ultrattività, solo ove compatibili con detto riparto mentre, se invadono la sfera della legge, sono nulle e vige la regola dell'inserzione automatica della disciplina prevista dalla legge stessa.
Sono applicabili dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009 le disposizioni che riguardano il nuovo procedimento disciplinare, la responsabilità disciplinare connessa alle infrazioni ivi previste, le relative sanzioni.
Lo stesso dicasi per tutte quelle misure che tendono a rafforzare i poteri datoriali e la responsabilità della classe dirigente, di quelle che sono finalizzate a rendere più trasparente il conferimento degli incarichi dirigenziali ed in generale di quelle che dettano regole in tema di trasparenza.
Quelle descritte sono soltanto alcune delle misure che correggono gli elementi fragili del precedente sistema, ma sono già sintomatiche del nuovo assetto di stampo più pubblicistico che il legislatore vuole dare alla materia del lavoro pubblico.
Tuttavia, perché l'architettura costruita possa essere coerentemente compiuta e realizzata, è indispensabile, da un lato, accompagnare l'operatività della disciplina già in vigore con circolari di approfondimento che fungano da orientamento univoco per le amministrazioni destinatarie, dall'altro realizzare ed implementare il sistema mediante la concreta definizione di un nuovo modello e sistema contrattuale.
Le parti sociali potrebbero cominciare ad avviare da subito i confronti necessari per definire gli accordi quadro trasversali ai comparti, per poi iniziare la negoziazione per singolo comparto sulla base delle nuove regole che vedono la sede negoziale deputata a determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.
In materia di trattamento economico accessorio la sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali è propedeutica anche per dare attuazione, in sede decentrata, agli istituti retributivi collegati alla "performance" individuale ed alla "performance" organizzativa con riferimento all'intera amministrazione e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola la stessa.
La stessa costituzione del fondo destinato alla contrattazione integrativa, seguendo i principi secondo cui, per assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, occorre incentivare l'impegno e la qualità della "performance", destinando al trattamento economico accessorio collegato alla "performance" individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo, richiede preliminarmente una disciplina in sede nazionale dei singoli istituti retributivi.
Anche la sezione della riforma dedicata al merito ed alla premialità rimane subordinata alla contrattazione che dovrà destinare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il tutto poi, deve svolgersi in parallelo con quanto ciascuna amministrazione deve fare per proprio conto sul piano dei sistemi di valutazione, come diremo più avanti.
Non dimentichiamo poi l'attuazione del nuovo modello contrattuale che scaturisce dall'accordo quadro sottoscritto il 22 gennaio 2009, recepito per il settore pubblico con l'intesa del 30 aprile 2009. Sulla base del nuovo sistema di calcolo degli incrementi retributivi (Ipca) sono stata determinate, in sede di legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), le risorse finanziarie da destinare ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 per il settore pubblico.
Come accennato, risulta propedeutica, per dare significato alla riforma, l'elaborazione per ogni amministrazione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, sistemi che sono alla base anche della valorizzazione del merito mediante riconoscimento dei meccanismi premiali sulla base dei risultati conseguiti e misurati attraverso la "perfomance" individuale.
A dicembre 2009 è stata istituita, nel pieno rispetto del termine previsto dal Dlgs n. 150/2009, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche che ha un ruolo determinante in materia, dovendo indirizzare, coordinare e sovrintendere all'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, per garantire una corretta e certificata valutazione, nonché la trasparenza delle amministrazioni.
Ora tocca che ciascuna amministrazione si doti, entro il 30 aprile 2010, del proprio organismo indipendente di valutazione della performance che, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione, dovrà definire i sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011.
È utile, altresì, richiamare i progetti di legge che sono stati avviati tra il 2008 ed il 2009 e che si auspica terminino il loro iter nel 2010. Mi riferisco al travagliato disegno di legge AC 1441‐quater AS 1167, che contiene la delega per la riforma della legge n. 104/1992 e la delega al Governo per il riordino di congedi, permessi ed aspettative del settore pubblico e privato, nonché al disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese.
È stato altresì deliberato dal Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009 ed inviato per il parere della Conferenza Stato-Regioni, prima di essere presentato in Parlamento, un disegno di legge che contiene norme di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini ed imprese ed il ripristino del giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi, al fine di rafforzare la coscienza civile del Paese e restituire dignità alla figura del dipendente pubblico, il quale è chiamato ad adempiere ai doveri del proprio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene.
Il disegno di legge contiene anche delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche che dovrà codificare gli obblighi di trasparenza, buona fede, leale collaborazione, riduzione dei tempi, semplificazione del linguaggio amministrativo, nonché delega per la codificazione dei principi in materia di pubblica amministrazione in un unico grande codice che sia consultabile e fruibile da parte di tutti.
Il 19 novembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei ministri anche il disegno di legge che detterà una disciplina organica delle funzioni fondamentali di Province e Comuni e conterrà deleghe al Governo in materia di: trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
Sono importanti le misure previste in materia di riordino e soppressione delle Comunità montane, dei difensori civici, delle Circoscrizioni di decentramento comunale, dei Consorzi di enti locali, nonché di graduale riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte comunali e provinciali.
Le misure previste e da realizzare sono tutte volte a migliorare la qualità dei servizi della PA, a migliorare i rapporti con l'utenza, a rendere effettiva la funzione pubblica che è chiamata a svolgere. Sono misure che al contempo promuovono un uso più corretto delle risorse pubbliche e quindi una razionalizzazione della spesa sostenuta per il funzionamento dell'apparato amministrativo.
Mirano, altresì, a diffondere la cultura del controllo sociale da parte del cittadino, controllo sociale sull'azione dei pubblici poteri che sarà destinato a rimanere diritto astratto se l'utente non impara a percepirlo come anche come dovere.

giovedì 28 gennaio 2010

CARTOLARIZZAZIONE: l'imbroglio dell'amministrazione.


Ricevo dalla RDB e pubblico



Com’è noto, le RdB MEF hanno inoltrato all’Amministrazione, rispettivamente in data 11 e 12 gennaio 2010, due note con le quali sono state richieste alcune informazioni sulla tempistica del pagamento, nei confronti dei lavoratori, specificatamente delle somme dovute in attuazione dell'art. 3 del comma 165 della legge 350/2003 (cosiddetta "cartolarizzazione"), di cui ai decreti siglati dal Ministro rispettivamente il 3 settembre 2009 e il 2 ottobre 2008, e delle risorse costituenti il fondo unico per l'anno 2009 (FUA 2009).


Sono trascorsi oltre 15 giorni e nessun “cenno di riscontro” è stato fornito, in barba alla produttività e alla premialità, di cui tanto si vanta l’Amministrazione e la politica governativa, con il ministro Brunetta in testa.


La parte pubblica, invece di rispondere direttamente alle precise richieste formulate dalle RdB MEF, ha trasmesso la nota n. 661 del 26.1.2010 (in allegato) a TUTTE le OO.SS. omettendo di indicare l’organizzazione sindacale richiedente e scrivendo, genericamente, “su richiesta di un’Organizzazione Sindacale”. Questa prassi si discosta fortemente quando, a scrivere, sono altre organizzazioni sindacali alle quali, l'Amministrazione, in tempi brevissimi si premunisce di rispondere direttamente senza estendere il contenuto alle altre parti sociali e senza ricorrere a bassi sotterfugi, come in questo caso.


E’ fondamentale porre l’accento sull’utilizzo fatto di questa nota da alcuni e noti sindacati-avvoltoi, che l’hanno inoltrata prontamente ai lavoratori, rivendicandone in modo strumentale e bugiardo la paternità e omettendo volontariamente, sempre ai lavoratori, la successiva nota di rettifica dell'amministrazione.


C’è voluto, infatti, l’intervento deciso del Coordinamento Nazionale RdB MEF per costringere la parte pubblica a rettificare, immediatamente, la precedente comunicazione mediante l'invio di una nota integrativa, la n. 689 del 26.1.2010 (in allegato), con la quale si indica la RdB MEF come l’organizzazione sindacale richiedente.


Per quanto riguarda le risposte di merito fornite dall’Amministrazione sullo “stato dell’arte” dei pagamenti accessori, queste sono largamente insufficienti sia rispetto ai tempi che alle risorse individuate.
A questo punto è indispensabile chiedere con più vigore, alla parte pubblica, di rispondere correttamente alle richieste delle RdB MEF in merito ai pagamenti di quanto DOVUTO ai lavoratori e di quanto è STATO SOTTRATTO UNILATERALMENTE dall’Amministrazione.


Il comportamento tenuto dalla parte pubblica manifesta un palese disprezzo delle regole da tenere nei rapporti, persino formali, con la nostra organizzazione sindacale, sicuramente perché ritenuta colpevole di mancato collaborazionismo e di praticare il conflitto.
Inoltre, la stessa Amministrazione esercita un ruolo di supplente (non si capisce se richiesto o volontario) rispetto alla deficienza di iniziativa, anche comunicativa, dei sindacati amici.


Nel nostro dicastero, ormai da tempo, l’Amministrazione rimane immobile senza alcuna capacità di minima gestione delle problematiche dei lavoratori e reagisce, servilmente, solo alle direttive politiche.


I sindacati collaborazionisti, invece, sono impegnati a conservare gli spazi di cogestione acquisiti nel passato, svendendo le ultime tutele di diritti e di salario dei lavoratori.


In questa situazione, le RdB MEF sono la variabile indipendente e incontrollabile che continua a lottare e a crescere, e va contrastata con tutti i mezzi.


Ancora una volta l’Amministrazione, nella sua foga di annullare l’azione delle RdB MEF e favorire i “soliti sindacati”, ha fatto male i suoi conti, non valutando la pronta e decisa reazione della nostra organizzazione sindacale e ne esce senza decoro, con un ulteriore perdita di credibilità e autorevolezza nei confronti di tutti i lavoratori.Non aggiungiamo altro: i lavoratori hanno tutti gli elementi per giudicare e trarre le conseguenze da questo squallido episodio di tentativo di imbroglio.I lavoratori hanno un ulteriore motivo per fare una scelta di campo con le RdB MEF, per la dignità del lavoro e la lotta per i diritti sociali e salariali.


RDB


Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle FinanzeVia XX Settembre n.97 - 00187 - ROMA - piano terra, scala A, stanza n. 716tel. 0647616129/6130 - fax 06233208972/0647614356/4369