
blog assolutamente non ufficiale con spigolature, notizie e norme della nostra P.A.
venerdì 10 luglio 2009
giovedì 9 luglio 2009
Contrattazione FUA 2008
IV Dipartimento
Nulla di decisivo nella riunione del 6 luglio 2009 tra l’amministrazione del IV dipartimento, le sigle sindacali presenti e la RSU, in relazione all’individuazione dei criteri per l’erogazione della produttività 2008.
La proposta dell’amministrazione del IV dipartimento è rimasta ferma all’erogazione del FUA sulla base della partecipazione del personale al processo produttivo in parte misurata con il criterio del raggiungimento degli obiettivi dell’ufficio ed in parte misurata dalle effettive presenze in servizio, escludendo dalle effettive presenze le assenze per malattia non dipendenti da infortunio sul lavoro, i permessi sindacali, i permessi L. 104/1992, non riferite a dipendenti portatori di handicap grave, così come stabilito dalla L. 133/2008.
Gli effetti dell’abrogazione dell’art. 71, comma 5, della L. 133/2008 (disposizione vigente dal 25/6/2008 al 30 giugno 2009) di cui sopra, avvenuta ai sensi del D.L. n. 78/2009 [art. 17, comma 23, punto d)], attengono, infatti, alle assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore (1 luglio 2009) del relativo decreto.
Ciò significa che l’Amministrazione non può eludere il disposto normativo di cui sopra ed escludere la presenza in servizio quale requisito imprescindibile ai fini dell’erogazione delle somme per la produttività.
Respingere la firma di un accordo che si fonda sul rispetto di tali norme legislative appare a questa O.S. un comportamento pretestuoso dettato da chissà quali motivazioni, ma che intanto ci impedisce di percepire le somme del FUA prima delle ferie estive!
L’utilizzo del solo criterio del raggiungimento degli obiettivi dell’ufficio, francamente ci sembra strumentale ed occasionale e pone una serie di problematiche. Tutti lo vogliono utilizzare solo perché sappiamo già che per il 2008 tutti gli uffici del centro hanno pienamente ( ed in modo fittizio visto la mancanza di criteri obiettivi, es. n. di pratiche) raggiunto gli obiettivi.
E per la periferia, dove invece i criteri di riferimento esistono ed in molti uffici non si sono raggiunti gli obiettivi cosa ci inventeremo? Ognuno per se Dio per tutti? Inoltre, ma chi lo ha detto che se l’ufficio ha raggiunto gli obiettivi tutti abbiamo collaborato a raggiungerli nella stessa misura? (dubbio valido sopratutto sulle assenze). E ancora perché gli obiettivi dell’ufficio o del dirigente devono coincidere con quello del singolo impiegato? Per spiegarci meglio potrebbe succedere che nonostante l’impegno massimo del singolo, per la scarsa produttività dei colleghi o per incapacità del Dirigente, l’ufficio non ha comunque pienamente raggiunto gli obiettivi.
Per tutte le problematiche evidenziate, a nostro avviso il criterio del raggiungimento degli obiettivi, come anche quello della valutazione delle prestazioni rese, non possono essere utilizzati se non contrattati preventivamente ed in presenza di determinate garanzie.
I Dipartimento
Per quanto riguarda il I dipartimento, c’è stata una prima convocazione a giugno e l’Amministrazione ha presentato una proposta di accordo innovativa e al tempo stesso sconcertante.
L’erogazione è slegata dalla presenza effettiva in servizio ed è fondata solo ed esclusivamente su due criteri base:
1) Il 30% del FUA sarà destinato a remunerare la produttività collettiva sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dagli Uffici (va sottolineato che tutti gli uffici si sono posizionati nella fascia massima) sulla base di una scala parametrale da 1 a 1,60.
2) Il 70% del FUA sarà destinato a premiare la produttività individuale secondo le risultante del sistema di valutazione del personale ( che per l’anno 2008 era solo sperimentale e privo di effetti economici), così articolato:
3) Range di punteggio fascia retributiva
1,500 1
1,499 – 1,300 0.90
1,299 – 1,000 0,75
0,999 – 0,500 0,60
Per i pagamenti di cui sopra verrebbe utilizzata una scala parametrale per aree così suddivisa:
Personale I Area 1
Personale II Area 1, 25
Personale III Area 1, 50
La proposta è criticabile per i seguenti validi motivi:
1) è totalmente svincolata dalla presenza effettiva in servizio che è invece un requisito previsto dalla legge;
2) quella che era una sperimentazione, peraltro mal congegnata, assumerà valore legale a posteriori e questo cozza contro i principi di certezza del diritto e di buon senso;
3) le assenze dal servizio come da legge Brunetta decurtano l’ammontare del FUA e, pertanto, qualunque criterio che non tenga conto delle assenze, fa pesare la decurtazione su tutti, danneggiando coloro che sono stati più presenti.
La RGS addirittura non ha nemmeno convocato alcuna riunione!
Roma , 7 luglio 2009
mercoledì 8 luglio 2009
blocco delle assunzioni
lunedì 6 luglio 2009
Chi paga le spese d'iscrizione del pubblico dipendente all'albo avvocati?
L'art. 3, co. 4, lett. b), del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, consente, in deroga al generale divieto di esercizio della professione forense stabilito per gli impiegati pubblici, l'espletamento della predetta professione da parte degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, attraverso l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario tenuto presso il Consiglio dell'ordine locale.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la norma richiede che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organizzativa autonoma nell'ambito della struttura dell'ente, che svolga in via esclusiva attività forense, e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà, autonomia e sostanziale estraneità dall'apparato amministrativo le loro funzioni di competenza. Chi paga le spese: il dipendente o l'ente di appartenenza? Molto discussa è la questione del pagamento delle spese di iscrizione al suddetto elenco speciale, vale a dire se esse debbano essere sopportate personalmente dal dipendente, che svolge attività forense o, invece, debbano gravare sull'ente di appartenenza.
Come è noto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema corte di cassazione presupposto imprescindibile per l'iscrizione nell'elenco speciale è l'esclusività dell'espletamento dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale gli avvocati prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente medesimo.
Partendo da tale premessa, il giudice di legittimità ha recentemente affermato che il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati è una spesa assunta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro e, come tale, gravante sullo stesso.
Opposto è l'orientamento della magistratura contabile, come risulta da diverse pronunce emesse in sede di controllo, secondo le quali è ad esclusivo carico del dipendente l'incombenza relativa al pagamento dell'iscrizione annuale all'albo. La Corte dei conti poggia le proprie conclusioni su due argomenti:
1) l'iscrizione ad un albo professionale, anche ove fosse necessaria per lo svolgimento dell'attività svolta dal dipendente per l'ente, non può ritenersi effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, poiché attiene a profili strettamente connessi con la professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici alla sua diretta sfera di interessi;
2) il principio espresso dall'art. 2, co. 3, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Conseguenza delle predette conclusioni è che l'eventuale rimborso al dipendente delle spese di iscrizione all'albo si traduce in un onere finanziario ingiustificato, privo di fondamento normativo e, perciò, tale da integrare una possibile ipotesi di danno erariale.
Come è stato acutamente osservato, desta meraviglia il fatto che in sede di contrattazione collettiva non sia mai stato affrontato il problema delle spese di iscrizione dei pubblici dipendenti agli albi professionali, benché si tratti di un problema semplice, di ridotta incidenza economica e di tipica spettanza contrattuale. La contrattazione collettiva, che spesso tende ad espandere il proprio intervento anche in aree ad essa non riservate, in questo caso è, invece, rimasta inerte.
La regolamentazione della questione ad opera della fonte pattizia comporterebbe due non trascurabili vantaggi:
a) evitare che gli enti pubblici (anche all'interno dello stesso comparto) adottino soluzioni differenti a fronte del medesimo problema;
b) evitare l'insorgenza di contenziosi in materia.
articolo pubblicato su professionisti 24ore.com
venerdì 3 luglio 2009
appello alla sentenza n.4501 del TAR per le riqualificazioni
Dal comunicato si legge:
- che la sentenza sia attaccabile soprattutto laddove afferma che " il passaggio..per i detti dipendenti B1 e B2, non avviene, come dedotto dagli istanti, ad una qualifica ulteriore e più elevata rispetto a quella immediatamente superiore alla qualifica posseduta" inventando addirittura una " c.d. seconda privatizzazione"; in effetti questi passaggi alla pos. C1 sono fatti in attuazione del CCNL1999/2001 e non del successivo, che, del resto, in argomento ha confermato il contratto precedente; inoltre la nostra Amministrazione ha finora conservato i vecchi profili professionali e dunque le differenziazioni di funzioni e mansioni esistenti nel previgente sistema delle qualifiche funzionali;
- che la violazione dell'articolo 11 del d.lgs 287/1999 è contestata con le stesse lacunose argomentazioni.
Perché possiate valutare al meglio se aderire o meno, vi inviamo anche il parere dell'avvocato Polito, che è favorevole a continuare il contenzioso in appello.
Vi informiamo che l'iscrizione sindacale sarà obbligatoria per aderire al contenzioso (7/8 euro mensili), mentre il contributo sarà deciso in relazione al numero dei ricorrenti.
Vi invitiamo a comunicarci la vostra volontà a proseguire o meno il contenzioso rispondendo alla presente email entro il venerdì 12 giugno, ovviamente si intende una adesione di massima visto che ancora non possiamo indicarvi l'importo del contributo.
giovedì 2 luglio 2009
Sbloccate le risorse per la contrattazione integrativa.
mercoledì 1 luglio 2009
Il posto pubblico? si eredita.
articolo di Vincenzo Scoppa pubblicato il 25 giugno scorso su lavoce.info
A parità di istruzione, genere, età, stato civile, area geografica e altri parametri, la probabilità di entrare nella pubblica amministrazione aumenta del 44 per cento per gli individui il cui padre lavora nel settore pubblico.
Il nepotismo rappresenta un fallimento della meritocrazia: oltre a essere fonte di iniquità, produce rilevanti costi per le organizzazioni pubbliche, costrette a impiegare lavoratori meno competenti ma “connessi”, e disincentiva i migliori a investire risorse per l’accesso a tali occupazioni.
Una delle principali cause di questo fenomeno va rintracciata negli schemi retributivi adottati nel pubblico impiego, in particolare nel fatto che generalmente i dirigenti o responsabili non sopportano economicamente le conseguenze delle scelte effettuate nelle selezioni pubbliche: se si assume il figlio incompetente del proprio collega si ottengono favori/tangenti/riconoscenza/lealtà da parte di quest’ultimo, ma praticamente nessuna penalizzazione in termini di minore remunerazione, nonostante l’organizzazione registri performance peggiori come conseguenza delle cattive selezioni.
D’altra parte, la scarsa presenza di meccanismi retributivi incentivanti non penalizza nemmeno il “raccomandato” anche se svolgerà male il suo lavoro.
La riforma della pubblica amministrazione verso una più diffusa adozione di remunerazioni legate alla performance potrebbe contribuire al miglioramento della selezione della forza lavoro, ma è essenziale un meccanismo che premi o penalizzi economicamente i responsabili delle selezioni in relazione alla qualità delle scelte effettuate.
Per l'intero articolo clicca http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001174.html